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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4011/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 12, presso lo studio dell'Avv. SACCULLO FRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 12, presso lo studio dell'Avv. SACCULLO FRANCESCA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30/8/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 16/06/2006 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 24/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 prevalente presso la casa familiare sita a Carini (Pa) nella via Leoni n. 22.
Il figlio maggiorenne continuerà a vivere con la madre ed il fratello Per_2 presso la casa familiare. Data la sua età sarà lui a decidere tempi e modalità di permanenza presso ciascuno dei genitori.
La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi e sulla quale grava un mutuo pari ad € 970,00 mensili, ad entrambi cointestato, resta temporaneamente assegnata alla sig.ra che ivi continuerà a vivere Pt_1 insieme al minore ed al figlio maggiorenne Ciò fino a quando Per_1 Per_2 la sig.ra non avrà completato l'acquisto e la ristrutturazione di un Pt_1 immobile a Palermo, come meglio chiarito al successivo punto 5 del presente ricorso “regolamentazione degli altri aspetti patrimoniali”.
Il sig. è temporaneamente ospite presso la casa della sorella. CP_1
Mantenimento del coniuge e dei figli. Regolamentazione spese straordinarie
3. Il signor si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra CP_1
, entro il cinque di ogni mese, la somma di € 1.200,00 per il Pt_1 mantenimento della stessa e dei figli in ragione di € 400,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La sig.ra percepirà per intero il c.d. “Assegno Unico” o qualunque Pt_1 altra forma di sostegno statale per le famiglie ed i figli.
Le parti concordano che le spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Palermo ed il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra le parti, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 70% quanto al sig.
e del 30% quanto alla IG . In ogni caso il diritto al CP_1 Pt_1 rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
2 Esercizio del diritto di visita del minore da parte del genitore non collocatario
4. Il padre avrà ampia facoltà di vedere il minore previo accordo con Per_1 la madre o direttamente con il minore, che ha compiuto tredici anni ed è dotato di un suo cellulare.
In ogni caso, le parti concordano che il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori un fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola alle ore 20:00 della domenica.
Inoltre il padre terrà con sé il figlio minore per due pomeriggi a settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall' uscita di scuola fino alle ore 20:00 salva la possibilità, da concordare fra i genitori e con il minore, di tenere con sé il minore per il pernottamento e con l'obbligo di accompagnarlo a scuola la mattina seguente.
Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà 5 gg consecutivi con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 23 al 28 dicembre e dal 29 dicembre al
3 gennaio.
Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con un genitore dal giovedì Santo alle ore 16:00 sino alla domenica di Pasqua alle ore
20:00 e con l'altro genitore dalle ore 10:00 del lunedì dell'Angelo sino alle ore
20:00 del mercoledì.
Il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, in via alternata, le feste religiose e civili come da calendario (es. 6 Gennaio, 1° Maggio, 2 Giugno) dalle ore 10.00 sino alle ore 21.00.
Durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni continuativi tra il mese di luglio ed il mese di agosto.
I genitori si obbligano a favorire e garantire i rapporti tra il minore e le rispettive famiglie di origine.
Per il compleanno del minore, le parti si impegnano a concordare un momento di festa con la presenza di entrambi i genitori. Nel caso non fosse possibile, il minore trascorrerà il giorno del compleanno, ad anni alterni, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro.
Regolamentazione degli altri aspetti patrimoniali
3 5. Come chiarito al superiore punto 2 la casa familiare, sita a Carini (Pa) nella via Leoni n. 22, di proprietà di entrambi i coniugi e sulla quale grava un mutuo pari ad € 970,00 mensili ad entrambi cointestato, resta temporaneamente assegnata alla sig.ra che ivi continuerà a vivere Pt_1 insieme ai figli. Ciò fino a quando la sig.ra non avrà completato le Pt_1 operazioni di acquisto e ristrutturazione di un immobile ubicato a Palermo.
I coniugi concordano che l'immobile in corso di acquisto verrà intestato al figlio con usufrutto in favore della sig.ra . La sig.ra Per_2 Pt_1 Pt_1 pagherà le rate dell'erogando mutuo per l'acquisto dell'immobile. Il sig.
contribuirà alle spese di acquisto e ristrutturazione del predetto CP_1 immobile tramite il pagamento della somma di € 45.000,00 da versarsi in un'unica soluzione alla sig.ra al momento della stipula del rogito. Pt_1
Per contro, l'immobile di Carini, via Leoni n. 22, verrà intestato al figlio con usufrutto in favore del sig. . Il sig. Per_1 Controparte_1 CP_1
continuerà a pagare in via esclusiva le rate del relativo mutuo,
[...] anche nel caso in cui formalmente la titolarità del medesimo continui ad essere riferita ad entrambi i coniugi, qualora l'Istituto Bancario mutuante non liberi la sig.ra dal relativo obbligo. tuttora gravante anche su di lei. Pt_1
Al momento del trasferimento, la sig.ra potrà prelevare dalla casa Pt_1 familiare i beni mobili di cui al separato elenco che le parti sottoscrivono in data odierna, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso.
6. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del minore e si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio, impegnandosi a non opporsi alla possibilità che ciascuno di essi possa portare entrambi i figli o uno solo di essi in viaggio anche all'estero”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
4 riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 21 P. 1, Anno 2006) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4011/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 12, presso lo studio dell'Avv. SACCULLO FRANCESCA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 12, presso lo studio dell'Avv. SACCULLO FRANCESCA , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 30/8/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 16/06/2006 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 24/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 prevalente presso la casa familiare sita a Carini (Pa) nella via Leoni n. 22.
Il figlio maggiorenne continuerà a vivere con la madre ed il fratello Per_2 presso la casa familiare. Data la sua età sarà lui a decidere tempi e modalità di permanenza presso ciascuno dei genitori.
La casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi e sulla quale grava un mutuo pari ad € 970,00 mensili, ad entrambi cointestato, resta temporaneamente assegnata alla sig.ra che ivi continuerà a vivere Pt_1 insieme al minore ed al figlio maggiorenne Ciò fino a quando Per_1 Per_2 la sig.ra non avrà completato l'acquisto e la ristrutturazione di un Pt_1 immobile a Palermo, come meglio chiarito al successivo punto 5 del presente ricorso “regolamentazione degli altri aspetti patrimoniali”.
Il sig. è temporaneamente ospite presso la casa della sorella. CP_1
Mantenimento del coniuge e dei figli. Regolamentazione spese straordinarie
3. Il signor si obbliga a corrispondere mensilmente alla sig.ra CP_1
, entro il cinque di ogni mese, la somma di € 1.200,00 per il Pt_1 mantenimento della stessa e dei figli in ragione di € 400,00 per ciascuno, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
La sig.ra percepirà per intero il c.d. “Assegno Unico” o qualunque Pt_1 altra forma di sostegno statale per le famiglie ed i figli.
Le parti concordano che le spese straordinarie, come da protocollo del
Tribunale di Palermo ed il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra le parti, saranno ripartite tra i coniugi nella misura del 70% quanto al sig.
e del 30% quanto alla IG . In ogni caso il diritto al CP_1 Pt_1 rimborso resta condizionato all'esibizione di documentazione attestante il pagamento di dette spese.
2 Esercizio del diritto di visita del minore da parte del genitore non collocatario
4. Il padre avrà ampia facoltà di vedere il minore previo accordo con Per_1 la madre o direttamente con il minore, che ha compiuto tredici anni ed è dotato di un suo cellulare.
In ogni caso, le parti concordano che il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori un fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola alle ore 20:00 della domenica.
Inoltre il padre terrà con sé il figlio minore per due pomeriggi a settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall' uscita di scuola fino alle ore 20:00 salva la possibilità, da concordare fra i genitori e con il minore, di tenere con sé il minore per il pernottamento e con l'obbligo di accompagnarlo a scuola la mattina seguente.
Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà 5 gg consecutivi con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 23 al 28 dicembre e dal 29 dicembre al
3 gennaio.
Durante le festività pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con un genitore dal giovedì Santo alle ore 16:00 sino alla domenica di Pasqua alle ore
20:00 e con l'altro genitore dalle ore 10:00 del lunedì dell'Angelo sino alle ore
20:00 del mercoledì.
Il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, in via alternata, le feste religiose e civili come da calendario (es. 6 Gennaio, 1° Maggio, 2 Giugno) dalle ore 10.00 sino alle ore 21.00.
Durante il periodo estivo, da concordarsi entro il 30 marzo di ogni anno, il minore trascorrerà con ciascuno dei genitori quindici giorni continuativi tra il mese di luglio ed il mese di agosto.
I genitori si obbligano a favorire e garantire i rapporti tra il minore e le rispettive famiglie di origine.
Per il compleanno del minore, le parti si impegnano a concordare un momento di festa con la presenza di entrambi i genitori. Nel caso non fosse possibile, il minore trascorrerà il giorno del compleanno, ad anni alterni, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro.
Regolamentazione degli altri aspetti patrimoniali
3 5. Come chiarito al superiore punto 2 la casa familiare, sita a Carini (Pa) nella via Leoni n. 22, di proprietà di entrambi i coniugi e sulla quale grava un mutuo pari ad € 970,00 mensili ad entrambi cointestato, resta temporaneamente assegnata alla sig.ra che ivi continuerà a vivere Pt_1 insieme ai figli. Ciò fino a quando la sig.ra non avrà completato le Pt_1 operazioni di acquisto e ristrutturazione di un immobile ubicato a Palermo.
I coniugi concordano che l'immobile in corso di acquisto verrà intestato al figlio con usufrutto in favore della sig.ra . La sig.ra Per_2 Pt_1 Pt_1 pagherà le rate dell'erogando mutuo per l'acquisto dell'immobile. Il sig.
contribuirà alle spese di acquisto e ristrutturazione del predetto CP_1 immobile tramite il pagamento della somma di € 45.000,00 da versarsi in un'unica soluzione alla sig.ra al momento della stipula del rogito. Pt_1
Per contro, l'immobile di Carini, via Leoni n. 22, verrà intestato al figlio con usufrutto in favore del sig. . Il sig. Per_1 Controparte_1 CP_1
continuerà a pagare in via esclusiva le rate del relativo mutuo,
[...] anche nel caso in cui formalmente la titolarità del medesimo continui ad essere riferita ad entrambi i coniugi, qualora l'Istituto Bancario mutuante non liberi la sig.ra dal relativo obbligo. tuttora gravante anche su di lei. Pt_1
Al momento del trasferimento, la sig.ra potrà prelevare dalla casa Pt_1 familiare i beni mobili di cui al separato elenco che le parti sottoscrivono in data odierna, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso.
6. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello del minore e si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio ed il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio, impegnandosi a non opporsi alla possibilità che ciascuno di essi possa portare entrambi i figli o uno solo di essi in viaggio anche all'estero”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni
4 riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 21 P. 1, Anno 2006) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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