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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/09/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 436/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 16/9/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Federici, presso il cui studio sito Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Calogero Lo Giudice, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n. 2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16/9/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 5.4.2023, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell a malattia professionale “spondilodiscopatia lombare con protusioni discali multiple”, con condanna dell' a corrispondere la relativa prestazione economica ex Dlgs. CP_1
38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo.
2. Con memoria depositata in data 21.9.2023 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
3.1. Evidenziato come l'espletamento delle lavorazioni indicate in ricorso possano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 17.9.2024, deve segnalarsi come dalle risultanze a cui è pervenuto il consulente medico legale nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “1) il nesso causale/concausale tra l'attività lavorativa e la malattia, precisando, in caso di malattia non tabellata, se la sussistenza del nesso causale/concausale possa essere affermata con un grado di probabilità qualificata, e per quali specifiche rag ioni: esiste nesso causale/concausale con probabilità qualificata fra l'attività svolta dal ricorrente e la menomazione riscontrata discopatie multiple lombari 2) il momento di insorgenza della malattia ed il momento del consolidamento dei postumi in misura indennizzabile: si fa riferimento alla RM del 14 febbraio 2022 3) il momento della raggiunta consapevolezza, in capo alla parte ricorrente, dell'esistenza della malattia e della sua origine profe ssionale;
si fa riferimento alla data della domanda amministrativa 29 aprile 2022 4) la percentuale invalidante residuata.8%” (così, relazione di CTU depositata in data 20.7.2025).
3.2. Attesa la condivisibilità degli accertamenti tecnici cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per la malattia di cui al presente giudizio, ovvero spondilodiscopatia lombare con prot rusioni discali multiple, un danno biologico pari all'8%, di conseguenza, l' deve essere condannato a corrispondergli un CP_1 indennizzo complessivo corrispondente.
Gli stessi importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali, come per legge.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022 ; ed in particolare dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00 trattandosi di causa non comportante problematiche giuridiche di particolare complessità.
4.1. Deve per completezza rilevarsi come la parte ricorrente abbia erroneamente indicato il valore della causa come indeterminabile, ben potendo, al contrario, lo stesso essere individuato quantificando la misura dell'indennizzo richiesto ovvero, nel caso di rendita, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 13 c.p.c.
4.2. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara la natura professionale della patologia spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple, nei termini di cui alla parte motiva e condanna l' CP_1
a corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennizzo nella misura dell'8 %, con decorrenza ed interessi di legge;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 436/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 16/9/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Federici, presso il cui studio sito Pisa, Lungarno Pacinotti n. 8, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Calogero Lo Giudice, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via G. Di Simone n. 2,
è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Malattia professionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 16/9/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 5.4.2023, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell a malattia professionale “spondilodiscopatia lombare con protusioni discali multiple”, con condanna dell' a corrispondere la relativa prestazione economica ex Dlgs. CP_1
38/2000, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo.
2. Con memoria depositata in data 21.9.2023 si è costituito l'ente resistente il quale si
è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
3.1. Evidenziato come l'espletamento delle lavorazioni indicate in ricorso possano ritenersi dimostrate all'esito della prova per testi svolta nell'udienza del 17.9.2024, deve segnalarsi come dalle risultanze a cui è pervenuto il consulente medico legale nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “1) il nesso causale/concausale tra l'attività lavorativa e la malattia, precisando, in caso di malattia non tabellata, se la sussistenza del nesso causale/concausale possa essere affermata con un grado di probabilità qualificata, e per quali specifiche rag ioni: esiste nesso causale/concausale con probabilità qualificata fra l'attività svolta dal ricorrente e la menomazione riscontrata discopatie multiple lombari 2) il momento di insorgenza della malattia ed il momento del consolidamento dei postumi in misura indennizzabile: si fa riferimento alla RM del 14 febbraio 2022 3) il momento della raggiunta consapevolezza, in capo alla parte ricorrente, dell'esistenza della malattia e della sua origine profe ssionale;
si fa riferimento alla data della domanda amministrativa 29 aprile 2022 4) la percentuale invalidante residuata.8%” (così, relazione di CTU depositata in data 20.7.2025).
3.2. Attesa la condivisibilità degli accertamenti tecnici cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per la malattia di cui al presente giudizio, ovvero spondilodiscopatia lombare con prot rusioni discali multiple, un danno biologico pari all'8%, di conseguenza, l' deve essere condannato a corrispondergli un CP_1 indennizzo complessivo corrispondente.
Gli stessi importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali, come per legge.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022 ; ed in particolare dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00 trattandosi di causa non comportante problematiche giuridiche di particolare complessità.
4.1. Deve per completezza rilevarsi come la parte ricorrente abbia erroneamente indicato il valore della causa come indeterminabile, ben potendo, al contrario, lo stesso essere individuato quantificando la misura dell'indennizzo richiesto ovvero, nel caso di rendita, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 13 c.p.c.
4.2. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara la natura professionale della patologia spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple, nei termini di cui alla parte motiva e condanna l' CP_1
a corrispondere in favore della parte ricorrente l'indennizzo nella misura dell'8 %, con decorrenza ed interessi di legge;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in € 43,00 per esborsi ed € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli