Sentenza 14 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/2019, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 5426-2014 proposto da: CO NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CONFALONIERI
5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO PELLEGRINI;
- ricorrente -
contro
IMMOBILIARE SUSEGANA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza n. 34/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2018 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato
GAIA
Stivali, con delega depositata in udienza dell'Avvocato Luigi MANZI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RG 5426-2014
FATTI DI CAUSA
1. IO CC ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia 7 gennaio 2013, n. 34, che, in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'appello fatto valere dalla società IL GA s.r.I., ha rigettato le domande da egli proposte.
2. CC aveva citato in giudizio davanti al Tribunale di Treviso l'IL GA, affermando: a) di avere concluso un accordo, in relazione a tre operazioni immobiliari con i soci e amministratori della società IL GA, in forza del quale egli avrebbe versato una parte del denaro necessario per l'acquisto degli immobili, a fronte dell'attribuzione di una quota proporzionale della proprietà, che sarebbe stata intestata fiduciariamente alla IL anche per la sua quota;
b) di aver versato, nel 1989, per una prima operazione la complessiva somma di lire 51 milioni;
l'IL aveva, lo stesso anno, acquistato degli immobili siti nel Comune di GA e tali immobili si era impegnata, con contratto preliminare del gennaio 1996, a vendere a un'altra società, la IL della Marca, che si era a sua volta impegnata a versare il prezzo parte in denaro e parte mediante la cessione di un altro immobile, anch'esso sito in GA;
c) che prima della vendita, il 2 ottobre 1996 CC, a chiarimento degli accordi intercorsi, aveva sottoscritto con i soci e amministratori della società IL GA una scrittura privata, nella quale l'IL aveva riconosciuto che CC era effettivamente comproprietario per una quota del 25% degli immobili promessi in vendita e che CC sarebbe rimasto proprietario del 25% della superficie commerciale promessa quale conguaglio della vendita;
d) che nel 1990 egli aveva versato somme di denaro per altre due operazioni immobiliari, con l'accordo di utilizzarli per l'acquisto del 10% dei relativi immobili. Aveva quindi chiesto al Tribunale di Treviso che fosse pronunciata, ex art. 2932 c.c., sentenza di trasferimento in suo favore della proprietà delle quote del 25% e del 10% degli immobili. Il Tribunale di Treviso aveva accolto parzialmente la domanda, trasferendo a CC il 25% della proprietà dell'immobile sito in GA e condannando l'IL a restituire quanto da egli versato per la seconda e la terza operazione immobiliare.
3. La società intimata non ha proposto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro connessi. 1) Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 c.p.c., 2909 e 1421 c.c.: la Corte d'appello ha rilevato d'ufficio, senza che la questione fosse oggetto di un motivo di impugnazione, la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della scrittura privata del 2 ottobre 1996, scrittura privata che era già stata vagliata dal giudice di primo grado e sulla cui validità si era pertanto formato giudicato interno. 2) Il secondo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1351, 1418, 1436, 1478, 1472 c.c.: il giudice d'appello nel ritenere nullo il contratto per indeterminatezza dell'oggetto si è posto in contrasto con i principi fissati da questa Corte circa il contratto preliminare di cosa futura e altrui, in quanto in tal caso è sufficiente l'identificazione in modo inequivoco di un bene determinato o comunque determinabile, il che nel caso concreto sarebbe stato fatto. I due motivi sono infondati.1) La Corte d'appello ha anzitutto osservato che il Tribunale ha attribuito alla scrittura privata sottoscritta dalle parti il 2 ottobre 1996 natura di preliminare di compravendita tra CC e l'IL GA e ne ha fatto derivare, a norma dell'art.2932 c.c., la sentenza costitutiva del trasferimento di proprietà, a favore dell'attore, del 25% dell'immobile, adibito a negozio, che la società terza, la IL della Marca, ha poi successivamente alienato alla IL, in sostituzione di parte del prezzo dovuto per gli immobili acquistati dalla IL GA (supra, Fatti di causa, lett. 2b). Tale qualificazione, che il Tribunale ha ricavato dalla forma scritta del contratto, non è stata - ha osservato la Corte d'appello - oggetto di impugnazione, così che la natura di preliminare di vendita della scrittura privata non poteva essere sindacata. Ciò non ha però precluso, ha proseguito la Corte d'appello, il suo potere di rilevare la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto. Secondo il ricorrente questo il giudice d'appello non poteva fare, avendo quello di primo grado pronunciato sulla validità della scrittura privata. Diversa è l'opinione del Collegio: • Il giudice di primo grado (cfr. l'estratto della sentenza riportato a p. 14 del ricorso) si è limitato ad affermare l'indispensabilità della forma scritta e a ravvisare il rispetto del requisito in relazione alla scrittura privata del 2 ottobre 1996. Tale verifica non impediva al giudice d'appello di verificare d'ufficio il differente requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto e di rilevarne la mancanza con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto. • Il fatto che il Tribunale abbia pronunciato una sentenza costitutiva ex 2932 c.c. non era di ostacolo al rilievo della nullità, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte la pronuncia di accoglimento della domanda è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio, salvo però il rilievo ufficioso del giudice d'appello (cfr. la pronuncia delle sezioni unite n. 26242/2014). • Il fatto poi che non ci fosse stato uno specifico motivo sul punto, non impediva al giudice d'appello il rilievo della nullità: la "proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa - come nel nostro caso -, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come conosciuta dal giudice vi è il contratto, implica che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio del giudice" (Cass., sez. un., n. 7294/2017). 2) Venendo al secondo motivo, il giudice d'appello ha ritenuto che l'immobile, oggetto della futura cessione al ricorrente, "non appare - nella scrittura privata - minimamente individuato, nemmeno per l'estensione e collocazione, e risulta del tutto indeterminato e indeterminabile con riferimento a dati certi, ancorché rinvenibili aliunde". La lettura della scrittura privata avalla quanto affermato dal giudice (cfr. l'estratto della scrittura trascritto a p. 6 della sentenza impugnata): se sono identificati gli immobili che l'IL GA si era impegnata a vendere all'IL della Marca (situati in Comune di GA, foglio 34, mappale 100), l'immobile promesso come conguaglio della compravendita - oggetto del compromesso tra le parti della scrittura privata - viene genericamente indicato come "adeguata superficie commerciale" e "promesso negozio commerciale", indicazione certamente non sufficiente a individuarlo. Il che trova ulteriore conferma nello stesso ricorso (p. 18): il ricorrente fa riferimento ad elementi - "immobili situati nel Comune di GA, foglio 34, mappale n. 100" - che attengono non all'immobile oggetto della scrittura privata-preliminare di compravendita del 1996 (identificato dal giudice di primo grado come immobile situato in GA, sez. C, foglio 11, mappale 100, sub 24, cfr. pp.
7-8 della sentenza impugnata), ma agli immobili acquistati nel 1989 dalla IL GA e poi venduti all'IL della Marca (supra, Fatti di causa, lett. 2b). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva in questa sede. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione Civile, il 10 luglio 2018. Il Consigliere