Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/2001, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto03 040 /0 1 LAC DICASSAZIONE LA CO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE Presidente R.G. N. 19227/99 Cron. 6349 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. 985 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Ud. 11/12/00 Dott. Mario ADAMO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio dal SigiL SOLE 24 ORE S S ENT ENZA per diritti L. 6500 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE BASCELLI GABRIELE, nella qualità di Liquidatore del "CONSORZIO ARTIGIANI PESCARESI AUTOTRASPORTATORI LIRE 3000 CANCELLERIA PORTUALI - C.A. P.A.P.11- elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, presso l'avvocato LINO ITALO NATALE, rappresentato e difeso CG069103 CARLO PICCININI, giusta mandato adall'avvocato CG069104 margine del ricorso;
ricorrente
contro
AG ZI, elettivamente DI PA PE, domiciliati in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso 2000 2337 l'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che li rappresenta e -1- difende unitamente all'avvocato ADELAIDE BASSINO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 205/99 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 22/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/12/2000 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il resistente l'Avvocato Moscarini che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RE 2000 CANCELLERI UFFICIO COPIE Richiesta copiar esecutiva MOSCARIMIdal Sig. per diritti L. 24.000 +6 Ball 11 0.3 Mos 2001 LAUB24841 IL CANCELLIERE F AU824846 LIRE 10000 LIRE 10000 CANCILLEN CANCELLERA G714397 G714993 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO II C.A.P.A.P. Consorzio Artigiani Pescaresi Autotrasportatori Portuali impugnava per nullità dinanzi alla Corte di Appello de L' Aquila il lodo arbitrale emesso il 15 maggio 1990, con il quale era stata dichiarata l'illegittimità della delibera del consiglio di amministrazione consortile in data 30 novembre 1988 e della successiva ratifica dell' assemblea dei consorziati del 16 aprile 1989, aventi ad oggetto l' imposizione in 295 quintali della portata massima di ciascun carico, ed era stato quindi affermato il diritto di US Di AO e OR AC, membri del Consorzio, di conseguire il pagamento del carico trasportato in eccedenza. -Con sentenza del 23 marzo 22 aprile 1999 la Corte di Appello rigettava l' impugnazione, osservando in motivazione che non era ravvisabile la dedotta nullità della clausola compromissoria per avere la delibera di assemblea straordinaria del 14 luglio 1989, adottata a maggioranza, aumentato da due a tre il numero degli arbitri. Rilevava al riguardo che l' impugnativa per nullità delle delibere assembleari oltre il termine di trenta giorni è possibile solo nei casi - nella specie non ricorrenti di illiceità o impossibilità dell' oggetto o di modifica - dell'oggetto del contratto senza la volontà di tutti e non per iscritto, e che la variazione statutaria in oggetto appariva comunque del tutto legittima, non integrando essa una modificazione essenziale del contratto di consorzio in relazione alle prescrizioni di cui all' art. 2603 c.c., ma anzi essendo diretta a conferire pratica attuazione ad una clausola compromissoria concepita in modo incongruo in relazione al numero degli arbitri. Riteneva inoltre infondato il motivo di impugnazione diretto a denunziare il superamento da parte degli arbitri dei limiti del compromesso, atteso che ai sensi dell'art. 10 dello statuto doveva ritenersi conferito alla risoluzione arbitrale ogni possibile contenzioso tra i consorziati ed il Consorzio, con l'adozione dei provvedimenti consequenziali. Disattendeva infine il motivo di impugnazione con il quale era stato dedotto che gli arbitri, annullando la delibera del consiglio di amministrazione, ratificata dall' assemblea non all' unanimità, che aveva imposto il limite di ciascun carico, non avevano tenuto conto che l'art. 7 dello statuto, correttamente interpretato, devolveva all' organo amministrativo la ripartizione delle quote in funzione del principio di parità, così legittimando la limitazione della portata massima del carico: osservava al riguardo la Corte territoriale che il lodo, opportunamente distinguendo tra ripartizione delle quote e distribuzione degli incarichi, aveva giustamente escluso che all' sul primo organo amministrativo spettasse la "potestas decidendi ordine di questioni, appartenendo ad esso unicamente, ai sensi del richiamato art. 7 dello statuto, compiti di natura esecutiva di ordinaria amministrazione, finalizzati alla organizzazione e distribuzione del lavoro, in funzione del principio di parità tra i consorziati, con esclusione di limitazioni per i singoli esulanti da tale settore. Conseguentemente doveva ritenersi estraneo ai poteri di detto organismo e dell' assemblea non totalitaria deliberare imposizioni incidenti, come quella adottata, sull' attività delle singole imprese. 2 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C.A.P.A.P., in persona del liquidatore Gabriele Bascelli, deducendo cinque motivi illustrati con memoria. Resistono con controricorso anch'esso illustrato con memoria il Di AO e lo AC. MOTIVI DELLA DECISIONE Va in via pregiudiziale disattesa l' eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi dell' avvocato Piccinini, "! " formulata sul rilievo che detto legale non sarebbe stato designato a proporre ricorso per cassazione dall' assemblea del Consorzio, secondo le emergenze del relativo verbale depositato in questa sede. Ed invero da una completa lettura di detto verbale si evince chiaramente che a seguito della proposta di uno dei consorziati di conferire l' incarico di ricorrere per cassazione all' avvocato Del Villano, con facoltà di essere coadiuvato " dagli avvocati Piccinini " e Natale - alla quale i controricorrenti si limitano a far riferimento - l' assemblea deliberò all' unanimità " di nominare i citati legali difensori del Consorzio e di conferir loro l' incarico professionale per il ricorso in cassazione così chiaramente intendendo designare anche l' " , avvocato Piccinini. Va peraltro rilevato che il liquidatore del Consorzio, nell' esercizio dei propri poteri, ha provveduto a rilasciare valida procura a ricorrere per cassazione al predetto professionista. Deve essere parimenti disattesa l' ulteriore eccezione - peraltro formulata in termini generici e dubitativi con la quale si deduce - esser venuta meno la capacità processuale del Consorzio in quanto non più iscritto alla Camera di Commercio. Ed invero la circostanza prospettata non incide in alcun modo sulla capacità dell' ente ricorrente, quale soggetto dotato di propria autonomia patrimoniale ed organizzativa e quale centro autonomo di interessi, di stare in giudizio a mezzo del proprio legale rappresentante. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 2 della legge 21 maggio 1981 n. 240, si deduce che ai sensi di tale disposizione le quote di partecipazione al consorzio si presumono uguali, che ad analoga conclusione si giunge applicando l' art. 1101 C.C., che anche dal contratto consortile in oggetto si desume una partecipazione paritaria dei consorziati, cui è lasciata la libertà di esercitare l'attività della propria impresa in concorso, ma non in concorrenza con l'attività del consorzio. Il motivo è inammissibile. Esso invero si risolve in mere affermazioni di principio sulla parità delle quote di partecipazione al consorzio, senza alcun riferimento alle affermazioni contenut& sul punto nella sentenza impugnata. Come questa Suprema Corte ha in più occasioni precisato, ove nel ricorso per cassazione, pur denunziandosi violazione e falsa applicazione di legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le osservazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con dette disposizioni - o con l' interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o anche dalla dottrina il motivo è - inammissibile, in quanto non consente alla Corte di legittimità di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione ( così, più di recente, Cass. 1999 n. 13359; 1998 n. 4777; 1995 n. 618). 4 Con il secondo motivo, denunciando falsa applicazione dell' art. 2607 c.c., si deduce che erroneamente il lodo arbitrale e la sentenza impugnata hanno ritenuto che la deliberazione che aveva fissato il limite di peso di ciascun carico comportasse una redistribuzione delle quote, tale da richiedere l' unanimità dei consensi, concernendo essa la materia, attribuita dall' art. 7 dello statuto al consiglio di amministrazione, relativa alla fissazione degli incarichi ed al lavoro dei singoli partecipanti, nel rispetto del principio di parità, ed essendo quindi unicamente diretta ad esplicitare e a dare attuazione ai principi di organizzazione indicati nello statuto. Con il terzo motivo, denunciando violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, si deduce che l' art. 2603 comma 2 c.c. impone, ove si tratti di consorzi aventi ad oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, che nel contratto siano stabilite le quote dei singoli partecipanti o almeno i criteri per la loro determinazione a pena di nullità e che pertanto, in difetto di espresse previsioni dello statuto, deve presumersi che in esso si sia recepito il principio di parità ; si argomenta quindi che in attuazione di tale principio il consiglio di amministrazione aveva legittimamente deliberato sulla quantificazione delle quote stesse. I due mezzi di ricorso vanno trattati congiuntamente, stante la loro logica connessione. Tali motivi, che rivelano nella loro articolazione complessiva un' intrinseca contraddizione di fondo, sono da disattendere. Va innanzi tutto chiarito che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata circa l'immunità dai denunciati vizi di violazione di legge 5 della pronuncia arbitrale nel punto in cui aveva accertato che nello statuto non era contenuta alcuna indicazione delle quote dei singoli consorziati nè dei criteri per la determinazione di esse, come richiesto dall' art. 2603 comma 2 c.c., e non era neppure prevista la devoluzione all' organo amministrativo del potere di procedere a detta determinazione, ai sensi dell' ultimo comma dello stesso art. 2603 c.c., per essere stati attribuiti a detto organo compiti di natura esecutiva finalizzati all' organizzazione e distribuzione del lavoro, ed aveva altresì precisato che il richiamo al principio di parità contenuto nell' art. 7 dello statuto andava correttamente riferito ai soli criteri di distribuzione del lavoro tra i consorziati, con esclusione di limitazioni inerenti all' organizzazione interna delle singole imprese, non sono suscettibili di censura in questa sede. E' pertanto evidente l' inammissibilità delle deduzioni del ricorrente volte a sostenere che in realtà lo statuto aveva richiamato il principio di parità non già quale criterio adottabile sul piano della distribuzione degli incarichi, ma quale misura di partecipazione al consorzio, in quanto tendono inammissibilmente a prospettare una diversa lettura di detto atto. Nè il Consorzio ha ragione di dolersi per avere la sentenza impugnata ritenuto corretta la decisione arbitrale nel punto in cui posta la - distinzione tra criteri di ripartizione delle quote e criteri di distribuzione degli incarichi, riservati questi ultimi al consiglio di amministrazione nell' ambito dei suoi compiti di natura esecutiva finalizzati all' organizzazione del lavoro in funzione del principio di parità aveva affermato che la delibera determinativa della portata- massima del carico realizzava uno strumento di determinazione delle quote, in violazione dell' art. 2607 c.c., siccome diretta a regolare la capacità produttiva dei singoli consorziati, ed esulava quindi dai compiti del consiglio di amministrazione. Ed invero una delibera siffatta, come ha correttamente rilevato la Corte territoriale, risolvendosi in una misura diretta all' acquisizione di somme spettanti ai singoli trasportatori per l' attività da loro prestata, non atteneva certamente ai profili organizzativi riconducibili all' attività ed alla funzione del consorzio, ma ineriva allo svolgimento delle singole attività imprenditoriali e finiva con l' incidere direttamente sulla consistenza delle quote di ciascuno. E' peraltro appena il caso di ricordare al riguardo che funzione tipica del contratto di consorzio è quella di realizzare uno strumento di collaborazione generale tra imprese diverse e di integrazione delle economie dei consorziati, attraverso la creazione di un organismo di cooperazione volto non più soltanto come avveniva prima della legge di riforma n. 377 del 1976 - - ad impedire che ciascun imprenditore danneggi l' altro, ma a realizzare le più razionali ed opportune sinergie per svolgere insieme, con un minimo di spesa e con un massimo di risultato, tutte quelle attività costituenti i denominatori comuni dello sviluppo di ciascuna impresa, lasciando comunque ogni autonomia imprenditoriale ai singoli consorziati ( v. sul punto Cass. 1993 n. 7567; 1995 n. 3163; 1996 n. 6774). Con il quarto motivo, denunciando contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata è incorsa in contraddittorietà di motivazione da un lato escludendo che la previsione da parte dell' 7 assemblea straordinaria non all' unanimità di un ulteriore arbitro rispetto ai due previsti dallo statuto comportasse una modifica di esso, tale da richiedere la pronuncia favorevole di tutti i consorziati, e dall' altro lato affermando la necessità dell' unanimità dei consensi per la modifica del contratto riguardo alla determinazione delle quote. La censura è infondata. Non è invero ravvisabile alcuna contraddittorietà logica tra i due passaggi motivazionali richiamati, concernenti due diverse delibere, avendo la Corte di Appello congruamente spiegato le ragioni per le quali la delibera di assemblea straordinaria che a maggioranza aveva disposto l' aumento del numero degli arbitri non poteva considerarsi modificativa delle statuto e le diverse ragioni che inducevano a ritenere che la delibera del consiglio di amministrazione di cui si controverte, ratificata dall' assemblea a maggioranza, sfuggisse ai poteri di detti organi. Con il quinto motivo, denunciando mancata applicazione dell' art. 112 c.p.c., si deduce che la sentenza impugnata ha errato nel non riformare il lodo nel punto in cui, in accoglimento di una domanda avanzata nel corso del procedimento arbitrale, aveva posto a carico del Consorzio il pagamento delle fatture emesse dal Di AO e dallo AC per il carico eccedente il limite imposto, non rilevando il vizio denunciato dallo stesso Consorzio. La censura è inammissibile, perchè investe direttamente la decisione arbitrale, e non pone alcuna specifica censura alla pronuncia della Corte di Appello nella parte in cui, esaminando il corrispondente motivo di impugnazione del lodo, ha escluso che le statuizioni 8 adottate dagli arbitri avessero comportato un superamento dei limiti del compromesso. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 267.400, oltre L.
5.000.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile l' 11 dicembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mucciol Conan lameneвашетеlomar Dancelleria IL CANCE - 2/2008 2001 ORE ELLERIA 6. APR. 2001 T ea 16847 60000 . 310000 2 E L L E D 9