Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 1665/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”, promossa da:
, MAROCCO, 18/07/1963 (C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CALA' FILIPPO ANTONINO PIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. DOLCE STEFANO, dell'Avv. RUSSO CP_1 P.IVA_1 CARMELO RANIERO ( VIA DEGLI ORTI 93100 CALTANISSETTA, giusta C.F._2 procura in atti ed elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ORTI 93100 CALTANISSETTA
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: «riconoscere al sig. il diritto di percepire il reddito di cittadinanza essendo in possesso dei requisiti Parte_2 richiesti dall'art. 2 co. 1 lett. a) n. 2 del D.L. 4/2019 conv. con mod. ed int. in L. 26/2019, sin dalla data della domanda, CP con condanna dell in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione del reddito di cittadinanza, con rivalutazione monetaria ed interessi. - in via istruttoria, ammettere la documentazione prodotta volta
a dimostrare in capo al ricorrente l'esistenza dei requisiti voluti dalla legge per la corresponsione del reddito di cittadinanza;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario»
Per parte resistente:
«Piaccia al Giudice Ill.mo, ogni contraria istanza eccezione e deduzione rigettata, ritenere e dichiarare che la ricorrente non aveva diritto al reddito di cittadinanza corrisposto a seguito di domanda del 4-2-2020 per i motivi esposti in CP narrativa, con il conseguente diritto dell di ripetere le somme indebitamente percepite dalla ricorrente;
di CP_ conseguenza, mandare assolto l dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa».
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 29/11/2022, ha impugnato il provvedimento Parte_1 di rigetto della domanda di assegnazione del reddito di cittadinanza (RdC) presentata il
6.9.2021 a causa della mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art.2, co.1, a),
1
Nel merito ha riferito a dimostrazione della permanenza sul territorio italiano di numerosi episodi, molti dei quali legati a controlli medici dovuti alle condizioni di salute.
In particolare ha riferito che:
- è in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo fin dal 21/06/2011 (doc. 2);
- ha risieduto a Caltanissetta perlomeno nel novembre del 2003, data in cui gli è stata rilasciata la carta d'identità con validità fino al 2013 (doc. 3), poi sostituita da carta di identità elettronica rilasciata dal Comune di Conselice il 22.11.2018 (doc. 4);
- in data 20/12/2018 (doc. 5), è stata rilasciata dichiarazione dal rappresentante della
Ditta Gavanelli, dalla quale si evince che il ricorrente era residente a [...], e dipendente come operaio agricolo dal Gennaio 2018 avventizio fino al 30/11/2018;
- l'11/03/2019, ha presentato domanda di reddito di cittadinanza presso l'Ufficio Postale di NO (doc. 6) ed in data 27/03/2019, è stata rilasciata l'attestazione ISEE dalla
Teorema Soc. Coop. SpA di Ravenna (doc. 7);
- l'11/03/2019, ha presentato domanda di reddito di cittadinanza presso l'Ufficio Postale di NO (doc. 6);
- in data 01/04/2019, il medico di famiglia Dott. ha rilasciato certificato di Per_1 malattia telematico (doc. 8);
- il 12/06/2019 presso l'Ospedale di Faenza è stato sottoposto a visita chirurgica di controllo poi ripetuta il 17/07/2019 (doc. 9);
- il 15/09/2019 è stata compilata dall'Ospedale di Faenza scheda di pronto soccorso (doc.
10) ed il 17/10/2019 è stato sottoposto a visita proctologica (doc. 11);
- il 15/11/2019 il sig. ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Conselice Pt_1 denuncia di smarrimento di n. 2 libretti postali (doc. 13);
- in data 16/11/2019 è stato emesso attestato di iscrizione al Servizio Sanitario Regionale
(doc. 14);
- in data 21/11/2019 il medico di famiglia ha rilasciato certificazione medica per impedimento al lavoro (doc. 16);
- in data 04/12/2019 è stato sottoposto a visita dalla Commissione Medica di CP_1
Ravenna per la verifica della permanenza dello stato di invalidità civile (doc. 17);
- in data 17/02/2020 l'Ufficio Postale, ai fini ISEE ha comunicato i prodotti intestati al sig.
e la loro giacenza media (doc. 18); Pt_1
- in data 06/03/2020 è stata rilasciata cartella clinica per degenza nell'Ospedale di
Faenza (doc. 19);
- il 20/3/2020 ha effettuato visita all'Ospedale di Lugo (doc. 20) per poi essere sottoposto a colonscopia il 30/05/2020 (doc. 21);
- in data 16/06/2020 è stato ingaggiato fino al 31/12/2020 e poi fino al 31/12/2021 come operaio agricolo presso la Nigro Group MSG SRL (doc. 22 con buste paga);
2 - in data 30/07/2020 è stato ospitato a BE (MT) da un amico siriano e del fatto è stata presentata dichiarazione al Comune suddetto (doc. 23);
- in data 11/08/2020 il sig. ha delegato un amico a presentare domanda di revoca Pt_1 del medico di famiglia di Conselice per motivi di lontananza geografica (doc. 24) per essere iscritto negli elenchi degli assistibili del SSN della Basilicata il 14/08/2020 (doc. 25);
- in Basilicata si è sottoposto a causa delle condizioni di salute a diversi controlli medici, in particolare: il 22/09/2020 a visita chirurgica presso l'Ospedale d TE (doc. 26), il
24/12/2020 a visita per follow up del carcinoma al colon (doc. 27), il 15/01/2021 ad ecografia addome presso il distretto sanitario di CC (doc. 28), il 25/03/2021 a visita presso l'Ospedale di TE a seguito di operazione chirurgica all'intestino per carcinoma (doc. 31), in data 22/05/2021 per algie perianali (doc. 32);
- il 27/05/2021 ha chiesto l'iscrizione anagrafica presso il comune di Caltanissetta dove ha dichiarato di abitare in via Gravina n. 34 (sua attuale residenza) (doc. 33) ed il 22/06/2021 il CAF UNSIC di Caltanissetta ha rilasciato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE e attestazione ISEE (doc. 34);
- dal certificato del Comune di Caltanissetta estratto il 23/07/2021 il sig. risulta ivi Pt_1 residente (doc. 35) ed il 29/07/2021 l'ASP di Caltanissetta ha rilasciato il libretto sanitario
(doc. 36);
- il 30/07/2021 l ha comunicato al ricorrente, con lettera indirizzata all'indirizzo di CP_1 residenza in Caltanissetta il ricalcolo dell'assegno di invalidità con decorrenza 01/11/2018 (doc.
37);
- il 24/08/2021 l ha rilasciato attestato di esenzione per patologia (doc. Controparte_2
38) ed il 23/12/2021 è stato sottoposto dalla Commissione Medica di Caltanissetta a CP_1 visita di revisione ordinaria di invalidità civile (doc. 39).
Pertanto ha lamentato l'illegittimità del rigetto della domanda di riconoscimento del reddito di cittadinanza stante la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento. CP_ Nel merito l che si è ritualmente costituito, ha evidenziato come incomba su parte ricorrente l'onere della prova della sussistenza dei requisiti ed ha spiegato di aver respinto la domanda di rdc del 6.9.21 in quanto il comune competente ha comunicato l'insussistenza del requisito della cittadinanza e della residenza.
Ha concluso per il rigetto del ricorso. Infatti dalla certificazione rilasciata dal Comune di
Conselice il 26.10.2021 (doc. 1) emerge che il ricorrente è stato cancellato per irreperibilità a partire dal 17.3.2020, per cui, alla data della domanda del 6.9.2021, non poteva fare valere il requisito della residenza, specie quello relativo al biennio immediatamente precedente la presentazione della domanda.
Trattata l'udienza di discussione e verificato il deposito dei documenti prodotti dal ricorrente, è stato disposto differimento all'odierna udienza in occasione della quale la difesa di è riportata alle difese ed alle eccezioni in atti.
3 Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
Tanto premesso si rileva che il ricorrente ha dimostrato con le produzioni documentali la permanenza nel territorio nazionale.
Di particolare rilevanza sono i numerosi accertamenti medici, visite e trattamenti sanitari a cui il ricorrente si è sottoposto nel biennio antecedente la domanda del reddito di cittadinanza del Part
9.6.2021. Si segnalano anche le richieste inviate agli uffici delle per esenzioni e/o CP_ certificazioni con l'attività lavorativa prestata nel corso del periodo contestato dall negli intervalli dei periodi di malattia. In effetti tra il periodo in cui il ricorrente ha risieduto in
Conselice e quello in cui ha proposto domanda di residenza a Caltanissetta si apprezza un intervallo, con riferimento al quale è stata offerta prova documentale della permanenza in
Basilicata culminato con operazione chirurgica il 22.9.2020.
In conclusione è stata raggiunta la prova della permanenza continuativa nel territorio negli ultimi due anni prima della proposizione della domanda così dimostrando la sussistenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento del reddito di cittadinanza. Per tale ragione, non CP_ essendo stati contestati i restanti presupposti, il ricorso deve essere accolto e l deve essere condannato al pagamento dei ratei maturati del reddito di cittadinanza oltre gli interessi legali sui ratei scaduti a decorrere dal 121° giorno successivo, disponendo che l'importo dovuto a titolo di interessi sia portato in detrazione da quello dovuto per rivalutazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati tenuto conto delle tariffe per il 3 scaglione di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, tenuto conto delle modalità di redazione del ricorso con tecniche atte a ridurre l'affaticamento visivo per le seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso e fase decisoria, con distrazione in favore del procuratore di parte, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento del ricorso e accerta e dichiara il diritto di a percepire il Parte_1 CP_ reddito di cittadinanza giusta domanda del 6.9.21 e per l'effetto condanna l al pagamento dei ratei della prestazione, oltre gli interessi legali sui ratei scaduti a decorrere dal 121° giorno successivo, disponendo che l'importo dovuto a titolo di interessi sia portato in detrazione da quello dovuto per rivalutazione.
Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute da che vengono CP_1 Parte_1 liquidate nella complessiva somma di € 3500, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
4 Caltanissetta, 5 giugno 2025
Il Giudice Angela Latorre
5