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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
Cordaro, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 12 e il 19 Giugno
2025 in sostituzione dell'udienza del 20 Giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 2320 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor , nato in [...] l'[...] e residente a[...]
Largo Cutaia n. 5, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del presente CodiceFiscale_1
giudizio, ad Agrigento, nel Viale della Vittoria n. 275, presso lo studio dell'Avv. Andrea
Carnabuci, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata al ricorso ex art. 445bis,
VI comma, c.p.c., depositato il 18/07/2024,
- ricorrente -
CONTRO
l in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso l'Avvocatura dell'ente con sede ad Agrigento, nella via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Carlisi in virtù di procura generale alle liti allegata agli di causa,
- resistente -
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso depositato in data 18 Luglio 2024 ai sensi dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c.,
il signor , dopo avere presentato la prevista dichiarazione di dissenso contestando Parte_1
le conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dalla citata norma, promuoveva giudizio di merito. Per il cui tramite chiedeva il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini sia della concessione e della fruizione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio
1980; sia del riconoscimento dello stato di soggetto portatore di handicap grave a norma dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992.
L' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 21 Ottobre 2024 il proprio fascicolo contenente la memoria di risposta. Nell'ambito di tale scritto difensivo contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo non veniva disposta la C.T.U. richiesta dal ricorrente.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 20
Giugno 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 12 e il 19 Giugno 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Allo scopo di giustificare la correttezza di tale valutazione è necessario evidenziare un emblematico e significativo aspetto. Segnatamente, ai sensi del VI comma dell'art. 445bis
c.p.c., la parte che ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve nel ricorso introduttivo del giudizio di merito specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Or dunque, nel caso di specie il C.T.U. Dott. , nominato nel corso della Persona_1
fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha concluso il suo giudizio ritenendo che,
in concreto, le patologie da cui è affetto il signor sono, da un lato, tali da renderlo Parte_1
invalido civile in misura pari all'89,13% a decorrere dal mese di Dicembre 2023; dall'altro, non sufficienti a fargli riconoscere lo status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992 (cfr.: relazione tecnica di ufficio del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio). Quindi, il ricorrente non presenta i requisiti sanitari stabiliti dalle leggi superiormente richiamate per accedere ai benefici richiesti.
2 Prendendo atto delle cennate conclusioni formulate dal prefato perito, la signora Pt_2
ha contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario. Però, a fronte delle precise
[...]
ragioni che hanno indotto il C.T.U. alle stesse, la ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le enunciate conclusioni e giustificare, pertanto, l'ammissione di una nuova consulenza tecnica di ufficio. In particolare, il signor ha lamentato solo una Parte_1
riduttiva valutazione del quadro clinico riconosciuto dal ricordato perito, senza indicare specificamente i motivi per cui la valutazione deve ritenersi riduttiva. A questo proposito, va richiamato il disposto dell'art. 445bis, VI comma, c.p.c., che recita, testualmente: “Nei casi di
mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente
tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Peraltro, il ricorrente non ha allegato nel suo fascicolo di parte, né prodotto successivamente nessun nuovo certificato sanitario attestante l'aggravamento delle patologie da cui risulta affetto nel lasso di tempo successivo al deposito della suddetta C.T.U.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza, per genericità, della domanda formulata dal signor . Parte_1
Il ricorrente, seppure soccombente, deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24
Novembre 2003.
In ultima battuta, le spese della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio non possono essere poste a carico del signor , ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., Parte_1
avendo egli prodotto pure in tale ambito la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D. L.
n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito con la legge n. 326 del 24 Novembre 2003. Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel citato procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
3 - rigetta, per le ragioni superiormente illustrate, il ricorso introduttivo del presente giudizio,
confermando che il signor non si trovava, né si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1
previste per il riconoscimento sia della dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 dell'11 Febbraio 1980; sia dello stato di soggetto portatore di handicap a norma dell'art. 3, III comma, della legge n. 104/1992;
- dichiara, per le argomentazioni meglio esposte in parte motiva, irripetibili le spese di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c.;
- infine, pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio CP_1
della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento in data 20 Giugno 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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