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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. 477/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 477/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 RA (Cn)
e
, (C.F. ), nato il [...] a [...] e residente in Parte_2 C.F._2 RA (Cn) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ORNATO MASSIMO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in BRA il 25/08/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 39 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata una figlia , a Savigliano, il 18/09/2018. Persona_1
Con ricorso depositato il 13/02/2025, i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 226/2024 pubblicata il 18/04/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 02/12/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in BRA il 25/08/2012, iscritto nel registro del detto Parte_1 Parte_2 Comune all'anno 2012, parte II serie A n. 39 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: nell'ex casa coniugale sita in RA, Via Guala n. 11 continuerà a vivere stabilmente la moglie con la figlia che, per l'effetto, le viene assegnata con tutti i beni ed arredi ivi staggiti, atteso che il Per_1 marito, d'intesa con la moglie, ha già lasciato detto immobile con asporto di taluni beni ed effetti personali ed a tutt'oggi in un immobile in locazione a RA, in via Mercantini n. 6; la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento preferenziale presso la residenza e/o domicilio della madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che la minore trascorrerà con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia verrà presa di comune accordo tra i genitori tenendo conto della sua capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di cui verrà a conoscenza, ad esempio le visite mediche o gli incontri con gli insegnanti, etc.;
2 Il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia liberamente, previo accordo con la madre e, in caso di mancato accordo, secondo il seguente regime:
2 week end al mese dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 20.30 con pernotto;
1 giorno infrasettimanale, da preventivamente concordare con la moglie, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo con impegno ad accompagnare la figlia a scuola.
Inoltre, nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre, il padre, oltre al succitato giorno infrasettimanale, si impegna per due giorni da concordare 7 giorni prima, ad andare a prendere la figlia a scuola alle ore 16.00, eventualmente anche tramite una baby sitter, ed a stare con lei sino alle ore 18.00, quando la moglie farà ritorno a casa dal lavoro. Nella settimana in cui il week end è di spettanza del marito, il padre, oltre al succitato giorno infrasettimanale, si impegna per un giorno da concordare 7 giorni prima, ad andare a prendere la figlia a scuola alle ore 16.00, eventualmente anche tramite una baby sitter, ed a stare con lei sino alle ore 18.00, quando la moglie farà ritorno a casa dal lavoro. Durante i giorni scolastici ciascun genitore che ha la figlia con sé si impegna al mattino prima di portare a scuola la figlia far chiamare l'altro genitore da Per_1
Durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) 2 settimane, anche non consecutive, da concordare con la moglie preventivamente entro 30.04 di ogni anno. Durante tale periodo il cd. diritto di visita verrà sospeso.
Almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie di spettanza, ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro la località in cui si recherà con la minore ed i relativi recapiti. I coniugi dichiarano sin da ora disponibili a far frequentare alla figlia il centro estivo, concordando di sostenere il relativo costo nella misura del 50% ciascuno;
- per quanto riguarda il periodo delle vacanze natalizie i genitori alterneranno ogni anno i giorni 24/12,25/12, 26/12, 31/12, 01/01 e 06/01;
- la metà del periodo delle vacanze di Pasqua (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola), trascorrendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
le altre festività infrannuali verranno trascorse con ciascun genitore in maniera alternata. La minore trascorrerà i ponti scolastici in modo che nel corso dell'anno trascorra una festività con la madre e la successiva con il padre, comprensiva di pernottamento presso la residenza del genitore cui la festività compete;
ogni altro periodo di chiusura della scuola, diverso da quello indicato nei punti precedenti, verrà diviso equamente tra i genitori e in maniera alternata (es. Carnevale, elezioni, etc.); il giorno del compleanno della minore se non si spettanza del padre, il marito avrà diritto di vedere la figlia;
ogni genitore potrà tenere con sé la figlia nel giorno del proprio compleanno, comprensivo di pernottamento, in deroga al normale regime di visita;
Ciascun genitore garantirà all'altro una fascia oraria giornaliera di reperibilità telefonica della minore (in mancanza di diverso accordo, dalle ore 19:00 alle ore 21:00) durante i giorni/periodi in cui terrà con sé la figlia, fatta eccezione per il caso in cui quest'ultima trascorra con un genitore soltanto poche ore: in tale ipotesi l'altro genitore si asterrà dal contattare telefonicamente la minore;
il sig. , tenuto conto del suo reddito, dei tempi di permanenza della figlia presso lo stesso, delle Pt_2 spese per la locazione dell'abitazione in cui si è trasferito, nonché del fatto che la moglie è titolare di un reddito da lavoro e proprietaria della casa coniugale che le viene assegnata, si impegna a corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, entro Pt_1
3 il giorno 15 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 350,00 (diconsi euro trecentocinquanta/00), importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
i genitori concorreranno inoltre nella misura del 50 % ciascuno alle spese straordinarie della figlia come individuate dal Protocollo a tutt'oggi vigente presso il Tribunale di Asti, i coniugi concordano nel far rientrare tra le spese extra anche la mensa scolastica;
PRENDE ATTO CHE:
Tutte le spese ordinarie e straordinarie della casa coniugale (specificamente, le utenze, il riscaldamento, le spese ordinarie di manutenzione della casa e la tassa rifiuti) verranno sostenute esclusivamente dalla signora Pt_1
i coniugi convengono che tutti i beni mobili ed arredi staggiti nella casa coniugale siano di proprietà esclusiva della moglie;
I rapporti della minore con eventuali nuovi partner saranno gestiti in accordo tra i coniugi, tenendo conto delle prioritarie esigenze della figlia e della dovuta gradualità;
i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza, nonché a scambiarsi i recapiti telefonici e gli indirizzi m occasione di eventuali spostamenti in altre località, in Italia e/o all'estero, quando avranno la minore con sé;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla moglie;
i coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'estero anche con riferimento alla minore;
ciascun coniuge rinuncia a contributi economici per sé da parte dell'altro e viceversa siccome economicamente autosufficienti;
I rapporti della minore con eventuali nuovi partner saranno gestiti in accordo tra i coniugi, tenendo conto delle prioritarie esigenze della figlia e della dovuta gradualità;
Tenuto conto che la moglie è divenuta piena proprietaria dell'odierna casa coniugale sita in RA, Via Guala n. 11, come da rogito notarile a firma del notaio dr. di cui al rep n. 24890 Persona_2 e racc. n. 6952, previa cessione della quota di comproprietà pari al 50% da parte del marito, la signora riconosce di essere debitrice verso il signor della somma di euro 64.000,00 Pt_1 Pt_2 (sessantaquattromila/00), comprendente, oltre al prezzo di acquisto dell'immobile anche un importo forfettario dovuto a titolo di rimborso di spese affrontate per la ristrutturazione dell'immobile, di cui si impegna a versare direttamente al marito euro 22.000,00 mediante 5 rate annuali, ciascuna di euro 4.400,00, a partire da gennaio 2030 sino a gennaio 2034.
Successivamente la moglie verserà il residuo importo di euro 42.000,00 sempre tramite pagamenti annuali ciascuno dell'importo di euro 4.200,00 e decorrenti dal gennaio 2035 sino al saldo, da accreditarsi, previa intesa tra i coniugi, su un fondo di investimento intestato alla figlia o tramite una polizza di cui la figlia sarà l'unica beneficiaria. I coniugi convengono che tutte le somme versate sul suddetto fondo di investimento o polizza debbono considerarsi di spettanza esclusiva della figlia con rinuncia di ciascun genitore a qualsivoglia diritto, nessuno escluso. Nel caso di inadempimento del sig. al pagamento degli assegni di mantenimento della figlia, la sig.ra sarà Pt_2 Pt_1 legittimata a sospendere il pagamento delle rate annuali di cui sopra nei limiti di quanto non corrisposto dal marito;
i coniugi per il resto danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa.
4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti /COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ET ET Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 477/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 RA (Cn)
e
, (C.F. ), nato il [...] a [...] e residente in Parte_2 C.F._2 RA (Cn) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ORNATO MASSIMO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in BRA il 25/08/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BRA (atto n. 39 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nata una figlia , a Savigliano, il 18/09/2018. Persona_1
Con ricorso depositato il 13/02/2025, i coniugi congiuntamente chiedevano a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale e, all'esito di tale pronuncia e alla relativa irrevocabilità, di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Il Tribunale pronunciava la sentenza di separazione n. 226/2024 pubblicata il 18/04/2025 e rimessa la causa sul ruolo del Giudice Relatore che fissava termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni al 02/12/2025;
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in BRA il 25/08/2012, iscritto nel registro del detto Parte_1 Parte_2 Comune all'anno 2012, parte II serie A n. 39 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: nell'ex casa coniugale sita in RA, Via Guala n. 11 continuerà a vivere stabilmente la moglie con la figlia che, per l'effetto, le viene assegnata con tutti i beni ed arredi ivi staggiti, atteso che il Per_1 marito, d'intesa con la moglie, ha già lasciato detto immobile con asporto di taluni beni ed effetti personali ed a tutt'oggi in un immobile in locazione a RA, in via Mercantini n. 6; la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento preferenziale presso la residenza e/o domicilio della madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che la minore trascorrerà con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia verrà presa di comune accordo tra i genitori tenendo conto della sua capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
per tale ragione ciascun genitore s'impegna a riferire all'altro ogni evento rilevante di cui verrà a conoscenza, ad esempio le visite mediche o gli incontri con gli insegnanti, etc.;
2 Il padre potrà incontrare e tenere con sé la figlia liberamente, previo accordo con la madre e, in caso di mancato accordo, secondo il seguente regime:
2 week end al mese dal venerdì alle ore 16.00 alla domenica alle ore 20.30 con pernotto;
1 giorno infrasettimanale, da preventivamente concordare con la moglie, dall'uscita di scuola sino al mattino successivo con impegno ad accompagnare la figlia a scuola.
Inoltre, nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre, il padre, oltre al succitato giorno infrasettimanale, si impegna per due giorni da concordare 7 giorni prima, ad andare a prendere la figlia a scuola alle ore 16.00, eventualmente anche tramite una baby sitter, ed a stare con lei sino alle ore 18.00, quando la moglie farà ritorno a casa dal lavoro. Nella settimana in cui il week end è di spettanza del marito, il padre, oltre al succitato giorno infrasettimanale, si impegna per un giorno da concordare 7 giorni prima, ad andare a prendere la figlia a scuola alle ore 16.00, eventualmente anche tramite una baby sitter, ed a stare con lei sino alle ore 18.00, quando la moglie farà ritorno a casa dal lavoro. Durante i giorni scolastici ciascun genitore che ha la figlia con sé si impegna al mattino prima di portare a scuola la figlia far chiamare l'altro genitore da Per_1
Durante le vacanze estive (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola) 2 settimane, anche non consecutive, da concordare con la moglie preventivamente entro 30.04 di ogni anno. Durante tale periodo il cd. diritto di visita verrà sospeso.
Almeno 7 giorni prima dell'inizio del periodo di ferie di spettanza, ciascun genitore dovrà altresì comunicare all'altro la località in cui si recherà con la minore ed i relativi recapiti. I coniugi dichiarano sin da ora disponibili a far frequentare alla figlia il centro estivo, concordando di sostenere il relativo costo nella misura del 50% ciascuno;
- per quanto riguarda il periodo delle vacanze natalizie i genitori alterneranno ogni anno i giorni 24/12,25/12, 26/12, 31/12, 01/01 e 06/01;
- la metà del periodo delle vacanze di Pasqua (tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola), trascorrendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
le altre festività infrannuali verranno trascorse con ciascun genitore in maniera alternata. La minore trascorrerà i ponti scolastici in modo che nel corso dell'anno trascorra una festività con la madre e la successiva con il padre, comprensiva di pernottamento presso la residenza del genitore cui la festività compete;
ogni altro periodo di chiusura della scuola, diverso da quello indicato nei punti precedenti, verrà diviso equamente tra i genitori e in maniera alternata (es. Carnevale, elezioni, etc.); il giorno del compleanno della minore se non si spettanza del padre, il marito avrà diritto di vedere la figlia;
ogni genitore potrà tenere con sé la figlia nel giorno del proprio compleanno, comprensivo di pernottamento, in deroga al normale regime di visita;
Ciascun genitore garantirà all'altro una fascia oraria giornaliera di reperibilità telefonica della minore (in mancanza di diverso accordo, dalle ore 19:00 alle ore 21:00) durante i giorni/periodi in cui terrà con sé la figlia, fatta eccezione per il caso in cui quest'ultima trascorra con un genitore soltanto poche ore: in tale ipotesi l'altro genitore si asterrà dal contattare telefonicamente la minore;
il sig. , tenuto conto del suo reddito, dei tempi di permanenza della figlia presso lo stesso, delle Pt_2 spese per la locazione dell'abitazione in cui si è trasferito, nonché del fatto che la moglie è titolare di un reddito da lavoro e proprietaria della casa coniugale che le viene assegnata, si impegna a corrispondere alla signora a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, entro Pt_1
3 il giorno 15 di ogni mese ed a mezzo bonifico bancario, la somma di euro 350,00 (diconsi euro trecentocinquanta/00), importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat;
i genitori concorreranno inoltre nella misura del 50 % ciascuno alle spese straordinarie della figlia come individuate dal Protocollo a tutt'oggi vigente presso il Tribunale di Asti, i coniugi concordano nel far rientrare tra le spese extra anche la mensa scolastica;
PRENDE ATTO CHE:
Tutte le spese ordinarie e straordinarie della casa coniugale (specificamente, le utenze, il riscaldamento, le spese ordinarie di manutenzione della casa e la tassa rifiuti) verranno sostenute esclusivamente dalla signora Pt_1
i coniugi convengono che tutti i beni mobili ed arredi staggiti nella casa coniugale siano di proprietà esclusiva della moglie;
I rapporti della minore con eventuali nuovi partner saranno gestiti in accordo tra i coniugi, tenendo conto delle prioritarie esigenze della figlia e della dovuta gradualità;
i coniugi si obbligano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambiamento di domicilio e/o residenza, nonché a scambiarsi i recapiti telefonici e gli indirizzi m occasione di eventuali spostamenti in altre località, in Italia e/o all'estero, quando avranno la minore con sé;
l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla moglie;
i coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'estero anche con riferimento alla minore;
ciascun coniuge rinuncia a contributi economici per sé da parte dell'altro e viceversa siccome economicamente autosufficienti;
I rapporti della minore con eventuali nuovi partner saranno gestiti in accordo tra i coniugi, tenendo conto delle prioritarie esigenze della figlia e della dovuta gradualità;
Tenuto conto che la moglie è divenuta piena proprietaria dell'odierna casa coniugale sita in RA, Via Guala n. 11, come da rogito notarile a firma del notaio dr. di cui al rep n. 24890 Persona_2 e racc. n. 6952, previa cessione della quota di comproprietà pari al 50% da parte del marito, la signora riconosce di essere debitrice verso il signor della somma di euro 64.000,00 Pt_1 Pt_2 (sessantaquattromila/00), comprendente, oltre al prezzo di acquisto dell'immobile anche un importo forfettario dovuto a titolo di rimborso di spese affrontate per la ristrutturazione dell'immobile, di cui si impegna a versare direttamente al marito euro 22.000,00 mediante 5 rate annuali, ciascuna di euro 4.400,00, a partire da gennaio 2030 sino a gennaio 2034.
Successivamente la moglie verserà il residuo importo di euro 42.000,00 sempre tramite pagamenti annuali ciascuno dell'importo di euro 4.200,00 e decorrenti dal gennaio 2035 sino al saldo, da accreditarsi, previa intesa tra i coniugi, su un fondo di investimento intestato alla figlia o tramite una polizza di cui la figlia sarà l'unica beneficiaria. I coniugi convengono che tutte le somme versate sul suddetto fondo di investimento o polizza debbono considerarsi di spettanza esclusiva della figlia con rinuncia di ciascun genitore a qualsivoglia diritto, nessuno escluso. Nel caso di inadempimento del sig. al pagamento degli assegni di mantenimento della figlia, la sig.ra sarà Pt_2 Pt_1 legittimata a sospendere il pagamento delle rate annuali di cui sopra nei limiti di quanto non corrisposto dal marito;
i coniugi per il resto danno atto di aver definito ogni rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa.
4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BRA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti /COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 03/12/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa ET ET
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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