Articolo 14 della Legge 22 ottobre 1973, n. 672
Articolo 13Articolo 15
Versione
27 novembre 1973
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Versione
2 giugno 1991
Art. 14. (Periodi riscattabili per le prestazioni del Fondo)

All'iscritto al Fondo e' data facolta' di riscattare, con onere a proprio carico, mediante versamento della riserva matematica calcolata secondo le norme previste dell' articolo 18 della legge 13 luglio 1967, n. 583 :
a) il periodo del corso legale di laurea;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 29 MARZO 1991, N. 103, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 GIUGNO 1991, N. 166))
Entrata in vigore il 2 giugno 1991
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