Articolo 20 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 agosto 1939
>
Versione
24 agosto 1999
Art. 20.

Sulla porta di ciascun dormitorio, oltre che l'indicazione della categoria del personale al quale e' destinato, deve essere indicato il numero massimo delle persone che il dormitorio puo' contenere.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999