TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2024, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. VG. 10832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3.10.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anna Sprio presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Parte_2
a Palermo il 23.5.1958
[...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Anna Sprio presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Palermo in data 12.6.1993
(anno 1993 atto n. 71 reg. / parte 2 serie A)
In comunione legale dei beni;
con successiva convenzione del 8.9.2019 a Ministero Notaio
i coniugi hanno convenuto il regime patrimoniale della separazione dei beni. Per_1 con i seguenti figli:
nato il [...], cittadino italiano Persona_2
nata il [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- Omologare le seguenti condizioni di separazione:
1. La NO continuerà ad abitare nella casa familiare di via Orio Vergani 12, di Parte_1
sua proprietà, unitamente ai figli, casa che resta assegnata in godimento a lei con quanto la arreda. Le parti danno atto che il sig. ha reperito altra sistemazione temporanea Parte_2 che vede la corresponsione di un mero concorso spese di € 500,00 mensili oltre al pagamento delle utenze e sta cercando una soluzione più idonea, in linea con la sua situazione economica.
2. Il sig. corrisponderà alla NO , con decorrenza dal mese successivo Parte_2 Parte_1 al deposito del ricorso, la somma mensile di € 300,00 a figlio, e così in totale € 600,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli se / fino a quando gli stessi saranno conviventi con la madre;
tale contributo di mantenimento verrà corrisposto nella misura concordata anche qualora il sig. dovesse reperire altro alloggio a costo Parte_2
maggiore. La predetta somma andrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a partire dall'anno e dal mese successivo alla data di deposito delle note scritte.
3. Le spese condominiali arretrate sino alla data del 31.12.2023 saranno divise al 50% tra i coniugi;
quelle successivamente maturate saranno ad esclusivo carico della sig.ra
[...]
. Il sig. corrisponderà quindi alla NO entro il termine di Pt_1 Parte_2 Parte_1 giorni 5 dal deposito del ricorso la somma di € 1568,70 a copertura della quota del 50% a suo carico ad oggi maturata in relazione al 2023, come da conteggi effettuati dall'amministrazione condominiale, salvi eventuali ulteriori conguagli che dovessero sopravvenire, sempre in relazione al periodo sino al 31.12.2023; ove successivamente dovesse pervenire il rimborso da parte del della quota di riscaldamento in CP_1
contestazione, tale rimborso sarà diviso al 50% tra le parti.
4. Le parti convengono che eventuali richieste degli enti locali per tasse e tributi non pagati (
ad esempio, Tari) nonché eventuali arretrati relativi alle utenze, da sempre a carico del sig. per effetto di ripartizioni tra i coniugi, rimarranno a suo esclusivo carico se Parte_2
relative al periodo sino al 31.12.23 e il sig. si impegna a provvedere al pagamento Parte_2
che dovesse essere richiesto .
5. Il sig. corrisponderà altresì, ad integrazione del contributo per il mantenimento Parte_2
dei figli e con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso, il 50% dei 2/3 delle spese per le utenze di luce e gas della casa familiare nel termine di giorni 10 dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte della NO . La NO Parte_1 Parte_1
provvederà a volturare le utenze a suo nome.
6. Le spese di carattere straordinario relative ai figli verranno sostenute secondo accordi tra le parti e con i figli
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a reciproche richieste di contributo per il mantenimento.
- Prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
8. Le parti danno atto che la casa coniugale è stata acquistata di comune accordo nell'ottica di costruire un patrimonio per i figli e pertanto, al fine di mantenere tale investimento, concordano quanto segue: allorquando la somma mensile di € 600,00 di cui al punto 2) dovesse ridursi o annullarsi per effetto dell'uscita di casa di uno o entrambi i figli, le parti esamineranno la situazione per verificare se sia necessario che il sig. continui Parte_2
a contribuire con il versamento nella misura di € 600,00 mensili totali, o altra minor somma da concordare, in favore della moglie a titolo di contributo per il pagamento del mutuo per consentire il mantenimento della proprietà nell'interesse dei figli;
ove la NO Parte_1
non sia in grado di fare fronte con le sue entrate al pagamento del mutuo in considerazione di tutte le spese necessarie per vivere, parametrate a quelle attuali escluse quelle per i figli, il sig. si impegna a continuare a corrispondere la predetta somma, o la minor Parte_2
somma concordata, senza diritto di regresso nei confronti della moglie, al fine di preservare tale patrimonio.
9. La NO si impegna a comunicare senza indugio al marito, nel caso questi stia Parte_1 corrispondendo il contributo per il mutuo, l'eventuale estinzione del prestito per effetto di provvista derivante dalla cessione di beni di proprietà delle società di famiglia, allorquando tale cessione diverrà possibile. In tal caso il sig. sarà esonerato automaticamente Parte_2
dal pagamento del contributo per il mutuo dalla scadenza successiva a tale comunicazione. In caso di mera riduzione della rata per effetto di versamenti in conto capitale, il contributo potrà essere diminuito secondo accordi direttamente presi tra le parti.
10. Le parti danno atto che vi è un arretrato per il mutuo di € 2965,82 maturato durante l'emergenza Covid, arretrato che va diviso al 50% tra le parti. Il sig. Parte_2 corrisponderà quindi alla NO la somma di € 1492,91 entro 5 giorni dalla data Parte_1
di deposito del ricorso.
11. Il sig. al fine di consentire alla moglie di godere della provvista necessaria al Parte_2
pagamento di tutti gli oneri a suo carico e di essere in tal modo autosufficiente, anche nell'interesse dei figli, si impegna a gestire senza corrispettivo per conto ed in favore della moglie, l'immobile sito in Terrasini (PA) via Ciucca 3 da remoto e congiuntamente con la sig.ra nonché direttamente quello sito in Milano, via Melchiorre Gioia 82, Parte_1
reperendo i conduttori, gestendo la piattaforma Airbnb e provvedendo alla cura dell'appartamento sito in Milano affinchè sia idoneo alle locazioni, nonché provvedendo alle operazioni di check in/out degli ospiti. Le spese per materiali di consumo, debitamente documentate, saranno rimborsate dalla NO nel termine di giorni dieci dalla Parte_1
presentazione dei relativi giustificativi di spesa. I canoni verranno versati direttamente sul c/c della NO da parte dei conduttori. Parte_1
12. Il sig. si impegna a garantire un tasso di occupazione minimo pari al 75% mensile Parte_2
richiedendo il massimo prezzo di mercato possibile, finalizzato a pervenire, se possibile, ad un rendimento minimo di € 1.500,00 mensili al netto di imposte e utenze. Ove non sia oggettivamente possibile il raggiungimento di tale importo, le parti pattuiscono un minimo di € 1300,00 al netto delle imposte, somma che le parti dichiarano essere attualmente già percepita e che il sig. si impegna a conguagliare con provvista propria ove il Parte_2
ricavato sia inferiore: in caso di eventi eccezionali, le parti prenderanno opportuni accordi.
13. Il calcolo degli introiti verrà fatto su base annuale, con verifica trimestrale dell'andamento degli affitti con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno: l'eventuale importo da corrispondere a conguaglio sarà versato dal sig. entro il 7 gennaio dell'anno Parte_2
successivo, salvo diversi accordi tra le parti.
14. Le parti concordano che ove il sig. reperisca un'occupazione lavorativa, verranno Parte_2
presi ulteriori accordi alla luce della tipologia della nuova occupazione così da consentire l'eventuale integrazione ad € 1500,00 da parte del sig. del reddito che verrà Parte_2
percepito dalla locazione del predetto immobile, al netto di tasse e utenze. Del pari, le condizioni di cui al presente accordo saranno tra le parti ridiscusse in caso di modifica peggiorativa dei redditi lavorativi della NO . Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Palermo in data 12.6.1993;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza 5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. ssa Fulvia De Luca
Così deciso in Milano, il 28.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG