TAR Roma, sez. 2T, sentenza 15/04/2026, n. 6770
TAR
Ordinanza cautelare 9 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 15 aprile 2026

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  • Rigettato
    Nullità e/o illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per violazione e/o elusione della sentenza

    Il Tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante si sia attenuta alle indicazioni del TAR, chiedendo giustificativi dettagliati e avvalendosi di un consulente del lavoro. Tuttavia, l'analisi dei costi del lavoro e la loro allocazione sono state ritenute problematiche.

  • Accolto
    Illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta e per illegittima riallocazione dei costi della manodopera nelle spese generali

    Il Tribunale ha accolto questa censura, ritenendo che l'aggiudicataria abbia illegittimamente manipolato il costo del lavoro riallocando voci significative nelle spese generali, in violazione del principio di immodificabilità dell'offerta e delle norme del Codice dei contratti pubblici che richiedono la separata indicazione e scrutinio dei costi della manodopera.

  • Rigettato
    Illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per mancata esclusione del rti team service per violazione dei trattamenti salariali minimi

    Il Tribunale ha ritenuto che l'accoglimento della precedente censura renda superfluo l'esame di questa e delle successive doglianze.

  • Rigettato
    Illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per difetto di istruttoria in merito alle dichiarazioni rese dal RT EA VI

    Il Tribunale ha ritenuto che l'accoglimento della precedente censura renda superfluo l'esame di questa e delle successive doglianze.

  • Rigettato
    Illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per omesso rilievo della dichiarazione ‘quantomeno’ fuorviante del RT EA VI

    Il Tribunale ha ritenuto che l'accoglimento della precedente censura renda superfluo l'esame di questa e delle successive doglianze.

  • Accolto
    Illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per violazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta e per illegittima riallocazione dei costi della manodopera nelle spese generali

    Il Tribunale ha accolto questa censura, ritenendo che l'aggiudicataria abbia illegittimamente manipolato il costo del lavoro riallocando voci significative nelle spese generali, in violazione del principio di immodificabilità dell'offerta e delle norme del Codice dei contratti pubblici che richiedono la separata indicazione e scrutinio dei costi della manodopera.

  • Rigettato
    Illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per mancata esclusione del rti team service per violazione dei trattamenti salariali minimi

    Il Tribunale ha ritenuto che l'accoglimento della precedente censura renda superfluo l'esame di questa e delle successive doglianze.

  • Rigettato
    Illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per difetto di istruttoria in merito alle dichiarazioni rese dal RT EA VI

    Il Tribunale ha ritenuto che l'accoglimento della precedente censura renda superfluo l'esame di questa e delle successive doglianze.

  • Rigettato
    Illegittimità della riedizione della verifica di anomalia per omesso rilievo della dichiarazione ‘quantomeno’ fuorviante del RT EA VI

    Il Tribunale ha ritenuto che l'accoglimento della precedente censura renda superfluo l'esame di questa e delle successive doglianze.

  • Inammissibile
    Omessa notifica del procedimento penale per turbativa d’asta

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché notificato oltre i termini decadenziali previsti.

  • Inammissibile
    Tardività e carenza di interesse del ricorso incidentale

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché notificato oltre i termini decadenziali previsti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 15/04/2026, n. 6770
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6770
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo