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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI B ARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers on e dei Gi udi ci :
Dr.ss a Rosella Nocera President e
Dr.ss a Tizi ana Di Gi oia Giudi ce relatore
Dr. Em anuele Pint o Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 388 9/ 2024 R .G. V.G. , promossa con ricorso congi unto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c. , pendente tra
, nat o a Molfett a (B A) il 29.11.1982 , Parte_1
e
, nat a a B ari il 16.07.1986 , Parte_2 ent rambi rappres ent at i e di fesi dall 'Avv. Petruzzell a P aol a Grazia , nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: s ciogli ment o del m at rim onio su dom anda congiunt a ex art. 473-bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri cors o congiunto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c. deposit ato i l 1 0.07.2024,
e prem esso che: Parte_1 Parte_2
- avevano cont ratto mat rimonio c i vil e in dat a 16.07.2011 i n
GI AZ (B A) (anno 2 011 – part e I, n. 5);
- dall'unione coniugale nasceva, il 13.12.2011, il figlio Per_1
- con accordo di negoziazione assistit a depositat a il 03.12.2019 presso la Procura dell a Repubbli ca del Tribunal e di Bari e trascritto al n.
90, part e II, s erie C del R egist ro del lo St ato C ivil e del Comune di
GI AZ (BA) i coni ugi concordavano l e condi zioni di separazi one;
- le part i si erano accordat e anche i n ordi ne all e condi zioni con cui divorziare.
Tutto ci ò premesso, chi edevano al Tribunal e di Bari di recepire tali loro accordi, di chi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are e di vol ersi avval ere della facolt à di s ostit ui re l 'udi enza con il deposit o di not e scrit te .
Con decreto del 21.08.2024 , il Presidente, l ett o il ri corso, disponeva l a comparizione personale delle parti per l'udienza del 17.12.2024. All'udienza del 17.12.2024, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 29.08.2024.
La caus a, ri mes sa s ul ruolo al fi ne di acquisire il certificato di mat rimonio del l uogo di cel ebrazione, era nuovam ent e rimessa al C ol legi o per l a decisi one all 'esito dell a t rattazi one cart olare svoltasi i n dat a 15.1.2025.
*****
La domanda di s cioglimento del mat rim onio ci vil e su ri corso congiunto è fondat a e merit a, pert ant o, accoglim ento sussist endo le condi zi oni previ ste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modi fiche.
Invero, dal la copia del l 'accordo di separazi one raggiunt o a seguito di convenzione di negozi azi one assi stit a em erge non solo che i coniugi sono separati m a che dall a dat a certi fi cata nell 'accordo di separazione e quella di proposizi one del pres ent e ri corso ri sulta compi uto il t ermi ne di l egge richi esto dall a cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare legitt imo desumere che dalla dat a cert ifi cat a dell 'accordo separativo ad oggi l e parti siano vissute inint errott ament e separat e: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione mat eri al e e spi ritual e necess ari a al perdurare del m at rimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 ° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del mat rimonio, nei cui atti il m at rim onio risul ta t rascritt o, va ordinat o di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R . n. 396/2000.
Quanto ai r apporti personal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e ( affidament o condivi so dell a prol e con coll ocam ent o preval ent e presso l a madre, regol am ent azione del diri tto di visit a del padre, obbligo di quest'ultimo di versare complessivi €250,00 mensili a titolo di cont ri buto al mant enim ent o del fi glio , olt re al 50% dell e spese straordi nari e) sono conform i al la l egge e, pert anto, devono essere recepit e in sent enza.
Le spese proces suali sono com pensat e int egralment e come da accordi tra le parti.
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Bari, Prim a S ezi one civil e, d efini tivam ent e pronunci ando sull a dom anda congiunt a proposta da e Parte_1 Pt_2
nel giudizi o n. 38 89/ 2024 R.G. V.G., con l'int ervento del P .M.
[...] in sede, così provvede:
1. dichiara l o s ciogli ment o del mat rim onio c i vil e cel ebrato t ra i coniugi anzi det ti in GI AZ (B A) i n dat a 16.07.2011 , trascri tto nel regist ro degli at ti di m atri moni o del predetto C omune (anno
2011, part e I, att o n.5) all e condi zioni concordat e nel ricorso congiunto, da i ntendersi qui i ntegralm ent e t rascrit te;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune del luogo di celebrazione del m at rimonio per l e annot azioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n.
396/2000 ;
4. spese compens at e .
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di cons iglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 4 febbrai o 2025 .
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.ssa T iziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tri bunal e di B ari , Prim a S ezione ci vi le, in com posi zi one coll egi al e, nell e pers on e dei Gi udi ci :
Dr.ss a Rosella Nocera President e
Dr.ss a Tizi ana Di Gi oia Giudi ce relatore
Dr. Em anuele Pint o Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sotto il n. 388 9/ 2024 R .G. V.G. , promossa con ricorso congi unto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c. , pendente tra
, nat o a Molfett a (B A) il 29.11.1982 , Parte_1
e
, nat a a B ari il 16.07.1986 , Parte_2 ent rambi rappres ent at i e di fesi dall 'Avv. Petruzzell a P aol a Grazia , nonché
Pubblico Minis tero press o il Tribunal e di Bari.
OGGETTO: s ciogli ment o del m at rim onio su dom anda congiunt a ex art. 473-bis.51 c.p.c.
I N F A T T O E D I R I T T O
Con il ri cors o congiunto ex art . 473 -bi s.51 c.p.c. deposit ato i l 1 0.07.2024,
e prem esso che: Parte_1 Parte_2
- avevano cont ratto mat rimonio c i vil e in dat a 16.07.2011 i n
GI AZ (B A) (anno 2 011 – part e I, n. 5);
- dall'unione coniugale nasceva, il 13.12.2011, il figlio Per_1
- con accordo di negoziazione assistit a depositat a il 03.12.2019 presso la Procura dell a Repubbli ca del Tribunal e di Bari e trascritto al n.
90, part e II, s erie C del R egist ro del lo St ato C ivil e del Comune di
GI AZ (BA) i coni ugi concordavano l e condi zioni di separazi one;
- le part i si erano accordat e anche i n ordi ne all e condi zioni con cui divorziare.
Tutto ci ò premesso, chi edevano al Tribunal e di Bari di recepire tali loro accordi, di chi arando espress am ent e di non vol ersi ri concili are e di vol ersi avval ere della facolt à di s ostit ui re l 'udi enza con il deposit o di not e scrit te .
Con decreto del 21.08.2024 , il Presidente, l ett o il ri corso, disponeva l a comparizione personale delle parti per l'udienza del 17.12.2024. All'udienza del 17.12.2024, il Giudice delegato, rilevato che le parti avevano dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c., preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, riservava la causa per la decisione in C amera di consigl io
Il Pubbli co Minist ero rendeva parere favorevol e il 29.08.2024.
La caus a, ri mes sa s ul ruolo al fi ne di acquisire il certificato di mat rimonio del l uogo di cel ebrazione, era nuovam ent e rimessa al C ol legi o per l a decisi one all 'esito dell a t rattazi one cart olare svoltasi i n dat a 15.1.2025.
*****
La domanda di s cioglimento del mat rim onio ci vil e su ri corso congiunto è fondat a e merit a, pert ant o, accoglim ento sussist endo le condi zi oni previ ste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modi fiche.
Invero, dal la copia del l 'accordo di separazi one raggiunt o a seguito di convenzione di negozi azi one assi stit a em erge non solo che i coniugi sono separati m a che dall a dat a certi fi cata nell 'accordo di separazione e quella di proposizi one del pres ent e ri corso ri sulta compi uto il t ermi ne di l egge richi esto dall a cit at a norm a.
All a stregua del le risult anze del la document azione anagrafi ca i n att i, inolt re, appare legitt imo desumere che dalla dat a cert ifi cat a dell 'accordo separativo ad oggi l e parti siano vissute inint errott ament e separat e: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione mat eri al e e spi ritual e necess ari a al perdurare del m at rimonio.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 ° della legge n. 898/1970, la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del m atrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione del mat rimonio, nei cui atti il m at rim onio risul ta t rascritt o, va ordinat o di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R . n. 396/2000.
Quanto ai r apporti personal i ed economici t ra l e parti , le pattui zi oni concordat e ( affidament o condivi so dell a prol e con coll ocam ent o preval ent e presso l a madre, regol am ent azione del diri tto di visit a del padre, obbligo di quest'ultimo di versare complessivi €250,00 mensili a titolo di cont ri buto al mant enim ent o del fi glio , olt re al 50% dell e spese straordi nari e) sono conform i al la l egge e, pert anto, devono essere recepit e in sent enza.
Le spese proces suali sono com pensat e int egralment e come da accordi tra le parti.
La sent enza è provvi sori am ent e esecuti va per l egge.
P.Q.M.
Il Tribunal e di Bari, Prim a S ezi one civil e, d efini tivam ent e pronunci ando sull a dom anda congiunt a proposta da e Parte_1 Pt_2
nel giudizi o n. 38 89/ 2024 R.G. V.G., con l'int ervento del P .M.
[...] in sede, così provvede:
1. dichiara l o s ciogli ment o del mat rim onio c i vil e cel ebrato t ra i coniugi anzi det ti in GI AZ (B A) i n dat a 16.07.2011 , trascri tto nel regist ro degli at ti di m atri moni o del predetto C omune (anno
2011, part e I, att o n.5) all e condi zioni concordat e nel ricorso congiunto, da i ntendersi qui i ntegralm ent e t rascrit te;
2. la m ogli e perde i l cognom e del m arit o;
3. ordi na al Cancell iere di trasm ett ere copi a della present e sent enza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune del luogo di celebrazione del m at rimonio per l e annot azioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del d.P.R. n.
396/2000 ;
4. spese compens at e .
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di cons iglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 4 febbrai o 2025 .
IL GI U D I C E E S T E N S O R E
Dr.ssa T iziana Di Gioia
I L PR E S I D E N T E
Dr.ssa Rosella Nocera