TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/04/2026, n. 6483
TAR
Ordinanza cautelare 14 settembre 2022
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TAR
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 10 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'anzianità nel grado attribuita al 1° settembre 2018 in luogo del 1° settembre 2017

    Il Tribunale ha ritenuto che l'esclusione del ricorrente dall'aliquota di avanzamento per l'anno 2017 fosse un atto dovuto a causa della pendenza di un procedimento disciplinare che si è poi concluso con una sanzione di stato, impedendo così la retrodatazione dell'anzianità. Inoltre, l'atto impugnato è stato considerato meramente confermativo di un precedente provvedimento ormai inoppugnabile.

  • Accolto
    Natura meramente confermativa dell'atto impugnato

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione, ritenendo che l'atto impugnato non sia frutto di una nuova istruttoria o rivalutazione, ma si limiti a richiamare provvedimenti già divenuti inoppugnabili per decorrenza dei termini di impugnazione. La lesione della sfera giuridica del ricorrente si è originariamente prodotta con un precedente provvedimento del 14.3.2019.

  • Rigettato
    Derivata illegittimità del provvedimento di esclusione dalla frequenza del 148° Corso di Stato Maggiore per carenza del requisito di anzianità

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa di retrodatazione della nomina a CA, e di conseguenza l'ammissione al corso, a causa delle preclusioni derivanti dalla pendenza del procedimento disciplinare.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa risarcitoria

    Poiché il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze relative alla mancata retrodatazione dell'anzianità, anche la domanda risarcitoria collegata è stata respinta.

  • Rigettato
    Errata attribuzione dell'anzianità nel grado di Maggiore

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la pretesa di retrodatazione dell'anzianità nel grado di CA, e di conseguenza anche quella relativa al grado di Maggiore, a causa delle preclusioni derivanti dalla pendenza del procedimento disciplinare.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa di rideterminazione della carriera

    Poiché il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze relative alla mancata retrodatazione dell'anzianità nei gradi di CA e Maggiore, anche la pretesa di rideterminazione della carriera è stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 10/04/2026, n. 6483
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6483
    Data del deposito : 10 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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