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Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/07/2024, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 38/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMERINELLI Parte_1 C.F._1
ANGELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PREVITALI CP_1 C.F._2
STEFANO
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
Voglia il Tribunale Ordinario di Lodi, previa convocazione dei coniugi, così statuire:
pagina 1 di 13 NEL MERITO: dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Studina (Romania) il
10.07.1993, con atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile [Serie GG, atto n. 683851], ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
- Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti;
- Disporre la revoca (a far data dal deposito del presente ricorso) dell'obbligo, in capo al Sig.
di versare la somma mensile di € 800,00 alla Sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento delle due figlie e in quanto sono Persona_1 Persona_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autonome;
- Disporre la revoca (a far data dal deposito del presente ricorso) dell'obbligo, in capo al Sig.
di versare alla Sig.ra il 50% delle spese mediche non coperte Parte_1 CP_1
dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive per le due figlie e , in Persona_1 Persona_2
quanto sono entrambe maggiorenni ed economicamente autonome;
- Rigettare la eventuale domanda di assegno di divorzio formulata dalla Sig.ra CP_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Null'altro i coniugi hanno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di meglio capitolare, dedurre e produrre nelle eventuali apposite memorie autorizzate.
Il ricorrente chiede sin d'ora al Tribunale di disporre accertamenti da parte della Polizia
Tributaria, ex art. 5, co. 9, Legge n. 898/1970 come modificato dalla Legge n. 74/1987, sul patrimonio immobiliare e mobiliare della Sig.ra sulla sua attività lavorativa e CP_1
sui relativi redditi, nonché su eventuali ed ulteriori sussidi statali dalla stessa percepiti o percepiendi.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Conclusioni per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1. In adesione alla domanda di parte ricorrente dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il sig. ; CP_1 Parte_1
pagina 2 di 13
2. Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni Parte_1 non autosufficienti e per € 250,00 mensili per ciascuna figlia, Persona_1 Persona_2
importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat – costo vita da versare entro il giorno
5 di ogni mese;
3. Porre a carico del sig. un contributo a titolo di assegno divorzile in favore della Parte_1 resistente per la somma di €. 500,00 mensili, o somma ritenuta di giustizia da CP_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat – costo vita;
4. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 4.1.2023 ha adito il Tribunale di Lodi domandando Parte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto con nonché la revoca del mantenimento CP_1
delle due figlie, e . Il ricorrente inoltre ha chiesto che nulla sia Persona_1 Persona_2
riconosciuto alla moglie a titolo di assegno divorzile.
Con comparsa depositata in data 24.3.2023 si è costituita la quale ha aderito alla CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio e ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre per le figlie e , nonché di un Persona_1 Persona_2
assegno divorzile per sé.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Romania in data Parte_1 CP_1
10.7.1993 (matrimonio mai trascritto in Italia) e dalla loro unione sono nate tre figlie:
[...]
il 3.7.1994, il 16.5.1998 e il 7.08.2003. Per_3 Persona_1 Persona_2
La separazione personale delle parti è stata pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
12688/2015 depositata in data 11.11.2015; in tale occasione il Tribunale ha affidato le due figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e ha fissato in €
800,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento delle figlie.
All'esito dell'udienza presidenziale, in cui sono comparse entrambe le parti, la Presidente, con ordinanza depositata in data 5.4.2023, ha ridotto l'assegno di mantenimento per le due figlie ancora conviventi con la madre ( e “ad € 300,00 mensili Persona_1 Persona_2
complessive, atteso che le stesse possiedono una capacità lavorativa generica(non sono in
pagina 3 di 13 possesso di titoli di studio e dunque verosimilmente possono reperire sul mercato lavori manuali)
e che, come riferito dalla madre, svolgono lavori saltuari che contribuiscono al loro sostentamento”.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Ciò posto, occorre innanzitutto decidere in ordine al mantenimento di e Persona_1
essendo pacifica l'indipendenza economica della maggiore delle figlie, Persona_2
tant'è che nulla era stato disposto per il suo mantenimento già in sede di Persona_3
separazione.
4.1 Quanto al contributo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è concorde nel ritenere che l'obbligo di mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica (Cass. civ. n. 11828/2009).
In questi casi, non potendo essere prefissato in astratto il termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, la valutazione deve essere condotta dal giudice secondo criteri che variano in ragione del caso concreto, tenendo conto delle aspirazioni del figlio maggiorenne, del percorso culturale e formativo del medesimo, nonché della situazione del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto ha indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Tale valutazione, da farsi caso per caso dal giudice con prudente apprezzamento, assume un rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, anche al fine di limitare il più possibile pretese di figli maggiorenni protratte oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Incombe sul genitore obbligato l'onere di allegare e, ove sia contestato, di dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio maggiorenne nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. Secondo la Suprema Corte,
pagina 4 di 13 però, “Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione” (Cass. civ.
n. 18076/2014).
Tali principi sono stati ribaditi di recente dalla Suprema Corte, con la quale ha affermato che
“compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età. E' stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento e a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio e neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'auto - responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. da ultimo Cass. 26875/2023; Cass. 29264/2022)” (Cass. civ. n.
2259/2024).
pagina 5 di 13 E ancora, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere “quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (Cass. civ. n. 6509/2017; in termini anche Cass. civ. n. 26259/2005).
In definitiva, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. civ. n.
5088/2018; Cass. civ. n. 12952/2016).
4.2 Facendo applicazione dei principi e dei criteri interpretativi citati, si ritiene che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per dichiarare il venir meno del diritto al mantenimento di entrambe le figlie per le ragioni di seguito evidenziate.
4.2.1 Per quanto riguarda la stessa, sentita dal giudice istruttore all'udienza del Parte_2
16.2.2024, ha dichiarato: “io ho 25 anni e tra un mese compio 26 anni;
attualmente non lavoro;
non riesco a trovare lavoro, l'ho cercato su internet;
ho finito di studiare a 16 anni;
non ho preso il diploma di terza media;
ho cercato tanto il lavoro ma non sono riuscita;
quando è capitato di fare pulizie negli appartamenti l'ho fatto, ma nulla di fisso;
una volta ho lavorato anche in cantiere per pulizie;
l'anno scorso sono stata in Germania per 4/5 mesi per cercare lavoro ma non ho trovato niente;
mi facevo mandare i soldi da mia madre;
sono andata insieme al mio fidanzato, anche lui sperava di trovare lavoro ma non ci è riuscito;
qualche anno fa sono andata in Romania dove abbiamo una casa;
non sono andata per lavoro ma solo in vacanza;
anche lì ero con il mio fidanzato;
adesso non sono fidanzata;
il mio fidanzato si chiamava Per_4
e con lui sono andata sia in Germania sia in Romania” (cfr. verbale udienza 16.2.2024).
La giovane, dunque, ha concluso i propri studi da ormai 10 anni, con il conseguimento della sola licenza elementare, e non ha mai manifestato alcun interesse per la continuazione o ripresa degli pagina 6 di 13 studi. La stessa, inoltre, durante questi dieci anni ha lavorato saltuariamente come addetta alle pulizie, prevalentemente presso abitazioni private.
Tutto ciò considerato, deve essere revocato il mantenimento paterno a favore della figlia Pt_2
a far data dalla domanda, non sussistendo ragioni che impediscano ad di
[...] Parte_2 trovare un'occupazione, tenuto conto della sua età (anni 26) e della sua piena idoneità fisica al lavoro.
Sulla scorta, infatti, degli elementi emersi in corso di causa è evidente che è stata Parte_2 posta nelle concrete condizioni di procurarsi un lavoro e, quand'anche allo stato ne dovesse essere priva, questo sarebbe da imputare unicamente alla medesima. Ed infatti, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso, la persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (quali la salute o altre peculiari contingenze personali), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. Il principio giurisprudenziale consolidato è, come si è detto, nel senso di ritenere cessato l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni laddove il genitore fornisca la prova che, pur essendo il figlio ormai maggiorenne in condizione di raggiungere l'autosufficienza economica, non abbia saputo o non abbia voluto conseguirla, per inescusabile trascuratezza, per discutibile scelta o per negligenza (Cass. civ. n. 7970/13).
4.2.2 Quanto a la stessa, sentita dal giudice istruttore all'udienza del Persona_2
16.2.2024, ha dichiarato: “ho 20 anni, vivo a casa con mia madre;
non studio;
ho smesso di studiare circa tre anni fa, stavo facendo tre anni in uno per finire la terza media, purtroppo non sono riuscita a prendere il diploma;
in questi anni ho provato a lavorare, quando sono diventata maggiorenne ho fatto qualche lavoro come domestica;
ho trovato lavoro tramite amiche, qualche mese fa ho lavorato al MC Donald, ho lavorato solo una settimana, ma poi l'ho lasciato io perché non mi trovavo bene;
poi ho cercato lavoro nelle pulizie, sempre tramite amici o su internet, ma ad oggi non ho trovato niente […] lo scorso luglio sono andata con mia zia in
Germania per cercare lavoro e ho lavorato in una fabbrica di cetrioli ma le condizioni di lavoro erano pessime, faceva freddo e lavoravo per 12 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, quindi alla fine ho lasciato e sono stata un po' da mia zia che vive in Romania e poi sono rientrata […] quando ero in Romania ho conosciuto un ragazzo con cui mi sono fidanzata, adesso siamo ancora fidanzati, lui però adesso è in Romania;
per ora non ho intenzione di tornare lì; sono incinta ma non ho ancora deciso se tenerlo” (cfr. verbale udienza 16.2.2024).
pagina 7 di 13 Anche in questo caso la ragazza ha concluso già da alcuni anni gli studi con il conseguimento della sola licenza elementare e non ha mai manifestato alcun interesse per la continuazione o ripresa degli stessi.
, poi, oltre ad aver svolto alcuni lavori come domestica, ha lavorato di recente Persona_2
presso Mc Donald e in una fabbrica di cetrioli in Germania;
lavori questi ultimi dalla stessa abbandonati volontariamente. La giovane, infine, non risulta iscritta in alcuna lista di collocamento, né risulta che si sia attivata fattivamente per il reperimento di altri lavori.
Anche in questo caso pertanto deve ritenersi che la mancanza di un'occupazione sia da imputare alla “colpevole inerzia” della ragazza.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “una volta ritenuta provata la negligenza negli studi e nel reperimento di un lavoro, dovrebbe trarsi la conclusione che il mancato conseguimento di autonomia economica non può giustificarsi e comporta la perdita del diritto al mantenimento da parte dei genitori (Cass. n. 19589 del 26/09/2011; Cass. n. 12952 del 22/06/2016; Cass. n. 26875 del 20/09/2023)” (Cass. civ. 9609/2024).
Orbene, ritiene il Collegio che, alla stregua dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, siano stati acquisiti elementi idonei a giustificare la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne. La revoca in questo caso deve essere disposta a far data dalla sentenza, tenuto conto dell'età della ragazza (20 anni) e del fatto che l'abbandono dei due lavori è successivo al deposito del ricorso.
5. Per quanto riguarda l'assegno divorzile domandato da si osserva quanto segue. CP_1
5.1 L'art. 5 co. 6 della l. n. 898 del 1970, prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale (a partire da
Cass. S.U. n. 11490 e 11492 del 1990) come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge pagina 8 di 13 destinatario della domanda, all'esito, in sostanza, del cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione.
Tale orientamento è stato parzialmente superato dalla giurisprudenza di legittimità successiva, la quale si era assestata nel ritenere che la decisione in ordine all'assegno divorzile dovesse essere informata al principio dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduti in costanza di matrimonio (in questo senso Cass. civ. n. 11504/2017; Cass. civ. n. 15481/17; Cass. n. 2043/2018).
Sul punto, poi, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287/2018 dell'11.7.2018, con cui è stata sottolineata la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione, in via prevalente, della comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno di divorzio, in favore di una “valutazione composita comparativa” che, pur considerando la situazione economico-patrimoniale del richiedente il fondamento della valutazione concreta dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, non prescinde da una valutazione effettiva delle cause che hanno prodotto la disparità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. Secondo la Suprema Corte, infatti, occorre verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio e tenuto conto “del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In definitiva, alla tradizionale funzione assistenziale-alimentare riconosciuta all'assegno di divorzio deve quindi essere associata una funzione perequativa e compensativa, che impone al
Giudice di effettuare sia una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico- patrimoniali – al fine di verificare la sussistenza di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza – sia un accertamento dell'adeguatezza del livello reddituale rispetto al pagina 9 di 13 contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In tal modo si è inteso valorizzare il contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà. In questi casi incombe sul coniuge richiedente l'assegno l'onere di provare – trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato – che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. civ. nn. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del
2019).
La Suprema Corte in questo modo ha riconosciuto che la funzione assistenziale dell'assegno può concorrere con (o essere assorbita da) quella compensativa-perequativa: “Il parametro della
(in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art.
5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto” (Cass. civ. 21234/2019).
Orbene, qualora detto nesso causale venga allegato e provato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile dovrà assolvere a una funzione preminentemente perequativa - compensativa;
esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di avere fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale.
Di contro, nel caso in cui non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante l'esistenza dell'anzidetto nesso causale, nessun mantenimento potrà essere riconosciuto, salvo il caso in cui questi non disponga “di mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni pagina 10 di 13 oggettive (art. 5 co. 6 L 898/1907) potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, all'assegno divorzile una funzione assistenziale.
5.2 Venendo al caso concreto, dagli atti di causa emerge quanto segue. ha riferito di lavorare come piastrellista a chiamata e di aver avuto un figlio nel 2016 Parte_1
dalla nuova compagna con cui vive (doc. 4 parte ricorrente).
Lo stesso, sentito dal Presidente all'udienza del 5.4.2023, ha dichiarato “Non sono in possesso del
Durc, io lavoro in nero. La mia compagna è in terapia intensiva a causa di una leucemia, da lei ho avuto un bambino che ha 6 anni. Non ho nessuno che mi aiuti nella gestione del Per_5
bambino. Io vivo a Milano in una casa in affitto con un canone di 600 euro. Non ho più rapporti con le mie figlie a causa di mia moglie”.
Dalla documentazione presente in atti si evince che ha dichiarato un reddito Parte_1 complessivo di € 22.128,00 in relazione all'anno 2019 (doc. 7 parte ricorrente), € 24.483,00 in relazione all'anno 2020 (doc. 6 parte ricorrente) ed € 29.907,00 in relazione all'anno 2021 (doc. 9 parte ricorrente) in sede di costituzione ha dichiarato di essersi dedicata all'accudimento delle CP_1
figlie durante tutta la durata del matrimonio e di aver fatto lavori saltuari (con contratti di apprendistato o a tempo determinato) solo dopo la separazione. La stessa, poi, ha riferito di aver conseguito il diploma di assistente socio sanitaria e di stare lavorando come addetta alle pulizie presso la società ADL Clean Pro s.r.l. con contratto a tempo determinato a tempo parziale per tre ore al giorno per cinque giorni a settimana (doc. 4 parte resistente). La resistente, infine, non risulta proprietaria di alcun immobile in Italia e in sede di memoria integrativa ha dato atto di pagare € 500,00 al mese per l'affitto dell'appartamento a San Giuliano Milanese, ove vive insieme alle due figlie e . Persona_1 Persona_2 all'udienza presidenziale ha dichiarato: “Vivo a San Giuliano. 8 anni fa ho preso CP_1
il diploma come Asa ma non ho potuto lavorare perché le mie figlie erano piccole, adesso lavoro come addetta alle pulizie” (cfr. verbale udienza del 5.4.2023).
Dalla documentazione presente in atti si evince che la resistente ha percepito uno stipendio di €
341,00 a febbraio 2023 e € 470,00 a marzo 2023 (doc. 5 e 6 parte resistente).
5.3 Tutto ciò premesso, avuto riguardo alla situazione economica delle parti, come sopra ricostruita, deve ritenersi che sussiste un significativo squilibrio tra i redditi delle parti.
pagina 11 di 13 Inoltre, al fine di applicare il criterio compensativo e perequativo, occorre considerare che si è sposata con nel 1993, quando aveva appena 19 anni, e che subito CP_1 Parte_1
dopo il matrimonio è rimasta incinta della prima figlia che è nata nel 1994.
Deve inoltre ritenersi pacifico – in quanto circostanza specificamente dedotta dalla resistente e non contestata dal ricorrente – che non ha mai lavorato in costanza di matrimonio CP_1
– con il pieno accordo del marito – essendosi dovuta occupare delle tre figlie (nate nel 1994,
1998 e 2004).
Il quadro sopra esposto, unito alla durata del matrimonio (quasi 22 anni), consentono di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, che si reputa congruo stabilire nella misura di € 150,00 mensili.
6. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio che ha visto l'accoglimento della domanda del ricorrente di revoca del mantenimento delle figlie e il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura inferiore a quello domandato dalla resistente, devono essere compensate in ragione di ½ tra le parti, e poste, per il restante ½ a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Romania in data 10.7.1993;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano (in quanto Comune di residenza del ricorrente) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
- revoca il contributo del padre al mantenimento della figlia a far data dalla Persona_1
domanda;
- revoca il contributo del padre al mantenimento della figlia a far data Persona_2
dalla sentenza;
- pone a carico di un assegno divorzile pari ad € 150,00 da versarsi in favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli CP_1
indici ISTAT;
- compensa per ½ le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente e condanna CP_1
al pagamento del restante ½ delle spese di lite a favore di che si
[...] Parte_1
pagina 12 di 13 liquidano per l'intero (100%) in complessivi € 125,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie;
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Ada Cappello
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMERINELLI Parte_1 C.F._1
ANGELA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PREVITALI CP_1 C.F._2
STEFANO
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
Voglia il Tribunale Ordinario di Lodi, previa convocazione dei coniugi, così statuire:
pagina 1 di 13 NEL MERITO: dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Studina (Romania) il
10.07.1993, con atto iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile [Serie GG, atto n. 683851], ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
- Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento in quanto entrambi sono economicamente autosufficienti;
- Disporre la revoca (a far data dal deposito del presente ricorso) dell'obbligo, in capo al Sig.
di versare la somma mensile di € 800,00 alla Sig.ra a titolo di Parte_1 CP_1
contributo al mantenimento delle due figlie e in quanto sono Persona_1 Persona_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autonome;
- Disporre la revoca (a far data dal deposito del presente ricorso) dell'obbligo, in capo al Sig.
di versare alla Sig.ra il 50% delle spese mediche non coperte Parte_1 CP_1
dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive per le due figlie e , in Persona_1 Persona_2
quanto sono entrambe maggiorenni ed economicamente autonome;
- Rigettare la eventuale domanda di assegno di divorzio formulata dalla Sig.ra CP_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Null'altro i coniugi hanno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di meglio capitolare, dedurre e produrre nelle eventuali apposite memorie autorizzate.
Il ricorrente chiede sin d'ora al Tribunale di disporre accertamenti da parte della Polizia
Tributaria, ex art. 5, co. 9, Legge n. 898/1970 come modificato dalla Legge n. 74/1987, sul patrimonio immobiliare e mobiliare della Sig.ra sulla sua attività lavorativa e CP_1
sui relativi redditi, nonché su eventuali ed ulteriori sussidi statali dalla stessa percepiti o percepiendi.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Conclusioni per CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1. In adesione alla domanda di parte ricorrente dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e il sig. ; CP_1 Parte_1
pagina 2 di 13
2. Porre a carico del sig. un contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni Parte_1 non autosufficienti e per € 250,00 mensili per ciascuna figlia, Persona_1 Persona_2
importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat – costo vita da versare entro il giorno
5 di ogni mese;
3. Porre a carico del sig. un contributo a titolo di assegno divorzile in favore della Parte_1 resistente per la somma di €. 500,00 mensili, o somma ritenuta di giustizia da CP_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat – costo vita;
4. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 4.1.2023 ha adito il Tribunale di Lodi domandando Parte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto con nonché la revoca del mantenimento CP_1
delle due figlie, e . Il ricorrente inoltre ha chiesto che nulla sia Persona_1 Persona_2
riconosciuto alla moglie a titolo di assegno divorzile.
Con comparsa depositata in data 24.3.2023 si è costituita la quale ha aderito alla CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio e ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre per le figlie e , nonché di un Persona_1 Persona_2
assegno divorzile per sé.
2. e si sono sposati con matrimonio civile in Romania in data Parte_1 CP_1
10.7.1993 (matrimonio mai trascritto in Italia) e dalla loro unione sono nate tre figlie:
[...]
il 3.7.1994, il 16.5.1998 e il 7.08.2003. Per_3 Persona_1 Persona_2
La separazione personale delle parti è stata pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
12688/2015 depositata in data 11.11.2015; in tale occasione il Tribunale ha affidato le due figlie minori in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa e ha fissato in €
800,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento delle figlie.
All'esito dell'udienza presidenziale, in cui sono comparse entrambe le parti, la Presidente, con ordinanza depositata in data 5.4.2023, ha ridotto l'assegno di mantenimento per le due figlie ancora conviventi con la madre ( e “ad € 300,00 mensili Persona_1 Persona_2
complessive, atteso che le stesse possiedono una capacità lavorativa generica(non sono in
pagina 3 di 13 possesso di titoli di studio e dunque verosimilmente possono reperire sul mercato lavori manuali)
e che, come riferito dalla madre, svolgono lavori saltuari che contribuiscono al loro sostentamento”.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Ciò posto, occorre innanzitutto decidere in ordine al mantenimento di e Persona_1
essendo pacifica l'indipendenza economica della maggiore delle figlie, Persona_2
tant'è che nulla era stato disposto per il suo mantenimento già in sede di Persona_3
separazione.
4.1 Quanto al contributo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, la giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – è concorde nel ritenere che l'obbligo di mantenimento che incombe sui genitori non cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma permane sino al conseguimento da parte dello stesso della piena autonomia economica (Cass. civ. n. 11828/2009).
In questi casi, non potendo essere prefissato in astratto il termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, la valutazione deve essere condotta dal giudice secondo criteri che variano in ragione del caso concreto, tenendo conto delle aspirazioni del figlio maggiorenne, del percorso culturale e formativo del medesimo, nonché della situazione del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto ha indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (in questo senso, tra le altre, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006).
Tale valutazione, da farsi caso per caso dal giudice con prudente apprezzamento, assume un rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, anche al fine di limitare il più possibile pretese di figli maggiorenni protratte oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Incombe sul genitore obbligato l'onere di allegare e, ove sia contestato, di dimostrare (anche in via presuntiva) di aver posto il figlio maggiorenne nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. Secondo la Suprema Corte,
pagina 4 di 13 però, “Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione” (Cass. civ.
n. 18076/2014).
Tali principi sono stati ribaditi di recente dalla Suprema Corte, con la quale ha affermato che
“compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto responsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento. In particolare, l'età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età. E' stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento e a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio e neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'auto - responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. da ultimo Cass. 26875/2023; Cass. 29264/2022)” (Cass. civ. n.
2259/2024).
pagina 5 di 13 E ancora, secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza – tanto di merito quanto di legittimità – il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere “quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (Cass. civ. n. 6509/2017; in termini anche Cass. civ. n. 26259/2005).
In definitiva, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. civ. n.
5088/2018; Cass. civ. n. 12952/2016).
4.2 Facendo applicazione dei principi e dei criteri interpretativi citati, si ritiene che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per dichiarare il venir meno del diritto al mantenimento di entrambe le figlie per le ragioni di seguito evidenziate.
4.2.1 Per quanto riguarda la stessa, sentita dal giudice istruttore all'udienza del Parte_2
16.2.2024, ha dichiarato: “io ho 25 anni e tra un mese compio 26 anni;
attualmente non lavoro;
non riesco a trovare lavoro, l'ho cercato su internet;
ho finito di studiare a 16 anni;
non ho preso il diploma di terza media;
ho cercato tanto il lavoro ma non sono riuscita;
quando è capitato di fare pulizie negli appartamenti l'ho fatto, ma nulla di fisso;
una volta ho lavorato anche in cantiere per pulizie;
l'anno scorso sono stata in Germania per 4/5 mesi per cercare lavoro ma non ho trovato niente;
mi facevo mandare i soldi da mia madre;
sono andata insieme al mio fidanzato, anche lui sperava di trovare lavoro ma non ci è riuscito;
qualche anno fa sono andata in Romania dove abbiamo una casa;
non sono andata per lavoro ma solo in vacanza;
anche lì ero con il mio fidanzato;
adesso non sono fidanzata;
il mio fidanzato si chiamava Per_4
e con lui sono andata sia in Germania sia in Romania” (cfr. verbale udienza 16.2.2024).
La giovane, dunque, ha concluso i propri studi da ormai 10 anni, con il conseguimento della sola licenza elementare, e non ha mai manifestato alcun interesse per la continuazione o ripresa degli pagina 6 di 13 studi. La stessa, inoltre, durante questi dieci anni ha lavorato saltuariamente come addetta alle pulizie, prevalentemente presso abitazioni private.
Tutto ciò considerato, deve essere revocato il mantenimento paterno a favore della figlia Pt_2
a far data dalla domanda, non sussistendo ragioni che impediscano ad di
[...] Parte_2 trovare un'occupazione, tenuto conto della sua età (anni 26) e della sua piena idoneità fisica al lavoro.
Sulla scorta, infatti, degli elementi emersi in corso di causa è evidente che è stata Parte_2 posta nelle concrete condizioni di procurarsi un lavoro e, quand'anche allo stato ne dovesse essere priva, questo sarebbe da imputare unicamente alla medesima. Ed infatti, con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi è ampiamente concluso, la persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in assenza di ragioni individuali specifiche (quali la salute o altre peculiari contingenze personali), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. Il principio giurisprudenziale consolidato è, come si è detto, nel senso di ritenere cessato l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni laddove il genitore fornisca la prova che, pur essendo il figlio ormai maggiorenne in condizione di raggiungere l'autosufficienza economica, non abbia saputo o non abbia voluto conseguirla, per inescusabile trascuratezza, per discutibile scelta o per negligenza (Cass. civ. n. 7970/13).
4.2.2 Quanto a la stessa, sentita dal giudice istruttore all'udienza del Persona_2
16.2.2024, ha dichiarato: “ho 20 anni, vivo a casa con mia madre;
non studio;
ho smesso di studiare circa tre anni fa, stavo facendo tre anni in uno per finire la terza media, purtroppo non sono riuscita a prendere il diploma;
in questi anni ho provato a lavorare, quando sono diventata maggiorenne ho fatto qualche lavoro come domestica;
ho trovato lavoro tramite amiche, qualche mese fa ho lavorato al MC Donald, ho lavorato solo una settimana, ma poi l'ho lasciato io perché non mi trovavo bene;
poi ho cercato lavoro nelle pulizie, sempre tramite amici o su internet, ma ad oggi non ho trovato niente […] lo scorso luglio sono andata con mia zia in
Germania per cercare lavoro e ho lavorato in una fabbrica di cetrioli ma le condizioni di lavoro erano pessime, faceva freddo e lavoravo per 12 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, quindi alla fine ho lasciato e sono stata un po' da mia zia che vive in Romania e poi sono rientrata […] quando ero in Romania ho conosciuto un ragazzo con cui mi sono fidanzata, adesso siamo ancora fidanzati, lui però adesso è in Romania;
per ora non ho intenzione di tornare lì; sono incinta ma non ho ancora deciso se tenerlo” (cfr. verbale udienza 16.2.2024).
pagina 7 di 13 Anche in questo caso la ragazza ha concluso già da alcuni anni gli studi con il conseguimento della sola licenza elementare e non ha mai manifestato alcun interesse per la continuazione o ripresa degli stessi.
, poi, oltre ad aver svolto alcuni lavori come domestica, ha lavorato di recente Persona_2
presso Mc Donald e in una fabbrica di cetrioli in Germania;
lavori questi ultimi dalla stessa abbandonati volontariamente. La giovane, infine, non risulta iscritta in alcuna lista di collocamento, né risulta che si sia attivata fattivamente per il reperimento di altri lavori.
Anche in questo caso pertanto deve ritenersi che la mancanza di un'occupazione sia da imputare alla “colpevole inerzia” della ragazza.
Secondo la Suprema Corte, infatti, “una volta ritenuta provata la negligenza negli studi e nel reperimento di un lavoro, dovrebbe trarsi la conclusione che il mancato conseguimento di autonomia economica non può giustificarsi e comporta la perdita del diritto al mantenimento da parte dei genitori (Cass. n. 19589 del 26/09/2011; Cass. n. 12952 del 22/06/2016; Cass. n. 26875 del 20/09/2023)” (Cass. civ. 9609/2024).
Orbene, ritiene il Collegio che, alla stregua dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, siano stati acquisiti elementi idonei a giustificare la revoca del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne. La revoca in questo caso deve essere disposta a far data dalla sentenza, tenuto conto dell'età della ragazza (20 anni) e del fatto che l'abbandono dei due lavori è successivo al deposito del ricorso.
5. Per quanto riguarda l'assegno divorzile domandato da si osserva quanto segue. CP_1
5.1 L'art. 5 co. 6 della l. n. 898 del 1970, prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale (a partire da
Cass. S.U. n. 11490 e 11492 del 1990) come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge pagina 8 di 13 destinatario della domanda, all'esito, in sostanza, del cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione.
Tale orientamento è stato parzialmente superato dalla giurisprudenza di legittimità successiva, la quale si era assestata nel ritenere che la decisione in ordine all'assegno divorzile dovesse essere informata al principio dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduti in costanza di matrimonio (in questo senso Cass. civ. n. 11504/2017; Cass. civ. n. 15481/17; Cass. n. 2043/2018).
Sul punto, poi, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287/2018 dell'11.7.2018, con cui è stata sottolineata la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione, in via prevalente, della comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno di divorzio, in favore di una “valutazione composita comparativa” che, pur considerando la situazione economico-patrimoniale del richiedente il fondamento della valutazione concreta dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, non prescinde da una valutazione effettiva delle cause che hanno prodotto la disparità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. Secondo la Suprema Corte, infatti, occorre verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio e tenuto conto “del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In definitiva, alla tradizionale funzione assistenziale-alimentare riconosciuta all'assegno di divorzio deve quindi essere associata una funzione perequativa e compensativa, che impone al
Giudice di effettuare sia una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico- patrimoniali – al fine di verificare la sussistenza di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza – sia un accertamento dell'adeguatezza del livello reddituale rispetto al pagina 9 di 13 contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In tal modo si è inteso valorizzare il contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà. In questi casi incombe sul coniuge richiedente l'assegno l'onere di provare – trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato – che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. civ. nn. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del
2019).
La Suprema Corte in questo modo ha riconosciuto che la funzione assistenziale dell'assegno può concorrere con (o essere assorbita da) quella compensativa-perequativa: “Il parametro della
(in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art.
5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto” (Cass. civ. 21234/2019).
Orbene, qualora detto nesso causale venga allegato e provato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile dovrà assolvere a una funzione preminentemente perequativa - compensativa;
esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di avere fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale.
Di contro, nel caso in cui non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante l'esistenza dell'anzidetto nesso causale, nessun mantenimento potrà essere riconosciuto, salvo il caso in cui questi non disponga “di mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni pagina 10 di 13 oggettive (art. 5 co. 6 L 898/1907) potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, all'assegno divorzile una funzione assistenziale.
5.2 Venendo al caso concreto, dagli atti di causa emerge quanto segue. ha riferito di lavorare come piastrellista a chiamata e di aver avuto un figlio nel 2016 Parte_1
dalla nuova compagna con cui vive (doc. 4 parte ricorrente).
Lo stesso, sentito dal Presidente all'udienza del 5.4.2023, ha dichiarato “Non sono in possesso del
Durc, io lavoro in nero. La mia compagna è in terapia intensiva a causa di una leucemia, da lei ho avuto un bambino che ha 6 anni. Non ho nessuno che mi aiuti nella gestione del Per_5
bambino. Io vivo a Milano in una casa in affitto con un canone di 600 euro. Non ho più rapporti con le mie figlie a causa di mia moglie”.
Dalla documentazione presente in atti si evince che ha dichiarato un reddito Parte_1 complessivo di € 22.128,00 in relazione all'anno 2019 (doc. 7 parte ricorrente), € 24.483,00 in relazione all'anno 2020 (doc. 6 parte ricorrente) ed € 29.907,00 in relazione all'anno 2021 (doc. 9 parte ricorrente) in sede di costituzione ha dichiarato di essersi dedicata all'accudimento delle CP_1
figlie durante tutta la durata del matrimonio e di aver fatto lavori saltuari (con contratti di apprendistato o a tempo determinato) solo dopo la separazione. La stessa, poi, ha riferito di aver conseguito il diploma di assistente socio sanitaria e di stare lavorando come addetta alle pulizie presso la società ADL Clean Pro s.r.l. con contratto a tempo determinato a tempo parziale per tre ore al giorno per cinque giorni a settimana (doc. 4 parte resistente). La resistente, infine, non risulta proprietaria di alcun immobile in Italia e in sede di memoria integrativa ha dato atto di pagare € 500,00 al mese per l'affitto dell'appartamento a San Giuliano Milanese, ove vive insieme alle due figlie e . Persona_1 Persona_2 all'udienza presidenziale ha dichiarato: “Vivo a San Giuliano. 8 anni fa ho preso CP_1
il diploma come Asa ma non ho potuto lavorare perché le mie figlie erano piccole, adesso lavoro come addetta alle pulizie” (cfr. verbale udienza del 5.4.2023).
Dalla documentazione presente in atti si evince che la resistente ha percepito uno stipendio di €
341,00 a febbraio 2023 e € 470,00 a marzo 2023 (doc. 5 e 6 parte resistente).
5.3 Tutto ciò premesso, avuto riguardo alla situazione economica delle parti, come sopra ricostruita, deve ritenersi che sussiste un significativo squilibrio tra i redditi delle parti.
pagina 11 di 13 Inoltre, al fine di applicare il criterio compensativo e perequativo, occorre considerare che si è sposata con nel 1993, quando aveva appena 19 anni, e che subito CP_1 Parte_1
dopo il matrimonio è rimasta incinta della prima figlia che è nata nel 1994.
Deve inoltre ritenersi pacifico – in quanto circostanza specificamente dedotta dalla resistente e non contestata dal ricorrente – che non ha mai lavorato in costanza di matrimonio CP_1
– con il pieno accordo del marito – essendosi dovuta occupare delle tre figlie (nate nel 1994,
1998 e 2004).
Il quadro sopra esposto, unito alla durata del matrimonio (quasi 22 anni), consentono di ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, che si reputa congruo stabilire nella misura di € 150,00 mensili.
6. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio che ha visto l'accoglimento della domanda del ricorrente di revoca del mantenimento delle figlie e il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura inferiore a quello domandato dalla resistente, devono essere compensate in ragione di ½ tra le parti, e poste, per il restante ½ a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Romania in data 10.7.1993;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano (in quanto Comune di residenza del ricorrente) di procedere all'annotazione della presente sentenza, nonché alle altre incombenze previste per legge;
- revoca il contributo del padre al mantenimento della figlia a far data dalla Persona_1
domanda;
- revoca il contributo del padre al mantenimento della figlia a far data Persona_2
dalla sentenza;
- pone a carico di un assegno divorzile pari ad € 150,00 da versarsi in favore di Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli CP_1
indici ISTAT;
- compensa per ½ le spese di lite tra parte ricorrente e parte resistente e condanna CP_1
al pagamento del restante ½ delle spese di lite a favore di che si
[...] Parte_1
pagina 12 di 13 liquidano per l'intero (100%) in complessivi € 125,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre iva, cpa e 15% spese forfettarie;
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Ada Cappello
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