CA
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26 settembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2969 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dagli avvocati Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi ed elettivamente domiciliata presso le medesime, nell'Avvocatura Aziendale, in via Maria Pt_1
Brighenti 23, Edificio B, giusta procura in atti
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed P_ elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Salita di San Nicola Pt_1 da Tolentino, n. 1/b per delega in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6088/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 8/10/2020 e notificata il 11/10/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di aver lavorato presso P_
l' in virtù di un contratto di Controparte_2 collaborazione coordinata e continuativa (stipulato il 16.10.2006 con scadenza al
15.10.2007 e prorogato al 15.7.2008) in qualità di Logopedista nell'ambito del progetto pilota per l'intervento integrato per minori, e successivamente in forza di plurimi contratti a termine e relative proroghe (nei periodi 16.7.2008-15.7.2010,
6.8.2010-5.8.2011 e 6.8.2011-31-12.2018), conveniva in giudizio la CP innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE 1. Accertare e dichiarare che tra le parti, nell'arco temporale delle prestazioni in (dal 16.10.2006 al CP_3
15.07.2008) si è costituto un rapporto di lavoro subordinato a termine, stante la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
2. Accertare
e dichiarare l'illegittima apposizione del termine di durata al contratto di lavoro stipulato in data 15.07.2008, con decorrenza 16.07.2008; 3. Accertare e dichiarare
l'illegittima apposizione del termine di durata al contratto di lavoro stipulato in data 05.08.2010, con decorrenza 06.08.2010; 4. Accertare e dichiarare
l'illegittimità di contratti e proroghe successivi, in quanto stipulati per esigenze chiaramente non transitorie;
5. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato e
a essere risarcita di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'illegittimo rinnovo dei contratti a tempo determinato consistente nella misura e nei limiti di cui all'art.32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n.183, e quindi nella misura pari ad un'indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art.8 legge 15 luglio 1966,n.604.”, in virtù di quanto chiarito in merito dalla Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze Cassazione, Sezioni Unite,
5072/2016; 6. Condannare l' in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, a convertire il contratto di lavoro
a termine della ricorrente in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
7.
Condannare l' in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, a erogare in favore della ricorrente gli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Comparto sulla base dell'anzianità maturata;
8. Condannare l' in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla ricorrente, conseguenti all'illegittimo rinnovo dei contratti a tempo determinato consistente nella misura e nei limiti di cui all'art.32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n.183, e quindi nella misura pari ad un'indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art.8 legge 15 luglio 1966,n.604.”, in virtù di quanto chiarito in merito dalla Cassazione a Sezioni
Unite con le sentenze Cassazione, Sezioni Unite, 5072/2016; 9. Condannare
l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno patito, da rinvenire nelle differenze retributive e contributive ed ogni altro beneficio previsto dalla normativa vigente – compresi gli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione – con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, da individuarsi nella differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente in costanza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei contratti a tempo determinato e per
i periodi di lavoro prestato e quanto avrebbe dovuto percepire se il rapporto ab origine fosse stato regolato secondo la disciplina del contratto a tempo indeterminato, tenuto conto del CCNL del Comparto Personale Servizio Sanitario
Nazionale. IN VIA GRADATA, qualora l'Ill.mo Giudice adito aderisse alla tesi dell'indennizzo, si chiede l'applicazione dei criteri dettati per legge per la tutela obbligatoria, rectius la condanna di parte convenuta al pagamento di un corrispettivo di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri di cui alla L. 604/1966. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Instauratosi il contraddittorio ed espletata CTU contabile, il primo Giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso così decidendo:“- dichiara la sussistenza tra le parti del giudizio di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo
16.10.2006-15.7.2008 e l'illegittimità del termine apposto ai successivi contratti dedotti in giudizio;
- condanna l' al pagamento, in favore di CP P_
, dell'ammontare di € 6.894,26, oltre rivalutazione e interessi come in
[...] motivazione, a titolo di differenze retributive;
- condanna l' al CP pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un ammontare pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in favore della ricorrente;
- condanna l' alla rifusione di tre quarti delle spese di giudizio- liquidate, CP per i detti tre quarti, in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore di e dai distrarsi in favore del P_ difensore, dichiaratosene antistatario;
- compensa per un quarto le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate CP come da separato decreto”.
In sintesi, il Giudice di prime cure: i) ha accertato che “è incontestato che la ricorrente abbia svolto, sia nel periodo di lavoro con contratti di collaborazione che in quello con contratti a tempo determinato, sempre le medesime mansioni
(valutazione funzionale logopedia, trattamento riabilitativo logopedico con pazienti in età evolutiva e di tutor per i tirocinanti in logopedia, lavoro in equipe multidisciplinare compista da neuropsichiatri infantili, psicologo, T.N..E.E. e altri logopedisti;
partecipazione a riunioni per discutere con i colleghi rispetto ai pazienti, Gruppi di Lavoro Handicap con gli insegnanti e la famiglia del paziente);
ii) ha rilevato che, in tutto il periodo in oggetto, la ricorrente ha “rispettato turni di lavoro predisposti dalla struttura (all. 6 parte ricorrente), essendo tenuta a registrare gli orari di entrata e di uscita dall'Azienda (all. 7), che abbia ricevuto direttive impartite dal Responsabile ed sia stata tenuta a rispettarne gli ordini (all.
8); che aveva un postazione fissa, con scrivania, tavolo basso, sedie e armadi e dotazioni tutte di proprietà della struttura;
che le modalità di lavoro - compresi luogo e orari in turni eterodeterminati - sono rimaste identiche con la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo determinato”, percependo un compenso forfettario omnicomprensivo con cadenza mensile;
iii) ha ritenuto raggiunta la prova del fatto che, sia nel periodo di lavoro regolato dai contratti di collaborazione che in quello regolato dai vari contratti a tempo determinato, la ricorrente abbia lavorato in regime di subordinazione;
iv) richiamando l'art. 7, co. 6 del d.lgs. 165/2001, ha dichiarato che“l'istruttoria documentale ha dimostrato inequivocabilmente che i contratti sottoscritti tra le parti hanno dato luogo ad una assunzione in violazione delle disposizioni anzidette, atteso che, in primo luogo manca la dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di Cont utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della per svolgere i compiti attribuiti alla ricorrente, avendo altresì fatto la resistente ricorso allo strumento del contratto di collaborazione non per soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali, ma per integrare, attraverso l'attività prestata dalla P_
l'ordinario servizio di logopedia svolto dalla struttura.”; v) ha accertato così
l'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato aventi decorrenza dal 16.07.2008 ( e relativa proroga), dal 6.8.2010 ( e relativa proroga) e dal 6.8.2011 al 31. 12.2018, riconoscendo il diritto della ricorrente a vedersi corrisposte le differenze retributive per un importo complessivo pari ad euro 6.894,26; vi) ha rigettato, ai soli fini della “soccombenza virtuale” (vista l'intervenuta dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della stabilizzazione della l'ulteriore richiesta volta ad ottenere la costituzione del rapporto di lavoro P_ per illegittima reiterazione dei contratti a termine, in applicazione dell'art. 36 co 5,
d.lgs 165/2001 che esclude nel pubblico impiego la possibilità di conversione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in violazione di legge, riconoscendo in capo alla lavoratrice soltanto la misura risarcitoria prevista dalla norma stessa, quantificandola in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con atto di appello, ha censurato detta decisione per i seguenti motivi: CP
I) illegittimità' dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa – erroneità della sentenza di primo grado per travisamento dei fatti, errata valutazione delle risultanze processuali, violazione di legge;
II) erroneità della sentenza appellata per violazione dell'art. 29, comma 2, lettera c) del d. lgs. 81/2015) sulla legittimità delle proroghe dei contratti a tempo determinato –; III) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione e sul difetto di ultrapetizione;
IV) erroneità della sentenza sulla quantificazione del danno, chiedendo la riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione integrale delle avverse pretese e in subordine nel senso della riduzione del risarcimento del danno liquidato, nella misura non superiore a 2,5 mensilità.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto P_ inammissibile ai sensi dell'art. 434 c.p.c. oppure perché infondato in fatto e in diritto.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello è solo parzialmente fondato e deve essere deciso come segue. In via preliminare, si rigetta la richiesta di inammissibilità dell'appello formulata dalla ai sensi dell'art. 434 c.p.c. P_
L'appello, infatti, come peraltro palesato dalla sopra riportata sintesi dei motivi di impugnazione, da un lato, consente chiaramente l'individuazione dei capi della sentenza che si assumono erronei, delle ragioni di detta erroneità e della diversa soluzione che l'appellante assume corretta e, dall'altro, contrasta la motivazione della sentenza appellata con adeguate argomentazioni astrattamente idonee a contraddirne il fondamento logico giuridico.
L'impugnazione, pertanto, risulta pienamente rispettosa del precetto di cui all'art. 434 c.p.c., per come interpretato dal giudice di legittimità (ex multis Cass.
30.5.2018 n. 13535; Cass., ss.uu., 16.11.2017 n. 27199), sicché l'eccezione di inammissibilità non ha pregio.
Passando all'esame delle singole doglianze, con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto che la stipula dei contratti di co.co. con la sig.ra abbia rappresentato P_
l'unico strumento legale percorribile per far fronte alla complessità ed all'urgenza della situazione derivante dalla repentina interruzione dei servizi sanitari prima erogati dalla struttura accreditata IKT.
Sostiene, infatti, l'appellante, che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, con la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, Cont non si sarebbe dato seguito ad un'attività istituzionale già esercitata dalla bensì di un'attività completamente nuova per l'Azienda e dunque di natura progettuale e non istituzionale, per l'attuazione del “Progetto pilota per l'intervento integrato per i minori”, attività che secondo le previsioni di cui all'art 7 co. 6 del d.lgs 165/2001 consente il ricorso alla stipula di co.co.co. anche nel pubblico impiego.
L'appellante deduce, inoltre, la legittimità dell'iniziale ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche considerato che tale forma contrattuale aveva formato oggetto di specifici accordi con le rappresentanze sindacali.
Le doglianze, per come formulate, non risultano sufficienti ad aggredire la ratio decidendi posta a base della ritenuta illegittimità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa e delle sue proroghe. Il nucleo essenziale della motivazione del Tribunale, infatti, è rappresentato dal positivo accertamento della completa eterodirezione della prestazione lavorativa resa dalla desunta dal fatto che la lavoratrice nel periodo regolato dai P_ contratti di collaborazione: rispettava turni di lavoro predisposti dalla struttura,
«essendo tenuta a registrare gli orari di entrata e di uscita dall'Azienda»; riceveva direttive impartite dal Responsabile ed era tenuta a rispettarne gli ordini;
aveva un postazione fissa, con scrivania, tavolo basso, sedie e armadi e dotazioni tutte di proprietà della struttura;
le modalità di lavoro - compresi luogo e orari in turni eterodeterminati - erano rimaste identiche con la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo determinato;
(e) percepiva un compenso forfettario onnicomprensivo corrisposto con cadenza mensile in rate posticipate.
Le argomentazioni dell'appellante, in punto di effettiva esistenza di un progetto, del consenso delle organizzazioni sindacali e dell'eccezionalità della situazione venutasi a creare, per contro, quand'anche in ipotesi dimostrate, resterebbero in ogni caso inidonee ad incidere sul decisivo nucleo motivazionale che ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla scorta di evidenti e non contestabili indici, e quindi a determinare la riforma sul punto della decisione gravata.
L'astratta affermazione della sussistenza di tutte le condizioni idonee a dar vita ad un valido contratto di collaborazione coordinata e continuativa resta inconferente una volta che sia stato accertato che la prestazione lavorativa si sia in concreto svolta, in evidente difformità dal nomen iuris negoziale, secondo modalità proprie del lavoro subordinato.
Il motivo di appello in esame, inoltre, neppure denuncia come errati i sopra riportati accertamenti fattuali in merito ai c.d. indici della subordinazione, posti dal primo giudice a fondamento della qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, né tanto meno contestata la loro valenza indiziaria e neppure allega elementi fattuali idonei a contraddirli, così risultando del tutto inidoneo a determinare la riforma del capo di sentenza con il quale è stata affermata l'esistenza della subordinazione sin data della stipula del primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dal 16.10.2006.
Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante mira invece a sostenere la piena legittimità delle proroghe dei contratti a tempo determinato conclusi tra le parti (nella specie, stipulati per i periodi 16.7.2008-15.7.2010, 6.8.2010-5.8.2011 e
6.8.2011-31-12.2018 ) sul presupposto che le proroghe di cui al primo contratto non avrebbero ecceduto la durata triennale, così risultando pienamente rispettose del precetto di cui all'art. 5, comma 4 bis dell'allora vigente d.lgs. 368/2001, anche alla luce delle principio (espresso prima dall'art. 10, comma 4 ter d.lgs. 368/2001 e poi dall'art.9 d.lgs. 81/2015) per cui i contratti a tempo determinato del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale sono esclusi dall'ambito di applicazione del d.lgs. 368/2001 (prima) e dal capo III del d.lgs. 81/2015 (poi), oltre che, limitatamente al lasso temporale gennaio 2016 -dicembre 2018, consentite dal
DPCM 6 marzo 2015.
In particolare, sostiene l'appellante, che già prima dello scadere dei 36 mesi del rapporto a tempo determinato, in data 29.12.2010, le organizzazioni sindacali regionali del settore sanità pubblica e la Regione Lazio, avevano stipulato un accordo con il quale, riconoscendo la sussistenza delle difficoltà oggettive che ostavano alla stabilizzazione dei contratti, giustificavano la proroga dei contratti di lavoro a termine sino al 31 dicembre 2011, facendo così salva la possibilità di poter usufruire di un ulteriore periodo di proroga di 24 mesi. Alla luce di tali osservazioni, la deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui, il CP primo giudice non ha ritenuto che l'appellante abbia operato nel rispetto delle norme di diritto che disciplinano i rapporti di lavoro con le Pubbliche
Amministrazioni, sia per il tramite dell'attuazione di quanto disposto negli accordi stipulati ex art. 5 co. 4 bis d.lgs 368/2001, dalle OO.SS. Parte_2 con la Regione Laio, sia nel rispetto delle norme derogatorie di cui alla riforma introdotta dalla L. 189/2012.
Tali argomentazioni, a parere di questa Corte, non si confrontano con la sentenza appellata, che non ha affatto censurato la validità delle plurime proroghe dei singoli contratti a tempo determinato, ma al contrario ha ritenuto la nullità ab origine della clausola appositiva del termine, tanto è vero che nella parte motiva il primo giudice afferma che deve «dichiararsi la illegittimità del termine apposto ai contratti a tempo determinato aventi decorrenza dal 16.7.2008 (e relativa proroga), dal
6.8.2010 (e relativa proroga) e dal 6.8.2011 al 31.12.2018», per poi statuire in dispositivo «dichiara la sussistenza tra le parti del giudizio di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 16.10.2006-15.7.2008 e l'illegittimità del termine apposto ai successivi contratti dedotti in giudizio». Tale statuizione della decisione impugnata riposa sul duplice rilievo per cui il pregresso rapporto lavorativo, per quanto formalmente qualificato dalle parti come collaborazione coordinata e continuativa, si era in realtà atteggiato sin da subito come lavoro subordinato, le cui modalità di lavoro, compresi luogo e orari in turni eterodeterminati, sono rimaste identiche con la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo determinato, e per cui doveva reputarsi incontestata la sostanziale continuità del rapporto, che ha avuto ad oggetto sempre le medesime mansioni lavorative, con compenso forfettario onnicomprensivo corrisposto con cadenza mensile in rate posticipate.
Tali elementi fattuali, dunque, secondo la sentenza appellata, sono stati idonei a dimostrare che «la ricorrente, inizialmente inserita nel contesto aziendale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla chiusura giudiziale della struttura accreditata FKT della quale era dipendente, è stata poi assunta con contratto a tempo determinato in concreta continuazione con il rapporto precedente, con identiche mansioni in ossequio alla originaria esigenza, divenuta evidentemente stabile».
In tal modo, dunque, il Tribunale ha in sostanza ritenuto che tra le parti, al di là della veste formale alla quale si era di volta in volta fatto ricorso (contratto di collaborazione coordinata e continuativa e poi contratti a tempo determinato), si fosse sin dall'inizio instaurato un unico rapporto di lavoro subordinato, all'evidenza a tempo indeterminato, poiché proseguito in maniera continuativa per oltre un decennio, ossia sino al momento della stabilizzazione, allorché la lavoratrice fu inquadrata anche formalmente quale dipendete a tempo indeterminato.
Tali argomentazioni, dunque, rappresentano un accertamento dell'insussistenza delle ragioni «temporanee» ed «eccezionali» che avrebbero giustificato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 d.lgs. 165/2001 (che qui viene in considerazione, ratione temporis, nel testo successivo alla novella di cui all'art. 49 d.l. 112/2008 – resta infatti irrilevante nel presente giudizio la successiva modifica di cui all'art. 17, comma 26 d.l. 78/2009 – ed antecedente a quella di cui all'art. 4 d.l. 101/2013), il ricorso a forme di lavoro flessibili.
A fronte di tale articolata motivazione del primo giudice, l'appellante si limita invece a sostenere di aver validamente prorogato il termine apposto a ciascun singolo contratto a tempo determinato, ma non svolge alcuna considerazione diretta a postulare che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, questi ultimi sarebbero stati lecitamente conclusi, così omettendo qualsivoglia ragionata critica alle considerazioni ed agli accertamenti fattuali sui quali la sentenza appellata ha fondato, per ogni singolo contratto, la valutazione di insussistenza dei presupposti giustificanti il ricorso alla clausola appositiva del termine.
Si richiama, ai sensi dell'art. 118 c.p.c. quanto già statuito da un precedente di questa Corte su analoga fattispecie (Corte di Appello di Roma sent. n 795/2023) laddove ben argomenta che “ il sopra riportato ragionamento del Tribunale, infatti, non è validamente contradetto dal richiamo operato dall'appellante all'art. 10, comma 4 ter del d.lgs., 368/2001, sia perché tale disposizione è stata introdotta soltanto con l'art. 4, comma 5, d.l. 158/2012 (convertito con l. 189/2012), sicché essa è entrata in vigore (e identiche considerazioni valgono a maggior ragione anche per l'art. 29 d.lgs. 81/2015, pure richiamato dall'appellante) successivamente alla già avvenuta sottoscrizione di tutti e tre i contratti a tempo determinato censurati dalla sentenza appellata, sia perché l'invocato precetto diviene irrilevante a fronte del (non contestato) accertamento che tra le parti, indipendentemente dalla veste formale, si è effettivamente instaurato ed ha effettivamente avuto esecuzione, seppur in via di mero fatto, un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che per quanto nullo ex art. 35 d.lgs. 165/2001, non priva il lavoratore del diritto al trattamento retributivo (art. 2126 c.c.) e rende abusivi ed illeciti i contratti a tempo determinato via via stipulati, essendo evidente
l'assenza di loro ragione giustificatrice, non potendo certamente il termine essere pattuito in relazione ad un rapporto lavorativo già instaurato e che sia tutt'ora in corso. Per le stesse ragioni non è idoneo a contraddire la sentenza appellata il mero Cont richiamo agli accordi intervenuti in sede Regionale tra essa e le RSU (e alla mancata contestazione degli stessi da parte della lavoratrice), trattandosi peraltro di pattuizioni collettive non idonee a derogare al precetto dell'art. 36, comma 2
d.lgs. 165/2001 e certamente non configurabili come «contratti collettivi» ai sensi di detta norma. Del pari è inconferente il richiamo dell'appellante all'art. 5 comma
4 bis d.lgs. 368/2001, trattandosi di norma diretta a disciplinare la durata massima del rapporto a termine e non le condizioni di liceità del ricorso a tale tipo negoziale.
Il ragionamento posto a base della sentenza appellata, peraltro, non è validamente contraddetto neppure dal mero richiamo, operato peraltro senza alcun riferimento ad una specifica asserzione della sentenza impugnata, al c.d. blocco del turn over
e delle procedure concorsuali (cfr. pag. 3 dell'atto di appello), previsti sia a livello regionale (per effetto della l. R. Lazio 14/2008) e sia a livello nazionale
(l'appellante invoca la sola l. 122/2010), perché, una volta che resti fermo, inquanto (come detto) non validamente censurato, l'accertamento dell'avvenuta instaurazione ed esecuzione di un unico rapporto di lavoro subordinato protrattosi ininterrottamente per oltre un decennio e quindi di natura sostanzialmente indeterminata, le norme invocate rilevano unicamente sotto il profilo della connotazione (di illegittimità) della condotta datoriale e del rapporto di lavoro subordinato così instaurato, ma di certo non rendono leciti contratti a tempo determinato che tra le parti non hanno mai avuto effettiva attuazione e che, nella prospettiva della sentenza appellata, hanno assunto un rilievo meramente formale.”
Da ultimo, le osservazioni sollevate da parte appellante, circa l'impossibilità di utilizzare personale proprio in quanto la struttura non disponeva delle figure professionali idonee ad erogare i servizi in parola, risultano generiche ed apodittiche, non contenendo alcuna ragionata critica alla sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto essere onere della datrice di lavoro dimostrare
«l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Cont per svolgere i compiti attribuiti alla ricorrente» e nella parte in cui ha conseguentemente e correttamente ritenuto che detto onere probatorio non fosse stato assolto.
Il motivo di appello in esame è quindi respinto.
Con il terzo motivo di gravame, censura l'omessa pronuncia CP sull'eccezione di prescrizione quinquennale dalla stessa sollevata ai sensi dell'art. 2948 c.c., deducendo che, essendo stata dimostrata l'insussistenza dell'abuso in relazione all'apposizione del termine, la rivendicazione retributiva, sarebbe sottoposta al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di maturazione del credito stesso.
La doglianza in realtà non risulta fondata nella parte in cui assume l'omessa pronuncia, poiché il Tribunale, alla pag. 11 dell'impugnata sentenza, ha espressamente respinto l'eccezione di prescrizione, asserendo che “per il primo periodo, trattandosi di rapporto di collaborazione, la stessa non può che decorrere dall'accertamento della subordinazione”, mentre per il periodo successivo, “dalla stabilizzazione del rapporto stesso”, così escludendo che il termine quinquennale fosse interamente decorso alla data della notifica dell'atto introduttivo di primo grado.
La censura in questione, però, al di là della sua imprecisa intestazione, contesta in sostanza l'individuazione del dies a quo compiuta dal primo Giudice, chiedendo la correzione della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato prescritte tutte le pretese economiche avanzate per il quinquennio antecedente la notifica del ricorso di primo grado.
Tale doglianza è fondata.
La sentenza appellata, infatti, appare in contrasto con l'insegnamento del giudice di legittimità, laddove ha chiarito che nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, anche nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente non configurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (ex multis Cass.
5.8.2022 n. 24400 e n. 24389; Cass. 11.7.2022 n. 21849; Cass. 19.11.2021 n.
35676). Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione che, con la pronuncia n. 36197/2023 hanno ribadito che “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus.”
La decisione gravata deve essere dunque riformata sul punto, dichiarando prescritte tutte le differenze retributive maturate prima del 22 maggio 2012, ovvero quelle maturate precedentemente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso di primo grado (22 maggio 2017) sicché spetterà alla lavoratrice, alla luce dei calcoli operati dal CTU e recepiti senza contestazioni dalla decisione impugnata, il minor credito di € 1.028,64, oltre accessori, come già riconosciuto dal Tribunale con statuizione non contestata in questa sede.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello, lamenta, infine, l'erroneità CP
Cont e l'ingiustizia della decisione nella parte in cui ha condannato la al pagamento di una sanzione quantificata in 10 mensilità dell'ultima retribuzione percepita, anziché disporre, al più, una condanna alla sanzione minima pari a 2,5 mensilità. Ad avviso dell'appellante, infatti, la sentenza sarebbe ingiusta per non aver tenuto conto del fatto che l' ha sempre agito correttamente, alla luce delle CP circostanze di fatto più dettagliatamente indicate nel motivo di censura, e che la lavoratrice non avrebbe dimostrato ai aver subito alcun danno da perdita di chance.
Poste queste premesse, l'appellante invoca l'integrale riforma della condanna risarcitoria o la riduzione del suo ammontare.
La censura non risulta fondata, in quanto non considera che il risarcimento del c.d. danno comunitario (o eurounitario), liquidato dal Tribunale con qualificazione giuridica che nessuno censura, ha in sostanza valenza sanzionatoria e ristora un danno presunto, sicché esso spetta al lavoratore, indipendentemente dalla prova di uno specifico danno sofferto (ex multis Cass. 16.1.2019 n. 992).
Ne consegue che, una volta affermata l'abusiva reiterazione dei contratti, le allegazioni dell'appellante circa la correttezza del proprio operato, non assumono alcuna rilevanza circa la quantificazione del risarcimento, come pure restano irrilevanti le allegazioni relative al difetto di prova della perdita di chance, trattandosi di deduzioni che attengono ad una diversa pretesa risarcitoria (quella da lesione della chance, appunto), che peraltro il Tribunale ha espressamente respinto, rilevando «l'assenza di specifiche allegazioni circa il danno da perdita di chances da parte della ricorrente».
Non risulta idonea a caducare la condanna risarcitoria neppure la critica, contenuta nel medesimo motivo di gravame, con cui l'appellante allega che l' CP
«non appena realizzatosi lo “sblocco” dei concorsi, abbia provveduto alla immediata stabilizzazione dei lavoratori i quali – previo espletamento di procedura pubblica – hanno conseguito il contratto a tempo indeterminato (ivi inclusa la ricorrente)».
Tale generica allegazione, infatti, non è idonea a contraddire la motivazione con la quale il Tribunale ha negato rilevanza alla successiva assunzione a tempo indeterminato.
Deve, infatti ricordarsi che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive, con il corollario che non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria
(ex multis Cass. 27.5.2021 n. 14815).
Tali principi di diritto sono stati correttamente applicati dal primo giudice, laddove ha osservato che «non vi è allegazione né dimostrazione che l'assunzione a tempo indeterminato della parte attrice sia avvenuta quale fatto riparatore concretamente delle illegittime assunzioni a termine posto in essere dal datore di lavoro pubblico», perché «non è dimostrato che il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa non vi è prova che
l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato».
Il motivo di appello in esame limitandosi a dedurre il fatto storico dell'avvenuta immissione in ruolo, non aggredisce in realtà detto accertamento in fatto, sicché non risulta idoneo a determinare la riforma del capo condannatorio.
Alla luce di tutte le motivazioni sopra esposte, dunque, l'appello va solo parzialmente accolto, sicché la sentenza appellata va riformata nella sola parte in cui condanna la l' al pagamento della somma di € 6.894,26 per CP differenze retributive, dovendo al contrario riconoscersi alla lavoratrice la minor somma di € 1.028,67 mentre deve essere confermata nel resto.
Resta altresì confermata anche la statuizione adottata dal primo giudice in punto di spese di lite, trattandosi di capo della decisione non impugnato da alcuno e non inciso dalla pronunciata parziale riforma.
Le ragioni già illustrate dal primo giudice, alle quali si aggiunge la riduzione dell'importo delle differenze retributive riconosciute, giustificano anche in appello la compensazione delle spese del grado nella misura di un quarto, con conseguente condanna dell'appellante alla refusione dei residui tre quarti, da distarsi.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, conferma nel resto anche quanto alla determinazione sulle spese del grado, condanna l' a pagare a a titolo di differenze CP P_ retributive, la minor somma di € 1.087,67, anziché quella diversa e maggiore determinata dal primo giudice;
dichiara compensate nella misura di un quarto anche le spese del grado di appello, che liquida per l'intero in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, così condannando l' al pagamento dei residui tre quarti, da distrarsi. CP
Roma, 26 settembre 2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est.
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 26 settembre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2969 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dagli avvocati Gabriella Mazzoli e Maria Cristina Tandoi ed elettivamente domiciliata presso le medesime, nell'Avvocatura Aziendale, in via Maria Pt_1
Brighenti 23, Edificio B, giusta procura in atti
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso ed P_ elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Salita di San Nicola Pt_1 da Tolentino, n. 1/b per delega in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6088/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 8/10/2020 e notificata il 11/10/2020.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di aver lavorato presso P_
l' in virtù di un contratto di Controparte_2 collaborazione coordinata e continuativa (stipulato il 16.10.2006 con scadenza al
15.10.2007 e prorogato al 15.7.2008) in qualità di Logopedista nell'ambito del progetto pilota per l'intervento integrato per minori, e successivamente in forza di plurimi contratti a termine e relative proroghe (nei periodi 16.7.2008-15.7.2010,
6.8.2010-5.8.2011 e 6.8.2011-31-12.2018), conveniva in giudizio la CP innanzi al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE 1. Accertare e dichiarare che tra le parti, nell'arco temporale delle prestazioni in (dal 16.10.2006 al CP_3
15.07.2008) si è costituto un rapporto di lavoro subordinato a termine, stante la reale natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;
2. Accertare
e dichiarare l'illegittima apposizione del termine di durata al contratto di lavoro stipulato in data 15.07.2008, con decorrenza 16.07.2008; 3. Accertare e dichiarare
l'illegittima apposizione del termine di durata al contratto di lavoro stipulato in data 05.08.2010, con decorrenza 06.08.2010; 4. Accertare e dichiarare
l'illegittimità di contratti e proroghe successivi, in quanto stipulati per esigenze chiaramente non transitorie;
5. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo indeterminato e
a essere risarcita di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti all'illegittimo rinnovo dei contratti a tempo determinato consistente nella misura e nei limiti di cui all'art.32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n.183, e quindi nella misura pari ad un'indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art.8 legge 15 luglio 1966,n.604.”, in virtù di quanto chiarito in merito dalla Cassazione a Sezioni Unite con le sentenze Cassazione, Sezioni Unite,
5072/2016; 6. Condannare l' in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, a convertire il contratto di lavoro
a termine della ricorrente in contratto di lavoro a tempo indeterminato;
7.
Condannare l' in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, a erogare in favore della ricorrente gli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Comparto sulla base dell'anzianità maturata;
8. Condannare l' in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla ricorrente, conseguenti all'illegittimo rinnovo dei contratti a tempo determinato consistente nella misura e nei limiti di cui all'art.32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n.183, e quindi nella misura pari ad un'indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art.8 legge 15 luglio 1966,n.604.”, in virtù di quanto chiarito in merito dalla Cassazione a Sezioni
Unite con le sentenze Cassazione, Sezioni Unite, 5072/2016; 9. Condannare
l' in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, a corrispondere alla ricorrente il risarcimento del danno patito, da rinvenire nelle differenze retributive e contributive ed ogni altro beneficio previsto dalla normativa vigente – compresi gli aumenti stipendiali maturati medio tempore sulla base degli scaglioni di retribuzione – con interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, da individuarsi nella differenza tra quanto effettivamente percepito dalla ricorrente in costanza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei contratti a tempo determinato e per
i periodi di lavoro prestato e quanto avrebbe dovuto percepire se il rapporto ab origine fosse stato regolato secondo la disciplina del contratto a tempo indeterminato, tenuto conto del CCNL del Comparto Personale Servizio Sanitario
Nazionale. IN VIA GRADATA, qualora l'Ill.mo Giudice adito aderisse alla tesi dell'indennizzo, si chiede l'applicazione dei criteri dettati per legge per la tutela obbligatoria, rectius la condanna di parte convenuta al pagamento di un corrispettivo di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri di cui alla L. 604/1966. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato versato.”
Instauratosi il contraddittorio ed espletata CTU contabile, il primo Giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso così decidendo:“- dichiara la sussistenza tra le parti del giudizio di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo
16.10.2006-15.7.2008 e l'illegittimità del termine apposto ai successivi contratti dedotti in giudizio;
- condanna l' al pagamento, in favore di CP P_
, dell'ammontare di € 6.894,26, oltre rivalutazione e interessi come in
[...] motivazione, a titolo di differenze retributive;
- condanna l' al CP pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un ammontare pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto in favore della ricorrente;
- condanna l' alla rifusione di tre quarti delle spese di giudizio- liquidate, CP per i detti tre quarti, in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore di e dai distrarsi in favore del P_ difensore, dichiaratosene antistatario;
- compensa per un quarto le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate CP come da separato decreto”.
In sintesi, il Giudice di prime cure: i) ha accertato che “è incontestato che la ricorrente abbia svolto, sia nel periodo di lavoro con contratti di collaborazione che in quello con contratti a tempo determinato, sempre le medesime mansioni
(valutazione funzionale logopedia, trattamento riabilitativo logopedico con pazienti in età evolutiva e di tutor per i tirocinanti in logopedia, lavoro in equipe multidisciplinare compista da neuropsichiatri infantili, psicologo, T.N..E.E. e altri logopedisti;
partecipazione a riunioni per discutere con i colleghi rispetto ai pazienti, Gruppi di Lavoro Handicap con gli insegnanti e la famiglia del paziente);
ii) ha rilevato che, in tutto il periodo in oggetto, la ricorrente ha “rispettato turni di lavoro predisposti dalla struttura (all. 6 parte ricorrente), essendo tenuta a registrare gli orari di entrata e di uscita dall'Azienda (all. 7), che abbia ricevuto direttive impartite dal Responsabile ed sia stata tenuta a rispettarne gli ordini (all.
8); che aveva un postazione fissa, con scrivania, tavolo basso, sedie e armadi e dotazioni tutte di proprietà della struttura;
che le modalità di lavoro - compresi luogo e orari in turni eterodeterminati - sono rimaste identiche con la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo determinato”, percependo un compenso forfettario omnicomprensivo con cadenza mensile;
iii) ha ritenuto raggiunta la prova del fatto che, sia nel periodo di lavoro regolato dai contratti di collaborazione che in quello regolato dai vari contratti a tempo determinato, la ricorrente abbia lavorato in regime di subordinazione;
iv) richiamando l'art. 7, co. 6 del d.lgs. 165/2001, ha dichiarato che“l'istruttoria documentale ha dimostrato inequivocabilmente che i contratti sottoscritti tra le parti hanno dato luogo ad una assunzione in violazione delle disposizioni anzidette, atteso che, in primo luogo manca la dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di Cont utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della per svolgere i compiti attribuiti alla ricorrente, avendo altresì fatto la resistente ricorso allo strumento del contratto di collaborazione non per soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali, ma per integrare, attraverso l'attività prestata dalla P_
l'ordinario servizio di logopedia svolto dalla struttura.”; v) ha accertato così
l'illegittimità dei termini apposti ai contratti a tempo determinato aventi decorrenza dal 16.07.2008 ( e relativa proroga), dal 6.8.2010 ( e relativa proroga) e dal 6.8.2011 al 31. 12.2018, riconoscendo il diritto della ricorrente a vedersi corrisposte le differenze retributive per un importo complessivo pari ad euro 6.894,26; vi) ha rigettato, ai soli fini della “soccombenza virtuale” (vista l'intervenuta dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della stabilizzazione della l'ulteriore richiesta volta ad ottenere la costituzione del rapporto di lavoro P_ per illegittima reiterazione dei contratti a termine, in applicazione dell'art. 36 co 5,
d.lgs 165/2001 che esclude nel pubblico impiego la possibilità di conversione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in violazione di legge, riconoscendo in capo alla lavoratrice soltanto la misura risarcitoria prevista dalla norma stessa, quantificandola in 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Con atto di appello, ha censurato detta decisione per i seguenti motivi: CP
I) illegittimità' dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa – erroneità della sentenza di primo grado per travisamento dei fatti, errata valutazione delle risultanze processuali, violazione di legge;
II) erroneità della sentenza appellata per violazione dell'art. 29, comma 2, lettera c) del d. lgs. 81/2015) sulla legittimità delle proroghe dei contratti a tempo determinato –; III) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione e sul difetto di ultrapetizione;
IV) erroneità della sentenza sulla quantificazione del danno, chiedendo la riforma della decisione impugnata nel senso della reiezione integrale delle avverse pretese e in subordine nel senso della riduzione del risarcimento del danno liquidato, nella misura non superiore a 2,5 mensilità.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto P_ inammissibile ai sensi dell'art. 434 c.p.c. oppure perché infondato in fatto e in diritto.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello è solo parzialmente fondato e deve essere deciso come segue. In via preliminare, si rigetta la richiesta di inammissibilità dell'appello formulata dalla ai sensi dell'art. 434 c.p.c. P_
L'appello, infatti, come peraltro palesato dalla sopra riportata sintesi dei motivi di impugnazione, da un lato, consente chiaramente l'individuazione dei capi della sentenza che si assumono erronei, delle ragioni di detta erroneità e della diversa soluzione che l'appellante assume corretta e, dall'altro, contrasta la motivazione della sentenza appellata con adeguate argomentazioni astrattamente idonee a contraddirne il fondamento logico giuridico.
L'impugnazione, pertanto, risulta pienamente rispettosa del precetto di cui all'art. 434 c.p.c., per come interpretato dal giudice di legittimità (ex multis Cass.
30.5.2018 n. 13535; Cass., ss.uu., 16.11.2017 n. 27199), sicché l'eccezione di inammissibilità non ha pregio.
Passando all'esame delle singole doglianze, con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha ritenuto che la stipula dei contratti di co.co. con la sig.ra abbia rappresentato P_
l'unico strumento legale percorribile per far fronte alla complessità ed all'urgenza della situazione derivante dalla repentina interruzione dei servizi sanitari prima erogati dalla struttura accreditata IKT.
Sostiene, infatti, l'appellante, che contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, con la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, Cont non si sarebbe dato seguito ad un'attività istituzionale già esercitata dalla bensì di un'attività completamente nuova per l'Azienda e dunque di natura progettuale e non istituzionale, per l'attuazione del “Progetto pilota per l'intervento integrato per i minori”, attività che secondo le previsioni di cui all'art 7 co. 6 del d.lgs 165/2001 consente il ricorso alla stipula di co.co.co. anche nel pubblico impiego.
L'appellante deduce, inoltre, la legittimità dell'iniziale ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche considerato che tale forma contrattuale aveva formato oggetto di specifici accordi con le rappresentanze sindacali.
Le doglianze, per come formulate, non risultano sufficienti ad aggredire la ratio decidendi posta a base della ritenuta illegittimità del contratto di collaborazione coordinata e continuativa e delle sue proroghe. Il nucleo essenziale della motivazione del Tribunale, infatti, è rappresentato dal positivo accertamento della completa eterodirezione della prestazione lavorativa resa dalla desunta dal fatto che la lavoratrice nel periodo regolato dai P_ contratti di collaborazione: rispettava turni di lavoro predisposti dalla struttura,
«essendo tenuta a registrare gli orari di entrata e di uscita dall'Azienda»; riceveva direttive impartite dal Responsabile ed era tenuta a rispettarne gli ordini;
aveva un postazione fissa, con scrivania, tavolo basso, sedie e armadi e dotazioni tutte di proprietà della struttura;
le modalità di lavoro - compresi luogo e orari in turni eterodeterminati - erano rimaste identiche con la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo determinato;
(e) percepiva un compenso forfettario onnicomprensivo corrisposto con cadenza mensile in rate posticipate.
Le argomentazioni dell'appellante, in punto di effettiva esistenza di un progetto, del consenso delle organizzazioni sindacali e dell'eccezionalità della situazione venutasi a creare, per contro, quand'anche in ipotesi dimostrate, resterebbero in ogni caso inidonee ad incidere sul decisivo nucleo motivazionale che ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sulla scorta di evidenti e non contestabili indici, e quindi a determinare la riforma sul punto della decisione gravata.
L'astratta affermazione della sussistenza di tutte le condizioni idonee a dar vita ad un valido contratto di collaborazione coordinata e continuativa resta inconferente una volta che sia stato accertato che la prestazione lavorativa si sia in concreto svolta, in evidente difformità dal nomen iuris negoziale, secondo modalità proprie del lavoro subordinato.
Il motivo di appello in esame, inoltre, neppure denuncia come errati i sopra riportati accertamenti fattuali in merito ai c.d. indici della subordinazione, posti dal primo giudice a fondamento della qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti, né tanto meno contestata la loro valenza indiziaria e neppure allega elementi fattuali idonei a contraddirli, così risultando del tutto inidoneo a determinare la riforma del capo di sentenza con il quale è stata affermata l'esistenza della subordinazione sin data della stipula del primo contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dal 16.10.2006.
Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante mira invece a sostenere la piena legittimità delle proroghe dei contratti a tempo determinato conclusi tra le parti (nella specie, stipulati per i periodi 16.7.2008-15.7.2010, 6.8.2010-5.8.2011 e
6.8.2011-31-12.2018 ) sul presupposto che le proroghe di cui al primo contratto non avrebbero ecceduto la durata triennale, così risultando pienamente rispettose del precetto di cui all'art. 5, comma 4 bis dell'allora vigente d.lgs. 368/2001, anche alla luce delle principio (espresso prima dall'art. 10, comma 4 ter d.lgs. 368/2001 e poi dall'art.9 d.lgs. 81/2015) per cui i contratti a tempo determinato del personale sanitario del Servizio sanitario nazionale sono esclusi dall'ambito di applicazione del d.lgs. 368/2001 (prima) e dal capo III del d.lgs. 81/2015 (poi), oltre che, limitatamente al lasso temporale gennaio 2016 -dicembre 2018, consentite dal
DPCM 6 marzo 2015.
In particolare, sostiene l'appellante, che già prima dello scadere dei 36 mesi del rapporto a tempo determinato, in data 29.12.2010, le organizzazioni sindacali regionali del settore sanità pubblica e la Regione Lazio, avevano stipulato un accordo con il quale, riconoscendo la sussistenza delle difficoltà oggettive che ostavano alla stabilizzazione dei contratti, giustificavano la proroga dei contratti di lavoro a termine sino al 31 dicembre 2011, facendo così salva la possibilità di poter usufruire di un ulteriore periodo di proroga di 24 mesi. Alla luce di tali osservazioni, la deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui, il CP primo giudice non ha ritenuto che l'appellante abbia operato nel rispetto delle norme di diritto che disciplinano i rapporti di lavoro con le Pubbliche
Amministrazioni, sia per il tramite dell'attuazione di quanto disposto negli accordi stipulati ex art. 5 co. 4 bis d.lgs 368/2001, dalle OO.SS. Parte_2 con la Regione Laio, sia nel rispetto delle norme derogatorie di cui alla riforma introdotta dalla L. 189/2012.
Tali argomentazioni, a parere di questa Corte, non si confrontano con la sentenza appellata, che non ha affatto censurato la validità delle plurime proroghe dei singoli contratti a tempo determinato, ma al contrario ha ritenuto la nullità ab origine della clausola appositiva del termine, tanto è vero che nella parte motiva il primo giudice afferma che deve «dichiararsi la illegittimità del termine apposto ai contratti a tempo determinato aventi decorrenza dal 16.7.2008 (e relativa proroga), dal
6.8.2010 (e relativa proroga) e dal 6.8.2011 al 31.12.2018», per poi statuire in dispositivo «dichiara la sussistenza tra le parti del giudizio di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo 16.10.2006-15.7.2008 e l'illegittimità del termine apposto ai successivi contratti dedotti in giudizio». Tale statuizione della decisione impugnata riposa sul duplice rilievo per cui il pregresso rapporto lavorativo, per quanto formalmente qualificato dalle parti come collaborazione coordinata e continuativa, si era in realtà atteggiato sin da subito come lavoro subordinato, le cui modalità di lavoro, compresi luogo e orari in turni eterodeterminati, sono rimaste identiche con la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo determinato, e per cui doveva reputarsi incontestata la sostanziale continuità del rapporto, che ha avuto ad oggetto sempre le medesime mansioni lavorative, con compenso forfettario onnicomprensivo corrisposto con cadenza mensile in rate posticipate.
Tali elementi fattuali, dunque, secondo la sentenza appellata, sono stati idonei a dimostrare che «la ricorrente, inizialmente inserita nel contesto aziendale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla chiusura giudiziale della struttura accreditata FKT della quale era dipendente, è stata poi assunta con contratto a tempo determinato in concreta continuazione con il rapporto precedente, con identiche mansioni in ossequio alla originaria esigenza, divenuta evidentemente stabile».
In tal modo, dunque, il Tribunale ha in sostanza ritenuto che tra le parti, al di là della veste formale alla quale si era di volta in volta fatto ricorso (contratto di collaborazione coordinata e continuativa e poi contratti a tempo determinato), si fosse sin dall'inizio instaurato un unico rapporto di lavoro subordinato, all'evidenza a tempo indeterminato, poiché proseguito in maniera continuativa per oltre un decennio, ossia sino al momento della stabilizzazione, allorché la lavoratrice fu inquadrata anche formalmente quale dipendete a tempo indeterminato.
Tali argomentazioni, dunque, rappresentano un accertamento dell'insussistenza delle ragioni «temporanee» ed «eccezionali» che avrebbero giustificato, ai sensi dell'art. 36, comma 2 d.lgs. 165/2001 (che qui viene in considerazione, ratione temporis, nel testo successivo alla novella di cui all'art. 49 d.l. 112/2008 – resta infatti irrilevante nel presente giudizio la successiva modifica di cui all'art. 17, comma 26 d.l. 78/2009 – ed antecedente a quella di cui all'art. 4 d.l. 101/2013), il ricorso a forme di lavoro flessibili.
A fronte di tale articolata motivazione del primo giudice, l'appellante si limita invece a sostenere di aver validamente prorogato il termine apposto a ciascun singolo contratto a tempo determinato, ma non svolge alcuna considerazione diretta a postulare che, diversamente da quanto opinato dal primo giudice, questi ultimi sarebbero stati lecitamente conclusi, così omettendo qualsivoglia ragionata critica alle considerazioni ed agli accertamenti fattuali sui quali la sentenza appellata ha fondato, per ogni singolo contratto, la valutazione di insussistenza dei presupposti giustificanti il ricorso alla clausola appositiva del termine.
Si richiama, ai sensi dell'art. 118 c.p.c. quanto già statuito da un precedente di questa Corte su analoga fattispecie (Corte di Appello di Roma sent. n 795/2023) laddove ben argomenta che “ il sopra riportato ragionamento del Tribunale, infatti, non è validamente contradetto dal richiamo operato dall'appellante all'art. 10, comma 4 ter del d.lgs., 368/2001, sia perché tale disposizione è stata introdotta soltanto con l'art. 4, comma 5, d.l. 158/2012 (convertito con l. 189/2012), sicché essa è entrata in vigore (e identiche considerazioni valgono a maggior ragione anche per l'art. 29 d.lgs. 81/2015, pure richiamato dall'appellante) successivamente alla già avvenuta sottoscrizione di tutti e tre i contratti a tempo determinato censurati dalla sentenza appellata, sia perché l'invocato precetto diviene irrilevante a fronte del (non contestato) accertamento che tra le parti, indipendentemente dalla veste formale, si è effettivamente instaurato ed ha effettivamente avuto esecuzione, seppur in via di mero fatto, un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che per quanto nullo ex art. 35 d.lgs. 165/2001, non priva il lavoratore del diritto al trattamento retributivo (art. 2126 c.c.) e rende abusivi ed illeciti i contratti a tempo determinato via via stipulati, essendo evidente
l'assenza di loro ragione giustificatrice, non potendo certamente il termine essere pattuito in relazione ad un rapporto lavorativo già instaurato e che sia tutt'ora in corso. Per le stesse ragioni non è idoneo a contraddire la sentenza appellata il mero Cont richiamo agli accordi intervenuti in sede Regionale tra essa e le RSU (e alla mancata contestazione degli stessi da parte della lavoratrice), trattandosi peraltro di pattuizioni collettive non idonee a derogare al precetto dell'art. 36, comma 2
d.lgs. 165/2001 e certamente non configurabili come «contratti collettivi» ai sensi di detta norma. Del pari è inconferente il richiamo dell'appellante all'art. 5 comma
4 bis d.lgs. 368/2001, trattandosi di norma diretta a disciplinare la durata massima del rapporto a termine e non le condizioni di liceità del ricorso a tale tipo negoziale.
Il ragionamento posto a base della sentenza appellata, peraltro, non è validamente contraddetto neppure dal mero richiamo, operato peraltro senza alcun riferimento ad una specifica asserzione della sentenza impugnata, al c.d. blocco del turn over
e delle procedure concorsuali (cfr. pag. 3 dell'atto di appello), previsti sia a livello regionale (per effetto della l. R. Lazio 14/2008) e sia a livello nazionale
(l'appellante invoca la sola l. 122/2010), perché, una volta che resti fermo, inquanto (come detto) non validamente censurato, l'accertamento dell'avvenuta instaurazione ed esecuzione di un unico rapporto di lavoro subordinato protrattosi ininterrottamente per oltre un decennio e quindi di natura sostanzialmente indeterminata, le norme invocate rilevano unicamente sotto il profilo della connotazione (di illegittimità) della condotta datoriale e del rapporto di lavoro subordinato così instaurato, ma di certo non rendono leciti contratti a tempo determinato che tra le parti non hanno mai avuto effettiva attuazione e che, nella prospettiva della sentenza appellata, hanno assunto un rilievo meramente formale.”
Da ultimo, le osservazioni sollevate da parte appellante, circa l'impossibilità di utilizzare personale proprio in quanto la struttura non disponeva delle figure professionali idonee ad erogare i servizi in parola, risultano generiche ed apodittiche, non contenendo alcuna ragionata critica alla sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto essere onere della datrice di lavoro dimostrare
«l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Cont per svolgere i compiti attribuiti alla ricorrente» e nella parte in cui ha conseguentemente e correttamente ritenuto che detto onere probatorio non fosse stato assolto.
Il motivo di appello in esame è quindi respinto.
Con il terzo motivo di gravame, censura l'omessa pronuncia CP sull'eccezione di prescrizione quinquennale dalla stessa sollevata ai sensi dell'art. 2948 c.c., deducendo che, essendo stata dimostrata l'insussistenza dell'abuso in relazione all'apposizione del termine, la rivendicazione retributiva, sarebbe sottoposta al termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di maturazione del credito stesso.
La doglianza in realtà non risulta fondata nella parte in cui assume l'omessa pronuncia, poiché il Tribunale, alla pag. 11 dell'impugnata sentenza, ha espressamente respinto l'eccezione di prescrizione, asserendo che “per il primo periodo, trattandosi di rapporto di collaborazione, la stessa non può che decorrere dall'accertamento della subordinazione”, mentre per il periodo successivo, “dalla stabilizzazione del rapporto stesso”, così escludendo che il termine quinquennale fosse interamente decorso alla data della notifica dell'atto introduttivo di primo grado.
La censura in questione, però, al di là della sua imprecisa intestazione, contesta in sostanza l'individuazione del dies a quo compiuta dal primo Giudice, chiedendo la correzione della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato prescritte tutte le pretese economiche avanzate per il quinquennio antecedente la notifica del ricorso di primo grado.
Tale doglianza è fondata.
La sentenza appellata, infatti, appare in contrasto con l'insegnamento del giudice di legittimità, laddove ha chiarito che nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, anche nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente non configurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela (ex multis Cass.
5.8.2022 n. 24400 e n. 24389; Cass. 11.7.2022 n. 21849; Cass. 19.11.2021 n.
35676). Sul punto sono intervenute anche le Sezioni Unite della Cassazione che, con la pronuncia n. 36197/2023 hanno ribadito che “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus.”
La decisione gravata deve essere dunque riformata sul punto, dichiarando prescritte tutte le differenze retributive maturate prima del 22 maggio 2012, ovvero quelle maturate precedentemente al quinquennio anteriore alla notifica del ricorso di primo grado (22 maggio 2017) sicché spetterà alla lavoratrice, alla luce dei calcoli operati dal CTU e recepiti senza contestazioni dalla decisione impugnata, il minor credito di € 1.028,64, oltre accessori, come già riconosciuto dal Tribunale con statuizione non contestata in questa sede.
Con il quarto ed ultimo motivo di appello, lamenta, infine, l'erroneità CP
Cont e l'ingiustizia della decisione nella parte in cui ha condannato la al pagamento di una sanzione quantificata in 10 mensilità dell'ultima retribuzione percepita, anziché disporre, al più, una condanna alla sanzione minima pari a 2,5 mensilità. Ad avviso dell'appellante, infatti, la sentenza sarebbe ingiusta per non aver tenuto conto del fatto che l' ha sempre agito correttamente, alla luce delle CP circostanze di fatto più dettagliatamente indicate nel motivo di censura, e che la lavoratrice non avrebbe dimostrato ai aver subito alcun danno da perdita di chance.
Poste queste premesse, l'appellante invoca l'integrale riforma della condanna risarcitoria o la riduzione del suo ammontare.
La censura non risulta fondata, in quanto non considera che il risarcimento del c.d. danno comunitario (o eurounitario), liquidato dal Tribunale con qualificazione giuridica che nessuno censura, ha in sostanza valenza sanzionatoria e ristora un danno presunto, sicché esso spetta al lavoratore, indipendentemente dalla prova di uno specifico danno sofferto (ex multis Cass. 16.1.2019 n. 992).
Ne consegue che, una volta affermata l'abusiva reiterazione dei contratti, le allegazioni dell'appellante circa la correttezza del proprio operato, non assumono alcuna rilevanza circa la quantificazione del risarcimento, come pure restano irrilevanti le allegazioni relative al difetto di prova della perdita di chance, trattandosi di deduzioni che attengono ad una diversa pretesa risarcitoria (quella da lesione della chance, appunto), che peraltro il Tribunale ha espressamente respinto, rilevando «l'assenza di specifiche allegazioni circa il danno da perdita di chances da parte della ricorrente».
Non risulta idonea a caducare la condanna risarcitoria neppure la critica, contenuta nel medesimo motivo di gravame, con cui l'appellante allega che l' CP
«non appena realizzatosi lo “sblocco” dei concorsi, abbia provveduto alla immediata stabilizzazione dei lavoratori i quali – previo espletamento di procedura pubblica – hanno conseguito il contratto a tempo indeterminato (ivi inclusa la ricorrente)».
Tale generica allegazione, infatti, non è idonea a contraddire la motivazione con la quale il Tribunale ha negato rilevanza alla successiva assunzione a tempo indeterminato.
Deve, infatti ricordarsi che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già "ex ante" una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive, con il corollario che non possiede tali caratteristiche una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, atteso che in caso di concorsi riservati l'abuso opera come mero antecedente remoto dell'assunzione e il fatto di averlo subito offre al dipendente precario una semplice "chance" di assunzione, come tale priva di valenza riparatoria
(ex multis Cass. 27.5.2021 n. 14815).
Tali principi di diritto sono stati correttamente applicati dal primo giudice, laddove ha osservato che «non vi è allegazione né dimostrazione che l'assunzione a tempo indeterminato della parte attrice sia avvenuta quale fatto riparatore concretamente delle illegittime assunzioni a termine posto in essere dal datore di lavoro pubblico», perché «non è dimostrato che il soggetto leso dall'abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile né atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa non vi è prova che
l'abuso perpetrato e l'illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato».
Il motivo di appello in esame limitandosi a dedurre il fatto storico dell'avvenuta immissione in ruolo, non aggredisce in realtà detto accertamento in fatto, sicché non risulta idoneo a determinare la riforma del capo condannatorio.
Alla luce di tutte le motivazioni sopra esposte, dunque, l'appello va solo parzialmente accolto, sicché la sentenza appellata va riformata nella sola parte in cui condanna la l' al pagamento della somma di € 6.894,26 per CP differenze retributive, dovendo al contrario riconoscersi alla lavoratrice la minor somma di € 1.028,67 mentre deve essere confermata nel resto.
Resta altresì confermata anche la statuizione adottata dal primo giudice in punto di spese di lite, trattandosi di capo della decisione non impugnato da alcuno e non inciso dalla pronunciata parziale riforma.
Le ragioni già illustrate dal primo giudice, alle quali si aggiunge la riduzione dell'importo delle differenze retributive riconosciute, giustificano anche in appello la compensazione delle spese del grado nella misura di un quarto, con conseguente condanna dell'appellante alla refusione dei residui tre quarti, da distarsi.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, conferma nel resto anche quanto alla determinazione sulle spese del grado, condanna l' a pagare a a titolo di differenze CP P_ retributive, la minor somma di € 1.087,67, anziché quella diversa e maggiore determinata dal primo giudice;
dichiara compensate nella misura di un quarto anche le spese del grado di appello, che liquida per l'intero in € 3.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, così condannando l' al pagamento dei residui tre quarti, da distrarsi. CP
Roma, 26 settembre 2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa