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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/04/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1755/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. anche in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 R_
con l'avv. Marco Antonio Dal Ben
[...]
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(c. f. e partita IVA n. ) e per essa, in forza di mandato e procura speciale il P.IVA_1
procuratore e mandatario, rappresentante anche processuale, ex art. 77 cpc, CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Decchino
[...]
Appellata
Oggetto: Fideiussione. Appello avverso la sentenza n.1328/2023 del RIunale di
Vicenza pubblicata il 11.7.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e rigettato l'appello incidentale condizionato di la Corte d'Appello di Venezia voglia così Controparte_1
giudicare e decidere: “Nel merito: in completa e radicale riforma della sentenza impugnata, nr. 1328 del 11 luglio 2023 del RIunale di Vicenza, in persona del Giudice Dott.ssa Elosia Pesenti, notificata il 31 luglio 2023, revocare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti degli appellanti il decreto ingiuntivo opposto n. 665/2021 del RIunale di
Vicenza, accertando e dichiarando, per tutte le ragioni dedotte nel presente atto di appello e negli atti del giudizio di I grado, che la pretesa creditoria vantata dalla convenuta verso i fideiussori di è infondata, in fatto e in diritto, e/o CP_3 indimostrata, sia nell'an che nel quantum e comunque che la fideiussione prestata dagli attori è invalida ed inefficace. Condannare la convenuta a restituire tutte le somme che la stessa avesse medio tempore riscosso in ragione della provvisoria esecuzione della sentenza di I grado.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di una CTU contabile al fine di verificare se il contratto di mutuo, al momento della stipula ovvero nella successiva fase esecutiva, abbia conosciuto l'applicazione di interessi, spese, oneri e commissioni non dovuti e/o non pattuiti ovvero comunque tali da produrre l'applicazione di vantaggi non consentiti ai sensi della L. 108//96
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
in via principale dichiarare inammissibile o altrimenti rigettare l'appello principale, anche dichiarando che, con riguardo al secondo motivo d'appello principale (già motivo
1. d'opposizione a decreto ingiuntivo), l'appellante è comunque decaduta dalla possibilità di articolare doglianze o eccezioni in ordine al quantum del credito ex mutuo;
in via d'appello incidentale condizionato, per la denegata ipotesi che il primo motivo d'appello principale dovesse trovare accoglimento, rigettare comunque l'appello principale, in tal senso, in riforma della sentenza di primo grado: i) accertando che che il credito restitutorio ex mutuo era divenuto esigibile al maggio 2016 e che, in ogni caso, il termine semestrale ex art. 1957 c.c. era stato rispettato dal creditore mercé notificazione, in data 28.07.2016, dell'atto di pignoramento sub doc. 16, introduttivo dell'esecuzione n. 514/2016 r. es. RI. Vicenza (doc. 17), ii) accertando, in ogni caso,
l'inesistenza, nella citazione ex art. 645 c.p.c., di alcuna espressa eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., con conseguente carenza di interesse, negli attori, a che pag. 2/9 fosse dichiarata la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 delle fideiussioni); iii) accertando che la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta
(art. 7 delle fideiussioni) avrebbe comunque esonerato il creditore dall'onere di intraprendere iniziative giudiziarie, onde il termine precetto sub doc. 7; in ogni caso condannare comunque l'appellante principale (in proprio e come erede di R_
) a pagare all'appellata, per le ragioni in atti, la somma di euro 1.307.642,10 (di
[...]
cui euro 1.190.748,60 per capitale residuo, il resto per rate scadute), con interessi al saggio legale maturati successivamente al 22.04.2020, salva la diversa somma che fosse ritenuta di giustizia;
spese e competenze di lite rifuse per entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria dichiarare inammissibile o altrimenti rigettare l'istanza di c.t.u. articolata dall'appellante principale.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 665/2021 del RIunale di Vicenza, Controparte_1
quale cessionaria del credito di intimava a e Controparte_4 Persona_1 Pt_1
il pagamento del credito pari a complessivi euro 1.307.642,10 (di cui euro
[...]
1.180.748,60 per capitale residuo al 10.12.2009, oltre a rate scadute e non pagate) in data 8.5.2020, sulla base di un contratto di mutuo fondiario e in qualità di fideiussori della debitrice principale CP_3
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Persona_1
proponevano opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 665/21 eccependo la mancata prova del credito e chiedendo disporre una perizia contabile “diretta a determinare, attraverso una ricostruzione di tutti i movimenti relativi ai rapporti bancari oggetto della procedura monitoria, quali interessi, spese, commissioni e oneri siano stati addebitati dalla convenuta;
se tali addebiti siano conformi alle pattuizioni CP_5 contrattuali, se abbiano comportato o meno l'applicazione di interessi in violazione delle norme di cui alla L. 108/96 e dei successivi decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del “tasso soglia”, assumendo inoltre che non sarebbe stato detratto dal presunto credito, quanto ricavato dalla vendita dei beni ipotecati a seguito della pag. 3/9 procedura esecutiva n. 514/16 RG e rilevando l'invalidità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa antitrust.
Ritualmente costituita chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
evidenziando che il testo delle fideiussioni, rilasciate il 27.11.2007, era stato redatto dopo il provvedimento della BA d'LI e la nuova circolare ABI e non presupponeva alcuna intesa vietata, risultando lo schema delle fideiussioni liberamente e discrezionalmente redatto dalla banca, non riproducendo l'anteriore schema ABI notificato a BA con lettera 7.03.2003 (non prodotto dagli opponenti).
Evidenziava come l'opponente non aveva proposto alcuna eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. e in ogni caso che la fideiussione conteneva anche la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta (art.7) specificamente approvata e valida e che con il precetto la banca aveva tempestivamente intimato il pagamento del debito restitutorio.
Con la sentenza n.1328/23 pubblicata in data 11/7/2023 il RIunale di Vicenza rigettava l'opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo e condanna alle spese secondo soccombenza.
Il giudice di prime cure qualificava le garanzie prestate dagli opponenti quali fideiussioni omnibus e pur rilevandone la conformità al modello ABI rigettava l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art.1957 cc. tenuto conto che la fideiussione veniva sottoscritta nel 2007 successivamente all'istruttoria condotta dalla
BA d'LI. Il giudice rilevava in proposito come gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare quantomeno che anche nel 2007 tali clausole venivano conformemente adottate dalle banche così da presumere il perdurare del comportamento e che tale onere non avevano assolto. Rilevava inoltre che non era Controparte_6
stata formulata alcuna specifica contestazione del credito azionato monitoriamente
“limitandosi a formulazioni generiche e addirittura esposte in via meramente ipotetica”.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1328/23 del RIunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello
, anche in qualità di erede del marito medio tempore Parte_1 Persona_1
deceduto, insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.
pag. 4/9 Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame con la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata, formulando appello incidentale condizionato riproponendo le difese già svolte in primo grado anche in relazione al rispetto del termine di cui all'art.1957 c.c..
All'udienza del 1 aprile 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione di Parte_1
Con un primo motivo di appello è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e ss della L. 287/90, nonché della disposizione di cui all'art. 2697 c.c. e di quella di cui all'art. 1957 c.c. censurando la sentenza ove, pur avendo qualificando le garanzie prestate dagli opponenti quali fideiussioni omnibus, e pur accertando che la conformità al modello ABI, non ne dichiarava la nullità
Secondo motivo di impugnazione. di Parte_1
Con un secondo motivo è stata dedotta la violazione della disposizione di cui all'art. 2697 c.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto dimostrato il credito dell'opposta, senza dar corso all'espletamento della pur richiesta CTU contabile, ritenuta erroneamente esplorativa.
Primo motivo di appello incidentale condizionato di Controparte_1
Per l'ipotesi che le fideiussioni sub doc. 5 fossero predicate di nullità parziale (per nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sub art. 6), il Giudice avrebbe dovuto rilevare che il termine semestrale ex art. 1957 c.c. era stato in ogni caso rispettato dal creditore con azione esecutiva ex art. 602 s. c.p.c., che aveva per controparti il debitore e il terzo datore d'ipoteca.
Secondo motivo di appello incidentale condizionato di Controparte_1
Per la denegata ipotesi che le fideiussioni sub doc. 5 fossero predicate di nullità parziale
(per nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sub art. 6), il Giudice avrebbe dovuto rilevare che, essendo mancata una espressa eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c., gli attori non avevano hanno alcun interesse (art. 100 c.p.c.) a che il Giudice dichiarasse o accertasse la nullità della clausola sub art. 6 delle due fideiussioni.13
pag. 5/9 Terzo motivo di appello incidentale condizionato di Controparte_1
Per la denegata ipotesi che le fideiussioni sub doc. 5 fossero predicate di nullità parziale
(per nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sub art. 6), il Giudice avrebbe dovuto rilevare che il termine semestrale ex art. 1957 c.c. era stato in ogni caso rispettato dal creditore con la notificazione del precetto sub doc. 7
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rilevato come nel caso di specie è documentale e non contestato che la clausola n.6 del contratto di fideiussione stipulato dagli appellanti ( doc. 5 prodotto nel fascicolo monitorio: che prevede testualmente: “i diritti derivanti alla
BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957
c.c.,che s'intende derogato”) risulta sostanzialmente conforme alla clausola n. 8 del modello ABI- 2003 e tuttavia non ne è stata ritenuta l'invalidità, secondo la sentenza impugnata, poiché la fideiussione in quanto sottoscritta nel 2007 risultava successiva al provvedimento della BA d'LI n.55/2005 (doc.3 fascicolo primo grado opponente)
e gli opponenti risultavano onerati della prova della persistente intesa anticoncorrenziale, onere che i medesimi non avevano assolto.
L'assunto va parzialmente disatteso. Nel caso di specie è documentale la letterale riproposizione della clausola in questione senza che possa attribuirsi rilevanza al dato temporale, anche tenuto conto del breve intervallo tra l'adozione del provvedimento della BA d'LI n.55/2005 e la sottoscrizione della fideiussione oggetto di causa.
Ciò premesso va tuttavia osservato come l'eventuale nullità della sola clausola n. 6 non
è idonea a comportare la liberazione del fideiussore come eccepito dagli opponenti.
L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa
Occorre, peraltro, affrontare la questione del significato da dare al termine “istanza” al fine di evitare la decadenza. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza,
pag. 6/9 il termine “istanza” si riferisce a tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possono ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. civ. Sez. III, 18.05.2001, n. 6823); resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Ciò premesso, come evidenziato dall'appellata, ed eccepito sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, la fideiussione in questione contiene anche la clausola a prima richiesta ( art.7: “il fideiussore è tenuto a pagare alla BA a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”).
La clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, non è sufficiente, da sola, ad attribuire al negozio la natura di contratto autonomo di garanzia, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria (Cass.civ.
n. 7345/1995).
La clausola che impone il pagamento “a semplice richiesta”, infatti, può riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie tipiche, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziale (Cass. civ. n. 16825/2016).
A prescindere dalla qualificazione della garanzia, in ogni caso, per quanto rileva in questa sede, la pattuizione dell'obbligo di pagamento “a semplice richiesta scritta” è incompatibile con l'onere di proporre la domanda giudizialmente entro sei mesi a pena di decadenza.
pag. 7/9 Come osservato recentemente dalla Suprema Corte: “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”(cfr. Cass. civ. n.835/2025).
Nel caso di specie, come dedotto e provato dall'appellata, la “richiesta scritta” è costituita dal precetto notificato al debitore principale in data 5-17 maggio 2016 (doc. 6 fasc. monitorio), con effetti ex art. 1310 c.c. per i garanti in cui la banca: i) non solo aveva dichiarato risolto il mutuo o altrimenti considerato il mutuatario decaduto da ogni beneficio del termine, ii) ma aveva anche intimato al mutuatario (e al garante) il pagamento del debito restitutorio, divenuto interamente esigibile (doc.7 fascicolo appellata) sicchè risulta provato che il termine semestrale ex art. 1957 c.c. era stato dunque rispettato.
Quanto alla doglianza relativa all'asserito erroneo rigetto della richiesta di c.t.u. svolta dagli opponenti in primo grado e qui reiterata va rilevato come il credito azionato risultava comprovato dal contratto di mutuo fondiario dimesso in sede monitoria (con la quietanza d'incasso) e l'avvenuta risoluzione (con riferimento all'intimazione di pagamento- di cui al precetto doc.7) mentre la richiesta di c.t.u. appare del tutto esplorativa tenuto conto che non sono state in alcun modo dedotte specifiche invalidità di tale contratto, formulandosi censure in via ipotetica e chiedendo anche in questa sede inammissibilmente“ l'ammissione di una CTU contabile al fine di verificare se il contratto di mutuo, al momento della stipula ovvero nella successiva fase esecutiva, abbia conosciuto l'applicazione di interessi, spese, oneri e commissioni non dovuti e/o non pattuiti ovvero comunque tali da produrre l'applicazione di vantaggi non consentiti ai sensi della L. 108//96” ( così, condivisibilmente, nella sentenza impugnata)..
L'appello va pertanto integralmente rigettato, assorbiti gli ulteriori rilievi svolti in via meramente condizionata dall'appellata.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
pag. 8/9 Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 1.000.001,00 a euro 2.000.000,00 per le sole fasi effettivamente svolte, nei valori medi in euro 24.064,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1328/2023, pubblicata in data 11/7/2023, del RIunale di Vicenza, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a e per essa quale Parte_1 Controparte_1
mandataria le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 24.064,00 Parte_2
per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Venezia, 3 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1755/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(c.f. anche in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 R_
con l'avv. Marco Antonio Dal Ben
[...]
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(c. f. e partita IVA n. ) e per essa, in forza di mandato e procura speciale il P.IVA_1
procuratore e mandatario, rappresentante anche processuale, ex art. 77 cpc, CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Decchino
[...]
Appellata
Oggetto: Fideiussione. Appello avverso la sentenza n.1328/2023 del RIunale di
Vicenza pubblicata il 11.7.2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e rigettato l'appello incidentale condizionato di la Corte d'Appello di Venezia voglia così Controparte_1
giudicare e decidere: “Nel merito: in completa e radicale riforma della sentenza impugnata, nr. 1328 del 11 luglio 2023 del RIunale di Vicenza, in persona del Giudice Dott.ssa Elosia Pesenti, notificata il 31 luglio 2023, revocare e comunque dichiarare nullo e/o inefficace nei confronti degli appellanti il decreto ingiuntivo opposto n. 665/2021 del RIunale di
Vicenza, accertando e dichiarando, per tutte le ragioni dedotte nel presente atto di appello e negli atti del giudizio di I grado, che la pretesa creditoria vantata dalla convenuta verso i fideiussori di è infondata, in fatto e in diritto, e/o CP_3 indimostrata, sia nell'an che nel quantum e comunque che la fideiussione prestata dagli attori è invalida ed inefficace. Condannare la convenuta a restituire tutte le somme che la stessa avesse medio tempore riscosso in ragione della provvisoria esecuzione della sentenza di I grado.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione di una CTU contabile al fine di verificare se il contratto di mutuo, al momento della stipula ovvero nella successiva fase esecutiva, abbia conosciuto l'applicazione di interessi, spese, oneri e commissioni non dovuti e/o non pattuiti ovvero comunque tali da produrre l'applicazione di vantaggi non consentiti ai sensi della L. 108//96
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
in via principale dichiarare inammissibile o altrimenti rigettare l'appello principale, anche dichiarando che, con riguardo al secondo motivo d'appello principale (già motivo
1. d'opposizione a decreto ingiuntivo), l'appellante è comunque decaduta dalla possibilità di articolare doglianze o eccezioni in ordine al quantum del credito ex mutuo;
in via d'appello incidentale condizionato, per la denegata ipotesi che il primo motivo d'appello principale dovesse trovare accoglimento, rigettare comunque l'appello principale, in tal senso, in riforma della sentenza di primo grado: i) accertando che che il credito restitutorio ex mutuo era divenuto esigibile al maggio 2016 e che, in ogni caso, il termine semestrale ex art. 1957 c.c. era stato rispettato dal creditore mercé notificazione, in data 28.07.2016, dell'atto di pignoramento sub doc. 16, introduttivo dell'esecuzione n. 514/2016 r. es. RI. Vicenza (doc. 17), ii) accertando, in ogni caso,
l'inesistenza, nella citazione ex art. 645 c.p.c., di alcuna espressa eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., con conseguente carenza di interesse, negli attori, a che pag. 2/9 fosse dichiarata la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 delle fideiussioni); iii) accertando che la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta
(art. 7 delle fideiussioni) avrebbe comunque esonerato il creditore dall'onere di intraprendere iniziative giudiziarie, onde il termine precetto sub doc. 7; in ogni caso condannare comunque l'appellante principale (in proprio e come erede di R_
) a pagare all'appellata, per le ragioni in atti, la somma di euro 1.307.642,10 (di
[...]
cui euro 1.190.748,60 per capitale residuo, il resto per rate scadute), con interessi al saggio legale maturati successivamente al 22.04.2020, salva la diversa somma che fosse ritenuta di giustizia;
spese e competenze di lite rifuse per entrambi i gradi del giudizio. in via istruttoria dichiarare inammissibile o altrimenti rigettare l'istanza di c.t.u. articolata dall'appellante principale.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 665/2021 del RIunale di Vicenza, Controparte_1
quale cessionaria del credito di intimava a e Controparte_4 Persona_1 Pt_1
il pagamento del credito pari a complessivi euro 1.307.642,10 (di cui euro
[...]
1.180.748,60 per capitale residuo al 10.12.2009, oltre a rate scadute e non pagate) in data 8.5.2020, sulla base di un contratto di mutuo fondiario e in qualità di fideiussori della debitrice principale CP_3
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Persona_1
proponevano opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 665/21 eccependo la mancata prova del credito e chiedendo disporre una perizia contabile “diretta a determinare, attraverso una ricostruzione di tutti i movimenti relativi ai rapporti bancari oggetto della procedura monitoria, quali interessi, spese, commissioni e oneri siano stati addebitati dalla convenuta;
se tali addebiti siano conformi alle pattuizioni CP_5 contrattuali, se abbiano comportato o meno l'applicazione di interessi in violazione delle norme di cui alla L. 108/96 e dei successivi decreti ministeriali di rilevazione trimestrale del “tasso soglia”, assumendo inoltre che non sarebbe stato detratto dal presunto credito, quanto ricavato dalla vendita dei beni ipotecati a seguito della pag. 3/9 procedura esecutiva n. 514/16 RG e rilevando l'invalidità delle fideiussioni prestate per violazione della normativa antitrust.
Ritualmente costituita chiedeva il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
evidenziando che il testo delle fideiussioni, rilasciate il 27.11.2007, era stato redatto dopo il provvedimento della BA d'LI e la nuova circolare ABI e non presupponeva alcuna intesa vietata, risultando lo schema delle fideiussioni liberamente e discrezionalmente redatto dalla banca, non riproducendo l'anteriore schema ABI notificato a BA con lettera 7.03.2003 (non prodotto dagli opponenti).
Evidenziava come l'opponente non aveva proposto alcuna eccezione di decadenza ex art.1957 c.c. e in ogni caso che la fideiussione conteneva anche la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta (art.7) specificamente approvata e valida e che con il precetto la banca aveva tempestivamente intimato il pagamento del debito restitutorio.
Con la sentenza n.1328/23 pubblicata in data 11/7/2023 il RIunale di Vicenza rigettava l'opposizione, con integrale conferma del decreto ingiuntivo e condanna alle spese secondo soccombenza.
Il giudice di prime cure qualificava le garanzie prestate dagli opponenti quali fideiussioni omnibus e pur rilevandone la conformità al modello ABI rigettava l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art.1957 cc. tenuto conto che la fideiussione veniva sottoscritta nel 2007 successivamente all'istruttoria condotta dalla
BA d'LI. Il giudice rilevava in proposito come gli opponenti avrebbero dovuto dimostrare quantomeno che anche nel 2007 tali clausole venivano conformemente adottate dalle banche così da presumere il perdurare del comportamento e che tale onere non avevano assolto. Rilevava inoltre che non era Controparte_6
stata formulata alcuna specifica contestazione del credito azionato monitoriamente
“limitandosi a formulazioni generiche e addirittura esposte in via meramente ipotetica”.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.1328/23 del RIunale di Vicenza ha interposto tempestivo appello
, anche in qualità di erede del marito medio tempore Parte_1 Persona_1
deceduto, insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.
pag. 4/9 Si è costituita che ha chiesto il rigetto del gravame con la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata, formulando appello incidentale condizionato riproponendo le difese già svolte in primo grado anche in relazione al rispetto del termine di cui all'art.1957 c.c..
All'udienza del 1 aprile 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione di Parte_1
Con un primo motivo di appello è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e ss della L. 287/90, nonché della disposizione di cui all'art. 2697 c.c. e di quella di cui all'art. 1957 c.c. censurando la sentenza ove, pur avendo qualificando le garanzie prestate dagli opponenti quali fideiussioni omnibus, e pur accertando che la conformità al modello ABI, non ne dichiarava la nullità
Secondo motivo di impugnazione. di Parte_1
Con un secondo motivo è stata dedotta la violazione della disposizione di cui all'art. 2697 c.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto dimostrato il credito dell'opposta, senza dar corso all'espletamento della pur richiesta CTU contabile, ritenuta erroneamente esplorativa.
Primo motivo di appello incidentale condizionato di Controparte_1
Per l'ipotesi che le fideiussioni sub doc. 5 fossero predicate di nullità parziale (per nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sub art. 6), il Giudice avrebbe dovuto rilevare che il termine semestrale ex art. 1957 c.c. era stato in ogni caso rispettato dal creditore con azione esecutiva ex art. 602 s. c.p.c., che aveva per controparti il debitore e il terzo datore d'ipoteca.
Secondo motivo di appello incidentale condizionato di Controparte_1
Per la denegata ipotesi che le fideiussioni sub doc. 5 fossero predicate di nullità parziale
(per nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sub art. 6), il Giudice avrebbe dovuto rilevare che, essendo mancata una espressa eccezione di decadenza ex art. 1957
c.c., gli attori non avevano hanno alcun interesse (art. 100 c.p.c.) a che il Giudice dichiarasse o accertasse la nullità della clausola sub art. 6 delle due fideiussioni.13
pag. 5/9 Terzo motivo di appello incidentale condizionato di Controparte_1
Per la denegata ipotesi che le fideiussioni sub doc. 5 fossero predicate di nullità parziale
(per nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. sub art. 6), il Giudice avrebbe dovuto rilevare che il termine semestrale ex art. 1957 c.c. era stato in ogni caso rispettato dal creditore con la notificazione del precetto sub doc. 7
Ragioni della decisione
Va preliminarmente rilevato come nel caso di specie è documentale e non contestato che la clausola n.6 del contratto di fideiussione stipulato dagli appellanti ( doc. 5 prodotto nel fascicolo monitorio: che prevede testualmente: “i diritti derivanti alla
BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussori medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957
c.c.,che s'intende derogato”) risulta sostanzialmente conforme alla clausola n. 8 del modello ABI- 2003 e tuttavia non ne è stata ritenuta l'invalidità, secondo la sentenza impugnata, poiché la fideiussione in quanto sottoscritta nel 2007 risultava successiva al provvedimento della BA d'LI n.55/2005 (doc.3 fascicolo primo grado opponente)
e gli opponenti risultavano onerati della prova della persistente intesa anticoncorrenziale, onere che i medesimi non avevano assolto.
L'assunto va parzialmente disatteso. Nel caso di specie è documentale la letterale riproposizione della clausola in questione senza che possa attribuirsi rilevanza al dato temporale, anche tenuto conto del breve intervallo tra l'adozione del provvedimento della BA d'LI n.55/2005 e la sottoscrizione della fideiussione oggetto di causa.
Ciò premesso va tuttavia osservato come l'eventuale nullità della sola clausola n. 6 non
è idonea a comportare la liberazione del fideiussore come eccepito dagli opponenti.
L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa
Occorre, peraltro, affrontare la questione del significato da dare al termine “istanza” al fine di evitare la decadenza. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza,
pag. 6/9 il termine “istanza” si riferisce a tutti i diversi mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possono ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. civ. Sez. III, 18.05.2001, n. 6823); resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Ciò premesso, come evidenziato dall'appellata, ed eccepito sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, la fideiussione in questione contiene anche la clausola a prima richiesta ( art.7: “il fideiussore è tenuto a pagare alla BA a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”).
La clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, non è sufficiente, da sola, ad attribuire al negozio la natura di contratto autonomo di garanzia, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria (Cass.civ.
n. 7345/1995).
La clausola che impone il pagamento “a semplice richiesta”, infatti, può riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie tipiche, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziale (Cass. civ. n. 16825/2016).
A prescindere dalla qualificazione della garanzia, in ogni caso, per quanto rileva in questa sede, la pattuizione dell'obbligo di pagamento “a semplice richiesta scritta” è incompatibile con l'onere di proporre la domanda giudizialmente entro sei mesi a pena di decadenza.
pag. 7/9 Come osservato recentemente dalla Suprema Corte: “In tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”(cfr. Cass. civ. n.835/2025).
Nel caso di specie, come dedotto e provato dall'appellata, la “richiesta scritta” è costituita dal precetto notificato al debitore principale in data 5-17 maggio 2016 (doc. 6 fasc. monitorio), con effetti ex art. 1310 c.c. per i garanti in cui la banca: i) non solo aveva dichiarato risolto il mutuo o altrimenti considerato il mutuatario decaduto da ogni beneficio del termine, ii) ma aveva anche intimato al mutuatario (e al garante) il pagamento del debito restitutorio, divenuto interamente esigibile (doc.7 fascicolo appellata) sicchè risulta provato che il termine semestrale ex art. 1957 c.c. era stato dunque rispettato.
Quanto alla doglianza relativa all'asserito erroneo rigetto della richiesta di c.t.u. svolta dagli opponenti in primo grado e qui reiterata va rilevato come il credito azionato risultava comprovato dal contratto di mutuo fondiario dimesso in sede monitoria (con la quietanza d'incasso) e l'avvenuta risoluzione (con riferimento all'intimazione di pagamento- di cui al precetto doc.7) mentre la richiesta di c.t.u. appare del tutto esplorativa tenuto conto che non sono state in alcun modo dedotte specifiche invalidità di tale contratto, formulandosi censure in via ipotetica e chiedendo anche in questa sede inammissibilmente“ l'ammissione di una CTU contabile al fine di verificare se il contratto di mutuo, al momento della stipula ovvero nella successiva fase esecutiva, abbia conosciuto l'applicazione di interessi, spese, oneri e commissioni non dovuti e/o non pattuiti ovvero comunque tali da produrre l'applicazione di vantaggi non consentiti ai sensi della L. 108//96” ( così, condivisibilmente, nella sentenza impugnata)..
L'appello va pertanto integralmente rigettato, assorbiti gli ulteriori rilievi svolti in via meramente condizionata dall'appellata.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
pag. 8/9 Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, secondo lo scaglione da euro 1.000.001,00 a euro 2.000.000,00 per le sole fasi effettivamente svolte, nei valori medi in euro 24.064,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.1328/2023, pubblicata in data 11/7/2023, del RIunale di Vicenza, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna a rifondere a e per essa quale Parte_1 Controparte_1
mandataria le spese di lite del presente grado, liquidate in euro 24.064,00 Parte_2
per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CP;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Venezia, 3 aprile 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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