Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 01/04/2026, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02858/2025 REG.RIC.
N. 02874/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2858 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Villa Literno, non costituito in giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 2874 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Villa Literno, non costituito in giudizio.
per l’ottemperanza
della sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- – Sezione Lavoro –, n. -OMISSIS-, depositata in data 19 dicembre 2024, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. -OMISSIS-, passata in giudicato in data 17 febbraio 2025 come da attestazione della cancelleria della Corte di Appello di -OMISSIS- in data 21 febbraio 2025, con la quale il Comune di Villa Literno è stato condannato:
al pagamento in favore di -OMISSIS- della somma di euro 59.367,00, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, oltre interessi al saggio legale e maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/1991 dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al saldo;
al pagamento in favore di -OMISSIS- della somma di euro 8.963,00, a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dal 1° gennaio 2022 e fino al soddisfo;
alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 5.953,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 5.000,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali come per legge, IVA e CPA, con attribuzione all'avvocato -OMISSIS-, anticipatario.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il dott. NI De AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al R.G. n. -OMISSIS-, l'arch. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- – Sezione Lavoro – n. -OMISSIS-, depositata il 19 dicembre 2024 e passata in giudicato il 17 febbraio 2025, con la quale il Comune di Villa Literno è stato condannato al pagamento, in suo favore, delle somme indicate in epigrafe a titolo di risarcimento del danno alla professionalità e del danno non patrimoniale, derivanti da una prolungata privazione delle mansioni proprie del profilo rivestito, qualificata dalla Corte territoriale come condotta datoriale inadempiente in violazione degli artt. 2103 e 2087 cod. civ.
Con distinto ricorso iscritto al R.G. n. -OMISSIS-, l'avvocato -OMISSIS- ha chiesto, separatamente, l'esecuzione della medesima sentenza nella parte in cui condanna il Comune di Villa Literno alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in euro 10.953,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al medesimo difensore antistatario.
La medesima pronuncia costituisce il titolo esecutivo di entrambi i giudizi; le posizioni giuridiche azionate, pur soggettivamente distinte, sono tra loro strettamente connesse, discendendo dal medesimo rapporto processuale. Sussistono pertanto i presupposti per la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 70 c.p.a., cui il Collegio provvede d'ufficio, con trattazione congiunta e definizione unitaria.
DIRITTO
Il Collegio è munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., secondo cui il ricorso per ottemperanza è proponibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. La sentenza di cui trattasi è stata pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di un ente pubblico territoriale, e il suo mancato adempimento configura proprio l'inottemperanza all'obbligo di pagamento di somme di denaro gravante sull'Amministrazione resistente. La competenza territoriale appartiene a questo Tribunale ai sensi dell'art. 113, comma 1, c.p.a.
La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata al Comune di Villa Literno sia all'indirizzo PEC del difensore dell'ente (che all'indirizzo PEC istituzionale del Comune in data 19 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con allegata attestazione di conformità all'originale estratto dal fascicolo telematico di cancelleria ai fini dell'esecuzione forzata ex art. 475 c.p.c.
Il passaggio in giudicato è attestato dalla cancelleria della Corte di Appello di -OMISSIS- in data 21 febbraio 2025, dalla quale si ricava che la pronuncia è divenuta definitiva il 17 febbraio 2025 per mancata proposizione di ricorso per cassazione.
Dalla notifica del titolo esecutivo (19 dicembre 2024) alla proposizione dei ricorsi in ottemperanza sono ampiamente decorsi i centoventi giorni previsti dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, quale condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Come chiarito dalla giurisprudenza costante, tale termine dilatorio costituisce condizione di ammissibilità riferibile a qualsiasi procedura esecutiva attivata nei confronti della p.a., incluso il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo (ex multis T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 5042/2024). Nel caso di specie, le parti ricorrenti hanno documentato l'invio di plurimi solleciti stragiudiziali in data 20 febbraio 2025, 28 marzo 2025 e 6 maggio 2025, rimasti privi di riscontro.
Il Comune di Villa Literno non si è costituito in giudizio nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio. I ricorsi sono pertanto ammissibili e procedibili.
I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.
L'obbligo di eseguire le sentenze passate in giudicato costituisce corollario ineludibile del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del canone di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. L'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. attribuisce al giudice amministrativo il potere-dovere di ordinare all'amministrazione inadempiente di conformarsi al giudicato, anche quando questo provenga dal giudice ordinario e abbia ad oggetto obblighi di pagamento di somme di denaro. L'esperibilità del rimedio dell'ottemperanza in tali ipotesi è consolidata nella giurisprudenza secondo cui il giudizio di ottemperanza è da ritenersi praticabile per l'attuazione di qualsiasi tipo di giudicato, da qualsiasi giudice esso provenga, e che l'esistenza di diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici, non rende di per sé inammissibile il ricorso per l'esecuzione del giudicato proposto al giudice amministrativo.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per l'accoglimento: la sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS- è passata in giudicato, è stata ritualmente notificata al Comune debitore, il termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è ampiamente decorso, e l'amministrazione resistente non ha dato alcuna esecuzione al dictum giurisdizionale, nemmeno a fronte dei reiterati solleciti ricevuti. L'inerzia del Comune di Villa Literno è, dunque, ingiustificata e integra un'inottemperanza che questo Collegio è tenuto a sanzionare mediante i rimedi previsti dall'art. 114 c.p.a.
Quanto al ricorso R.G. n. -OMISSIS-, deve essere ordinato al Comune di Villa Literno di corrispondere all'arch. -OMISSIS- le somme di cui alla sentenza ottemperanda, vale a dire: euro 59.367,00 a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, oltre interessi al saggio legale e maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/1991 dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al saldo; euro 8.963,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e fino al soddisfo.
Quanto al ricorso R.G. n. -OMISSIS-, deve essere ordinato al Comune di Villa Literno di corrispondere all'avvocato -OMISSIS-, in qualità di difensore antistatario, le spese del doppio grado liquidate dalla sentenza ottemperanda, pari a complessivi euro 10.953,00 (di cui euro 5.953,00 per il giudizio di primo grado ed euro 5.000,00 per il giudizio di appello), oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA, come da liquidazione operata dalla Corte di Appello.
In conformità alla domanda proposta in entrambi i ricorsi, per il caso di perdurante inadempimento del Comune di Villa Literno alla scadenza del termine che sarà assegnato, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Caserta, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del proprio Ufficio.
Il commissario, su istanza di parte, si insedierà e provvederà – entro il successivo termine di sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza – all'integrale esecuzione della sentenza ottemperanda in luogo e vece dell'Amministrazione inadempiente, adottando tutti gli atti necessari allo scopo, ivi comprese, ove occorra, le necessarie variazioni di bilancio e ogni ulteriore atto di natura contabile, avvalendosi degli uffici e del personale del Comune di Villa Literno, e operando in deroga alle ordinarie procedure di spesa nei limiti consentiti dall'ordinamento. Il compenso del commissario è posto a carico del Comune di Villa Literno e sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, nei termini di decadenza di cui all'art. 71 disp. att. c.p.a.
Va altresì accolta la domanda, formulata in entrambi i ricorsi, inerente alla corresponsione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Quest'ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso, stabilisce che lo stesso, «salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo». La lettera a) del comma 781 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha aggiunto al predetto enunciato il seguente periodo: «Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali».
La novella ha espressamente sancito il principio — in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15) — secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria: esso non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla mancata esecuzione della sentenza, bensì a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e a stimolare il debitore all'adempimento. Il legislatore ha altresì precisato che non può considerarsi manifestamente iniqua un'astreinte stabilita in misura pari agli interessi legali.
Tale precisazione normativa induce il Collegio a escludere che la penalità di mora possa ritenersi iniqua in ragione delle esigenze di bilancio o dello stato della finanza locale, non potendo ora l'astreinte — pur in presenza di condanne pecuniarie — considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10 febbraio 2026, n. 939; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629; Id., sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739).
La quantificazione della penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alle somme di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse. L'astreinte verrà dunque calcolata, nella misura corrispondente all'interesse legale vigente pro tempore, sulle somme di cui alla condanna di cui al precedente punto 4.3 e al precedente punto 4.4, in aggiunta agli interessi legali già dovuti ad altro titolo: ciò in considerazione della funzione sanzionatoria — e non compensativa del danno — propria dell'istituto, nonché della sua funzione di coazione indiretta all'adempimento.
Quanto alla decorrenza iniziale, per espressa previsione dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dalla legge n. 208/2015, la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza recante l'ordine di pagamento. Quanto alla decorrenza finale, la penalità sarà dovuta fino all'effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, essendo onere della parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta una volta decorso inutilmente detto termine.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del Comune in entrambi i giudizi riuniti e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, così provvede:
Riunisce i ricorsi R.G. n. -OMISSIS- e R.G. n. -OMISSIS- ai sensi dell'art. 70 c.p.a.;
Accoglie entrambi i ricorsi e, per l'effetto:
- Ordina al Comune di Villa Literno di dare integrale esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, e segnatamente:
di corrispondere all'arch. -OMISSIS- la somma di euro 59.367,00, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, oltre interessi al saggio legale e maggior danno ex art. 16 della legge n. 412/1991 dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al saldo, nonché la somma di euro 8.963,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dal 1° gennaio 2022 e fino al soddisfo; di corrispondere all'avvocato -OMISSIS-, quale difensore antistatario, le spese del doppio grado liquidate nella misura complessiva di euro 10.953,00, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA;
- Nomina sin d'ora, per il caso di perdurante inadempimento alla scadenza del predetto termine, quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Caserta, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario del proprio Ufficio che provvederà su istanza di parte entro il successivo termine di sessanta giorni, adottando tutti gli atti necessari all'esecuzione in luogo e vece dell'Amministrazione inadempiente, avvalendosi degli uffici e del personale del Comune di Villa Literno;
- Condanna il Comune di Villa Literno al pagamento della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dall'art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, calcolata nella misura di cui in motivazione;
- Condanna il Comune di Villa Literno alle spese del giudizio di ottemperanza nella misura complessiva di cui euro 1.500 (millecinquecento/00), di cui euro 1.000 (mille/00) per la soccombenza nel giudizio proposto dal sig. -OMISSIS-, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed euro 500 (cinquecento/00) nel giudizio proposto dallo stesso avvocato -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA CI, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
NI De AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De AL | PA CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.