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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nelle persone dei seguenti giudici, riunita in camera di consiglio,
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto presidente
Dr. Giovanna Gianì consigliere
Dr. Elena Gelato consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 788/2025 R.G. e pendente
TRA
(C.F. ) nella sua qualità di legale rappresentante della Parte_1 C.F._1 società (c.f. e P. Iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Anselmo Controparte_1 P.IVA_1
Carlevaro per delega in atti reclamante
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Di CP_2 C.F._2
Stefano in forza di procura in atti reclamato
[...]
della società in persona del curatore, Controparte_3 Controparte_1 contumace reclamata
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
Conclusioni
Per il reclamante: “Previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ed assegnazione del termine per la notifica, chiede a Codesta ecc.ma Corte d'Appello Civile di Roma, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni tutte addotte nel presente giudizio e/o in forza delle norme che riterrà applicabili al caso di specie, la revoca del provvedimento di apertura di liquidazione giudiziale. Quanto sopra disponendo preventivamente la sospensione delle operazioni concorsuali, riservate alla Corte adita le opportune tutele per i creditori. Si producono gli atti e documenti elencati in narrativa. Con vittoria del compenso del giudizio”;
Per il reclamato: “CONCLUDE per il rigetto del reclamo proposto in quanto infondato in fatto e diritto e palesemente strumentale, con riguardo anche alle richiesta di eventuale sospensiva di cui si chiede ugualmente il relativo rigetto come da relativa memoria difensiva depositata nel fascicolo RG 788/2025, sub 1. Con vittoria di spese e compensi professionali, in favore del sottoscritto procuratore quale antistatario“.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione nella sua qualità di legale rappresentante della società ha Parte_1 Controparte_1 impugnato la sentenza n. 35/2025 emessa dal Tribunale di Roma in data 13 gennaio 2025, con la quale era stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società . CP_1
Il reclamante ha eccepito il difetto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. I, lett. d) del D.L.
14/2019.
Su tali presupposti ha richiesto la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
L'originario ricorrente, si è costituito nel giudizio di reclamo eccependo il difetto CP_2 di prova dell'insussistenza dei limiti dimensionali, in assenza dei bilanci (l'ultimo dei quali era stato depositato nell'anno 2015).
Per l'effetto ha concluso per il rigetto del reclamo.
La procedura di liquidazione giudiziale della società alla quale il reclamo ed il Controparte_1 pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati, non si è costituita nel presente giudizio.
Il reclamo è stato riservato in decisione alla prima udienza, tenutasi in data 9 maggio 2025.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Dalla documentazione prodotta nella presente fase di giudizio da parte del reclamante emerge la natura di impresa minore della società Controparte_1
La suddetta società, esercente l'attività di pizzeria da asporto, ha infatti conseguito, nel triennio anteriore al deposito del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (risalente all'anno 2024), ricavi lordi inferiori alla soglia di legge;
analogamente è a dirsi quanto alle soglie relative all'attivo, che si sono sempre mantenute al di sotto dell'importo di euro 300.000,00 (si rimanda ai dati desumibili dalle dichiarazioni Irap e Unico relative agli esercizi 2021, 2022 e 2023 ed al libro cespiti depositati dal reclamante).
Con riguardo al parametro relativo ai debiti si osserva poi come i debiti erariali emersi in sede di istruttoria, sommati al credito vantato dal ricorrente, ammontino a circa 200.000,00 euro e come non sia ravvisabile alcun elemento che indichi il superamento della soglia dei 500.000,00 euro di indebitamento, di modo che deve concludersi per la non assoggettabilità dell'impresa alla liquidazione giudiziale, in assenza dei relativi requisiti dimensionali.
Le contrarie considerazioni svolte dal resistente non consentono di diversamente opinare.
Il signor si è infatti limitato ad eccepire il mancato deposito dei bilanci, dallo stesso ritenuti CP_2
l'unica documentazione idonea a dimostrare l'insussistenza dei limiti dimensionali, senza di contro contestare la veridicità dei dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali e dall'ulteriore documentazione prodotta dal resistente, di modo che la prova della non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale deve ritenersi essere stata fornita, ad opera del debitore a ciò onerato.
Ed invero, “in ambito di procedimento prefallimentare, il debitore può fornire la prova della non fallibilità ex art.
1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non assurgono infatti a prova legale – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (in questi termini, Cass., ord., 1.12.2022, n.
35381; nello stesso senso, tra le altre, Cass., ord., 9.11.2020, n. 25025).
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società deve essere revocata. Controparte_1
Le spese della presente fase di giudizio (le uniche di cui si possa disquisire, stante la contumacia del nella prima fase di giudizio) debbono essere compensate tra le parti, posto che l'originario Pt_1 ricorrente, il quale ha agito sulla base di un credito di lavoro portato da un titolo giudiziale, non poteva avere contezza del mancato superamento dei limiti dimensionali della società, che come detto non ha depositato bilanci.
Agli effetti di cui all'art. 147 del T.U. spese di giustizia, deve infine essere accertata la riconducibilità dell'apertura della procedura concorsuale qui revocata alla condotta del debitore.
Il il quale ha espressamente riconosciuto la ritualità della notifica dell'atto introduttivo del Pt_1 giudizio, avrebbe ab origine dovuto costituirsi al fine di documentare la sua qualifica di imprenditore minore, l'onere della cui dimostrazione incombe come noto al debitore (v. tra le molte, Cass.
625/2016), e, per questa via, evitare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Infine, a norma dell'art. 53, quarto comma, del codice della crisi, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, la società è tenuta a depositare presso il Tribunale una Controparte_1 relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 30 giorni dal deposito della presente pronuncia, trasmettendone contestualmente una copia al curatore, e ad assolvere agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società ogni 30 giorni, sino alla definitività della presente pronuncia;
con la stessa cadenza la reclamante è tenuta ad inviare al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad € 5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
infine si rammenta che per stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni e compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria la previa autorizzazione del Tribunale e che, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 53 CCII e dal presente provvedimento, il debitore potrà essere privato della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 788/2025
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'impugnata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
2) compensa tra le parti le spese della presente fase di giudizio;
3) accerta l'imputabilità al debitore dell'apertura della procedura concorsuale;
4) visto l'art. 53, quarto comma, CCII, dispone che depositi presso il Tribunale Controparte_1 di Roma una relazione sulla sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria entro 30 giorni dal deposito della presente pronuncia e che la stessa assolva agli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria della società con la medesima periodicità, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza;
dispone altresì che la società, con la stessa cadenza temporale, invii al curatore una breve relazione informativa ed esplicativa sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad €
5.000, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;
5) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Diego Rosario Antonio Pinto