Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 80
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Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Decadenza del termine di notifica dell'avviso di accertamento

    La sospensione dei termini tributari dovuta all'emergenza pandemica, come interpretata dalla Suprema Corte, ha comportato uno spostamento in avanti dei termini di decadenza, rendendo la notifica tempestiva.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva

    La comunicazione di cessazione del contratto di locazione non ha efficacia retroattiva e i benefici decorrono dal momento della dichiarazione. Tuttavia, la produzione di una dichiarazione di un dipendente della società locatrice ha dimostrato il mancato utilizzo delle aree, rendendo applicabile il principio di non contestazione.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva e improduttività dei parcheggi scoperti

    La produzione di una dichiarazione di un dipendente della società locatrice ha dimostrato il mancato utilizzo delle aree, rendendo applicabile il principio di non contestazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che la TARI non è dovuta per spazi improduttivi di rifiuti.

  • Altro
    Assorbimento dei motivi

    L'accoglimento dell'appello rende superflua l'esame dei restanti motivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 80
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 80
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo