TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3889/2018 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Parte_1
TT e dell'avv. Paolo Carta, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato lunedì 8 ottobre 2018, la società Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2018 00031522 04 000, notificato pacificamente in data 28 agosto 2018 ed emesso per l'importo di euro 83.974,15, per la riscossione di contributi relativi alla “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”, a CP_ seguito delle note di rettifica emesse dall' con riferimento ai modelli DM/10 per i mesi di novembre 2011, gennaio, aprile e maggio 2013, aprile e novembre 2014. CP_ L' ha resistito in giudizio.
Il procedimento – istruito con produzioni documentali - è stato infine riassegnato a questo giudice per effetto del provvedimento di variazione tabellare adottato dal Presidente del
Tribunale di Cagliari in data 3 maggio 2024, diventato esecutivo il 10 giugno 2024.
2. Deve in limine precisarsi che nessuna domanda risulta essere stata proposta dall'opponente nei confronti di CP_2
La notifica del ricorso a deve intendersi quindi posta in essere esclusivamente CP_2
a scopo di denuntiatio litis.
pagina 1 di 5 CP_
3. La pretesa contributiva dell' ha ad oggetto il recupero di contributi non versati, in misura corrispondente ai conguagli esposti da nei modelli DM/10 per i mesi di Parte_1 novembre 2011, gennaio, aprile e maggio 2013, aprile e novembre 2014.
I fatti che precedono l'avvio dell'azione di riscossione sono pacifici tra le parti e comunque documentati.
La all'esito di una procedura di mobilità per eccedenza di personale, aveva Parte_1 stipulato in data 3 febbraio 2011 un contratto di solidarietà con cui si prevedeva la riduzione dell'orario di lavoro, per dodici mesi e con decorrenza dal 21 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni in l. 19 dicembre 1984, n.
863 (doc. 3 del fascicolo della ricorrente).
L'accordo prevedeva altresì che la Regione Sardegna “in aggiunta a quanto sopra”, e quindi in aggiunta all'integrazione salariale per solidarietà, si impegnasse “ad erogare un importo ulteriore, a titolo di sussidio, pari al 10% del monte retributivo perso da ciascun lavoratore per effetto del presente contratto di solidarietà, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett.
D) Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, e dell'art. 8., comma 20, Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3”.
Benché nulla fosse stato previsto sul punto, e quindi in assenza dell'autorizzazione prevista anche ai sensi del d.m. 10 luglio 2009, n. 4644 (“Semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati «contratti di solidarietà»”), aveva proceduto ad anticipare ai propri dipendenti il contributo Parte_1 aggiuntivo concesso dall'Amministrazione regionale, portando poi a conguaglio il CP_ corrispondente importo con il correlativo debito contributivo verso l' nelle denunce mensili di novembre 2011, gennaio, aprile e maggio 2013, aprile e novembre 2014, tramite
DM/10.
Le stesse denunce erano state rettificate dall'Istituto di previdenza con note del 9 ottobre
2014, per le mensilità di aprile e maggio 2013, e ulteriori note del 24 giugno 2016, per le CP_ restanti mensilità in contestazione (docc. 1 e 2 del fascicolo dell' , che tuttavia la Pt_1
ha negato di aver mai ricevuto.
[...]
Era intercorsa una interlocuzione con l'azienda risalente al 2017 (doc. 5 del fascicolo CP_ dell' che aveva condotto all'emissione di note di rettifica sostitutive di quelle precedenti, che ha riconosciuto di aver ricevuto in data 6 giugno 2018 (doc. 3 Parte_1
CP_ del fascicolo dell' . pagina 2 di 5 CP_ Infine l' ha notificato alla società opponente l'avviso di addebito per il recupero coattivo del credito il 28 agosto 2018. CP_ In corso di causa, in data 30 novembre 2018, ha corrisposto all' con Parte_1 riserva di ripetizione, le somme iscritte per contributi (non quelle per sanzioni civili).
4. ha sollevato preliminare eccezione di prescrizione dei crediti contributivi Parte_1 riferiti al periodo compreso tra novembre 2011 e maggio 2013, che il Tribunale reputa fondata.
Si discute del pagamento di contributi che avrebbero dovuto essere corrisposti nei mesi di novembre 2011, gennaio, aprile e maggio 2013, aprile e novembre 2014.
Il termine di prescrizione del credito vantato dall'ente previdenziale è stato stabilito in cinque anni per effetto dell'art. 3, comma 9, della l. 8 agosto 1995, n. 335.
I primi atti di costituzione in mora pacificamente trasmessi all'opponente si identificano nelle note di rettifica emesse e comunicate dall' nel giugno 2018. CP_1
CP_ L' ha sostenuto di aver notificato a mezzo pec, già nel 2014 e nel 2016, le note di rettifica rappresentative del credito.
Tuttavia, l' si è limitato a depositare le suddette note con la copia di una CP_1
“schermata” del proprio “portale comunicazione”, riportante la data di una ipotetica notifica a mezzo pec, che peraltro non ha valore equipollente alla ricevuta di avvenuta consegna della c.d. busta, che avrebbe dovuto essere prodotta ai fini della prova, in quanto è proprio detta ricevuta che “fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (art. 6, comma 3, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
Quanto allo scambio di messaggi tra impresa e sul portale dedicato, risalente al CP_1
CP_ 2017 (doc. 5 del fascicolo dell' , esso non rivela né l'esistenza di una precisa pretesa di CP_ pagamento dei contributi oggetto di causa, dal lato dell' né alcun riconoscimento del debito, dal lato della s.r.l. opponente.
Devono conseguentemente reputarsi prescritti i crediti afferenti le mensilità di novembre
2011, gennaio, aprile e maggio 2013.
pagina 3 di 5 Il termine di prescrizione è stato invece tempestivamente interrotto per la pretesa relativa ad aprile e novembre 2014, tanto più che la notifica dell'avviso di addebito risale al mese di agosto 2018.
5. L'ambito dell'accertamento è quindi ristretto ai contributi di aprile e novembre 2014.
5.1. Per la mensilità di aprile 2014, la pretesa dell' a titolo di contributi ammonta CP_1 alla modesta cifra di euro 12,59.
come sopra evidenziato, ha portato a conguaglio, per quel mese, il credito Parte_1
CP_ contributivo dell' (non contestato nella misura) con un asserito controcredito, per anticipazione di un sussidio finanziato con risorse della Regione autonoma della Sardegna, destinato ad aggiungersi all'integrazione salariale per il contratto di solidarietà stipulato il 3 febbraio 2011.
Si tratta peraltro di un controcredito insussistente, posto che il contratto di solidarietà non contempla alcuna anticipazione del sussidio a carico della datrice di lavoro e nessuna autorizzazione risulta essere stata emessa al riguardo. CP_ L'opponente ha invero dedotto, in ricorso, di essere titolare verso l' di ulteriori crediti non meglio precisati, che avrebbe potuto portare in compensazione, ma di questi nessuna prova è stata offerta (tale prova non può ricavarsi dalla copia della “schermata” tratta dal CP_
“portale contributivo Aziende & Intermediari”, in cui un ipotetico debito dell' risulterebbe oggetto di una “proposta VIG”, che parrebbe essere formata unilateralmente dal contribuente).
Escluso l'effetto compensativo di cui l'opponente ha inteso avvalersi, il credito contributivo è stato soddisfatto mediante corresponsione delle relative somme nel mese di novembre 2018.
Il versamento eseguito da è di importo talmente superiore (il totale versato è Parte_1 pari ad euro 62.311,53) da aver soddisfatto senz'altro anche l'accessorio per sanzioni civili. CP_
5.2. Quanto, infine, alla somma originariamente rivendicata dall' a titolo di contributi per il mese di novembre 2014, quantificata originariamente in euro 8.996,21, lo stesso ha espressamente riconosciuto la correttezza del ricalcolo offerto dall'opponente in CP_1 ricorso, che ha condotto ad un totale azzeramento della pretesa (si rimanda alla relazione amministrativa depositata dall' unitamente alla propria memoria di costituzione). CP_1
6. In definitiva, l'avviso di addebito deve essere annullato perché emesso per la riscossione di somme di gran lunga superiori rispetto al dovuto.
pagina 4 di 5 Il credito per contributi e somme aggiuntive accertato per la mensilità di aprile 2014 deve dichiararsi estinto per effetto del pagamento del 30 novembre 2018.
I restanti crediti litigiosi devono dichiararsi insussistenti ab origine. CP_
7. In ragione del criterio della soccombenza, l' deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo i parametri per le cause in materia di previdenza di valore compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro 260.000,00.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte opponente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'avviso di addebito per cui è causa;
- dichiara che il credito per contributi (euro 12,56) e somme aggiuntive accertato per la mensilità di aprile 2014 è estinto per effetto del pagamento eseguito dall'opponente in data 30 novembre 2018;
- dichiara insussistenti i restanti crediti litigiosi;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.115,00 per compensi, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati difensori della parte opponente.
Cagliari, 24 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3889/2018 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Parte_1
TT e dell'avv. Paolo Carta, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, opponente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1 presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Furcas in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso tempestivamente depositato lunedì 8 ottobre 2018, la società Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2018 00031522 04 000, notificato pacificamente in data 28 agosto 2018 ed emesso per l'importo di euro 83.974,15, per la riscossione di contributi relativi alla “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”, a CP_ seguito delle note di rettifica emesse dall' con riferimento ai modelli DM/10 per i mesi di novembre 2011, gennaio, aprile e maggio 2013, aprile e novembre 2014. CP_ L' ha resistito in giudizio.
Il procedimento – istruito con produzioni documentali - è stato infine riassegnato a questo giudice per effetto del provvedimento di variazione tabellare adottato dal Presidente del
Tribunale di Cagliari in data 3 maggio 2024, diventato esecutivo il 10 giugno 2024.
2. Deve in limine precisarsi che nessuna domanda risulta essere stata proposta dall'opponente nei confronti di CP_2
La notifica del ricorso a deve intendersi quindi posta in essere esclusivamente CP_2
a scopo di denuntiatio litis.
pagina 1 di 5 CP_
3. La pretesa contributiva dell' ha ad oggetto il recupero di contributi non versati, in misura corrispondente ai conguagli esposti da nei modelli DM/10 per i mesi di Parte_1 novembre 2011, gennaio, aprile e maggio 2013, aprile e novembre 2014.
I fatti che precedono l'avvio dell'azione di riscossione sono pacifici tra le parti e comunque documentati.
La all'esito di una procedura di mobilità per eccedenza di personale, aveva Parte_1 stipulato in data 3 febbraio 2011 un contratto di solidarietà con cui si prevedeva la riduzione dell'orario di lavoro, per dodici mesi e con decorrenza dal 21 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni in l. 19 dicembre 1984, n.
863 (doc. 3 del fascicolo della ricorrente).
L'accordo prevedeva altresì che la Regione Sardegna “in aggiunta a quanto sopra”, e quindi in aggiunta all'integrazione salariale per solidarietà, si impegnasse “ad erogare un importo ulteriore, a titolo di sussidio, pari al 10% del monte retributivo perso da ciascun lavoratore per effetto del presente contratto di solidarietà, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett.
D) Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, e dell'art. 8., comma 20, Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3”.
Benché nulla fosse stato previsto sul punto, e quindi in assenza dell'autorizzazione prevista anche ai sensi del d.m. 10 luglio 2009, n. 4644 (“Semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati «contratti di solidarietà»”), aveva proceduto ad anticipare ai propri dipendenti il contributo Parte_1 aggiuntivo concesso dall'Amministrazione regionale, portando poi a conguaglio il CP_ corrispondente importo con il correlativo debito contributivo verso l' nelle denunce mensili di novembre 2011, gennaio, aprile e maggio 2013, aprile e novembre 2014, tramite
DM/10.
Le stesse denunce erano state rettificate dall'Istituto di previdenza con note del 9 ottobre
2014, per le mensilità di aprile e maggio 2013, e ulteriori note del 24 giugno 2016, per le CP_ restanti mensilità in contestazione (docc. 1 e 2 del fascicolo dell' , che tuttavia la Pt_1
ha negato di aver mai ricevuto.
[...]
Era intercorsa una interlocuzione con l'azienda risalente al 2017 (doc. 5 del fascicolo CP_ dell' che aveva condotto all'emissione di note di rettifica sostitutive di quelle precedenti, che ha riconosciuto di aver ricevuto in data 6 giugno 2018 (doc. 3 Parte_1
CP_ del fascicolo dell' . pagina 2 di 5 CP_ Infine l' ha notificato alla società opponente l'avviso di addebito per il recupero coattivo del credito il 28 agosto 2018. CP_ In corso di causa, in data 30 novembre 2018, ha corrisposto all' con Parte_1 riserva di ripetizione, le somme iscritte per contributi (non quelle per sanzioni civili).
4. ha sollevato preliminare eccezione di prescrizione dei crediti contributivi Parte_1 riferiti al periodo compreso tra novembre 2011 e maggio 2013, che il Tribunale reputa fondata.
Si discute del pagamento di contributi che avrebbero dovuto essere corrisposti nei mesi di novembre 2011, gennaio, aprile e maggio 2013, aprile e novembre 2014.
Il termine di prescrizione del credito vantato dall'ente previdenziale è stato stabilito in cinque anni per effetto dell'art. 3, comma 9, della l. 8 agosto 1995, n. 335.
I primi atti di costituzione in mora pacificamente trasmessi all'opponente si identificano nelle note di rettifica emesse e comunicate dall' nel giugno 2018. CP_1
CP_ L' ha sostenuto di aver notificato a mezzo pec, già nel 2014 e nel 2016, le note di rettifica rappresentative del credito.
Tuttavia, l' si è limitato a depositare le suddette note con la copia di una CP_1
“schermata” del proprio “portale comunicazione”, riportante la data di una ipotetica notifica a mezzo pec, che peraltro non ha valore equipollente alla ricevuta di avvenuta consegna della c.d. busta, che avrebbe dovuto essere prodotta ai fini della prova, in quanto è proprio detta ricevuta che “fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione” (art. 6, comma 3, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3).
Quanto allo scambio di messaggi tra impresa e sul portale dedicato, risalente al CP_1
CP_ 2017 (doc. 5 del fascicolo dell' , esso non rivela né l'esistenza di una precisa pretesa di CP_ pagamento dei contributi oggetto di causa, dal lato dell' né alcun riconoscimento del debito, dal lato della s.r.l. opponente.
Devono conseguentemente reputarsi prescritti i crediti afferenti le mensilità di novembre
2011, gennaio, aprile e maggio 2013.
pagina 3 di 5 Il termine di prescrizione è stato invece tempestivamente interrotto per la pretesa relativa ad aprile e novembre 2014, tanto più che la notifica dell'avviso di addebito risale al mese di agosto 2018.
5. L'ambito dell'accertamento è quindi ristretto ai contributi di aprile e novembre 2014.
5.1. Per la mensilità di aprile 2014, la pretesa dell' a titolo di contributi ammonta CP_1 alla modesta cifra di euro 12,59.
come sopra evidenziato, ha portato a conguaglio, per quel mese, il credito Parte_1
CP_ contributivo dell' (non contestato nella misura) con un asserito controcredito, per anticipazione di un sussidio finanziato con risorse della Regione autonoma della Sardegna, destinato ad aggiungersi all'integrazione salariale per il contratto di solidarietà stipulato il 3 febbraio 2011.
Si tratta peraltro di un controcredito insussistente, posto che il contratto di solidarietà non contempla alcuna anticipazione del sussidio a carico della datrice di lavoro e nessuna autorizzazione risulta essere stata emessa al riguardo. CP_ L'opponente ha invero dedotto, in ricorso, di essere titolare verso l' di ulteriori crediti non meglio precisati, che avrebbe potuto portare in compensazione, ma di questi nessuna prova è stata offerta (tale prova non può ricavarsi dalla copia della “schermata” tratta dal CP_
“portale contributivo Aziende & Intermediari”, in cui un ipotetico debito dell' risulterebbe oggetto di una “proposta VIG”, che parrebbe essere formata unilateralmente dal contribuente).
Escluso l'effetto compensativo di cui l'opponente ha inteso avvalersi, il credito contributivo è stato soddisfatto mediante corresponsione delle relative somme nel mese di novembre 2018.
Il versamento eseguito da è di importo talmente superiore (il totale versato è Parte_1 pari ad euro 62.311,53) da aver soddisfatto senz'altro anche l'accessorio per sanzioni civili. CP_
5.2. Quanto, infine, alla somma originariamente rivendicata dall' a titolo di contributi per il mese di novembre 2014, quantificata originariamente in euro 8.996,21, lo stesso ha espressamente riconosciuto la correttezza del ricalcolo offerto dall'opponente in CP_1 ricorso, che ha condotto ad un totale azzeramento della pretesa (si rimanda alla relazione amministrativa depositata dall' unitamente alla propria memoria di costituzione). CP_1
6. In definitiva, l'avviso di addebito deve essere annullato perché emesso per la riscossione di somme di gran lunga superiori rispetto al dovuto.
pagina 4 di 5 Il credito per contributi e somme aggiuntive accertato per la mensilità di aprile 2014 deve dichiararsi estinto per effetto del pagamento del 30 novembre 2018.
I restanti crediti litigiosi devono dichiararsi insussistenti ab origine. CP_
7. In ragione del criterio della soccombenza, l' deve essere condannato alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, secondo i parametri per le cause in materia di previdenza di valore compreso tra gli euro 52.000,01 e gli euro 260.000,00.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte opponente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- annulla l'avviso di addebito per cui è causa;
- dichiara che il credito per contributi (euro 12,56) e somme aggiuntive accertato per la mensilità di aprile 2014 è estinto per effetto del pagamento eseguito dall'opponente in data 30 novembre 2018;
- dichiara insussistenti i restanti crediti litigiosi;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.115,00 per compensi, oltre euro 43,00 per spese di contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati difensori della parte opponente.
Cagliari, 24 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 5 di 5