Art. 14. (Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo)
All'iscritto al Fondo e' data facolta' di riscattare, con onere a proprio carico, mediante versamento della riserva matematica calcolata secondo le norme previste dell' articolo 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583 :
a) il periodo del corso legale di laurea;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 MARZO 1991, N. 103, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 166))
All'iscritto al Fondo e' data facolta' di riscattare, con onere a proprio carico, mediante versamento della riserva matematica calcolata secondo le norme previste dell' articolo 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583 :
a) il periodo del corso legale di laurea;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 MARZO 1991, N. 103, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 166))