Ordinanza cautelare 14 settembre 2022
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2025
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/04/2026, n. 6483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6483 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06483/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08325/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8325 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanna Passiatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Filippo Corridoni 15;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e declaratoria
- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta e conseguentemente rideterminata integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l’anzianità nel grado di CA dell’Esercito Italiano con decorrenza 1° settembre 2017, riconsiderando altresì conseguentemente la sua posizione in graduatoria;
- per quanto occorrer possa, per l’annullamento
- della comunicazione trasmessa a mezzo pec del 16.5.2022 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto, con cui si rigettava l’istanza prodotta dall’odierno ricorrente a mezzo del presente procuratore in data 1.4.2022 e volta ad ottenere la rideterminazione sia della propria anzianità nel grado di CA con decorrenza 1° settembre 2017, sia della sua posizione in graduatoria, nonché di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento, connesso, conseguente e/o presupposto;
- del provvedimento -OMISSIS- del 27.05.2022 del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, avente ad oggetto la Circolare Istitutiva del 148° Corso di Stato Maggiore anzianità 2017 – anno accademico 2022-2023, nella parte in cui non inserisce l’odierno ricorrente Cap. Ing.-OMISSIS- -OMISSIS- tra il personale con anzianità 2017 da convocare ai fini della frequenza del predetto 148° Corso di Stato Maggiore, con conseguente immediata ammissione del ricorrente alla frequenza del suddetto Corso, e salva in ogni caso la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dal ricorrente da quantificarsi anche mediante ricorso al criterio equitativo, nonché al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando per l’effetto l’immediato inserimento dello stesso tra il personale con anzianità 2017 convocato ai fini della frequenza del Corso de quo ;
nonché per la consequenziale condanna all’inquadramento del ricorrente nel grado di CA dell’Esercito Italiano con decorrenza 1° settembre 2017 ed alla conseguente corresponsione del trattamento economico più favorevole dovuto a seguito del riconoscimento della pregressa anzianità di carriera, con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 23 luglio 2025, per l’annullamento
- del Decreto Dirigenziale Atto SIPAD -OMISSIS- del 21.5.2025, vistato dall’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 28.5.2025, comunicato con provvedimento n.-OMISSIS- reso in data 29.5.2025 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4ª Divisione, notificato all’odierno ricorrente in data 6.6.2025, con cui si dava atto della promozione al grado di Maggiore con anzianità assoluta decorrente dal 1° gennaio 2025, e non dal 1° gennaio 2024;
- dell’esito del giudizio di avanzamento, ex art. 1067, comma 5, del D. Lgs. n. 66/2010, con indicazione della posizione e del punteggio di merito assegnato, relativo ai PI dell’Esercito in servizio permanente effettivo inclusi nell’aliquota di avanzamento formata per il 2025, giudicati idonei, iscritti e non iscritti nel relativo quadro di avanzamento, a scelta, formato per il predetto anno, di cui al provvedimento n. -OMISSIS- reso in data 25.6.2025 dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto – 4ª Divisione, notificato all’odierno ricorrente in data 4.7.2025, nonché di ogni altro ulteriore atto e/o provvedimento, precedente e/o connesso e/o conseguente e/o presupposto;
e per il conseguente accertamento e declaratoria
del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta e conseguentemente rideterminata integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l’anzianità nel grado di CA dell’Esercito Italiano con decorrenza 1° settembre 2017, riconsiderando altresì la sua posizione in graduatoria e, conseguentemente, l’anzianità nel grado di maggiore con decorrenza 1° gennaio 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. NI LL PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, ufficiale appartenente al ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, ha agito in giudizio per l’accertamento e la declaratoria del suo diritto a vedersi riconosciuta e conseguentemente rideterminata integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l’anzianità nel grado di CA dell’Esercito Italiano con decorrenza dal 1° settembre 2017; inoltre, ha impugnato la comunicazione del 16.5.2022, con la quale l’Amministrazione della Difesa ha confermato i precedenti provvedimenti relativi alla sua promozione al grado di CA con decorrenza dell’anzianità dal 1° settembre 2018, nonché il decreto dirigenziale del 13.3.2019 e il provvedimento del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito del 27.4.2022, nella parte in cui non è stato inserito tra gli ufficiali da convocare per il 148° Corso di Stato Maggiore.
1.1. Sul versante fattuale il ricorrente ha esposto, in sintesi, che:
- dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena, ha ottenuto la nomina a Tenente con anzianità assoluta e decorrenza degli assegni fissata al 1° settembre 2011;
- nel corso della sua carriera, è stato colpito da una sanzione consistente nella sospensione disciplinare dall’impiego per la durata di un mese (dal 24.3.2017 al 23.4.2017), ai sensi del d.P.R. n. 90/2010;
- tale provvedimento ha comportato la decurtazione del 50% degli assegni e del computo pensionistico per il periodo interessato;
- a causa della pendenza del procedimento disciplinare e della sua rilevanza ai sensi dell’art. 1051 del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.), il Ministero della Difesa gli ha comunicato l’esclusione dall’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di CA, formata il 31.10.2016 e riferita all’anno 2017;
- successivamente alla irrogazione della sanzione, il Ministero ha precisato, con nota del 22.5.2017, che la detrazione di anzianità sarebbe stata limitata ad un “posto” in graduatoria (collocandosi immediatamente dopo il pari grado -OMISSIS-), mantenendo l’anzianità di grado assoluta;
- nonostante tali precisazioni, l’ iter di promozione si è concluso con esiti diversi da quelli attesi, giacché la promozione al grado di CA è avvenuta con anzianità assoluta a far data dall’1.9.2018, subendo dunque lo slittamento di un intero anno rispetto alla decorrenza prevista ai sensi del combinato disposto dell’art. 1099 bis e della tabella 1 allegata al D. Lgs. n. 66/2010 (ossia sei anni di anzianità nel grado di tenente, e quindi rispetto alla data dell’1.9.2017);
- conseguentemente nell’Annuario del Personale Militare, il ricorrente è risultato collocato nel ruolo al numero d’ordine 63, perdendo diverse posizioni rispetto a colleghi (come il pari grado -OMISSIS- posizionato al -OMISSIS-) e ad ufficiali a nomina diretta che avrebbero dovuto seguirlo;
- tale slittamento dell’anzianità ha concretamente pregiudicato la sua carriera da Ufficiale dell’Esercito e ne ha precluso la partecipazione al 148° Corso di Stato Maggiore (A.A. 2022-2023);
- a fronte di un’istanza di autotutela inviata in data 1.4.2022 per richiedere la rideterminazione dell’anzianità al 1° settembre 2017, il Ministero della Difesa ha opposto un diniego con l’atto in questa sede gravato, confermando la legittimità dei provvedimenti precedentemente adottati.
1.2. In punto di diritto, la parte ricorrente ha affidato il mezzo di gravame ai seguenti motivi: “Illegittimità dell’anzianità nel grado attribuita al 1° settembre 2018 in luogo del 1° settembre 2017. Errata applicazione degli artt. 859, 1051 e 1085 del codice dell’ordinamento militare in relazione agli effetti della sanzione disciplinare subita. Illegittimità derivata del provvedimento di esclusione dalla frequenza del 148° Corso di Stato Maggiore per carenza del requisito di anzianità”.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. 5834/2022 del 14.9.2022 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
4. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 23.7.2025 e depositato in pari data, il ricorrente ha impugnato in via derivata e per gli stessi motivi già proposti con il ricorso principale, il Decreto dirigenziale SIPAD -OMISSIS- del 21.5.2025, con il quale è stata disposta la sua promozione al grado di Maggiore con anzianità assoluta dal 1° gennaio 2025, anziché dal 1° gennaio 2024; è stato altresì impugnato l’esito del giudizio di avanzamento relativo ai PI dell’Esercito inclusi nell’aliquota del 2025, comunicato il 25.5.2025, unitamente ad ogni atto presupposto o conseguente.
4.1. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, al Tribunale adìto l’annullamento dei gravati decreti di promozione al grado di CA e al grado di Maggiore, nella parte in cui non riconoscono la decorrenza naturale ex lege e l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione integrale della carriera, sia ai fini giuridici che economici, con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, rivalutazione e interessi.
4.2. All’udienza di merito straordinario del 13 febbraio 2026 la causa è stata riservata in decisione.
5. In limine, deve essere scrutinata l’eccezione preliminare di inammissibilità della domanda annullatoria, proposta dalla Difesa erariale in ragione della natura meramente confermativa della nota gravata dal ricorrente, rispetto al precedente provvedimento di esclusione dall’aliquota di avanzamento nel grado di CA, adottato dal Ministero in data 14.3.2019.
5.1. L’eccezione è fondata.
5.2. L'atto impugnato non è l'esito di una nuova istruttoria o di una rivalutazione degli interessi, ma si limita a richiamare provvedimenti già divenuti inoppugnabili per decorrenza dei termini di impugnazione.
5.3. Invero, la lesione della sfera giuridica del ricorrente si è originariamente prodotta con l’emanazione del provvedimento n. -OMISSIS- del 14.3.2019, che in illo tempore ha attribuito al ricorrente la promozione al grado di CA, con decorrenza dell'anzianità fissata al 1° settembre 2018.
6. Avuto riguardo alle ulteriori domande attoree di accertamento del diritto e di condanna della P.A. al riconoscimento in favore del ricorrente dell’anzianità nel grado di CA e nel grado di Maggiore con retrodatazione di un anno, le stesse si appalesano comunque infondate, per le ragioni che si passano ad esporre.
6.1. Il ricorrente sostiene la non corretta applicazione della disciplina che regola l’avanzamento degli ufficiali e gli effetti delle sanzioni disciplinari sullo stato giuridico, ossia dell’art. 1099- bis del D. Lgs. n. 66/2010, come inserito dal D. Lgs. n. 8/2014, e della tabella 1 allo stesso allegata.
6.2. Ad avviso della parte, l’operato ministeriale si porrebbe in aperto contrasto non solo con il dato legislativo, ma anche con quanto precedentemente statuito dalla stessa Amministrazione nella nota del 22.5.2017, ove rassicurava l’interessato circa il mantenimento dell’anzianità di grado assoluta, pur a fronte di una detrazione limitata ad un singolo posto in ruolo ex art. 859 del D. Lgs. n. 66/2010.
6.3. Il ricorrente assume poi che la corretta applicazione della cornice normativa entro cui si inscrive la vicenda avrebbe dovuto condurre al riconoscimento della promozione a CA con decorrenza 1° settembre 2017 o, in subordine e computando il periodo di sospensione disciplinare, al 1° ottobre 2017, rendendo quindi privo di giustificazione giuridica il differimento al 1° settembre 2018.
6.4. Viene inoltre stigmatizzato il travisamento degli artt. 859 e 1051 del C.O.M., sostenendo che la detrazione derivante dalla sospensione disciplinare dovrebbe tradursi in una perdita di posti nel ruolo matematicamente commisurata al periodo di assenza dal servizio e non in uno slittamento automatico e integrale della data di promozione di un intero anno solare; tale operato avrebbe generato un’irragionevole disparità di trattamento, permettendo a ufficiali con anzianità di nomina posteriore di precedere il ricorrente nel ruolo, violando i principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 della Costituzione.
6.5. Infine, stante la stretta correlazione tra l’illegittimità dell’anzianità riconosciuta nel grado di CA e quella conseguentemente attribuita nel grado di Maggiore, il ricorrente – a mezzo dell’atto di motivi aggiunti – ha sostenuto che, una volta correttamente riconosciuta l’anzianità nel grado di CA dal 1° settembre 2017, egli dovrebbe conseguentemente rientrare nell’aliquota di valutazione precedente anche per il grado di Maggiore, ottenendo il grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
7. Le doglianze proposte dal ricorrente, così compendiate, non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
7.1. Premette il Collegio che l’articolo 1051 del D. Lgs. n. 66/2010, al comma 2, prevede che “ Non può essere inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento il personale militare: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato; c) sospeso dall’impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni ”; il comma 7 del medesimo articolo 1051 dispone, poi, che “ Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione ”.
7.2. Tra le ragioni che impediscono le promozioni del personale militare vi è, in particolare, anche quella che ha interessato il ricorrente, vale a dire la sottoposizione a “procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato”.
7.3. Dagli atti di causa risulta che il provvedimento con cui il ricorrente è stato escluso dall’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado di CA per il 2017 si fonda su una valutazione dello status del militare alla data del 31.10.2016 (cfr. comunicazione Dir. Pers. Mil. prot.-OMISSIS- del 14.3.2017 – doc. n. 3 indice del 12.7.2022)
7.4. Ebbene, alla suddetta data il ricorrente risultava sottoposto a procedimento disciplinare, attivato con l’inchiesta formale ordinata in data 19.7.2016 dal Segretario Generale della Difesa, ad esito del quale, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 14.3.2017, il Ministero della Difesa decretava la sospensione disciplinare dall’impiego per mesi uno, a decorrere dalla notifica dello stesso decreto, ai sensi degli artt. 885, 1357 e 1379 del D. Lgs. n. 66/1010.
7.5. Ricorrendo, quindi, alla data del 31.10.2016 una delle ipotesi preclusive della procedura di promozione, previste dall’art. 1051 del Codice dell’Ordinamento Militare, legittimamente l’Amministrazione resistente non ha incluso il ricorrente tra l’elenco dei tenenti per i quali disporre l’avanzamento di carriera, comunicando tale circostanza alla parte interessata con la già menzionata comunicazione prot.-OMISSIS- del 14.3.2017.
8. In altre parole, l’esclusione del ricorrente dall’aliquota di avanzamento per l’anno 2017 era un atto dovuto, ai sensi dell’art. 1051, comma 2, C.O.M., stante la pendenza in illo tempore di un procedimento disciplinare di stato; e poiché tale procedimento si è concluso con l’irrogazione di una sanzione di stato (sospensione dal servizio), il -OMISSIS- non poteva beneficiare della retrodatazione dell’anzianità prevista per i casi di esito favorevole, dovendo invece sottostare alla promozione con l’anzianità derivante dalla prima valutazione utile successiva alla conclusione del procedimento.
8.1. In definitiva, la legittimità del decreto che non ha incluso il ricorrente nell’aliquota dei PI valutabili ai fini dell’avanzamento in carriera, per le preclusioni previste dall’art. 1051 cit., consente di ritenere infondata la pretesa della retrodatazione della nomina a CA (e, a fortiori , della nomina a Maggiore), radicitus preclusa dalla non scrutinabilità dello stesso alla data del 30 ottobre 2016 per la pendenza di un procedimento disciplinare, poi effettivamente sfociato in una sanzione di stato.
8.2. Né è dato ravvisare alcun elemento di contraddittorietà rispetto a quanto statuito dall’Amministrazione resistente con il decreto dirigenziale prot. n. 323139 del 22.5.2017.
8.3. L’art. 859 del D. Lgs. n. 66/2010, nel testo illo tempore vigente, prevedeva infatti che “ 1. La detrazione di anzianità per gli ufficiali consiste nella perdita di un determinato numero di posti nel ruolo ed è commisurata a tanti dodicesimi della media numerica annuale delle promozioni al grado superiore a quello rivestito dall’ufficiale, effettuate nel quinquennio precedente all’anno della ripresa del servizio, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi in una delle situazioni indicate nell’ articolo 858. 2. L’ufficiale delle categorie in congedo sospeso dalle funzioni del grado subisce nel ruolo una detrazione di anzianità, commisurata a tanti dodicesimi della quinta parte della consistenza numerica del ruolo stesso al 1° gennaio dell’anno in cui cessa la sospensione, quanti sono i mesi o le frazioni di mese superiori a quindici giorni trascorsi nella posizione anzidetta”.
8.4. In virtù di tale disposizione, il ricorrente – in quanto destinatario della sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego – ha subito la “detrazione di anzianità” di un posto nel ruolo. Trattasi di un istituto in alcun modo sovrapponibile a quello della “aliquota di valutazione”, che riguarda invece il passaggio ad un grado gerarchico superiore e che – per quanto sopra detto – è stato oggetto, quale ulteriore conseguenza del procedimento disciplinare attivato a carico del ricorrente, della posticipazione alla successiva aliquota; pertanto, l’Amministrazione ha correttamente precisato nel prefato decreto dirigenziale che il ricorrente, pur retrocedendo di una posizione nel ruolo, avrebbe comunque mantenuto la propria anzianità assoluta nel grado di Tenente, all’epoca posseduto.
9. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
10. Nondimeno, considerata la peculiarità e la novità delle questioni esaminate, sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT TR, Presidente
Francesca Mariani, Primo Referendario
NI LL PR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI LL PR | IT TR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.