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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/10/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
675/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE NZ, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 675/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Boscoreale (NA) alla via Cangiani n.95, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna D'Amora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in RE NZ al Corso Umberto I n. 327, giusta procura in atti, e (c.f.: ), nata a Controparte_1 C.F._2
RE NZ (NA) il 06.05.1997 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Bernardina Di Capua, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA) alla via Promiscua n. 12, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di RE NZ
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, le parti chiedevano di dichiarare la separazione consensuale dei coniugi nonché la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Boscoreale per la relativa annotazione.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 31.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso e, decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile, celebrato in Boscoreale in data
15.04.2023 e che nel corso della loro unione, in data 18.04.2022, è nato un figlio, ; Persona_1 che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni e complicazioni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, si determinavano a separarsi consensualmente chiedendo, altresì, decorsi i termini di legge, emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 3.04.2025 comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita su loro richiesta dal deposito di note scritte.
Acquisiti chiarimenti sui redditi rispettivamente percepiti, con ordinanza depositata in data
01.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
2 Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non
3 vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Nel merito, poi, ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
In particolare, si dà preliminarmente atto che con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, le parti, in ottemperanza all'invito del Giudice relatore, provvedevano a depositare apposita documentazione reddituale: in particolare, è emerso che il ricorrente è titolare di reddito da lavoro dipendente di euro 2.349,87 (come da CU relativa all'anno
2024), mentre la ha dichiarato di non aver mai avuto una stabile occupazione, lavorando CP_1 solo saltuariamente;
ha precisato, altresì, di vivere con il piccolo presso la casa dei genitori, Per_1
i quali provvedono alle relative spese ordinarie e straordinarie.
Tanto premesso, le condizioni concordate dalle parti - indicate in dispositivo - non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere omologate.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di divorzio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice
4 relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data di udienza di comparizione delle parti del
30.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ricorrenti ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente con obbligo del reciproco rispetto e, per l'effetto, fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e residenza obbligandosi a darsi reciproco preventivo avviso di ogni eventuale variazione di residenza, domicilio o dimora nell'interesse del figlio minore;
2. la casa coniugale, sita in Boscoreale alla Via Promiscua Is. 12 Sc. B verrà assegnata alla sig.ra dove vivrà unitamente al figlio;
Parte_2 Persona_1
3. il sig. provvederà a versare a titolo di mantenimento per il figlio minore la Per_1 Per_1 somma pari ad € 250,00 mensili a mezzo bonifico IBAN: [...] intestato alla sig.ra entro il 5 (cinque) di ogni mese rivalutabile Parte_2 annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di gennaio 2025 oltre alle spese straordinarie previste per legge nella misura del 50%. L'assegno unico per il minore sarà percepito nella misura del 50% dalla madre sig.ra mentre l'altra parte nella misura CP_1 del 50% sarà percepita dal padre sig. Per_1
4. il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, che esercitano la relativa potestà a termini dell'art. 155 c.c. come novellato dalla Legge n. 54 del 2006, con collocazione presso la madre. Pertanto, l'esercizio della potestà genitoriale è esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi;
5. il sig. ha diritto di vedere e tenere con sé il piccolo con estrema libertà anche Per_1 Per_1 tutti i giorni previa preventiva comunicazione (con preavviso di almeno 24 h prima) salvo poi l'applicazione del calendario che qui di seguito si riporta e con le seguenti modalità:
- il sig. potrà prelevare e tenere con sé il piccolo tre (3) pomeriggi a settimana Per_1 Per_1
(martedì dalle 14:00 alle 21:00/22,00; giovedì dalle 14:00 alle 21:00/22:00 ed il ven. dalle
17:00 alle 21:00/22.00) oltre i week end alternati il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle
5 ore 22:00; per un totale di due fine settimana al mese a testa tra i coniugi, fermo restando le congiunte volontà degli stessi, di concedersi reciprocamente fine settimana alternativi.
- Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni, con il padre i giorni: Per_1
24, 25 e 26 dicembre (giorni nei quali verrà prelevato la mattina del 24 dicembre alle ore 10:00
e riaccompagnato la sera del 26 dicembre ore 21:00 – 22:00 (con pernottamento compreso presso il per tutti e tre i giorni), mentre trascorrerà con la madre dal 31 dicembre al 01 Per_1 gennaio nonché il 6 gennaio, salvo diversi accordi, da definirsi con congruo anticipo, nelle libere intenzioni dei coniugi, anche telefonicamente. Per gli altri giorni della settimana si seguirà la solita turnazione.
- Per le festività pasquali, il piccolo sarà affidato, ad anni alterni, al padre il giorno Per_1 della Santa Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e il lunedì in Albis alla madre, mentre l'anno successivo sarà l'inverso, salvo diversi accordi, da definirsi con congruo anticipo, anche telefonicamente.
- Per il periodo estivo, trascorrerà 15 giorni con il padre in base alle ferie che lo stesso Per_1 riceverà nel periodo compreso tra luglio e agosto, anche per periodi non consecutivi, con espressa e preventiva comunicazione dell'indirizzo della località prescelta per le vacanze.
- Il giorno del compleanno del piccolo (18 aprile) lo stesso trascorrerà quel giorno ad Per_1 anni alterni con un genitore (indipendentemente dal giorno in settimana) con inizio turnazione
(anno 2026) per la madre.
- Le parti comunque concordemente dichiarano che le previsioni del detto calendario possono essere variate in base alle necessità dei minori e con preventiva comunicazione effettuata anche per le vie brevi.
6. La sig.ra si è impegnata con la sottoscrizione dei patti a restituire al sig. CP_1 Per_1 parete attrezzata, divano letto, specchio elettrico, il mobile della lavastoviglie, lavabo non montato (conservato nella cantinola), motorino elettrico anch'esso conservato nella cantinola;
specificando che il prelievo dei predetti arredi avverrà a cura e spese del Per_1
7. i coniugi hanno dichiarato economicamente autosufficienti;
8. i coniugi hanno dichiarato di avere risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto, hanno dichiarato di non aver null'altro a pretendere.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscoreale per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 4 parte I dei registri di matrimonio dell'anno 2023);
6 B. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in RE NZ, nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE NZ, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 675/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Boscoreale (NA) alla via Cangiani n.95, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna D'Amora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in RE NZ al Corso Umberto I n. 327, giusta procura in atti, e (c.f.: ), nata a Controparte_1 C.F._2
RE NZ (NA) il 06.05.1997 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Bernardina Di Capua, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Boscoreale (NA) alla via Promiscua n. 12, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di RE NZ
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, le parti chiedevano di dichiarare la separazione consensuale dei coniugi nonché la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, con trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Boscoreale per la relativa annotazione.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 31.03.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso e, decorso il termine semestrale dall'udienza di comparizione, pronunciarsi sentenza di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio civile, celebrato in Boscoreale in data
15.04.2023 e che nel corso della loro unione, in data 18.04.2022, è nato un figlio, ; Persona_1 che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni e complicazioni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, si determinavano a separarsi consensualmente chiedendo, altresì, decorsi i termini di legge, emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con decreto del 3.04.2025 comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti, sostituita su loro richiesta dal deposito di note scritte.
Acquisiti chiarimenti sui redditi rispettivamente percepiti, con ordinanza depositata in data
01.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è ammissibile e fondata.
Deve in via preliminare ritenersi l'ammissibilità, nei procedimenti a domanda congiunta, della contemporanea proposizione della domanda di separazione e di quella di divorzio.
L'art. 473-bis. 49 c.p.c., come introdotto dal d.lgs. 149/2022 per i procedimenti introdotti a decorrere dal 28.02.2023, ha previsto al 1° comma che “negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Nel comma 3 è stato inoltre previsto che “la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Analoga previsione, tuttavia, non è contemplata dall'art 473-bis 51 c.p.c., norma che disciplina i ricorsi su domanda congiunta, di talché la dottrina e la giurisprudenza chiamate a confrontarsi con la nuova previsione normativa, hanno assunto posizioni contrastanti circa la possibilità, anche nei ricorsi su domanda congiunta, di proporre la domanda di separazione unitamente alla domanda di divorzio.
2 Sussistendo gravi difficoltà interpretative correlate all'introduzione di una nuova normativa e venendo in rilevo una questione suscettibile di riproposizione in numerosi giudizi, il Tribunale di
Treviso con ordinanza del 31 maggio 2023, ha investito la Suprema Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 363 bis c.p.c., della questione di rito relativa all'ammissibilità del cumulo oggettivo delle domande congiunte di separazione e divorzio.
La Suprema Corte con sentenza del 16/10/2023, n.28727, ritenuta l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale ed esaminate le argomentazioni a sostegno dei contrastanti orientamenti emersi in giurisprudenza, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
A tal fine la Corte, infatti, valorizza in primo luogo l'argomento testuale rilevando come il legislatore, pur avendo disciplinato in maniera espressa unicamente il cumulo delle domande nell'ambito dei procedimenti contenziosi, ha fatto riferimento (art. 473-bis.51) all'unicità del ricorso nel caso del procedimento su domanda congiunta e ha utilizzato il plurale ("relativo ai procedimenti", in luogo di "relativo al procedimento"), dovendosi interpretare tale disposizione quale elemento favorevole all'ammissibilità del cumulo.
In secondo luogo, la stessa ratio sottesa all'introduzione della possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio per i procedimenti contenziosi, ricorrerebbe anche nell'ipotesi di cumulo di ricorsi su domanda congiunta, in quanto anche la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel "risparmio di energie processuali" alla base della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c. Le parti, infatti, "data l'irreversibilità della crisi matrimoniale, potrebbero voler concentrare e concludere in un'unica sede e con un unico ricorso la negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e la definizione, benché progressiva, della stessa".
Quanto poi al tema dell'indisponibilità dei diritti oggetto degli accordi, i quali sarebbero nulli ai sensi dell'art. 160 c.c., poiché avrebbero ad oggetto diritti che, oltre ad essere indisponibili, non sarebbero ancora sorti, si evidenzia che "i coniugi che propongono due domande congiunte di separazione e divorzio, cumulate in simultaneus processus, non concludono, in sede di separazione, un accordo sugli effetti del loro eventuale futuro divorzio, tale da condizionare la volontà di un coniuge o da comprimere i suoi diritti indisponibili".
Infine, in ordine al possibile verificarsi di sopravvenienze di fatto che incidano sull'accordo concluso contenuto nella domanda congiunta di divorzio, tale evenienza – oltre a potersi verificare anche nel caso in cui le domande di separazione e divorzio non siano proposte in cumulo - non
3 vale ad impedire l'ammissibilità della contemporanea proposizione delle domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, “ma potrà, semmai, determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali (dal) giudice di legittimità già affermati (si pensi
a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018, in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio "in senso stretto", con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia, costitutiva, sul divorzio) o di disposizioni normative specifiche (quali, ad es., lo stesso art. 473-b s.51 c.p.c., per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto "allo stato" della domanda "se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli", o l'art.473- bis.19 c.p.c., che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a "mutamenti di circostanze", per il procedimento contenzioso).”
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Nel merito, poi, ritiene il Collegio che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti.
In particolare, si dà preliminarmente atto che con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 30.09.2025, le parti, in ottemperanza all'invito del Giudice relatore, provvedevano a depositare apposita documentazione reddituale: in particolare, è emerso che il ricorrente è titolare di reddito da lavoro dipendente di euro 2.349,87 (come da CU relativa all'anno
2024), mentre la ha dichiarato di non aver mai avuto una stabile occupazione, lavorando CP_1 solo saltuariamente;
ha precisato, altresì, di vivere con il piccolo presso la casa dei genitori, Per_1
i quali provvedono alle relative spese ordinarie e straordinarie.
Tanto premesso, le condizioni concordate dalle parti - indicate in dispositivo - non essendo in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della prole possono essere omologate.
Giacché, con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto oltre alla pronuncia di separazione anche la pronuncia di divorzio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice
4 relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data di udienza di comparizione delle parti del
30.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte, e previa acquisizione dell'attestazione di passaggio in giudicato della presente pronuncia - provveda a raccogliere la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
La determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ricorrenti ai seguenti patti e condizioni:
1. i coniugi vivranno separatamente con obbligo del reciproco rispetto e, per l'effetto, fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e residenza obbligandosi a darsi reciproco preventivo avviso di ogni eventuale variazione di residenza, domicilio o dimora nell'interesse del figlio minore;
2. la casa coniugale, sita in Boscoreale alla Via Promiscua Is. 12 Sc. B verrà assegnata alla sig.ra dove vivrà unitamente al figlio;
Parte_2 Persona_1
3. il sig. provvederà a versare a titolo di mantenimento per il figlio minore la Per_1 Per_1 somma pari ad € 250,00 mensili a mezzo bonifico IBAN: [...] intestato alla sig.ra entro il 5 (cinque) di ogni mese rivalutabile Parte_2 annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di gennaio 2025 oltre alle spese straordinarie previste per legge nella misura del 50%. L'assegno unico per il minore sarà percepito nella misura del 50% dalla madre sig.ra mentre l'altra parte nella misura CP_1 del 50% sarà percepita dal padre sig. Per_1
4. il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori, che esercitano la relativa potestà a termini dell'art. 155 c.c. come novellato dalla Legge n. 54 del 2006, con collocazione presso la madre. Pertanto, l'esercizio della potestà genitoriale è esercitato congiuntamente da entrambi i coniugi;
5. il sig. ha diritto di vedere e tenere con sé il piccolo con estrema libertà anche Per_1 Per_1 tutti i giorni previa preventiva comunicazione (con preavviso di almeno 24 h prima) salvo poi l'applicazione del calendario che qui di seguito si riporta e con le seguenti modalità:
- il sig. potrà prelevare e tenere con sé il piccolo tre (3) pomeriggi a settimana Per_1 Per_1
(martedì dalle 14:00 alle 21:00/22,00; giovedì dalle 14:00 alle 21:00/22:00 ed il ven. dalle
17:00 alle 21:00/22.00) oltre i week end alternati il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle
5 ore 22:00; per un totale di due fine settimana al mese a testa tra i coniugi, fermo restando le congiunte volontà degli stessi, di concedersi reciprocamente fine settimana alternativi.
- Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni, con il padre i giorni: Per_1
24, 25 e 26 dicembre (giorni nei quali verrà prelevato la mattina del 24 dicembre alle ore 10:00
e riaccompagnato la sera del 26 dicembre ore 21:00 – 22:00 (con pernottamento compreso presso il per tutti e tre i giorni), mentre trascorrerà con la madre dal 31 dicembre al 01 Per_1 gennaio nonché il 6 gennaio, salvo diversi accordi, da definirsi con congruo anticipo, nelle libere intenzioni dei coniugi, anche telefonicamente. Per gli altri giorni della settimana si seguirà la solita turnazione.
- Per le festività pasquali, il piccolo sarà affidato, ad anni alterni, al padre il giorno Per_1 della Santa Pasqua dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e il lunedì in Albis alla madre, mentre l'anno successivo sarà l'inverso, salvo diversi accordi, da definirsi con congruo anticipo, anche telefonicamente.
- Per il periodo estivo, trascorrerà 15 giorni con il padre in base alle ferie che lo stesso Per_1 riceverà nel periodo compreso tra luglio e agosto, anche per periodi non consecutivi, con espressa e preventiva comunicazione dell'indirizzo della località prescelta per le vacanze.
- Il giorno del compleanno del piccolo (18 aprile) lo stesso trascorrerà quel giorno ad Per_1 anni alterni con un genitore (indipendentemente dal giorno in settimana) con inizio turnazione
(anno 2026) per la madre.
- Le parti comunque concordemente dichiarano che le previsioni del detto calendario possono essere variate in base alle necessità dei minori e con preventiva comunicazione effettuata anche per le vie brevi.
6. La sig.ra si è impegnata con la sottoscrizione dei patti a restituire al sig. CP_1 Per_1 parete attrezzata, divano letto, specchio elettrico, il mobile della lavastoviglie, lavabo non montato (conservato nella cantinola), motorino elettrico anch'esso conservato nella cantinola;
specificando che il prelievo dei predetti arredi avverrà a cura e spese del Per_1
7. i coniugi hanno dichiarato economicamente autosufficienti;
8. i coniugi hanno dichiarato di avere risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto, hanno dichiarato di non aver null'altro a pretendere.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Boscoreale per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 4 parte I dei registri di matrimonio dell'anno 2023);
6 B. dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in RE NZ, nella camera di consiglio del 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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