Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
A seguito della sentenza n.109/99 della Corte costituzionale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, di cui all'art. 314 c.p.p., è riconoscibile, entro gli stessi limiti previsti per la custodia cautelare, anche a favore di chi abbia subito privazione della libertà a causa di arresto in flagranza o fermo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/1999, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Francesco Lisciotti Presidente del 11/05/1999
1.Dott. Vincenzo Colarusso Consigliere SENTENZA
2. " NN IC " N.1491
3. " TO BO " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio GN " N.34323/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Ministero del Tesoro in persona del Ministro in carica nei confronti di UC IC nato a [...] il 1^ gennaio 1925
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 10 luglio Sentita la relazione fatta dal Consigliere
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
La Corte rileva.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe è stato riconosciuto a UC IC il diritto all'equa riparazione per la custodia precautelare sofferta dal 14 al 17 settembre 1993 a seguito di fermo di polizia giudiziaria, giacché l'interessato era stato successivamente assolto dalle accuse mossegli per non aver commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 13/4/1996 (divenuta irrevocabile il 15/7/1996).
Ricorre per cassazione il Ministero del Tesoro in persona del Ministro in carica, denunciando con unico motivo inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314 e 315 c.p.p., non essendo prevista l'indennizzabilità della privazione della libertà personale per effetto del fermo di polizia giudiziaria (caratterizzato dalla non giurisdizionalizzazione della detenzione). Il motivo non è fondato. Invero sul tema è intervenuta di recente la Corte costituzionale, che, con sentenza 109/99, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 co. 1 c.p.p. nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile con una delle formule previste dalla citata disposizione ha diritto, entro gli stessi limiti previsti per la custodia cautelare, a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto. Tale pronuncia, ponendo sullo stesso piano normativo, ai fini che qui interessano, custodia cautelare e custodia precautelare, ha evidentemente eliminato in radice ogni incertezza interpretativa al riguardo. Dimodoché devono ritenersi ormai dissolti i dubbi (che hanno anche ispirato il gravame in esame) circa la possibilità che il fermo e l'arresto in flagranza possano costituire, al pari della custodia cautelare, presupposto per l'applicazione del citato art.314 c.p.p. Pertanto, non sussistendo il vizio dedotto, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali fra le parti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 1999