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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 16/10/2024, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
Proc. n. 895/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza.
Enna, 16 OTTOBRE 2024. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 895/2022 R.G.
promossa da
(avv. G. Milano) elettivamente domiciliato in Enna, via Nissoria Parte_1
n.5;
ricorrente
contro rappr. e difesa dall'avv. Giuseppe Biundo Controparte_1
( ) presso il cui studio in via Gela via G. Falcone n. 5 risulta elettivamente C.F._1
domiciliata;
e contro
(avv. ti S. Dolce e F. Gramuglia ) elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso CP_2
l'Avvocatura provinciale dell'Istituto;
resistenti
avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento osserva quanto segue: Con ricorso depositato il 28.06.2022, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 294 2022 9000860 20/000, notificata in data 01/04/2022,
relativamente alla cartella di pagamento n. 29420110002085224000 nella sua parte avente ad oggetto
“contributi I.V.S. fissi/percentuale entro il minimale” anno 2010 di importo pari ad €. 1.145,95.
Eccepiva la mancata notifica dell' atto prodromico e comunque la prescrizione dei crediti.
Si costituivano gli enti resistenti eccependo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, autorizzato il deposito di note, la causa veniva definita come da sentenza.
MOTIVI
L'intimazione di pagamento oggetto di causa è stata notificata in data 01.04.2022 ed il ricorso è stato depositato in data 28.06.2022, oltre cioè il termine di 40 gg.
Ne consegue che non sono più contestabili:
1) né il merito della pretesa contributiva, posto che a tal fine andava esperito il rimedio dell'opposizione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/99, nel termine di gg. 40 dalla notifica della cartella (sulla natura perentoria di detto termine vedasi recentemente Cass. sez. lav. 27 febbraio 2007
n.4506);
2) né gli eventuali vizi formali della intimazione stessa e della sua notifica, in relazione ai quali andava proposto il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, nel più stretto termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25757 del 24/10/2008; Cass. sez. lav. 18 novembre 2004 n. 21863).
Deve poi rilevarsi, in termini generali, che al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare
CP_ il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Ebbene, risulta fondata l'eccezione di prescrizione successiva.
L' agente della riscossione deduce e documenta di aver notificato, tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento avversata nel presente giudizio, intimazione di pagamento n. 29420159003832936000 ( data notifica 01 giugno 2016).
Senza entrare nel merito della regolarità della suddetta notifica, essendo decorso oltre un quinquennio tra la notifica dell'ultimo preteso atto interruttivo, avvenuta appunto in data 01.06.2016, e quella dell' intimazione di pagamento avversata (notificata in data 01.04.2022) ne discende che i contributi oggetto di causa sono irrimediabilmente prescritti.
Le spese liquidate come da dispositivo seguono il principio della soccombenza e sono poste in solido a carico delle resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
In accoglimento dell'opposizione dichiara prescritti gli importi di cui alla intimazione di pagamento n. 294 2022 9000860 20/000, notificata in data 01/04/2022, relativamente alla cartella di pagamento n. 29420110002085224000 nella sua parte avente ad oggetto “contributi I.V.S. fissi/percentuale entro
il minimale” anno 2010 di importo pari ad €. 1.145,95;
Condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in € 843,00 oltre a spese generali ad IVA e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Enna, 16 ottobre 2024.
il giudice del lavoro
dott.ssa Daniela Francesca Balsamo