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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 17/10/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1721/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1721/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
28/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Esmeralda Parentini, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Grosseto, Via Scrivia, n. 10, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ER Vannetti, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, via
Donizzetti, n. 12, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni: all'udienza del 28/05/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in Parte_1 giudizio nei confronti di , al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento dei compensi per prestazioni professionali svolte nei confronti della stessa.
A sostegno della propria domanda parte attrice esponeva in fatto che:
-in data 26.10.2017 venivano conclusi con la sig.ra due contratti aventi ad Controparte_1 oggetto, rispettivamente, il conferimento, da parte della prima nei confronti di dell'incarico alla progettazione architettonica per la Parte_1 ristrutturazione e per l'ampliamento dell'edificio sito in Grosseto, Via General Cantore, n.
2/4, e l'espletamento della programmazione delle attività necessarie e propedeutiche alla commercializzazione dell'unità immobiliari progettate;
-entrambi gli incarichi erano espletati dall' tra Parte_1
l'ottobre 2017 sino a giugno 2018, anno in cui, consegnato già, a gennaio, il progetto architettonico definitivo, veniva comunicato dal l'esito positivo Parte_2 dell'istruttoria tecnica riferita alla pratica edilizia n. 2017/1432, con l'indicazione del contributo di costruzione da versare per conseguire il rilascio del titolo abilitativo;
-a partire dall'approvazione della pratica edilizia da parte dell'amministrazione comunale, avviava un'intensa attività, svolta in collaborazione Parte_1 con l'agenzia immobiliare Aquileia, per reperire imprenditori interessati all'acquisto dell'intero immobile, con il progetto approvato, con l'esatta determinazione dei costi da sostenere e con la certezza della realizzabilità delle opere progettate;
nella persona dell'Arch. , avviava una Controparte_2 Per_1 fitta interlocuzione con tutti i soggetti che manifestavano un interesse all'operazione, ancorché non prevista dai contratti ma comunque richiesta dalla sig.ra CP_1 presentando progetti in tutto o in parte alternativi rispetto a quanto originariamente stabilito, al fine di commercializzare il bene e trasmettendo il piano finanziario e il progetto esecutivo strutturale;
-dopo l'abbandono della trattativa di acquisto da parte del dott. nel Controparte_3 luglio 2019, l' realizzava, nell'interesse della Parte_1 convenuta, altre proposte progettuali con limitazione dei costi, allo scopo di consentire alla committente di procedere direttamente alla realizzazione anziché all'alienazione totale dell'immobile;
-nel mese di febbraio 2020 la convenuta rappresentava all' Parte_1 di star valutando la possibilità di intraprendere strade diverse per giungere
[...] all'alienazione del compendio immobiliare, non avvalendosi più dell'attività professionale dell'associazione;
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-i professionisti, dunque, su richiesta della convenuta, trasmettevano alla stessa il conteggio delle somme dovute per le prestazioni già svolte;
-il conteggio ammontava ad un totale di € 40.750,00, al quale venivano aggiunte le somme dovute per l'attività professionale non prevista dal contratto ma comunque richiesta dalla svolta a partire da giugno 2018 sino a gennaio 2020, quantificate CP_1 forfettariamente, a titolo di mero rimborso spese, nella misura di € 5.000,00;
-la richiesta di pagamento di non sortiva alcun Parte_1 effetto.
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le causali di cui in narrativa:
1. Accertare e dichiarare che la Sig.ra ha conferito all' Controparte_1 [...]
l'incarico avente ad oggetto la progettazione architettonica per Parte_3 la ristrutturazione e per l'ampliamento dell'edificio sito in Grosseto alla Via General
Cantore n. 2/4 all'epoca costituito da nn. 3 unità immobiliari destinate a civile abitazione, e l'incarico per l'espletamento della programmazione delle attività necessarie
e propedeutiche alla commercializzazione delle unità immobiliari progettate, come da docc. A e B allegati al presente atto;
2. Accertare e dichiarare che i citati incarichi hanno avuto esecuzione;
3. Accertare e dichiarare che la Sig.ra ha conferito all' Controparte_1 [...] anche l'incarico avente ad oggetto l'ulteriore attività Parte_3 professionale non prevista nel contratto di cui alla narrativa che precede, a partire da giugno 2018 e sino a gennaio 2020;
4. Accertare e dichiarare che anche l'attività professionale di cui al punto 3 che precede
è stata eseguita dall' attrice;
Parte_4
5. Accertare e dichiarare che il compenso dovuto per l'opera prestata dall' e di cui ai punti 1 e 2 è pari ad € 40.750,00 oltre oneri di legge;
Parte_1
6. Accertare e dichiarare che il compenso dovuto per l'opera prestata dall' e di cui ai punti 3 e 4 è pari ad € € 5.000,00 oltre oneri di legge;
Parte_1
7. Per l'effetto, condannare la Sig.ra a corrispondere alla Controparte_1 all' la somma di € 45.750,00 oltre oneri di Parte_3 legge, e così per il totale di € 58.047,60.
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Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta , Controparte_1 eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, chiedendo, in secondo luogo, il rigetto della domanda di in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto, e, infine, proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Parte convenuta esponeva in fatto che:
-conferiva due distinti incarichi professionali, il primo relativo alla ristrutturazione dell'immobile sito in Grosseto, via General Cantore ed il secondo relativo alla commercializzazione del medesimo, ossia la predisposizione dell'immobile ad essere venduto unitamente ad un progetto di ristrutturazione e ampliamento volumetrico;
-i due contratti prevedevano le distinte fasi di progettazione con i relativi costi, con la previsione del pagamento dei compensi distinti per singole fasi;
-per la vendita dell'immobile la convenuta incaricava l'agenzia immobiliare Aquileia di
, prima verbalmente e poi con incarico scritto;
Persona_2
-i due contratti prevedevano il pagamento solo di una parte delle prestazioni indicate, posto che entrambi gli accordi stabilivano che “si precisa che le fasi successive saranno espletate e saldate solamente dopo il ritiro del PdC a da chi ritirerà lo stesso”;
-le spese erano a carico della solo fino al ritiro del permesso a costruire, CP_1 lasciando le restanti, relative agli oneri di costruzione e degli ulteriori costi di progettuali e tecnici, a carico del futuro acquirente;
-la presentazione della richiesta di permesso di costruire veniva accolta dal Comune di
Grosseto, il quale subordinava il ritiro dello stesso al pagamento degli oneri di costruzione, pari ad € 88.100,00;
-tuttavia, la vendita dell'immobile insieme al progetto ed al permesso di costruire non aveva esito positivo;
-l'agenzia Aquileia reperiva acquirenti per la vendita dell'immobile nello stato in cui si trovava e così veniva venduto;
veniva saldato per le fasi lavorative eseguite sino Controparte_2 alla richiesta del permesso di costruire, così come specificato nei contratti;
-l'attrice non veniva mai incaricata dell'attività di ricerca di acquirenti;
-alcuna maggiorazione del 25% dei compensi era dovuta;
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-l'Arch. nella richiesta di permesso di costruire presentata al Comune di Grosseto Pt_1 attestava, nel modulo relativo alla “regolarità urbanistica e precedenti edilizi”, oltre che in un'attestazione consegnata alla in previsione di una futura vendita, la piena CP_1 conformità dell'immobile interessato;
-alcuni soggetti interessati all'acquisito del compendio immobiliare, nello stato di fatto esistente, presentatisi all'agenzia immobiliare Aquileia, facevano visionare l'immobile e riscontravano delle difformità tra lo stato concessionato e quello reale;
-un tecnico incaricato dalla geom. eseguiva la verifica e CP_1 Testimone_1 rilevava alcune difformità non essenziali, quali lo spostamento di un balcone, di alcune finestre e di una scala;
-si rendeva necessaria una pratica di sanatoria, la quale aveva esito positivo, motivo per il quale veniva rilasciato permesso di costruire in sanatoria, in data 03.02.2021, che consentiva la successiva vendita;
-la pratica di sanatoria aveva un costo di € 3.085,00 e i compensi per il geom. Tes_1 ammontavano ad € 6.853,35.
Per tali motivi la convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
voglia in subordine stabilire che nulla è dovuto dalla Parte_1 in favore della e\o dell'arch. CP_1 Parte_1
per le causali di cui in premessa. In via riconvenzionale, voglia condannare- Per_1 qualora legittimato in questo processo- Parte_1 in persone del l.r. pro tempore, (e\o l'arch. , qualora quest'ultimo fosse Per_1 legittimato) alla refusione della somma di € 37.838,51 in favore della per le CP_1 causali di cui in premessa, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
All'udienza dell'11.01.2023 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Alle udienze del 05.07.2023, 09.07.2024 e 12.11.2024 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 28.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva.
Prima di passare all'analisi del merito della domanda di parte attrice, bisogna analizzare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Parte_1
L'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, le associazioni professionali, ancorché prive di personalità giuridica, possono agire in giudizio per il pagamento delle prestazioni professionali, se ed in quanto ciò risulti dagli accordi interni tra associati e dal concreto svolgimento dell'attività, purché le prestazioni siano rese nell'ambito della struttura associativa e i relativi compensi siano destinati all'associazione (Cass. Civ. n.
30730/2022; Cass. Civ. n. 2332/2022).
Le associazioni professionali, dunque, rientrano nel novero delle associazioni cui la legge attribuisce la capacità di essere autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici. In ordine alla legittimazione attiva (ad es. per il recupero dei compensi professionali), questa va riconosciuta in capo all'associazione nel suo complesso, quindi, solo ove gli accordi tra i singoli (ossia lo statuto dell'associazione professionale) prevedano l'attribuibilità degli incarichi professionali e la spettanza dei compensi anche all'associazione, mentre di regola la legittimazione appartiene al singolo professionista associato (Tribunale Rimini n. 658/2023).
Nel caso in esame, parte attrice ha documentato la propria legittimazione mediante la produzione dell'atto costitutivo dell'associazione professionale, datato 26.02.2014 e registrato in Grosseto il 10.03.2014 (all. G alla memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. di parte attrice).
Da tale documento emergono previsioni contrattuali precise che regolano in modo chiaro i rapporti tra i professionisti associati, nonché il regime dei conferimenti, della rappresentanza e della titolarità dei compensi.
Pertanto, risulta che il modello organizzativo adottato prevede una struttura stabile e formalizzata in cui gli incarichi ricevuti dai singoli associati sono conferiti immediatamente all'associazione, la quale diventa titolare del credito professionale, conformemente all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in casi del genere,
l'associazione si configura come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, con legittimazione attiva a far valere i relativi crediti professionali.
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Rispetto ai due contratti stipulati tra le parti, l'uno attinente alla progettazione e l'altro alla commercializzazione dell'immobile oggetto di giudizio, nel primo caso, anche qualora si ritenesse che l'incarico sia stato formalmente conferito all'Arch. , si Per_1 deve ritenere che la titolarità del compenso insieme alla legittimazione ad agire in giudizio per il pagamento spetti all'associazione, visti gli artt. 9 e 10 dello statuto suddetto, e nel secondo caso, invece, risulta espressamente indicato che il agiva non Pt_1 in proprio ma quale rappresentante dell'associazione (all.ti A e B all'atto di citazione).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta.
Sul merito.
Passando all'analisi del merito della domanda di parte attrice, la stessa risulta in parte fondata per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie vengono in rilievo dei contratti di opera professionale intellettuale stipulati dall'attrice, quale associazione professionale, con la convenuta, disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c.
Per le professioni valgono in generale i principi: dell'esecuzione necessariamente personale della prestazione (art. 2232 c.c.), del compenso parametrato all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art. 2233 c.c.), dell'alleggerimento della responsabilità professionale nel caso in cui la prestazione effettuata implichi la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.) e dell'esonero dallo statuto dell'imprenditore.
Com'è noto, il prestatore di opera professionale intellettuale, una volta ricevuti gli incarichi, deve assolvere agli stessi utilizzando, in primo luogo, la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.) (“La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso” Cass. Civ. Ordinanza n. 9063/2023), ed, in secondo luogo, trattandosi di un'attività professionale, la diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.), ossia quella richiesta dalla natura delle prestazioni espletate (“Il professionista assume nei confronti del cliente l'obbligazione di svolgere la propria attività a regola d'arte, impegnandosi ad eseguire la prestazione richiesta con l'adozione di tutte le cautele necessarie che andranno adeguate e parametrate al criterio della diligenza qualificata
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che costituisce regola di valutazione del comportamento del debitore e di apprezzamento dell'esattezza della prestazione dovuta” Cass. Civ., n. 26231/2023).
Nel caso di specie, l'attore agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento dei compensi professionali per attività professionale prestata a favore della convenuta.
Risulta propedeutico ricordare che nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, rispetto al compenso dovutogli per le prestazioni professionali espletate in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento del medesimo incombe sul professionista.
Quindi, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (Tribunale Grosseto, n. 646/2018; in senso conforme anche
Tribunale Brindisi, n. 816/2023, “Nel caso in cui il professionista reclami il pagamento dei suoi compensi, presupposto essenziale per vantare tale diritto è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista: tale prova, quando il diritto al compenso sia contestato dal cliente convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione di un rapporto professionale, deve essere fornita dall'attore, che deve dimostrare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso”).
Il professionista deve provare non solo che l'opera è stata compiuta ma anche l'entità delle prestazioni, allo scopo di consentire la quantificazione del suo compenso (“Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte”, Cass. Civ., n.
21522/2019).
E' consequenziale che il grado di specificità della prova fornita dal professionista incide poi sul contenuto delle difese del cliente. In applicazione dei principi generali di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. è evidente che dinanzi ad una richiesta di compenso basata su
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un conteggio analitico e preciso, il debitore-cliente ha un onere di contestazione specifico, mentre nel caso in cui il professionista si limiti ad indicare un importo complessivo e globale senza alcuna specificazione, allora il debitore potrà semplicemente contestare l'esorbitanza del compenso richiesto (“In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi)”, Cass.
Civ., n. 37788/2021).
Nella fattispecie concreta in esame, ha chiesto la Parte_1 condanna di al pagamento della complessiva somma di € 58.047,60, a Controparte_1 titolo di compenso professionale per prestazioni svolte nell'ambito dell'incarico di progettazione e dell'accordo per la progettazione commerciale, entrambi conclusi in data
26.10.2017 e relativi all'edificio, sito in Grosseto, via General Cantore, n. 2/4, di proprietà della convenuta.
Risulta incontestato, oltre che provato per tabulas, il conferimento dei due incarichi, l'uno avente ad oggetto la redazione del progetto per la ristrutturazione e ampliamento dell'immobile in questione e l'altro del progetto per la commercializzazione dello stesso
(all.ti A e B all'atto di citazione).
Allo stesso modo, risulta provato in via documentale, l'avvenuta esecuzione degli incarichi, vista la produzione degli atti comprovanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto per il progetto architettonico e del contratto per il progetto di commercializzazione, non specificamente contestati da parte convenuta (all. ti 1 e 2 all'atto di citazione).
I contratti in questione prevedono espressamente anche la determinazione del compenso, stabilendo il pagamento dello stesso per singole fasi. Dunque, circa la quantificazione del compenso bisogna basarsi sugli accordi regolarmente conclusi e sottoscritti dalle parti.
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Com'è noto, infatti, l'art. 2233 c.c., tra le fonti per la determinazione del compenso nei contratti di opera professionale, pone l'autonomia negoziale al vertice, prevedendo che le parti possono pattuire liberamente l'ammontare dello stesso.
Parte convenuta fonda le proprie contestazioni in merito alla non debenza del compenso richiesto, sulla circostanza che le somme dovute per le fasi progettuali successive a quelle per le quali aveva già onorato i pagamenti dovuti, fossero a carico del soggetto che avrebbe ritirato il permesso di costruire, presumibilmente l'acquirente futuro dell'immobile (circostanze smentite in sede di istruttoria orale dai testi e Tes_2 all'udienza del 05.07.2023). CP_3
Orbene, in entrambi i contratti, nella parte relativa allo scaglionamento dei pagamenti, era previsto che i compensi per le fasi successive “saranno espletate e saldate solamente dopo il ritiro del PdC e da chi ritirerà lo stesso”.
Trattasi, dunque, di una condizione sospensiva potestativa (art. 1353 c.c.) che subordinava il pagamento delle fasi successive, rispetto a quelle indicate nei contratti e già pagate dalla convenuta, all'avvenuto ritiro del permesso di costruire, ponendolo a carico di chi avrebbe ritirato lo stesso. L'efficacia della clausola di pagamento, quindi, dipendeva dalla volontà della committente, influenzata da fattori oggettivi, quali l'avvenuto rilascio del permesso di costruire.
Il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 c.c., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista, valutando l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento non in termini astratti o facendo riferimento al solo momento della conclusione del contratto, ma valorizzando il dato dell'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si è verificato il fatto o comportamento che ha reso impossibile l'avveramento della condizione (Cass.,
Sez.Un. n. 18450/2005).
L'eccezione sollevata da parte convenuta, tuttavia, è infondata. La clausola contrattuale che subordina il pagamento delle “fasi successive” al ritiro del permesso di costruire deve essere interpretata secondo buona fede e tenendo conto dell'incarico professionale.
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I contratti, infatti, non prevedono alcuna traslazione automatica dell'obbligo di pagamento in capo ad un terzo non identificato, ossia il futuro acquirente, né contengono pattuizioni che subordino il pagamento alla vendita dell'immobile.
La volontà unilaterale della committente di non pagare l'associazione professionale, adducendo un futuro e incerto trasferimento immobiliare non può incidere sull'efficacia dei contratti stipulati, né può determinare una modifica soggettiva dell'obbligazione senza il consenso della controparte.
Inoltre, quanto all'evento dedotto in condizione, ossia il ritiro del permesso di costruire, valgono le ulteriori considerazioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta risulta che il Comune di Grosseto comunicava l'esito positivo dell'istruttoria tecnica riferita alla pratica edilizia n. 2017/1432, indicando l'entità del contributo di costruzione da versare al fine di ottenere il rilascio del titolo abilitativo (all. 1 all'atto di citazione).
In seguito, visto l'ingente lasso di tempo dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria tecnica senza che fosse stato provveduto al versamento del contributo dovuto, il decideva di avviare il procedimento di archiviazione della Parte_2 pratica edilizia n. 2017/1432 relativa alla ristrutturazione con ampliamento e sopraelevazione dell'edificio di parte convenuta, sito in Grosseto, via General Cantore, n.
2, 2° e 4, che si concludeva con il provvedimento di archiviazione (all. H e I alla memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. di parte attrice).
Pertanto, è evidente che, non essendo espressamente pattuito tra le parti che l'obbligo di pagamento sussistesse in capo ad un terzo non identificato, ossia il futuro acquirente né tantomeno sono previste pattuizioni che subordino il pagamento alla vendita dell'immobile, in applicazione anche dei principi di buona fede e leale collaborazione, non può che ritenersi che il mancato avveramento della condizione sia dipeso da causa imputabile alla secondo il disposto dell'art. 1359 c.c., la quale per un lungo CP_1 lasso di tempo non ha provveduto al ritiro del permesso di costruire.
Alcuna rilevanza rivestono a tal proposito le dichiarazioni rese dal titolare dell'agenzia immobiliare Aquileia, all'udienza del 09.07.2024, posto che la Persona_2 circostanza che l'agente immobiliare, su sollecitazione della comunicava agli CP_1 aspiranti acquirenti dell'immobile che avrebbero dovuto addossarsi i contributi di
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costruzione e i compensi da corrispondere all'associazione professionale, non dimostra un accordo in tal senso tra quest'ultima e la convenuta.
Si deve ritenere, quindi, che la condizione in esame si sia comunque avverata. Infatti, è la stessa convenuta ad ammettere che il mancato ritiro del permesso è stato dovuto a una sua scelta commerciale, ossia quella di non realizzare direttamente il progetto, vista la non appetibilità sul mercato della vendita dell'immobile munito anche di progetto e permesso di costruire.
Ne consegue che l'obbligazione di pagamento, pur formalmente subordinata alla condizione, deve ritenersi esigibile, in quanto la mancata verificazione della condizione è addebitabile alla convenuta, che ha impedito l'attuazione dell'oggetto contrattuale senza una giustificazione giuridicamente rilevante (“ritiene il Collegio di fare propri i principi espressi da quest'ultimo orientamento, che realizzano un diretto collegamento della previsione dell'art. 1359 c.c., con i principi di buona fede imposti - nello specifico ambito del negozio condizionato - dall'art. 1358 c.c. e - più in generale - dagli artt. 1175 e 1375
c.c. e che consentono di valutare l'interesse contrario all'avveramento di una condizione non in astratto ed in relazione alla posizione delle parti quale si prospettava al momento della conclusione del contratto, bensì in concreto ed in relazione all'effettivo interesse quale si è venuto sviluppando in corso di rapporto e - segnatamente - al momento in cui è stata posta in essere l'attività (o l'omissione) che ha impedito l'avveramento della condizione”, Cass. Civ. n. 16501/2014).
In tale ottica, non può negarsi che il mancato ritiro del permesso di costruire sia chiaramente sintomatico del venir meno dell'interesse ad ottenerlo da parte di chi tale istanza aveva presentato e deve ritenersi pertanto che integri un comportamento idoneo a configurare un'ipotesi di "interesse contrario" comportante l'operatività della previsione dell'art. 1359 c.c..
Alcuna rilevanza assumono le considerazioni della in merito all'avvenuta CP_1 scoperta, in occasione delle trattative avviate con promissari acquirenti, di difformità tra lo stato dell'immobile concessionato e quello reale.
La stessa parte convenuta afferma la non essenzialità delle difformità riscontrate, consistenti nello spostamento di un balcone, di alcune finestre e di una scala, non dimostrando in alcun modo la non realizzabilità dei progetti e di fatto non facendo venir meno il diritto al compenso di parte attrice.
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Inoltre, proprio la produce una relazione tecnica, redatta dal geom. CP_1 Tes_1 in occasione della presentazione dell'istanza per la sanatoria, dalla stessa
[...] incaricato, dalla quale risulta che “Confrontando le misure grafiche della rappresentazione del progetto Licenziato con le misure rilevate nel sopralluogo dello stato attuale, nonostante non ci siano differenze né di Volumetria né di Superficie Utile
Lorda, si sono riscontrate difformità nella collocazione di alcuni infissi esterni che si ripete in maniera simmetrica ad ogni piano dell'edificio e variazioni nell'altezza degli interpiani”.
Trattasi, dunque, di difformità geometriche e non urbanistiche, non rilevanti, posto che il
Comune concludeva positivamente l'istruttoria tecnica per il rilascio del permesso di costruire, subordinandone il rilascio al pagamento dei contributi di costruzione, e rimettendo alla proprietaria, sig.ra in sede di avvio del procedimento di CP_1 archiviazione della pratica edilizia, la decisione di quale delle due pratiche avviate mantenere.
Tali considerazioni comportano, senz'altro, il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta.
La domanda principale proposta da parte attrice, invece, può accogliersi solo in parte.
L chiedeva la condanna di parte convenuta al Parte_1 pagamento di prestazioni effettivamente svolte, di spese sostenute per le attività svolte, applicando un aumento forfettario del 25%, e di attività professionali da svolgere.
Parte attrice chiedeva, inoltre, il pagamento di prestazioni svolte non contrattualmente previste ma comunque asseritamente richieste dalla convenuta.
Ebbene, l'associazione professionale ha diritto ad ottenere il pagamento unicamente delle prestazioni effettivamente svolte e contrattualmente previste, per l'ammontare pari ad €
24.220,00, relativo alla fase 2 del progetto architettonico e al progetto di commercializzazione.
Quanto alle somme richieste a titolo di maggiorazione del 25% sul valore delle attività svolte, a titolo di “spese sostenute”, le stesse non sono dovute. Trattasi, infatti, di somme non documentate con giustificativi di spesa, oltre a non essere previste nei contratti sottoscritti tra le parti.
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Quanto alle somme richieste per le attività da svolgere le medesime non possono essere oggetto di condanna al pagamento, poiché possono riconoscersi, in tale sede, solo le somme corrispondenti a prestazioni effettivamente eseguite.
Infine, rispetto alla somma forfettaria di € 5.000,00 richiesta da parte attrice per l'espletamento di un'attività non contrattualmente prevista, specificamente contestata da parte convenuta, relativa alla ricerca di possibili acquirenti dell'immobile, la stessa non è dovuta, visto il mancato raggiungimento della prova in ordine al conferimento del suddetto incarico.
Ed anzi, dall'istruttoria orale, espletata all'udienza del 09.07.2024, è emerso che CP_1
conferiva l'incarico di ricercare sul mercato acquirenti dell'immobile all'agenzia
[...] immobiliare Aquileia di . Persona_2
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, parte attrice ha diritto ad ottenere, a titolo di compenso professionale per le attività svolte, la somma pari ad € 24.220,00.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di lite, visto il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, meritano di essere compensate per 1/3, mentre per il resto seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, d'ufficio, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014
(come aggiornato dal D.M. n° 147 del 13.08.2022), in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00) sulla base del decisum, all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
di condanna al pagamento del compenso professionale per le prestazioni Controparte_1 svolte;
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b) Per l'effetto, condanna al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1 della somma pari ad € 24.220,00, oltre oneri di legge e interessi legali
[...] dalla domanda al saldo;
c) Rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
d) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
e) Compensa per 1/3 le spese tra e e Parte_1 Controparte_1 pone la restante parte che si liquida in euro 3.384,66 per compensi professionali e in euro
786,00 per spese in capo a parte convenuta.
Così deciso in Grosseto il 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1721/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
28/05/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I,
c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Esmeralda Parentini, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in
Grosseto, Via Scrivia, n. 10, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE
E
, (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ER Vannetti, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, via
Donizzetti, n. 12, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni: all'udienza del 28/05/2025, come in atti riportate.
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in Parte_1 giudizio nei confronti di , al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al Controparte_1 pagamento dei compensi per prestazioni professionali svolte nei confronti della stessa.
A sostegno della propria domanda parte attrice esponeva in fatto che:
-in data 26.10.2017 venivano conclusi con la sig.ra due contratti aventi ad Controparte_1 oggetto, rispettivamente, il conferimento, da parte della prima nei confronti di dell'incarico alla progettazione architettonica per la Parte_1 ristrutturazione e per l'ampliamento dell'edificio sito in Grosseto, Via General Cantore, n.
2/4, e l'espletamento della programmazione delle attività necessarie e propedeutiche alla commercializzazione dell'unità immobiliari progettate;
-entrambi gli incarichi erano espletati dall' tra Parte_1
l'ottobre 2017 sino a giugno 2018, anno in cui, consegnato già, a gennaio, il progetto architettonico definitivo, veniva comunicato dal l'esito positivo Parte_2 dell'istruttoria tecnica riferita alla pratica edilizia n. 2017/1432, con l'indicazione del contributo di costruzione da versare per conseguire il rilascio del titolo abilitativo;
-a partire dall'approvazione della pratica edilizia da parte dell'amministrazione comunale, avviava un'intensa attività, svolta in collaborazione Parte_1 con l'agenzia immobiliare Aquileia, per reperire imprenditori interessati all'acquisto dell'intero immobile, con il progetto approvato, con l'esatta determinazione dei costi da sostenere e con la certezza della realizzabilità delle opere progettate;
nella persona dell'Arch. , avviava una Controparte_2 Per_1 fitta interlocuzione con tutti i soggetti che manifestavano un interesse all'operazione, ancorché non prevista dai contratti ma comunque richiesta dalla sig.ra CP_1 presentando progetti in tutto o in parte alternativi rispetto a quanto originariamente stabilito, al fine di commercializzare il bene e trasmettendo il piano finanziario e il progetto esecutivo strutturale;
-dopo l'abbandono della trattativa di acquisto da parte del dott. nel Controparte_3 luglio 2019, l' realizzava, nell'interesse della Parte_1 convenuta, altre proposte progettuali con limitazione dei costi, allo scopo di consentire alla committente di procedere direttamente alla realizzazione anziché all'alienazione totale dell'immobile;
-nel mese di febbraio 2020 la convenuta rappresentava all' Parte_1 di star valutando la possibilità di intraprendere strade diverse per giungere
[...] all'alienazione del compendio immobiliare, non avvalendosi più dell'attività professionale dell'associazione;
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-i professionisti, dunque, su richiesta della convenuta, trasmettevano alla stessa il conteggio delle somme dovute per le prestazioni già svolte;
-il conteggio ammontava ad un totale di € 40.750,00, al quale venivano aggiunte le somme dovute per l'attività professionale non prevista dal contratto ma comunque richiesta dalla svolta a partire da giugno 2018 sino a gennaio 2020, quantificate CP_1 forfettariamente, a titolo di mero rimborso spese, nella misura di € 5.000,00;
-la richiesta di pagamento di non sortiva alcun Parte_1 effetto.
Per tutte queste ragioni parte attrice formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale di Grosseto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, per le causali di cui in narrativa:
1. Accertare e dichiarare che la Sig.ra ha conferito all' Controparte_1 [...]
l'incarico avente ad oggetto la progettazione architettonica per Parte_3 la ristrutturazione e per l'ampliamento dell'edificio sito in Grosseto alla Via General
Cantore n. 2/4 all'epoca costituito da nn. 3 unità immobiliari destinate a civile abitazione, e l'incarico per l'espletamento della programmazione delle attività necessarie
e propedeutiche alla commercializzazione delle unità immobiliari progettate, come da docc. A e B allegati al presente atto;
2. Accertare e dichiarare che i citati incarichi hanno avuto esecuzione;
3. Accertare e dichiarare che la Sig.ra ha conferito all' Controparte_1 [...] anche l'incarico avente ad oggetto l'ulteriore attività Parte_3 professionale non prevista nel contratto di cui alla narrativa che precede, a partire da giugno 2018 e sino a gennaio 2020;
4. Accertare e dichiarare che anche l'attività professionale di cui al punto 3 che precede
è stata eseguita dall' attrice;
Parte_4
5. Accertare e dichiarare che il compenso dovuto per l'opera prestata dall' e di cui ai punti 1 e 2 è pari ad € 40.750,00 oltre oneri di legge;
Parte_1
6. Accertare e dichiarare che il compenso dovuto per l'opera prestata dall' e di cui ai punti 3 e 4 è pari ad € € 5.000,00 oltre oneri di legge;
Parte_1
7. Per l'effetto, condannare la Sig.ra a corrispondere alla Controparte_1 all' la somma di € 45.750,00 oltre oneri di Parte_3 legge, e così per il totale di € 58.047,60.
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Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta , Controparte_1 eccependo, in primo luogo, il difetto di legittimazione attiva di parte attrice, chiedendo, in secondo luogo, il rigetto della domanda di in Parte_1 quanto infondata in fatto e in diritto, e, infine, proponendo domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Parte convenuta esponeva in fatto che:
-conferiva due distinti incarichi professionali, il primo relativo alla ristrutturazione dell'immobile sito in Grosseto, via General Cantore ed il secondo relativo alla commercializzazione del medesimo, ossia la predisposizione dell'immobile ad essere venduto unitamente ad un progetto di ristrutturazione e ampliamento volumetrico;
-i due contratti prevedevano le distinte fasi di progettazione con i relativi costi, con la previsione del pagamento dei compensi distinti per singole fasi;
-per la vendita dell'immobile la convenuta incaricava l'agenzia immobiliare Aquileia di
, prima verbalmente e poi con incarico scritto;
Persona_2
-i due contratti prevedevano il pagamento solo di una parte delle prestazioni indicate, posto che entrambi gli accordi stabilivano che “si precisa che le fasi successive saranno espletate e saldate solamente dopo il ritiro del PdC a da chi ritirerà lo stesso”;
-le spese erano a carico della solo fino al ritiro del permesso a costruire, CP_1 lasciando le restanti, relative agli oneri di costruzione e degli ulteriori costi di progettuali e tecnici, a carico del futuro acquirente;
-la presentazione della richiesta di permesso di costruire veniva accolta dal Comune di
Grosseto, il quale subordinava il ritiro dello stesso al pagamento degli oneri di costruzione, pari ad € 88.100,00;
-tuttavia, la vendita dell'immobile insieme al progetto ed al permesso di costruire non aveva esito positivo;
-l'agenzia Aquileia reperiva acquirenti per la vendita dell'immobile nello stato in cui si trovava e così veniva venduto;
veniva saldato per le fasi lavorative eseguite sino Controparte_2 alla richiesta del permesso di costruire, così come specificato nei contratti;
-l'attrice non veniva mai incaricata dell'attività di ricerca di acquirenti;
-alcuna maggiorazione del 25% dei compensi era dovuta;
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-l'Arch. nella richiesta di permesso di costruire presentata al Comune di Grosseto Pt_1 attestava, nel modulo relativo alla “regolarità urbanistica e precedenti edilizi”, oltre che in un'attestazione consegnata alla in previsione di una futura vendita, la piena CP_1 conformità dell'immobile interessato;
-alcuni soggetti interessati all'acquisito del compendio immobiliare, nello stato di fatto esistente, presentatisi all'agenzia immobiliare Aquileia, facevano visionare l'immobile e riscontravano delle difformità tra lo stato concessionato e quello reale;
-un tecnico incaricato dalla geom. eseguiva la verifica e CP_1 Testimone_1 rilevava alcune difformità non essenziali, quali lo spostamento di un balcone, di alcune finestre e di una scala;
-si rendeva necessaria una pratica di sanatoria, la quale aveva esito positivo, motivo per il quale veniva rilasciato permesso di costruire in sanatoria, in data 03.02.2021, che consentiva la successiva vendita;
-la pratica di sanatoria aveva un costo di € 3.085,00 e i compensi per il geom. Tes_1 ammontavano ad € 6.853,35.
Per tali motivi la convenuta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
voglia in subordine stabilire che nulla è dovuto dalla Parte_1 in favore della e\o dell'arch. CP_1 Parte_1
per le causali di cui in premessa. In via riconvenzionale, voglia condannare- Per_1 qualora legittimato in questo processo- Parte_1 in persone del l.r. pro tempore, (e\o l'arch. , qualora quest'ultimo fosse Per_1 legittimato) alla refusione della somma di € 37.838,51 in favore della per le CP_1 causali di cui in premessa, oltre interessi dalla data del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
All'udienza dell'11.01.2023 il giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c..
Alle udienze del 05.07.2023, 09.07.2024 e 12.11.2024 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 28.05.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva.
Prima di passare all'analisi del merito della domanda di parte attrice, bisogna analizzare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Parte_1
L'eccezione è infondata per le ragioni che seguono.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, le associazioni professionali, ancorché prive di personalità giuridica, possono agire in giudizio per il pagamento delle prestazioni professionali, se ed in quanto ciò risulti dagli accordi interni tra associati e dal concreto svolgimento dell'attività, purché le prestazioni siano rese nell'ambito della struttura associativa e i relativi compensi siano destinati all'associazione (Cass. Civ. n.
30730/2022; Cass. Civ. n. 2332/2022).
Le associazioni professionali, dunque, rientrano nel novero delle associazioni cui la legge attribuisce la capacità di essere autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici. In ordine alla legittimazione attiva (ad es. per il recupero dei compensi professionali), questa va riconosciuta in capo all'associazione nel suo complesso, quindi, solo ove gli accordi tra i singoli (ossia lo statuto dell'associazione professionale) prevedano l'attribuibilità degli incarichi professionali e la spettanza dei compensi anche all'associazione, mentre di regola la legittimazione appartiene al singolo professionista associato (Tribunale Rimini n. 658/2023).
Nel caso in esame, parte attrice ha documentato la propria legittimazione mediante la produzione dell'atto costitutivo dell'associazione professionale, datato 26.02.2014 e registrato in Grosseto il 10.03.2014 (all. G alla memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. di parte attrice).
Da tale documento emergono previsioni contrattuali precise che regolano in modo chiaro i rapporti tra i professionisti associati, nonché il regime dei conferimenti, della rappresentanza e della titolarità dei compensi.
Pertanto, risulta che il modello organizzativo adottato prevede una struttura stabile e formalizzata in cui gli incarichi ricevuti dai singoli associati sono conferiti immediatamente all'associazione, la quale diventa titolare del credito professionale, conformemente all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in casi del genere,
l'associazione si configura come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, con legittimazione attiva a far valere i relativi crediti professionali.
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Rispetto ai due contratti stipulati tra le parti, l'uno attinente alla progettazione e l'altro alla commercializzazione dell'immobile oggetto di giudizio, nel primo caso, anche qualora si ritenesse che l'incarico sia stato formalmente conferito all'Arch. , si Per_1 deve ritenere che la titolarità del compenso insieme alla legittimazione ad agire in giudizio per il pagamento spetti all'associazione, visti gli artt. 9 e 10 dello statuto suddetto, e nel secondo caso, invece, risulta espressamente indicato che il agiva non Pt_1 in proprio ma quale rappresentante dell'associazione (all.ti A e B all'atto di citazione).
Ne consegue il rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta.
Sul merito.
Passando all'analisi del merito della domanda di parte attrice, la stessa risulta in parte fondata per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie vengono in rilievo dei contratti di opera professionale intellettuale stipulati dall'attrice, quale associazione professionale, con la convenuta, disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c.
Per le professioni valgono in generale i principi: dell'esecuzione necessariamente personale della prestazione (art. 2232 c.c.), del compenso parametrato all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art. 2233 c.c.), dell'alleggerimento della responsabilità professionale nel caso in cui la prestazione effettuata implichi la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (art. 2236 c.c.) e dell'esonero dallo statuto dell'imprenditore.
Com'è noto, il prestatore di opera professionale intellettuale, una volta ricevuti gli incarichi, deve assolvere agli stessi utilizzando, in primo luogo, la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma 1, c.c.) (“La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso” Cass. Civ. Ordinanza n. 9063/2023), ed, in secondo luogo, trattandosi di un'attività professionale, la diligenza qualificata (art. 1176, comma 2, c.c.), ossia quella richiesta dalla natura delle prestazioni espletate (“Il professionista assume nei confronti del cliente l'obbligazione di svolgere la propria attività a regola d'arte, impegnandosi ad eseguire la prestazione richiesta con l'adozione di tutte le cautele necessarie che andranno adeguate e parametrate al criterio della diligenza qualificata
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che costituisce regola di valutazione del comportamento del debitore e di apprezzamento dell'esattezza della prestazione dovuta” Cass. Civ., n. 26231/2023).
Nel caso di specie, l'attore agisce in giudizio al fine di ottenere il pagamento dei compensi professionali per attività professionale prestata a favore della convenuta.
Risulta propedeutico ricordare che nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, rispetto al compenso dovutogli per le prestazioni professionali espletate in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento del medesimo incombe sul professionista.
Quindi, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso (Tribunale Grosseto, n. 646/2018; in senso conforme anche
Tribunale Brindisi, n. 816/2023, “Nel caso in cui il professionista reclami il pagamento dei suoi compensi, presupposto essenziale per vantare tale diritto è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista: tale prova, quando il diritto al compenso sia contestato dal cliente convenuto sotto il profilo della mancata instaurazione di un rapporto professionale, deve essere fornita dall'attore, che deve dimostrare sia l'"an" del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso”).
Il professionista deve provare non solo che l'opera è stata compiuta ma anche l'entità delle prestazioni, allo scopo di consentire la quantificazione del suo compenso (“Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte”, Cass. Civ., n.
21522/2019).
E' consequenziale che il grado di specificità della prova fornita dal professionista incide poi sul contenuto delle difese del cliente. In applicazione dei principi generali di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. è evidente che dinanzi ad una richiesta di compenso basata su
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un conteggio analitico e preciso, il debitore-cliente ha un onere di contestazione specifico, mentre nel caso in cui il professionista si limiti ad indicare un importo complessivo e globale senza alcuna specificazione, allora il debitore potrà semplicemente contestare l'esorbitanza del compenso richiesto (“In tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, comma 1, c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (vale a dire, che l'importo richiesto è quello dovuto, alla stregua della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi)”, Cass.
Civ., n. 37788/2021).
Nella fattispecie concreta in esame, ha chiesto la Parte_1 condanna di al pagamento della complessiva somma di € 58.047,60, a Controparte_1 titolo di compenso professionale per prestazioni svolte nell'ambito dell'incarico di progettazione e dell'accordo per la progettazione commerciale, entrambi conclusi in data
26.10.2017 e relativi all'edificio, sito in Grosseto, via General Cantore, n. 2/4, di proprietà della convenuta.
Risulta incontestato, oltre che provato per tabulas, il conferimento dei due incarichi, l'uno avente ad oggetto la redazione del progetto per la ristrutturazione e ampliamento dell'immobile in questione e l'altro del progetto per la commercializzazione dello stesso
(all.ti A e B all'atto di citazione).
Allo stesso modo, risulta provato in via documentale, l'avvenuta esecuzione degli incarichi, vista la produzione degli atti comprovanti l'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto per il progetto architettonico e del contratto per il progetto di commercializzazione, non specificamente contestati da parte convenuta (all. ti 1 e 2 all'atto di citazione).
I contratti in questione prevedono espressamente anche la determinazione del compenso, stabilendo il pagamento dello stesso per singole fasi. Dunque, circa la quantificazione del compenso bisogna basarsi sugli accordi regolarmente conclusi e sottoscritti dalle parti.
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Com'è noto, infatti, l'art. 2233 c.c., tra le fonti per la determinazione del compenso nei contratti di opera professionale, pone l'autonomia negoziale al vertice, prevedendo che le parti possono pattuire liberamente l'ammontare dello stesso.
Parte convenuta fonda le proprie contestazioni in merito alla non debenza del compenso richiesto, sulla circostanza che le somme dovute per le fasi progettuali successive a quelle per le quali aveva già onorato i pagamenti dovuti, fossero a carico del soggetto che avrebbe ritirato il permesso di costruire, presumibilmente l'acquirente futuro dell'immobile (circostanze smentite in sede di istruttoria orale dai testi e Tes_2 all'udienza del 05.07.2023). CP_3
Orbene, in entrambi i contratti, nella parte relativa allo scaglionamento dei pagamenti, era previsto che i compensi per le fasi successive “saranno espletate e saldate solamente dopo il ritiro del PdC e da chi ritirerà lo stesso”.
Trattasi, dunque, di una condizione sospensiva potestativa (art. 1353 c.c.) che subordinava il pagamento delle fasi successive, rispetto a quelle indicate nei contratti e già pagate dalla convenuta, all'avvenuto ritiro del permesso di costruire, ponendolo a carico di chi avrebbe ritirato lo stesso. L'efficacia della clausola di pagamento, quindi, dipendeva dalla volontà della committente, influenzata da fattori oggettivi, quali l'avvenuto rilascio del permesso di costruire.
Il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 c.c., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione, e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista, valutando l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento non in termini astratti o facendo riferimento al solo momento della conclusione del contratto, ma valorizzando il dato dell'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si è verificato il fatto o comportamento che ha reso impossibile l'avveramento della condizione (Cass.,
Sez.Un. n. 18450/2005).
L'eccezione sollevata da parte convenuta, tuttavia, è infondata. La clausola contrattuale che subordina il pagamento delle “fasi successive” al ritiro del permesso di costruire deve essere interpretata secondo buona fede e tenendo conto dell'incarico professionale.
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I contratti, infatti, non prevedono alcuna traslazione automatica dell'obbligo di pagamento in capo ad un terzo non identificato, ossia il futuro acquirente, né contengono pattuizioni che subordino il pagamento alla vendita dell'immobile.
La volontà unilaterale della committente di non pagare l'associazione professionale, adducendo un futuro e incerto trasferimento immobiliare non può incidere sull'efficacia dei contratti stipulati, né può determinare una modifica soggettiva dell'obbligazione senza il consenso della controparte.
Inoltre, quanto all'evento dedotto in condizione, ossia il ritiro del permesso di costruire, valgono le ulteriori considerazioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta risulta che il Comune di Grosseto comunicava l'esito positivo dell'istruttoria tecnica riferita alla pratica edilizia n. 2017/1432, indicando l'entità del contributo di costruzione da versare al fine di ottenere il rilascio del titolo abilitativo (all. 1 all'atto di citazione).
In seguito, visto l'ingente lasso di tempo dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria tecnica senza che fosse stato provveduto al versamento del contributo dovuto, il decideva di avviare il procedimento di archiviazione della Parte_2 pratica edilizia n. 2017/1432 relativa alla ristrutturazione con ampliamento e sopraelevazione dell'edificio di parte convenuta, sito in Grosseto, via General Cantore, n.
2, 2° e 4, che si concludeva con il provvedimento di archiviazione (all. H e I alla memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. di parte attrice).
Pertanto, è evidente che, non essendo espressamente pattuito tra le parti che l'obbligo di pagamento sussistesse in capo ad un terzo non identificato, ossia il futuro acquirente né tantomeno sono previste pattuizioni che subordino il pagamento alla vendita dell'immobile, in applicazione anche dei principi di buona fede e leale collaborazione, non può che ritenersi che il mancato avveramento della condizione sia dipeso da causa imputabile alla secondo il disposto dell'art. 1359 c.c., la quale per un lungo CP_1 lasso di tempo non ha provveduto al ritiro del permesso di costruire.
Alcuna rilevanza rivestono a tal proposito le dichiarazioni rese dal titolare dell'agenzia immobiliare Aquileia, all'udienza del 09.07.2024, posto che la Persona_2 circostanza che l'agente immobiliare, su sollecitazione della comunicava agli CP_1 aspiranti acquirenti dell'immobile che avrebbero dovuto addossarsi i contributi di
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costruzione e i compensi da corrispondere all'associazione professionale, non dimostra un accordo in tal senso tra quest'ultima e la convenuta.
Si deve ritenere, quindi, che la condizione in esame si sia comunque avverata. Infatti, è la stessa convenuta ad ammettere che il mancato ritiro del permesso è stato dovuto a una sua scelta commerciale, ossia quella di non realizzare direttamente il progetto, vista la non appetibilità sul mercato della vendita dell'immobile munito anche di progetto e permesso di costruire.
Ne consegue che l'obbligazione di pagamento, pur formalmente subordinata alla condizione, deve ritenersi esigibile, in quanto la mancata verificazione della condizione è addebitabile alla convenuta, che ha impedito l'attuazione dell'oggetto contrattuale senza una giustificazione giuridicamente rilevante (“ritiene il Collegio di fare propri i principi espressi da quest'ultimo orientamento, che realizzano un diretto collegamento della previsione dell'art. 1359 c.c., con i principi di buona fede imposti - nello specifico ambito del negozio condizionato - dall'art. 1358 c.c. e - più in generale - dagli artt. 1175 e 1375
c.c. e che consentono di valutare l'interesse contrario all'avveramento di una condizione non in astratto ed in relazione alla posizione delle parti quale si prospettava al momento della conclusione del contratto, bensì in concreto ed in relazione all'effettivo interesse quale si è venuto sviluppando in corso di rapporto e - segnatamente - al momento in cui è stata posta in essere l'attività (o l'omissione) che ha impedito l'avveramento della condizione”, Cass. Civ. n. 16501/2014).
In tale ottica, non può negarsi che il mancato ritiro del permesso di costruire sia chiaramente sintomatico del venir meno dell'interesse ad ottenerlo da parte di chi tale istanza aveva presentato e deve ritenersi pertanto che integri un comportamento idoneo a configurare un'ipotesi di "interesse contrario" comportante l'operatività della previsione dell'art. 1359 c.c..
Alcuna rilevanza assumono le considerazioni della in merito all'avvenuta CP_1 scoperta, in occasione delle trattative avviate con promissari acquirenti, di difformità tra lo stato dell'immobile concessionato e quello reale.
La stessa parte convenuta afferma la non essenzialità delle difformità riscontrate, consistenti nello spostamento di un balcone, di alcune finestre e di una scala, non dimostrando in alcun modo la non realizzabilità dei progetti e di fatto non facendo venir meno il diritto al compenso di parte attrice.
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Inoltre, proprio la produce una relazione tecnica, redatta dal geom. CP_1 Tes_1 in occasione della presentazione dell'istanza per la sanatoria, dalla stessa
[...] incaricato, dalla quale risulta che “Confrontando le misure grafiche della rappresentazione del progetto Licenziato con le misure rilevate nel sopralluogo dello stato attuale, nonostante non ci siano differenze né di Volumetria né di Superficie Utile
Lorda, si sono riscontrate difformità nella collocazione di alcuni infissi esterni che si ripete in maniera simmetrica ad ogni piano dell'edificio e variazioni nell'altezza degli interpiani”.
Trattasi, dunque, di difformità geometriche e non urbanistiche, non rilevanti, posto che il
Comune concludeva positivamente l'istruttoria tecnica per il rilascio del permesso di costruire, subordinandone il rilascio al pagamento dei contributi di costruzione, e rimettendo alla proprietaria, sig.ra in sede di avvio del procedimento di CP_1 archiviazione della pratica edilizia, la decisione di quale delle due pratiche avviate mantenere.
Tali considerazioni comportano, senz'altro, il rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta.
La domanda principale proposta da parte attrice, invece, può accogliersi solo in parte.
L chiedeva la condanna di parte convenuta al Parte_1 pagamento di prestazioni effettivamente svolte, di spese sostenute per le attività svolte, applicando un aumento forfettario del 25%, e di attività professionali da svolgere.
Parte attrice chiedeva, inoltre, il pagamento di prestazioni svolte non contrattualmente previste ma comunque asseritamente richieste dalla convenuta.
Ebbene, l'associazione professionale ha diritto ad ottenere il pagamento unicamente delle prestazioni effettivamente svolte e contrattualmente previste, per l'ammontare pari ad €
24.220,00, relativo alla fase 2 del progetto architettonico e al progetto di commercializzazione.
Quanto alle somme richieste a titolo di maggiorazione del 25% sul valore delle attività svolte, a titolo di “spese sostenute”, le stesse non sono dovute. Trattasi, infatti, di somme non documentate con giustificativi di spesa, oltre a non essere previste nei contratti sottoscritti tra le parti.
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Quanto alle somme richieste per le attività da svolgere le medesime non possono essere oggetto di condanna al pagamento, poiché possono riconoscersi, in tale sede, solo le somme corrispondenti a prestazioni effettivamente eseguite.
Infine, rispetto alla somma forfettaria di € 5.000,00 richiesta da parte attrice per l'espletamento di un'attività non contrattualmente prevista, specificamente contestata da parte convenuta, relativa alla ricerca di possibili acquirenti dell'immobile, la stessa non è dovuta, visto il mancato raggiungimento della prova in ordine al conferimento del suddetto incarico.
Ed anzi, dall'istruttoria orale, espletata all'udienza del 09.07.2024, è emerso che CP_1
conferiva l'incarico di ricercare sul mercato acquirenti dell'immobile all'agenzia
[...] immobiliare Aquileia di . Persona_2
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, parte attrice ha diritto ad ottenere, a titolo di compenso professionale per le attività svolte, la somma pari ad € 24.220,00.
Ogni altra domanda ed eccezione proposta dalle parti si intende assorbita.
Le spese di lite.
Le spese di lite, visto il parziale accoglimento delle domande di parte attrice, meritano di essere compensate per 1/3, mentre per il resto seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, d'ufficio, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014
(come aggiornato dal D.M. n° 147 del 13.08.2022), in relazione allo scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00) sulla base del decisum, all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
di condanna al pagamento del compenso professionale per le prestazioni Controparte_1 svolte;
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b) Per l'effetto, condanna al pagamento nei confronti di Controparte_1 Parte_1 della somma pari ad € 24.220,00, oltre oneri di legge e interessi legali
[...] dalla domanda al saldo;
c) Rigetta le altre domande proposte da parte attrice;
d) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
e) Compensa per 1/3 le spese tra e e Parte_1 Controparte_1 pone la restante parte che si liquida in euro 3.384,66 per compensi professionali e in euro
786,00 per spese in capo a parte convenuta.
Così deciso in Grosseto il 16.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
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