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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/12/2024, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8125/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.7.2024 da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Eraldo Chiloiro del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Eraldo Chiloiro del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano (MI) in data 10 giugno 2000
(trascritto al n. 0800, Registro 1, Parte 2, Serie A del Registro di Stato Civile del Comune di Milano);
pagina 1 di 3 sono separati consensualmente, come da verbale di separazione del 20/12/2023, ritualmente omologato con sentenza n. 235/2024 del Tribunale di Milano resa pubblica in data 09/01/2024 e passata in giudicato in data 17/01/24;
hanno un figlio, Sig. nato a [...] il [...] e residente a [...]
Somalia n. 4;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. sebbene temporaneamente coabitanti per l'organizzazione delle dimore definitive i coniugi vivono separati con mutuo rispetto.
2. Nell'attuale costanza di separazione il figlio ha deciso di rimanere a vivere con la madre nella casa coniugale. Sarà poi sua scelta con quale dei genitori vivere una volta che gli stessi avranno ottenuto il divorzio.
Attualmente, ed entro un anno dalla data del divorzio, la moglie mantiene temporaneamente la residenza unitamente al figlio. Nel mentre il Sig. provvederà al pagamento delle utenze e Parte_1
delle spese condominiali della casa. Coerentemente con le precedenti condizioni di separazione, ed avendo il Sig. chiesto il divorzio, la moglie dovrà rilasciare l'immobile al marito, che ne è Parte_1
il proprietario, disponendo comunque del tempo adeguato di un anno dalla data del divorzio per definire la nuova sistemazione abitativa. Gli arredamenti della casa verranno consegnati alla Sig.ra
Dopo il divorzio, e sebbene attualmente sia occupato con buone prospettive future, CP_1
entrambi i genitori rimangono comunque disponibili a prendersi cura del figlio maggiorenne il quale, potrà decidere se continuare a vivere ancora con la madre o vivere invece con il padre.
3. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti. Non vi sono quindi domande di contributo economico ex art. 473 bis 12, comma 3, C.P.C..
4. I coniugi non hanno beni immobili da dividere.
5. Anche se il figlio ha un'occupazione, per il momento a tempo determinato, ed abita con la madre, il
Sig. continua a versare liberamente la somma di Euro 300,00 (trecento euro) mensili in Parte_1
favore del figlio Versamenti questi che sono stati rispettati ogni mese in costanza di Per_1
separazione.
6. il marito contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle eventuali spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. per il figlio.
pagina 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, di non voler impugnare/appellare la sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse ed hanno rinunciato espressamente e congiuntamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c., in quanto il figlio Persona_1
(nato a [...] il [...] e residente a [...]; C.I. n. Numero_1
rilasciata dal medesimo Comune di Cormano in data 06/07/2018; C.F.: ) oggi C.F._3
maggiorenne, lavora con un contratto a tempo determinato e, come previsto nelle precedenti condizioni di separazione, riceve liberamente dal padre un versamento mensile di € 300,00= (come da doc. 1 e 2 allegati alle note scritte congiunte);
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto a Milano il 10 giugno 2000 tra ed Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 23.10.2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
pagina 3 di 3 IL PM IL PG