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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2025, n. 26463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26463 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA VA GI nato a [...] il [...] avverso il decreto dei 01/04/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG. Ferdinando Lignola, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26463 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 11/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 01/04/2024, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza, proposta da IA La EL, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare in Conversano C.da Civaro n. 10/C presso l'abitazione della sorella NN La EL, di autorizzazione a trasferirsi presso la propria abitazione, rilevando l'inidoneità del domicilio, come risultante dalla nota dei CC di Conversano del 27/03/2025. 2. Il difensore di IA La EL, avv. Luciano Lasaracina, ha proposto reclamo ex art. 35 bis comma 4 0.P., riqualificato dal Tribunale di sorveglianza quale ricorso per cassazione, contestando la decisione assunta dal Magistrato. Si censura l'ordinanza impugnata in quanto si contesta la ritenuta inidoneità del domicilio, come emergente dalla nota dei Carabinieri del 27/03/2025, poiché si ritiene errata l'affermazione secondo cui l'abitazione, di proprietà dell'Arca Puglia Centrale, non è più assegnata a La EL IC IO, padre convivente, il quale ha a sua volta si trova detenuto presso la casa circondariale di Livorno, ove dovrà espiare una condanna irrevocabile di oltre 10 anni di reclusione. Il ricorrente contesta la procedura esecutiva di rilascio, avviata dall'Arca Puglia Centrale dinanzi al Tribunale civile di Bari, ritenendo che non vi sia alcuna preclusione a che il ricorrente possa tornare ad abitare in via Isernia n. 2, in Conversano. 3. Il Procuratore Generale, Ferdinando Lignola, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. la difesa del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto d'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che l'impugnazione è stata proposta con atto sottoscritto da un difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Occorre ribadire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale: la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di • impugnazione, anche quando si tratti, 2 come nel caso in esame, di un reclamo ex art. 35 bis comma 4 ord. pen. , riqualificato in ricorso per cassazione, (trattandosi del solo mezzo ordinario di impugnazione esperibile avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, come affermato da Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01), e che non potrebbe essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero presentati da un difensore cassazionista (ovvero dall'imputato personalmente) dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998). 2. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2025
lette le conclusioni del PG. Ferdinando Lignola, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 26463 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 11/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 01/04/2024, il Magistrato di sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza, proposta da IA La EL, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare in Conversano C.da Civaro n. 10/C presso l'abitazione della sorella NN La EL, di autorizzazione a trasferirsi presso la propria abitazione, rilevando l'inidoneità del domicilio, come risultante dalla nota dei CC di Conversano del 27/03/2025. 2. Il difensore di IA La EL, avv. Luciano Lasaracina, ha proposto reclamo ex art. 35 bis comma 4 0.P., riqualificato dal Tribunale di sorveglianza quale ricorso per cassazione, contestando la decisione assunta dal Magistrato. Si censura l'ordinanza impugnata in quanto si contesta la ritenuta inidoneità del domicilio, come emergente dalla nota dei Carabinieri del 27/03/2025, poiché si ritiene errata l'affermazione secondo cui l'abitazione, di proprietà dell'Arca Puglia Centrale, non è più assegnata a La EL IC IO, padre convivente, il quale ha a sua volta si trova detenuto presso la casa circondariale di Livorno, ove dovrà espiare una condanna irrevocabile di oltre 10 anni di reclusione. Il ricorrente contesta la procedura esecutiva di rilascio, avviata dall'Arca Puglia Centrale dinanzi al Tribunale civile di Bari, ritenendo che non vi sia alcuna preclusione a che il ricorrente possa tornare ad abitare in via Isernia n. 2, in Conversano. 3. Il Procuratore Generale, Ferdinando Lignola, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. la difesa del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha chiesto d'accoglimento del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l'assorbente ragione che l'impugnazione è stata proposta con atto sottoscritto da un difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Occorre ribadire che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale: la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di • impugnazione, anche quando si tratti, 2 come nel caso in esame, di un reclamo ex art. 35 bis comma 4 ord. pen. , riqualificato in ricorso per cassazione, (trattandosi del solo mezzo ordinario di impugnazione esperibile avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, come affermato da Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01), e che non potrebbe essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dai motivi nuovi che fossero presentati da un difensore cassazionista (ovvero dall'imputato personalmente) dopo la scadenza del termine per impugnare (Sez. 1 n. 33272 del 27/06/2013, Rv. 256998). 2. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile;
segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2025