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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2267/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Luisa Campanella e Olimpia Parte_1
EL, come da procura in atti appellante
E
, in persona del rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 elett.te domicilia appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1659/2024 pubblicata il 10.2.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.6.2022, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, chiedendo di: CP_1
“1) dichiarare invalido il verbale definitivo della Commissione medica ospedaliera n. J11400551 del 26.05.2016 per i vizi di cui in premessa e, per l'effetto, annullare il decreto di rigetto della domanda dell'amministrazione convenuta prot. 559/C/61950/SG; 2) accertare che il Sig. Parte_1
1 è stato dichiarato non idoneo permanente in modo assoluto ai servizi della polizia di stato per l'infermità riconosciuta come direttamente correlata all'evento psicotraumatico del 02/10/1982
(“Persistenti anomalie elettroencefalografiche ed episodi crepuscolari morfeici”) che gli ha conferito lo status di Vittima del Dovere e in via esclusiva lo avrebbe reso non idoneo in modo assoluto e permanente al servizio d'istituto, anche senza il concorso della seconda infermità
(“Psiconevrosi grave”) non riconosciuta dipendente da causa di servizio;
3) accertare e riconoscere al Sig. lo status di “vittima del dovere” ai fini dell'ottenimento dei Parte_1 benefici previsti dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 con una percentuale di invalidità permanente del 100% con diritto alla speciale elargizione/integrazione nella misura massima integrando quindi la percentuale di invalidità permanente già riconosciuta nella misura del 36% da ricalcolarsi comunque, ed in via subordinata, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte di
Cassazione nella suddetta sentenza n. 6215/22, vale a dire con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del d.P.R. n. 181/2009.” ; 4) per l'effetto condannare la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente di tutte le somme previste dalla normativa che disciplina lo status di vittima del dovere e nello specifico riconoscere: - l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni corrisposta nella misura massima di
€ 200.000,00 in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale oltre rivalutazione monetaria ex art. 5 commi 1 e 5 della legge n. 206/2004, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli art. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/2009, come stabilito dalla recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 24.02.2022
n. 6215/22; 5) in ogni caso, con gli interessi legali e con il maggior danno da svalutazione monetaria, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli crediti, 6) con rifusione delle spese per la consulenza medico legale e vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi al sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
A sostegno delle domande esponeva: con provvedimento del prot. Controparte_1
559/C/61950/SG dell'11.10.2012 al ricorrente era stato riconosciuto lo status di vittima del dovere, con conseguente riconoscimento: 1) della speciale elargizione ai sensi delle leggi n. 266/2005 e
222/2007 pari a € 79.776,00; 2) dell'assegno vitalizio, non reversibile, di € 258,23 mensili di cui all'art. 4, coma 1, lett. b) del DPR n. 243/2006, a decorrere dal 1.1.2006; 3) dello speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili di cui all'art. 2, comma 105, della legge n.
244/2007, a decorrere dal 1.1.2008; il riconoscimento dello status di vittima del dovere era avvenuto in riferimento alle lesioni riportate dal ricorrente in un sinistro stradale avvenuto in data
2.10.1982, mentre si trovava in servizio, durante l'inseguimento di un'autovettura; la competente
Commissione aveva riscontrato in capo al ricorrente la sussistenza di due infermità: 1) “esiti di
2 trauma cranico con ferita lacero-contusa in regione parietale sinistra in soggetto con anomalie
EEGrafiche e riferiti episodi crepuscolari morfeici in trattamento farmacologico”; 2) Psiconevrosi grave;
la Commissione aveva ritenuto che solo la prima infermità fosse in nesso causale con l'evento traumatico del 2.10.1982, esprimendo il seguente giudizio medico legale: “danno biologico nella misura del 26%, invalidità permanente nella misura del 35% per analogia, in riferimento alle tabelle A,B ed F1 annesse al DPR 915/78 e successive modificazioni”, precisando che “l'attribuzione degli eventuali benefici previsti dalla normativa vigente è in riferimento alla valutazione più favorevole e cioè all'invalidità permanente pari al 36%, il danno morale non viene valutato perché non previsto, salvo ulteriori disposizioni di legge”; la Commissione aveva ritenuto, inoltre, che il ricorrente fosse non idoneo al servizio d'istituto nella Polizia di Stato in riferimento ad entrambe le infermità di cui al giudizio diagnostico.
Contestava tale valutazione, ritenendo che l'infermità di cui al punto 1 del giudizio diagnostico
(“esiti di trauma cranico con ferita lacero-contusa in regione parietale sinistra in soggetto con anomalie EEGrafiche e riferiti episodi crepuscolari morfeici in trattamento farmacologico”) fosse di per sé causa di non idoneità al servizio d'istituto della polizia di stato, trattandosi di infermità incompatibile con l'uso delle armi;
contestava, quindi, il giudizio della CMO, presentando istanza per la riliquidazione dei benefici per le vittime del dovere, istanza rigettata dall'Amministrazione, che aveva confermato integralmente il decreto dell'11.10.2012. Contestava, inoltre, la percentuale di invalidità del 36%, non ritenendola congrua rispetto alla infermità “Anomalie EEGrafiche e riferiti episodi crepuscolari morfeici in trattamento”, affermando che la stessa di per sé e in via esclusiva o prevalente fosse sufficiente a determinare l'assoluta e permanente non idoneità al servizio d'istituto nella Polizia di Stato, anche senza il concorso della seconda infermità
(“Psiconevrosi grave”), non riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Affermava, pertanto, di avere diritto (ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della L. 466/80 e dell'art. 1, comma 5, della L. 302/90) all'erogazione/integrazione della speciale elargizione nella misura massima e, in via subordinata, al ricalcolo della percentuale di invalidità.
Si costituiva in giudizio il , contestando la fondatezza della domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto, eccependo come non fosse giuridicamente consentito all'Amministrazione discostarsi dai giudizi clinico/legali delle Commissioni Mediche Ospedaliere, trattandosi di atti caratterizzati da discrezionalità tecnica.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, espletata una CTU medico-legale, rigettava il ricorso facendo proprie le conclusioni della relazione peritale, che aveva ritenuto che le infermità da cui risultava affetto il in conseguenza dell'infortunio occorso in data Parte_1
2.10.1982, fossero da valutare nella misura del 36%, ossia la stessa riconosciuta dalla CMO;
che la
3 permanente inidoneità, che aveva portato alla dispensa dal servizio non fosse riconducibile o attribuibile in via esclusiva o prevalente all'evento già riconosciuto come dipendente da causa di servizio;
che la non idoneità permanente fosse determinata, in misura prevalente se non esclusiva, dall'infermità “psiconevrosi grave”. Compensava le spese del giudizio e poneva a carico di parte ricorrente le spese di CTU.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la sentenza impugnata Parte_1 per i motivi di seguito sinteticamente indicati:
1) erronea analisi medico legale del caso da parte del CTU fuorviante il giudizio del giudice – contraddittorietà nella motivazione.
Ha sostenuto l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui, aderendo alle risultanze peritali, ha escluso che la patologia “Psiconevrosi grave” – diagnosticata nel 1998 - sia da ricollegare alle patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio e al trauma cranico subito nel 1982, dal momento che il primo sintomo della crisi epilettica si è manifestato a qualche giorno di distanza dall'evento traumatico avvenuto in servizio.
2) omesso deposito e valutazione delle note critiche della CTP di parte – violazione della motivazione e del diritto di difesa.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza, per vizio di motivazione e violazione del diritto di difesa, non avendo sufficientemente chiarito il Tribunale le ragioni di adesione alla CTU piuttosto che a quanto sostenuto dal consulente di fiducia della controparte.
L'appellante ha, inoltre, censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale ha respinto la richiesta del di ricalcolare la percentuale di invalidità, dal 36% al 100%, facendo riferimento ai Parte_1 principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 6215/2022.
Ha, quindi, chiesto, previo rinnovo della CTU, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso di primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato Controparte_1 in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Disposto il rinnovo della CTU medico legale, all'udienza del 22.10.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti.
Al fine di meglio comprendere la questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio, giova evidenziare che il D.P.R. n. 181/2009, emesso in attuazione della L. n. 206/2004, all'art. 4
(rubricato “Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la
4 determinazione del danno biologico e del danno morale), stabilisce: “1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità:
a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;
b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;
c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;
d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento,
è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).”
In concreto, posto che di norma la percentuale dell'invalidità riferita alla capacità lavorativa generica (IP) risulta essere superiore a quella del danno biologico (DB) da calcolarsi in applicazione delle tabelle di cui al D.lgs. n. 209/2005 (codice delle Assicurazioni Private), la formula IC = DB +
DM + (IP – DB) impone di tenere conto anche del danno morale, da quantificarsi nella misura da un terzo a due terzi del danno biologico.
In passato si era creato un contrasto giurisprudenziale sulla interpretazione di tale norma, e, in particolare, sulla questione se tale criterio di calcolo potesse applicarsi solo per la rivalutazione degli indennizzi già riconosciuti in base alla disciplina previgente, oppure anche per la liquidazione del danno subito da tutte le vittime riconosciute meritevoli di tali benefici.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, intervenute sulla questione, con la sentenza n.
6217/2022 hanno evidenziato come la frammentarietà dei continui interventi legislativi accavallatisi su questa materia aveva lasciato un vuoto normativo sui criteri da utilizzarsi per la determinazione dell'invalidità in capo alla vittima, neppure colmato dal D.P.R. n. 243/2006, che all'art. 5 aveva individuato i criteri di percentualizzazione dell'invalidità permanente e del danno biologico, senza tuttavia precisare alcunché sull'utilizzo dei due punteggi emergenti dalle tabelle richiamate e omettendo alcun riferimento al danno morale.
5 A fronte di questa rilevante lacuna, il DPR n. 181/2009 si era fatto carico di introdurre una disciplina unitaria e generale anche sui criteri da applicarsi nella determinazione dell'invalidità, in attuazione di quel progetto di rivalutazione (da intendersi come incremento sostanziale) degli indennizzi sancito dall'art. 6 della L. n. 206 del 2004.
Hanno, quindi, precisato le Sezioni Unite che allora, il nuovo impianto previsto dall' art. 2 del DPR
181/2009 (significativamente rubricato “disposizioni generali”), richiamando l'art. 6, ha fatto riferimento alla individuazione di una percentuale unica comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale, doveva intendersi valevole per tutte le vittime danneggiate e non certo solo per quelle ipotesi marginali che hanno ottenuto i benefici prima dell'entrata in vigore della L. 106/2004.
Il tutto in conformità a quell'orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato in materia di responsabilità civile (v. Cass S.U. n. 2611/2017 e altre conformi), volto ad attribuire rilevanza anche alle voci di danno non patrimoniali (quali appunto il danno biologico e il danno morale avente una sua rilevanza autonoma), slegate dalla capacità lavorativa alla quale è invece strettamente connessa l'invalidità permanente (IP), come disposto dall' art. 3 del DPR cit.
Hanno, quindi, ritenuto che il nuovo criterio di valutazione unica dell'invalidità complessiva, e cioè comprensiva della menomazione della capacità di lavoro, del danno biologico e del danno morale
(I.C.) debba applicarsi indifferentemente a tutte le vittime beneficiarie delle elargizioni, in quanto – altrimenti ragionando – si verificherebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le vittime beneficiarie degli indennizzi solo per il fatto (irrilevante) di avere ottenuto la liquidazione degli stessi prima o dopo l'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004.
1.1. Ciò premesso, al fine di quantificare l'invalidità permanente da cui risulta affetto il Parte_1 alla luce dei rilievi critici sollevati da parte appellante alla relazione peritale espletata in primo grado, il Collegio ha ritenuto di rinnovare la CTU medico legale.
La consulente nominata, dott.ssa , facendo corretta applicazione dei criteri Persona_1 stabiliti dal DPR 181/2009, per come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità sopra indicata, ha così concluso il suo elaborato peritale:
“Al riguardo gli art. 3 e 4 del DPR 181/2009 stabiliscono:
“La percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n.206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento,
è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC=DB+DM+(IP-DB)”.
Gli elementi di detta formula vengono così individuati:
6 a) Il DB danno biologico (DB) è determinato in base alle tabelle delle menomazioni approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni;
b) Il Danno morale DM non può essere superiore ai 2/3 dal danno Biologico;
c) Per il danno alla capacità lavorativa (IP-DB), IP (invalidità lavorativa) è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
407, con il decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classificazione di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%.
Va rilevato che relativamente all'evento di servizio per cui è giudizio, il periziato presenta “esiti di trauma cranico con ferita lacero-contusa in regione parietale sinistra in soggetto con anomalie elettroencefalografiche e riferiti episodi crepuscolari in trattamento farmacologico specifico”, come risulta dai rilievi documentali presenti in atti (referto esami EEG del 08.10.82, del 18.01.83 e del 30.04.84, ospedale di Palermo, del 07.03.2013 e del 20.03.2012, ; certificati per CP_3 visite specialistiche).
Ciò posto, per quanto attiene la valutazione del danno alla capacità lavorativa determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi, va rilevato che per l'infermità è stata riconosciuta, per analogia, l'ascrizione alla VIII Categoria tab. A.
Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter indicare la riduzione di capacità lavorativa (IP) nella misura del 40% tenuto conto che la “tabella delle corrispondenze” di cui all'allegato 1 di cui all'art. 3 del D.P.R. 181/2006, fa corrispondere alla settima categoria la fascia 31-40%. E' detta percentuale, a mio avviso, più favorevole di quella che si ricava, per il quadro menomativo, facendo riferimento ai valori tabellari, in via analogico-proporzionale, in uso nella tabella di cui al
DM 5.2.1992.
7 Per quanto attiene il Danno Biologico (DB) calcolato secondo le indicazioni del DM 38/2000, sulla base dei rilievi anatomo-funzionali si ritiene poter esprimere una percentuale nella misura del 26% procedendo ad una valutazione proporzionale facendo riferimento alla voce tabellare 177.
Assumendo quale danno morale (DM) un terzo del danno biologico ovvero la percentuale del 9%, applicando la formula: IC=DB+DM+(IP-DB) ovvero IC= 26+9+(40-26), ne deriva una invalidità complessiva (IC) pari al 49% (quarantanove per cento).
A fronte delle osservazioni alla relazione peritale effettuate da parte appellata, la consulente ha, così, risposto:
“Per quanto attiene alla valutazione dell'I.P. che il collega ritiene non congrua…. Da quanto sopra, non ritengo, quindi, 'la documentazione frammentaria e densa di vuoti' così come sostenuto dal collega del M.I.
Giova, inoltre, precisare che dall'epoca dell'evento traumatico riportato il 02 ottobre 1982 il Sig.
è stato ed è tuttora trattato con terapia antiepilettica;
non risultano più documentate Parte_1 crisi tonico-cloniche (generalizzate) fin dal 1998, così come anche riferito in anamnesi dall'esaminato, ma è emerso che, nonostante la terapia antiepilettica, soffre di “cefalea, disturbi del ritmo sonno-veglia, stato ansioso con riferita 'perdita della cognizione del tempo' ed episodi di
'assenze'”; inoltre, gli EEG effettuati nel periodo 1982-2012 hanno documentato la presenza di anomalie elettriche cerebrali specifiche indicative della presenza di un focolaio epilettogeno e la terapia farmacologica antiepilettica ha la finalità di controllare esclusivamente i sintomi di tale condizione patologica ma non certo a curarla definitivamente;
si evidenzia, infine, anche la recente diagnosi formulata da neurologo del P. UM I di epilessia parziale complessa di natura traumatica non controllata dalla terapia.
Riguardo al rilievo mosso dal consulente del in merito all'attribuzione del Controparte_1 valore massimo della fascia percentuale di invalidità riconducibile alla VII categoria della tabella
A annessa al D.P.R. n. 915/1978, evidenzio che tale attribuzione era stata già riconosciuta dai sanitari della CMO con verbale del luglio 2012; inoltre, considerato che la tabella indicativa della percentuale di invalidità, di cui al D.M.S. 5.2.1992, alla voce 2006 “epilessia localizzata con crisi mensili in trattamento” prevede un grado di invalidità pari al 41% ed alla voce 2005 “epilessia localizzata con crisi annuali in trattamento” una percentuale del 10%, sulla base dei dati di giudizio desumibili dalla documentazione sanitaria in atti ed esibita, sopra richiamati, ho ritenuto equo stimare l'I.P. nella misura percentuale del 40%.
Per quanto attiene ai rilievi formulati dal Dr. in merito alla valutazione del danno Per_2 biologico, che il medesimo “considera attagliabile al caso concreto il valore massimo della voce
176 epilessia con sporadiche crisi, a seconda del tipo di crisi (semplici, complesse generalizzate)
8 della tabella delle menomazioni di cui al D.M. del 12 luglio 2000, a cui viene attribuita una percentuale fino al 10%”, sulla base delle certificazioni mediche, dei rilievi strumentali e dell'ultimo controllo neurologico, P. UM I, del 15.05.2025, ove viene posta una diagnosi di
“epilessia parziale complessa di natura traumatica non controllata dalla terapia. Grave sindrome ansiosa-depressiva”, la scrivente ha ritenuto più congruo stimarne l'entità nella misura del 26% con riferimento alla voce tabellare 177; detta valutazione, peraltro, era stata individuata anche sanitari della CMO nel verbale datato 02.07.2012 “…danno biologico nella misura del 26%...”.
In ordine all'ultimo rilievo posto dal consulente tecnico di parte del , ritengo Controparte_1 di non poter condividere le considerazioni e la valutazione espressa dal CTU incaricato nel procedimento di I grado;
ciò in quanto, come già sopra detto, la documentazione sanitaria in atti è sufficientemente copiosa ed estesa cronologicamente e ciò contraddice quanto afferma il medesimo
CTU di I grado (“ in assenza di ulteriori indagini strumentali - vedi E.E.G., eseguito solamente nell'immediato dell'evento di causa, ovvero in data 8.10.1982”) seppure lo stesso l'abbia correttamente riportata da pag. 6 della sua relazione, nella sezione 'Documentazione sanitaria', menzionando i numerosi altri referti di EEG e di visita neurologiche effettuati in epoche successive a quella dell'evento traumatico.
Riguardo, invece, alla valutazione espressa dallo stesso CTU di I grado, nonostante fosse stato richiestogli dal Giudice di valutare la percentuale di invalidità indennizzabile in conseguenza diretta dell'evento accaduto ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 181/2009, lo stesso CTU si è limitato a confermare la valutazione espressa della CMO senza applicare la richiesta formula prevista dal succitato D.P.R. bensì, erroneamente, altra formula di altro precedente D.P.R. e senza specificare le singole percentuali di invalidità per il danno biologico e per la I.P. come si evince dalla sua annotazione “Nello specifico, occorre valutare la cosiddetta INVALIDITA' COMPLESSIVA (I.C.) applicando la formula in uso (ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 243 del 7 luglio 2006), laddove l'invalidità complessiva deve scaturire dalla somma del danno biologico (DB) + l'invalidità permanente (I.P.) - danno biologico (DB) Nel caso di specie la tabella di cui al D.M. del 5.2.1992
NON prevede la patologia di cui alla diagnosi formulata, e occorre necessariamente applicare il criterio della valutazione analogica, e l'invalidità permanente di cui al punto 1) da stimare equa- mente (come da indicazioni tabellari di cui alla Tabella allegata al Decreto Legislativo n. 388/2000
e quelle annesse al D.P.R. 834/81), in misura del 36% (trentasei per cento), come peraltro correttamente valutato dalla Commissione Medica Vittime del Dovere della di Roma, in Pt_2 assenza di una paventata valutazione difforme dall'osservanza della Legge (quadro residuato dall'evento traumatico del 2.10.1982”.
9 La consulente ha, quindi, confermato le conclusioni del suo elaborato peritale, nel senso che “La percentuale di invalidità ascrivibile al Sig. in conseguenza dell'evento per cui è Parte_1 giudizio, secondo i criteri previsti dal DPR 181/2009, è pari al 49% (quarantanove per cento)”.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal
Collegio, perché precise ed immuni da vizi logici e ricostruttivi.
2. Alla luce delle argomentazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma, va dichiarato che è soggetto equiparato alle vittime del Parte_1 dovere con un grado di invalidità complessiva pari al 49% e va condannato il Controparte_1
a corrispondere all'appellante la differenza tra quanto già erogato e quanto a lui spettante in virtù del riconoscimento del superiore grado di invalidità, a titolo di speciale elargizione, ex art. 5, commi 1 e 5, legge n. 206/2004, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuto, nella misura massima di € 200.000,00 (art. 5, comma 1, L. n. 206/2004), oltre perequazioni di legge, rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali con decorrenza di legge e fino al soddisfo, con divieto di cumulo secondo il combinato disposto degli artt.16, comma 6, L. n. 412/1991 e 22, comma 36, L. n. 724/1994;
4. Il parziale accoglimento della domanda proposta dal giustifica la compensazione Parte_1 delle spese di lite del doppio grado del giudizio nella misura della metà e la condanna del
[...]
al pagamento della restante metà, liquidata in dispositivo, tenendo conto del valore CP_1 indeterminabile della causa, con distrazione in favore degli avv. Maria Luisa Campanella e Olimpia
EL, che si sono dichiarate antistatarie.
Le spese della CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste a carico del
[...]
. CP_1
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto si conferma:
- dichiara che è soggetto equiparato alle vittime del dovere con un grado di Parte_1 invalidità complessiva pari al 49%;
- condanna il a corrispondere all'appellante la differenza tra quanto già Controparte_1 erogato e quanto a lui spettante in virtù del riconoscimento del superiore grado di invalidità, a titolo di speciale elargizione, ex art. 5, commi 1 e 5, legge n. 206/2004, oltre perequazioni di legge, rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali con decorrenza di legge e fino al soddisfo, con divieto di cumulo secondo il combinato disposto degli artt.16, comma 6, L. n.
412/1991 e 22, comma 36, L. n. 724/1994;
10 - compensa per la metà le spese di lite del doppio grado di giudizio e condanna il
[...]
al pagamento della restante metà che liquida, per l'intero, in € 4.700,00 quanto al primo CP_1 grado e in € 5.000,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone definitivamente le spese della CTU a carico del . Controparte_1
Roma, 22.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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