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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 15/12/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 365/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 15.12.2025 davanti al Giudice dott. IO CC, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. BIGI in sostituzione degli avv.ti LISO e SERNIA;
nessuno per parte convenuta.
Il Giudice dà atto che è stato riunito al presente il fascicolo iscritto al n. 381/2025
L'avv. BIGI insiste nelle domande come da ricorso e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, con distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari. Chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice informa le parti presenti che si ritirerà in camera di consiglio, al termine delle cause chiamate per la mattinata.
L'avv. BIGI dà l'assenso alla lettura della sentenza anche in propria assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
IO CC
N. 365/2025 (+ 381/2025) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. IO CC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 365/2025 e 381/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nato a [...], in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...],
(c.f. ), nato a SO (VB) in [...] Parte_2 C.F._2
19.11.1973 e ivi residente, alla via Turati n. 42, rappresentata e difesa dall'Avv. Celeste LISO e dall'Avv. Sabino SERNIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Andria, via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma Viale Trastevere, 76/a CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti:
“1come da singoli ricorsi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con distinti ricorsi depositati tra il 30.7.2025 e il 19.8.2025, i ricorrenti premesso di avere prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato rispettivamente per l'anno scolastico 2024/25 Parte_1
per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 Parte_2 chiedevano venisse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al CP_1 pagamento in loro favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato.
Il non si costituiva in giudizio e deve pertanto Controparte_1 considerarsi contumace.
I diversi ricorsi di contenuto sovrapponibile e vertenti su analoghe questioni di diritto e di fatto, sono stati riuniti all'odierna udienza. Le cause riunite, istruite su base documentale, sono state quindi decise, all'esito della discussione mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande proposte sono fondate e meritano pertanto accoglimento.
Si richiamano le norme di interesse.
Si richiamano le norme di interesse.
L'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 nella sua versione originale, prevedeva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la AR elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La AR, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla AR non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della AR di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una AR, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La AR
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della AR e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
AR e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della AR nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La AR deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la AR è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è stato quindi modificato legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio) estendendo il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo (e ora, ma solo dall'anno scolastico 2024/2025, i docenti con supplenza annuale su posto vacante) sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_1
elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della AR, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022). Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la AR del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la AR stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della AR anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della AR e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la AR del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la AR del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La AR Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della AR Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della AR, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della AR Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della AR Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve pertanto essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
La Suprema Corte non ha valutato, invero, specificamente le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario (ipotesi quest'ultima ricorrente nel caso in esame), considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
Da un lato, ha osservato: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla AR Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La AR, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativ
i, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lav oro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Dall'altro ha ricordato “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazio ni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non qu ando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Cor te Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze
n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre, dunque, chiedersi se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione. In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La AR è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Passando quindi all'esame dei ricorsi oggetto del presente giudizio, è incontestato e documentalmente provato che abbia concluso con il Parte_1 [...]
2024/2025 un contratto a tempo determinato dal 17.9.2024 al Controparte_3
30.6.2025 con orario settimanale pari a 21 ore presso una scuola primaria;
[...]
, a sua volta, ha concluso per gli anni scolastici oggetto di domanda contratti Parte_2
annuali o sino al termine delle attività didattiche per un orario settimanale tra 9 e 12 ore settimanali presso un Istituto superiore.
Applicando i principi sopra esposti può affermarsi che i ricorrenti abbiano quindi svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico e l'orario osservato sia stato superiore al 50%
o almeno pari all'orario di cattedra, senz'altro equiparabile al part-time del personale di ruolo.
Per quanto riguarda la condizione di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla AR NT (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – deve rilevarsi che, per entrambi, è stato depositato il contratto relativo all'a.s 2025/2026, a riprova dell'attualità del servizio.
In definitiva, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la AR elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per le seguenti annualità per l'anno scolastico 2024/25 Parte_1
per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 Parte_2 e, per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento in favore dei ricorrenti CP_1
ricorrente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 dei seguenti importi nominali
€ 500 Parte_1
€ 1.500 Parte_2
oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 365/2025 e 381/2025 RG lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di all'assegnazione della AR Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo nominale di € 500 CP_2
tramite AR Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della AR Elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente
[...] CP_2
dell'importo nominale di € 1.500 tramite AR Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_1 complessivamente in € 1.339 per competenze ed € 70,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari. Verbania, 15.12.2025
Il Giudice del lavoro
IO CC
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 15.12.2025 davanti al Giudice dott. IO CC, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. BIGI in sostituzione degli avv.ti LISO e SERNIA;
nessuno per parte convenuta.
Il Giudice dà atto che è stato riunito al presente il fascicolo iscritto al n. 381/2025
L'avv. BIGI insiste nelle domande come da ricorso e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, con distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari. Chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice informa le parti presenti che si ritirerà in camera di consiglio, al termine delle cause chiamate per la mattinata.
L'avv. BIGI dà l'assenso alla lettura della sentenza anche in propria assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
IO CC
N. 365/2025 (+ 381/2025) R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. IO CC, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 365/2025 e 381/2025 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ), nato a [...], in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...],
(c.f. ), nato a SO (VB) in [...] Parte_2 C.F._2
19.11.1973 e ivi residente, alla via Turati n. 42, rappresentata e difesa dall'Avv. Celeste LISO e dall'Avv. Sabino SERNIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Andria, via Senatore Onofrio Jannuzzi n. 21, giusta procura in atti
PARTI RICORRENTI
C O N T R O
, (c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con sede in Roma Viale Trastevere, 76/a CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti ricorrenti:
“1come da singoli ricorsi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con distinti ricorsi depositati tra il 30.7.2025 e il 19.8.2025, i ricorrenti premesso di avere prestato servizio come docenti con contratto a tempo determinato rispettivamente per l'anno scolastico 2024/25 Parte_1
per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 Parte_2 chiedevano venisse accertato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015, e la condanna del convenuto al CP_1 pagamento in loro favore degli importi corrispondenti agli anni di servizio precario prestato.
Il non si costituiva in giudizio e deve pertanto Controparte_1 considerarsi contumace.
I diversi ricorsi di contenuto sovrapponibile e vertenti su analoghe questioni di diritto e di fatto, sono stati riuniti all'odierna udienza. Le cause riunite, istruite su base documentale, sono state quindi decise, all'esito della discussione mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Le domande proposte sono fondate e meritano pertanto accoglimento.
Si richiamano le norme di interesse.
Si richiamano le norme di interesse.
L'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 nella sua versione originale, prevedeva: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la AR elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La AR, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla AR non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della AR di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una AR, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La AR
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della AR e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
AR e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della AR nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La AR deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la AR è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'art. 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è stato quindi modificato legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio) estendendo il beneficio anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo (e ora, ma solo dall'anno scolastico 2024/2025, i docenti con supplenza annuale su posto vacante) sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_1
elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1
ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della AR, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022). Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la AR del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la AR stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della AR anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della AR e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la AR del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti
a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la AR del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La AR Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della AR Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente
a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della AR, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della AR Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della AR Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo
e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve pertanto essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
La Suprema Corte non ha valutato, invero, specificamente le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario (ipotesi quest'ultima ricorrente nel caso in esame), considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
Da un lato, ha osservato: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla AR Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La AR, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativ
i, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lav oro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Dall'altro ha ricordato “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazio ni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non qu ando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Cor te Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze
n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre, dunque, chiedersi se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione. In via generale possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della AR elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La AR è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Passando quindi all'esame dei ricorsi oggetto del presente giudizio, è incontestato e documentalmente provato che abbia concluso con il Parte_1 [...]
2024/2025 un contratto a tempo determinato dal 17.9.2024 al Controparte_3
30.6.2025 con orario settimanale pari a 21 ore presso una scuola primaria;
[...]
, a sua volta, ha concluso per gli anni scolastici oggetto di domanda contratti Parte_2
annuali o sino al termine delle attività didattiche per un orario settimanale tra 9 e 12 ore settimanali presso un Istituto superiore.
Applicando i principi sopra esposti può affermarsi che i ricorrenti abbiano quindi svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico e l'orario osservato sia stato superiore al 50%
o almeno pari all'orario di cattedra, senz'altro equiparabile al part-time del personale di ruolo.
Per quanto riguarda la condizione di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla AR NT (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – deve rilevarsi che, per entrambi, è stato depositato il contratto relativo all'a.s 2025/2026, a riprova dell'attualità del servizio.
In definitiva, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la AR elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per le seguenti annualità per l'anno scolastico 2024/25 Parte_1
per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 Parte_2 e, per l'effetto, il deve essere condannato al pagamento in favore dei ricorrenti CP_1
ricorrente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 dei seguenti importi nominali
€ 500 Parte_1
€ 1.500 Parte_2
oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 365/2025 e 381/2025 RG lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- accerta il diritto di all'assegnazione della AR Elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo nominale di € 500 CP_2
tramite AR Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- accerta il diritto di all'assegnazione della AR Elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per gli anni scolastici
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
, in persona del pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente
[...] CP_2
dell'importo nominale di € 1.500 tramite AR Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna il convenuto a rimborsare alle parti ricorrenti le spese di lite, liquidate CP_1 complessivamente in € 1.339 per competenze ed € 70,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari. Verbania, 15.12.2025
Il Giudice del lavoro
IO CC