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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CC SE, Presidente
DI FLORIO GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 290/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Adriatica Risorse S.p.a. - 02259820682
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 460/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 12/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1302 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 881/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 460/1/2024 del 9.9.2024 e depositata il 12.9.2024 la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pescara accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di accertamento per omessa denuncia – tassa sui rifiuti – provvedimento nr. 1302 del 23.03.2024 emesso dalla Adriatica Risorse s.p.a. in house providing notificato il 23.03.2024, relativamente alla Tassa sui Rifiuti annualità 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023 di euro 4.458,00 di cui euro 1.479,17 a titolo di imposta e addizionali, euro
912,30 per interessi ed euro 2.886,62 per sanzioni
Ha proposto appello la contribuente ritenendo la sentenza impugnata illegittima.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto:
Illegittimità ed erroneità della Sentenza impugnata in merito alle eccezioni concernenti: la decadenza del termine di notifica dell'avviso di accertamento relativamente all'annualità 2017. Come noto, gli avvisi di accertamento d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso in esame, relativamente all'annualità 2017, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, essendo stato notificato il 23.03.2024, è evidente che l'avviso di accertamento per l'annualità 2017 è stato notificato oltre i termini decadenziali ex lege previsti.
Relativamente alle annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ha evidenziato il difetto di legittimazione passiva della Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione – quantomeno relativamente alle annualità 2021, 2022 e 2023. Sul punto è opportuno evidenziare che il contratto di locazione ripassato tra la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione (conduttore) e la Società_1 s.r.l. (locatore) ha avuto ad oggetto parcheggi auto scoperti ed è stato da subito oggetto di risoluzione, tanto da non determinare alcun effetto giuridico. La Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, infatti, non ha mai utilizzato e/o posseduto le aree (parcheggi auto scoperti), e, per queste ragioni, la medesima non è mai entrata in possesso delle aree di parcheggio oggetto di accertamento e non ne ha mai avuto la disponibilità. Per questa ragione vi è il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellante poiché la medesima non ha mai avuto né il possesso né la detenzione, a qualsiasi titolo, dei parcheggi auto scoperti oggetto di accertamento. L'appellante inviava all'Agenzia delle
Entrate la comunicazione di cessazione del contratto di locazione con effetto retroattivo a decorrere dal
01.05.2017 (data in cui le parti si sono determinate a risolvere il contratto di locazione).
Inoltre le aree non potevano essere oggetto di accertamento TARI trattandosi di “posti auto scoperti”.
Come è noto la Tari è la tassa sui rifiuti, ossia il tributo che si paga al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Detta tassa deve essere versata da chi ha il possesso o la detenzione,
a qualsiasi titolo, di immobili, adibiti a qualsiasi uso, in grado di produrre rifiuti urbani. Tuttavia, il principio intorno al quale ruota la tassazione sui rifiuti è quello della non utilizzabilità, secondo cui non possono essere tassati gli spazi improduttivi di rifiuti, e tale improduttività giustifica l'esenzione dalla Tari in determinate circostanze come nel caso delle aree e/o di locali in cui non siano produttive di rifiuti
(addirittura sia il ministero dell'Economia e la Suprema Corte di Cassazione sono giunti alla conclusione che l'imposta sui rifiuti relativa a un determinato immobile non è dovuta se quest'ultimo, nel periodo riguardante l'accertamento, è rimasto inoccupato e in quel determinato periodo sono state staccate le utenze di luce e acqua (sul punto, risoluzione min. Economia n. 8/579 del 17.05.1988; circolare n. 95/E del 22.06.1994; Cass. sent. n. 16785 del 27.11.2002). Nel caso in questione le aree indicate nel prospetto riepilogativo della Adriatica Risorse s.p.a. erano unicamente “posti auto scoperti”, assolutamente privi sia di arredo e di utenze attive e, quindi, improduttivi di rifiuti.
Da ultimo eccepiva l'assenza del contraddittorio preventivo nonché l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi applicati.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la difesa dell'ente della riscossione contestando quanto dedotto da controparte, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'eccezione di decadenza sollevata dall'appellante la questione è infondata.
L'articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ha rappresentato il fulcro della risposta legislativa all'emergenza pandemica per quanto concerne i termini tributari. Il comma 1 di tale articolo ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Il contrasto interpretativo della giurisprudenza di merito è stato definitivamente superato a seguito della pronuncia n.960/2025 della Suprema Corte secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Per tali ragioni l'avviso di accertamento per l'anno 2017 risulta regolarmente notificato nei termini di legge.
Con riguardo alle annualità dal 2020 al 2023 il giudice di prime cure ha correttamente escluso la debenza della tassa sui rifiuti avendo la contribuente dimostrato di aver presentato la comunicazione di avvenuta cessazione della locazione, comunicazione dell'anno 2020 a cui non può riconoscersi alcun effetto retroattivo.
La comunicazione di cessazione del contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate non ha efficacia retroattiva e i benefici fiscali decorrono solo dal momento della dichiarazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che la comunicazione tardiva non può coprire periodi d'imposta precedenti:per chiudere la tassa prima del bimestre in corso, è necessario allegare un documento che comprovi la cessazione dell'utenza elettrica o la disdetta del contratto di locazione. La cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo all'effettiva perdita della disponibilità del bene (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 9051 del
30/03/2023 (Rv. 667375 – 01); Cassazione - Sez.V - Ordinanza 29326 del 5/11/2025).
Pur tuttavia, con riguardo alle annualità 2017-2019, risulta agli atti la produzione di una dichiarazione sottoscritta da tale Nominativo_1, dipendente della Società_1 srl a far data dal 2016, il quale ha confermato che,pur essendo a conoscenza dell'accordo contrattuale intercorso tra la Società_1 Società_1 srl e la Ricorrente_1 srl, le aree per cui si discute non sono mai entrate nella disponibilità di quest'ultima società ed i posti auto sono sempre rimasti liberi e mai utilizzati dalla Ricorrente_1 (cfr. doc. allegati). Tale documento, unitamente al fatto che non è stato oggetto di puntuale contestazione,appare idoneo a dimostrare il mancato utilizzo dell'immobile, anche a norma dell'art.115 c.p.c.
Con ordinanza n. 23831 del 28 agosto 2025 la Suprema Corte ha ribadito che il principio di non contestazione sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c. si applica anche al processo tributario.
Tuttavia, in considerazione della indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda soltanto i profili probatori del fatto non contestato, “e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza”.
Nel giudizio tributario infatti, l'amministrazione finanziaria agisce come attore in senso sostanziale, facendo valere una pretesa impositiva che trova fondamento nell'atto impugnato, tanto con riguardo al petitum quanto alla causa petendi, rappresentata dai presupposti di fatto e di diritto posti a base dell'accertamento (Cass. n. 17231/2019).
I fatti rilevanti sono dunque quelli contenuti nell'avviso di accertamento (o di rettifica) che, pur non costituendo atto introduttivo del processo, rappresenta “l'oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata” e “la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso”.
Ne consegue che i fatti e i profili non specificamente censurati diventano pacifici sul piano probatorio, attestando la loro storica esistenza (Cass. n. 2196/2015; Cass. n. 12287/2018).
In conclusione l'appello deve essere accolto. Ogni ulteriore motivo deve ritenersi assorbito.
In applicazione del criterio della soccombenza, segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite e liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellat al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.000 per ciascun grado, oltre accessori di legge
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CC SE, Presidente
DI FLORIO GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 290/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Adriatica Risorse S.p.a. - 02259820682
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 460/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 12/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1302 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 881/2025 depositato il
03/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 460/1/2024 del 9.9.2024 e depositata il 12.9.2024 la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Pescara accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla società Ricorrente_1 srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'avviso di accertamento per omessa denuncia – tassa sui rifiuti – provvedimento nr. 1302 del 23.03.2024 emesso dalla Adriatica Risorse s.p.a. in house providing notificato il 23.03.2024, relativamente alla Tassa sui Rifiuti annualità 2017, 2018, 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023 di euro 4.458,00 di cui euro 1.479,17 a titolo di imposta e addizionali, euro
912,30 per interessi ed euro 2.886,62 per sanzioni
Ha proposto appello la contribuente ritenendo la sentenza impugnata illegittima.
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto:
Illegittimità ed erroneità della Sentenza impugnata in merito alle eccezioni concernenti: la decadenza del termine di notifica dell'avviso di accertamento relativamente all'annualità 2017. Come noto, gli avvisi di accertamento d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso in esame, relativamente all'annualità 2017, l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, essendo stato notificato il 23.03.2024, è evidente che l'avviso di accertamento per l'annualità 2017 è stato notificato oltre i termini decadenziali ex lege previsti.
Relativamente alle annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ha evidenziato il difetto di legittimazione passiva della Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione – quantomeno relativamente alle annualità 2021, 2022 e 2023. Sul punto è opportuno evidenziare che il contratto di locazione ripassato tra la Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione (conduttore) e la Società_1 s.r.l. (locatore) ha avuto ad oggetto parcheggi auto scoperti ed è stato da subito oggetto di risoluzione, tanto da non determinare alcun effetto giuridico. La Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, infatti, non ha mai utilizzato e/o posseduto le aree (parcheggi auto scoperti), e, per queste ragioni, la medesima non è mai entrata in possesso delle aree di parcheggio oggetto di accertamento e non ne ha mai avuto la disponibilità. Per questa ragione vi è il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellante poiché la medesima non ha mai avuto né il possesso né la detenzione, a qualsiasi titolo, dei parcheggi auto scoperti oggetto di accertamento. L'appellante inviava all'Agenzia delle
Entrate la comunicazione di cessazione del contratto di locazione con effetto retroattivo a decorrere dal
01.05.2017 (data in cui le parti si sono determinate a risolvere il contratto di locazione).
Inoltre le aree non potevano essere oggetto di accertamento TARI trattandosi di “posti auto scoperti”.
Come è noto la Tari è la tassa sui rifiuti, ossia il tributo che si paga al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Detta tassa deve essere versata da chi ha il possesso o la detenzione,
a qualsiasi titolo, di immobili, adibiti a qualsiasi uso, in grado di produrre rifiuti urbani. Tuttavia, il principio intorno al quale ruota la tassazione sui rifiuti è quello della non utilizzabilità, secondo cui non possono essere tassati gli spazi improduttivi di rifiuti, e tale improduttività giustifica l'esenzione dalla Tari in determinate circostanze come nel caso delle aree e/o di locali in cui non siano produttive di rifiuti
(addirittura sia il ministero dell'Economia e la Suprema Corte di Cassazione sono giunti alla conclusione che l'imposta sui rifiuti relativa a un determinato immobile non è dovuta se quest'ultimo, nel periodo riguardante l'accertamento, è rimasto inoccupato e in quel determinato periodo sono state staccate le utenze di luce e acqua (sul punto, risoluzione min. Economia n. 8/579 del 17.05.1988; circolare n. 95/E del 22.06.1994; Cass. sent. n. 16785 del 27.11.2002). Nel caso in questione le aree indicate nel prospetto riepilogativo della Adriatica Risorse s.p.a. erano unicamente “posti auto scoperti”, assolutamente privi sia di arredo e di utenze attive e, quindi, improduttivi di rifiuti.
Da ultimo eccepiva l'assenza del contraddittorio preventivo nonché l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi applicati.
Ha chiesto pertanto l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese di lite.
Si è costituita la difesa dell'ente della riscossione contestando quanto dedotto da controparte, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'eccezione di decadenza sollevata dall'appellante la questione è infondata.
L'articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ha rappresentato il fulcro della risposta legislativa all'emergenza pandemica per quanto concerne i termini tributari. Il comma 1 di tale articolo ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Il contrasto interpretativo della giurisprudenza di merito è stato definitivamente superato a seguito della pronuncia n.960/2025 della Suprema Corte secondo cui i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Per tali ragioni l'avviso di accertamento per l'anno 2017 risulta regolarmente notificato nei termini di legge.
Con riguardo alle annualità dal 2020 al 2023 il giudice di prime cure ha correttamente escluso la debenza della tassa sui rifiuti avendo la contribuente dimostrato di aver presentato la comunicazione di avvenuta cessazione della locazione, comunicazione dell'anno 2020 a cui non può riconoscersi alcun effetto retroattivo.
La comunicazione di cessazione del contratto di locazione all'Agenzia delle Entrate non ha efficacia retroattiva e i benefici fiscali decorrono solo dal momento della dichiarazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che la comunicazione tardiva non può coprire periodi d'imposta precedenti:per chiudere la tassa prima del bimestre in corso, è necessario allegare un documento che comprovi la cessazione dell'utenza elettrica o la disdetta del contratto di locazione. La cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo all'effettiva perdita della disponibilità del bene (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 9051 del
30/03/2023 (Rv. 667375 – 01); Cassazione - Sez.V - Ordinanza 29326 del 5/11/2025).
Pur tuttavia, con riguardo alle annualità 2017-2019, risulta agli atti la produzione di una dichiarazione sottoscritta da tale Nominativo_1, dipendente della Società_1 srl a far data dal 2016, il quale ha confermato che,pur essendo a conoscenza dell'accordo contrattuale intercorso tra la Società_1 Società_1 srl e la Ricorrente_1 srl, le aree per cui si discute non sono mai entrate nella disponibilità di quest'ultima società ed i posti auto sono sempre rimasti liberi e mai utilizzati dalla Ricorrente_1 (cfr. doc. allegati). Tale documento, unitamente al fatto che non è stato oggetto di puntuale contestazione,appare idoneo a dimostrare il mancato utilizzo dell'immobile, anche a norma dell'art.115 c.p.c.
Con ordinanza n. 23831 del 28 agosto 2025 la Suprema Corte ha ribadito che il principio di non contestazione sancito dall'art. 115, primo comma, c.p.c. si applica anche al processo tributario.
Tuttavia, in considerazione della indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda soltanto i profili probatori del fatto non contestato, “e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza”.
Nel giudizio tributario infatti, l'amministrazione finanziaria agisce come attore in senso sostanziale, facendo valere una pretesa impositiva che trova fondamento nell'atto impugnato, tanto con riguardo al petitum quanto alla causa petendi, rappresentata dai presupposti di fatto e di diritto posti a base dell'accertamento (Cass. n. 17231/2019).
I fatti rilevanti sono dunque quelli contenuti nell'avviso di accertamento (o di rettifica) che, pur non costituendo atto introduttivo del processo, rappresenta “l'oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata” e “la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso”.
Ne consegue che i fatti e i profili non specificamente censurati diventano pacifici sul piano probatorio, attestando la loro storica esistenza (Cass. n. 2196/2015; Cass. n. 12287/2018).
In conclusione l'appello deve essere accolto. Ogni ulteriore motivo deve ritenersi assorbito.
In applicazione del criterio della soccombenza, segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite e liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'appellat al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in € 1.000 per ciascun grado, oltre accessori di legge