Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/06/2025, n. 11676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11676 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 11676/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11157/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11157 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Matteo Casetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via M. D’Azeglio, 29;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del diniego alla concessione della cittadinanza italiana notificato il 13.7.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino straniero soggiornante e residente in Italia da oltre dieci anni, ha esposto di aver presentato, in data 26 settembre 2016, una istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f) , della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1. Il ricorrente ha, poi, rappresentato che tale istanza è stata rigettata dal Ministero dell’Interno con il decreto del 13 luglio 2021.
In particolare, il Ministero dell’Interno, sulla scorta degli elementi istruttori forniti dalla Questura di Bologna in data 30 maggio 2018, ha apprezzato in negativo la gravità e la natura dei reati di cui agli articoli 58 e 110 cod. pen. e all’articolo 4 della legge n. 110/1975 – per i quali il ricorrente era stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile in data -OMISSIS- – ritenendo che il ricorrente non fosse integrato nel tessuto sociale per aver compiuto atti contrari alla civile convivenza ed evidenziando, altresì, che fosse recessivo l’interesse del privato al conseguimento della cittadinanza italiana rispetto all’esigenza pubblicistica di evitare che lo stabile inserimento dello straniero nella collettività nazionale possa essere fonte di pregiudizio all’ordinamento nazionale.
Il Ministero dell’Interno, inoltre, ha evidenziato anche come il ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza italiana, avesse autocertificato di “ essere esente da precedenti penali ”, così incorrendo in una ulteriore violazione del codice penale.
2. Il ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato ad un unico motivo, ha impugnato il predetto decreto ministeriale di rigetto della sua domanda di cittadinanza, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. La parte ricorrente, con l’unico motivo di ricorso proposto, ha contestato la legittimità del gravato provvedimento per “ Violazione e falsa applicazione della Legge n. 91 del 1992 – erronea interpretazione e applicazione delle norme di legge in materia di valutazione per la concessione della cittadinanza – mancanza dei presupposti – eccesso di potere – erronea valutazione dei fatti – manifesta arbitrarietà, illogicità e irrazionalità – ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l’amministrazione ministeriale resistente avrebbe erroneamente ritenuto che i reati commessi dal ricorrente fossero ostativi al rilascio della cittadinanza italiana, in quanto non riconducibili a quelli previsti dall’articolo 6 della legge n. 91/1992.
Oltretutto, l’illegittimità dell’operato valutativo del Ministero dell’Interno emergerebbe anche dalla mancata considerazione delle ulteriori circostanze di fatto afferenti ai legami familiari del ricorrente, alla sua attività lavorativa e al suo reale radicamento nel territorio nazionale.
Per tali ragioni, la motivazione posta a fondamento del gravato provvedimento risulterebbe apparente, in quanto il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente sarebbe stato espresso sulla base dei soli precedenti penali, peraltro risalenti nel tempo.
2.2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in resistenza nel presente giudizio e, in data 18 marzo 2025, ha depositato una relazione di causa, eccependo l’infondatezza del gravame.
2.3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto.
4. In proposito, è opportuno richiamare preliminarmente i principali orientamenti pretori formatisi in subiecta materia in seno alla giurisprudenza amministrativa, la quale a più riprese ha avuto modo di affermare che:
- ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f) , della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica; l’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447);
- il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 3547 del 18 aprile 2012);
- “ l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante ” (T.A.R. Lazio, sez. II-quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), “ atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , 13 aprile 2023, n. 6380);
- “ trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, sez. II- quater , n. 5665 del 19 giugno 2012), in quanto il provvedimento di concessione della cittadinanza “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
5. Nella fattispecie in esame il Ministero resistente ha analiticamente motivato il gravato provvedimento di diniego, ritenendo che la precedente condanna penale per i reati di lesione personale in concorso e porto d’armi commessi nel mese di giugno dell’anno 2006 costituisse circostanza tale da evidenziare come il ricorrente non fosse compiutamente integrato nel tessuto sociale, avendo agito in violazione delle norme poste dal codice penale a tutela dei beni dell’integrità fisica e della libertà delle persone, e avesse messo a rischio la civile convivenza, potendo arrecare danno all’ordinamento nazionale.
A riguardo, giova evidenziare che l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In tal modo, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. I- ter , n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II- quater , n. 12568/2009; Cons. Stato, sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n. 798/1999).
5.1. Peraltro, nella fattispecie in esame, i fatti di reato compiuti dalla parte ricorrente assumono rilevanza ai fini della valutazione di competenza dell’amministrazione ministeriale resistente, ricadendo nel decennio antecedente alla presentazione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, vale a dire nel c.d. “periodo di osservazione”.
La contestata valutazione ministeriale, infatti, va tarata sulla condotta del richiedente assunta come fatto storico indicativo della condizione del soggetto che aspira ad ottenere la cittadinanza italiana e, quindi, può legittimamente estendersi ai fatti di reato eventualmente commessi dall’istante, vieppiù laddove gli stessi risultino particolarmente gravi.
5.2. Giova, poi, ricordare che “ ‘nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente’ (C.d.S., Sez. I, 4 aprile 2022, n. 713; cfr., in senso conforme, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151) ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V- bis , sent. n. 14165 del 12 luglio 2024).
Nella specie, la natura e la gravità dei reati commessi, in uno con la circostanza per cui il ricorrente è stato condannato con sentenza passata in giudicato, hanno reso più ampi i margini di discrezionalità dell’amministrazione ministeriale resistente, con la conseguenza che le precipue valutazioni poste a fondamento del gravato diniego risultano sufficienti per sostenere la legittimità dell’apprezzamento amministrativo per cui è causa.
5.3. Risulta, infine, priva di pregio la censura con la quale è stata contestata la violazione della legge n. 91/1992 sull’assunto che i reati per i quali il ricorrente è stato condannato non rientrerebbero tra quelli ostativi alla concessione della cittadinanza italiana, giusto quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, di tale corpo normativo.
A tale riguardo, è sufficiente evidenziare che la preclusione di cui all’articolo 6, comma 1, della legge n. 91/1992 risulta espressamente applicabile alle sole ipotesi di concessione della cittadinanza italiana disciplinate dall’articolo 5 (ossia, per matrimonio con cittadino italiano) e non anche all’ipotesi che ricorre nel caso di specie, ossia quella di cui all’articolo 9, comma 1, lett. f) , della legge n. 91/1992 (residenza da almeno dieci anni).
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve essere respinto, stante la sua infondatezza.
7. Si reputano sussistenti giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della natura dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.