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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3745 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 3690/2023 R.G., passata in decisione all'udienza del 10/12/2025, tra rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Montagna in virtù di mandato alle Parte_1 liti in atti, opponente
CONTRO
e, per essa, quale mandataria, in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rapp.p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco in virtù di mandato alle liti in atti, opposta
Oggetto: opposizione al d.i. n. ing. 618/2023 (R.G. n.2071/2023)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. L'opposizione è infondata. Sulla prova del credito. Con il decreto ingiuntivo opposto, ha ingiunto a Controparte_1 Parte_2
(in qualità di debitore principale) e a (nella qualità di fideiussore e nei limiti Parte_1 della garanzia prestata) il pagamento “della somma di euro 21.125,99, oltre interessi come da domanda e fino al soddisfo, oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 145,50ed euro 600,00 per onorari, oltre il 15% per forfettario ed accessori”. Il credito azionato in via monitoria trae origine da un contratto di finanziamento stipulato con il debitore principale da una lettera di fideiussione sottoscritta dall'opponente. La documentazione versata dall' opposta costituisce piena prova del credito vantato (il contratto di finanziamento, l'estratto conto analitico quanto al credito nei confronti del debitore principale, la lettera di fideiussione quanto al credito nei confronti del garante). Sull' eccezione di “mancato avviso del rischio di insolvenza e violazione del principio di buona fede”. L' eccezione è infondata. L'opponente, infatti, non ha allegato (a monte), e provato (a valle) che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., l'istituto di credito, avesse, senza la sua autorizzazione, ottenuto la fideiussione pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. In particolare, non ha allegato e dato prova che la consistenza patrimoniale e la solvibilità del debitore - esistente al momento della prestazione del finanziamento - fosse apprezzabilmente diminuita al momento della concessione della fideiussione. Anzi, risulta incontestato che, al momento della stipula della fideiussione, il era coniuge convivente Pt_1 con la parte mutuataria presso il medesimo domicilio eletto (Comune di Sogliano Cavour – Via La Malfa n.1), ragion per cui deve ritenersi che lo stesso fosse ben consapevole della reale situazione economica della Sig.ra Pt_2
Sulla nullità del contratto di fideiussione conforme allo schema predisposto ABI Dalla lettura del testo della fideiussione sottoscritta di lettera di fideiussione sottoscritta dall'opponente in data 16.11.2018, si evince chiaramente che essa si riferisce ad un rapporto specifico. Parte opponente avrebbe dovuto dimostrare che le clausole della fideiussione fosse conforme allo al c.d. schema ABI e che tale conformità fosse frutto di un' intesa a monte tra imprese bancarie lesiva della concorrenza ex l. n. 287/90 e dell'art. 101 TFUE;
la nullità delle clausole, infatti, è comminata per violazione dell'art.2 l. n. 287/90 e dell'art.101 TFUE, che intendono colpire tutta la catena comportamentale che costituisca ostacolo al gioco della concorrenza, attuato mediante combinazione di atti collegati sul piano funzionale (e non negoziale); tale funzionalità, secondo le Sezioni Unite n. 41994/2021, è evidente “quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte”. Sull'illegittimità delle pattuizioni applicate in contratto: anatocismo, usura, tassi non pattuiti. Quanto all' usurarietà del tasso applicato, l'illegittimità degli interessi creditori ultralegali non concordati e l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la domanda dell'opponente risulta generica e sfornita di idoneo riscontro probatorio. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'attore deve provare i fatti posti a fondamento del diritto che vuol far valere in giudizio;
il convenuto deve provare i fatti su cui fonda le sue eccezioni (di inefficacia del fatto provato dall'attore o di estinzione o modifica del diritto di questo). Nel caso di specie, incombeva all' opponente l'onere di fornire della mancanza di causa debendi, ovvero del successivo venir meno di questa. La carenza probatoria, nel caso di specie, riguarda sia la documentazione (contratti, estratti conto, etc,), sia i calcoli attraverso i quali l' opponente afferma, peraltro in maniera generica, l'avvenuto superamento del tasso soglia e le altre doglianze. Le spese, che si liquidano in dispositivo nei minimi tariffari, trattandosi di giudizio con istruttoria documentale, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. ing. 618/2023 (R.G. n.2071/2023);
2. condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione degli artt.
1-11 D.M. 55/2014, (parametri minimi, scaglione da Euro 26.000,00 a Euro 52.000,00), in euro 3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per Legge Addì 15.12.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Cosimo CALVI