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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/11/2025, n. 3801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3801 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M. Dott.ssa Alessia Limongelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7246/23 del R.G.A.C., avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale” pendente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Pasquale Lucio Monaco (C.F.:
) e dall'avv. Cristiana Cornacchione (C.F.: C.F._2
) ed elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua C.F._3
Vetere – 81055 – alla Via Martiri del Dissenso n°65, giusta procura in atti
- ATTORE-
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t., dott. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Salatiello (codice fiscale CP_2
), presso il cui studio elettivamente domicilia, in CodiceFiscale_4
Giugliano in IA (Na), al Corso Campano 299, in virtù di procura in atti
- CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da note depositate il 3.09.2025
Per il convenuto: come da note depositate il 10.09.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 essere proprietario del fondo agricolo denominato Capitolo, sito in , alla CP_1 località Masseria Canne, riportato in catasto terreni al Fg. 42, p.lla 5 destinato a frutteto - conveniva in giudizio il IA (NA), al fine Controparte_1 di sentirne accertare la esclusiva responsabilità e ottenere il risarcimento quantificato in euro 344.421,00 per tutti i danni subiti dal fondo di sua proprietà a causa dell'occupazione dello stesso da parte di immigrati di etnia ROM e denunciava il comportamento inerte ed indifferente del Controparte_1 al cospetto di tale situazione.
[...]
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che, già a partire dal 1999, il padre
-all'epoca usufruttuario del fondo – aveva sporto due denunce Persona_1 per danneggiamento e occupazione da parte di sconosciuti che si erano introdotti nel fondo lacerando la recinzione posta lungo i confini;
che negli anni successivi, anche l'istante sporgeva formali denunce in data 22.02.2006, 03.11.2007, 21.11.2007, 19.12.2007 per l'asportazione delle recinzioni, lo sradicamento della sbarra a protezione dell'accesso al fondo, l'occupazione del terreno ed i danneggiamenti all'immobile rurale ivi collocato, i danneggiamenti alle colture ortofrutticole, attraverso incendi, estirpazioni e tagli degli alberi da frutta, nonché infine per lo sversamento di rifiuti di ogni sorta, come carcasse bruciate di automobili e di elettrodomestici;
che nell'area adiacente al terreno di proprietà
(Foglio 27, particella 12), è sorto il campo ROM di , Parte_1 CP_1 inizialmente formato da moduli abitativi atti ad ospitare poche decine di famiglie, e poi negli anni è cresciuto abusivamente a dismisura;
che nel 2007, l'istante a proprie spese ricorrendo all'intermediazione dell' riuscì a CP_3 ripristinare in sicurezza le recinzioni divelte e alla rimozione dei rifiuti sostenendo un costo di € 6000,00; che tuttavia, anche in seguito gli immigrati di etnia ROM continuavano ad introdursi nel terreno e a occuparlo costruendo finanche manufatti abusivi sulla proprietà , praticando anche atti intimidatori Parte_1 come denunciato nell'anno 2009 e con la rimozione della cartellonistica di divieto di accesso e sversamento rifiuti come denunciato alle autorità nel 2012; che la creazione di una discarica a cielo aperto dava origine al sequestro dell'area e al procedimento penale n. 552732/09 – R.G. GIP 2852/2010, archiviato per l'impossibilità di individuare i responsabili;
che, in data 07.10.2022, l'istante veniva convocato dai Carabinieri di , per “Verbale di notifica e CP_1 restituzione di cose sequestrate”; in virtù di provvedimento assunto dal Tribunale di Napoli Nord, nr. 19027/2014 R.G.N.R.; infine che il Controparte_1 nonostante avesse generato le suddette criticità consentendo al Parte_2 incontrollata espansione e continui sconfinamenti, per ben due volte emetteva provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti, finalizzati ad ottenere da quest'ultimo la bonifica dei luoghi, impugnati e annullati dal TAR per mancanza di prova del dolo e/o della colpa del ricorrente e richiedendo la risoluzione della problematica dello sversamento illecito, l'adozione di misure di ordine pubblico.
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In punto di diritto, osservava l'istante che i danni occorsi al fondo di sua proprietà
- individuati e quantificati con l'ausilio di un consulente tecnico Agronomo Dott.
– danni al frutteto, danni da mancato reddito e da mancato Persona_2 godimento del bene, danno derivante dalla distruzione del manufatto già adibito a deposito degli attrezzi agricoli, danno arrecato dalla rimozione di una fascia di terreno confinante con la strada comunale, danno derivante dalla distruzione delle reti di recinzione, poste a protezione del fondo – erano imputabili alla condotta omissiva del che non ha effettuato la dovuta vigilanza sul Controparte_1 campo ROM affinché non proliferassero insediamenti abusivi nelle aree limitrofe pubbliche e private;
che infatti era evidente il mancato esercizio da parte del delle competenze assegnategli in materia di tutela dell'ordine e della CP_1 sicurezza pubblica ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, (articolo 1, comma 4, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e della L. 8 giugno 1990, n. 142, articolo 38, comma 1, lettera d), (Ordinamento delle autonomie locali); infine che il comportamento omissivo e antigiuridico dell'ente perdura da oltre un decennio, con gravi danni per il fondo attoreo.
Si costituiva in data 23.10.23 il eccependo l'inammissibilità Controparte_1
e l'improcedibilità della procedura azionata da parte attrice unitamente alla nullità dell'atto di citazione per violazione ex art. 163 e segg. cpc, nonché il difetto di giurisdizione del giudice adito con riferimento alla richiesta di accertamento, quantificazione e condanna del per il dichiarato “danno da Controparte_1 occupazione illegittima del fondo dal 2009”, trattandosi di materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ivi inclusa la richiesta risarcitoria. CP_ Nel merito, poi, deduceva che nessuna responsabilità poteva imputarsi all' convenuto, il quale era sempre intervenuto prontamente, adempiendo alle richieste e prescrizioni pervenute da altre amministrazioni e, soprattutto, era intervenuto provvedendo alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica del suolo interessato, come provato dalla documentazione depositata in atti.
Pertanto concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “A)In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio e la nullità dell'atto di citazione, per le motivazioni di cui sopra;
B) Sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario in favore del giudice amministrativo a conoscere la vicenda con riferimento alla richiesta di accertamento, quantificazione e condanna del per il Controparte_1 dichiarato “danno da occupazione illegittima del fondo dal 2009”; C) Nel merito: in via principale, rigettare ogni domanda attorea perché inammissibile, improponibile, improcedibile, pretestuosa ed, in ogni caso, infondata tanto in fatto quanto in diritto e, comunque, non provata, stante l'infondatezza della pretesa risarcitoria – il comportamento adempiente del – l'assenza di CP_1 responsabilità dell'ente – il comportamento omissivo del ricorrente – concorso ex
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art. 1227 c.c.: in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale della domanda, tenere conto, anche ai fini quantificativi del danno patito, il comportamento adottato dal ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.; D)Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre iva, cpa e spese generali come per legge”.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 14.07.24, il Giudice precedentemente assegnatario del procedimento, ritenuto che dalla prospettazione emergevano voci di danno ( tra cui l'omessa emissione di ordine di rimozione rifiuti) involgenti l'esercizio del potere discrezionale della PA e implicanti la giurisdizione del G.A., ha formulato, in favore di parte attrice, una proposta conciliativa di € 190.000,00 comprensiva di interessi e rivalutazione con pagamento altresì delle spese di lite nella misura del 50 % e pari a complessivi 6.000 per compenso ed euro 620,05 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed Iva come per legge.
In mancanza di adesione alla proposta di cui sopra da parte del CP_1
, la causa è proseguita fino alla rimessione in decisione ai sensi dell'art.
[...]
189 c.p.c. previa assegnazione dei termini di cui al comma 1 n. 1),2) 3).
In via preliminare, va affermata la validità dell'atto introduttivo che complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1° giugno 2001, n. 7448 Sez. 1, Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo la controparte nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa, essendo questa senza dubbio stata posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito. Sempre preliminarmente, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Controparte_1
Parte attrice sostiene la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella misura in cui il danno subito non deriverebbe dalla lesione di un interesse legittimo e, pertanto, sarebbe svincolato dall'esercizio di un potere amministrativo in senso proprio, ma da una pluralità di condotte omissive poste in essere dall'ente convenuto in violazione del dovere del neminem laedere. Sul punto è necessario chiarire la distinzione che intercorre tra esercizio dell'attività provvedimentale vincolata o discrezionale della P.A. e mero comportamento amministrativo: nel primo caso emerge il fondamento della giurisdizione del Giudice amministrativo, nella misura in cui la Pubblica Amministrazione agisce quale titolare di un potere autoritativo dal quale deriva un danno da illegittimo esercizio dell'attività provvedimentale (la quale, si precisa, può ben consistere anche in un omissione), nella seconda ipotesi viene in rilievo, come chiarito dalle Sezioni Unite con l'ordinanza n. 8236/2020, un mero
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comportamento violativo dei canoni generali di correttezza e buona fede che ingenera un danno non lesivo di un interesse legittimo, bensì di un diritto soggettivo, il quale, salvo che non si versi in una delle materie di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo come elencate dall'art. 133 D.lgs. n. 104/2010, deve essere fatto valere dinanzi al Giudice ordinario. Invero la Suprema Corte, con ordinanza n. 8236/2020 ha dichiarato sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario tutte le volte in cui i privati non mettano in discussione la legittimità degli atti amministrativi, ma lamentino la lesione del loro affidamento sulla legittimità degli stessi e richiedano il risarcimento dei danni da loro subiti per aver orientato le proprie scelte negoziali o imprenditoriali confidando, fino all'annullamento di tali atti, in tale legittimità (cfr. S.U., ordinanza n. 8236 del 28.04.2020). In altre parole, la fattispecie causativa del danno non consiste nella lesione dell'interesse legittimo del destinatario del provvedimento, bensì nella lesione dell'affidamento che costui ha riposto nella legittimità del provvedimento che gli ha attribuito il bene della vita. “La lesione discende non dalla violazione delle regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo che si estrinseca nel provvedimento (devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo), “bensì dalla violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato, cui si deve uniformare il comportamento dell'Amministrazione” che giustifica la giurisdizione del giudice ordinario (cfr. S.U., ordinanza n. 8236/2020). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, precisato che la giurisdizione si determina sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale: quest'ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (Cass., Sez. Un., 2 marzo 2018, n. 4997; Cass. 32364/2018). A mente dell'art. 7 del codice del processo amministrativo, “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni”. A riguardo, secondo ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.104 del 2010, rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura
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di diritto soggettivo ma quella di interesse legittimo pretensivo;
in tal caso, infatti, non viene in considerazione l'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo legittimamente annullato in sede di autotutela (con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio), e neppure l'affidamento, circa l'emanazione di un provvedimento ampliativo, ingenerato da un comportamento della P.A. che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa risarcitoria esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio” (cfr. Cass., sez. un., 12/11/2021, n. 33851; in senso conforme: Cass., sez. un., 23/11/2022 n. 34555; Cass., sez. un., 31/10/2023, n. 30175). Ebbene, nella specie, la causa petendi dell'azione intrapresa ha ad oggetto la lesione del diritto soggettivo del privato per l'inerzia dell'Ente convenuto ad esercitare le proprie prerogative in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica (attualmente previste nell'art 54 TUEL), nonché in materia di smaltimento dei rifiuti, mediante l'adozione delle necessarie azioni di bonifica ai sensi dell'art 250 TUA. Nel caso che qui ci occupa, dunque, l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario si collega a un comportamento della pubblica amministrazione riconducibile all'omessa tempestiva adozione dei provvedimenti necessari allo smaltimento dei rifiuti e alla omessa adozione dei provvedimenti a tutela della sicurezza e incolumità pubblica, al fine di prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono la nascita di fenomeni criminosi e di illegalità. Nella specie, dunque, la domanda di risarcimento del danno si fonda sulla inerzia da parte del tenuto a intervenire, per quanto di competenza in materia di CP_1 ordine e sicurezza pubblica in base all'art 118 cost. 54 del TUEL e 250 TUA, ad arginare la situazione di protratta illiceità, determinativa di un pregiudizio economicamente rilevante per il permanere di un'occupazione abusiva di un fondo in proprietà privata. Il petitum sostanziale è, dunque, teso a rivendicare un danno da fatto illecito imputabile al ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in ragione dell'omessa CP_1 predisposizione ed esecuzione di qualsiasi intervento, da considerare, nella specifica serie di circostanze, doveroso. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che “la predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine a una condizione illecita a danni di un privato costituisce attività vincolata degli organi statuali e locali competenti. E appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo – oltre tutto di rilievo costituzionale - nei cui confronti la pubblica amministrazione debba esercitare un'attività vincolata, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l'adozione di una misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito
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discorrere di potere autoritativo correlato all'esercizio di scelte di natura discrezionale” (cfr. tra le varie Cass. Sez. U n. 22254-17, Cass. Sez. U n. 11576- 18, Cass. Sez. U n. 10089-20, Cass. Sez. U n. 8188-22, Cass. Sez. U n. 28429-22; Cass. S.U. 7737-23 anche in materia di prerogative del Sindaco). In ragione delle esposte argomentazioni, deve dichiararsi sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario sulla proposta domanda risarcitoria. Nel merito, la domanda è in parte fondata e può essere accolta nei limiti delle considerazioni che seguono. Ed invero, le deduzioni di parte attrice risultano provate dalla copiosa documentazione versata in atti (denunce, rilievi fotografici, provvedimento di sequestro e dissequestro dell'area, sentenze del Tar), non oggetto di alcun rilievo da parte dell'ente convenuto nonché dall'espletata istruttoria. In proposito, i testi escussi e Testimone_1 Testimone_2 [...]
hanno confermato che a partire dal 2006-2007 i nomadi del campo Rom Tes_3 adiacente al terreno di proprietà , si introducevano nel fondo Parte_1 distruggendo recinzioni e sbarre e lo vandalizzavano depositandovi rifiuti, appiccando roghi e distruggendo un manufatto di ricovero degli attrezzi e gli alberi da frutta. È, altresì, dimostrato che alcuna idonea iniziativa di vigilanza e prevenzione veniva assunta dall'ente convenuto al fine di arginare la descritta situazione e ciò anche successivamente all'annullamento da parte del TAR delle ordinanze di rimozione di rifiuti rivolte all'istante, nelle quali il Tribunale osservava che l'ente non poteva ignorare “le vicende relative al campo nomadi abusivamente istallato sul terreno dei ricorrenti e le innumerevoli denunce dei proprietari” (Tar sentenza n. 241 del 22.1.2010) e che “la risoluzione della problematica CP_1 relativa all'illecito sversamento di rifiuti sul fondo, implicando l'adozione di misure di ordine pubblico, sembra assumere i connotati di una prestazione inesigibile da parte del singolo proprietario” (Tar sentenza 5598 del CP_1
3.12.2016). Ed invero, solo nel mese di novembre 2021, l'ente si determinava ad intraprendere le iniziative necessarie alla rimozione dei rifiuti, in quanto compulsato in tal senso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord con una prima nota del 2019 e una seconda del gennaio 2021 (doc. 24 e 25). È evidente, pertanto, che alcuna colpa concorrente può essere addebitata all'istante il quale, come osservato anche dal giudice amministrativo, ha dimostrato di aver ripetutamente denunciato gli illeciti che avvenivano sulla sua proprietà e adottato le misure ordinariamente adottate dai proprietari. Ciò posto, deve certamente ritenersi dimostrata la lesione del diritto dell'attore divenuto pieno proprietario del fondo di godere e utilizzare il fondo, un tempo destinato alla coltivazione di alberi da frutta e per la distruzione del frutteto. Per quanto concerne gli oneri di allegazione e di prova, l'attore è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta
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e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. Dal momento che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 33645 del 15 novembre 2022 in materia di occupazione sine titulo). Sulla scorta dei richiamati principi, la richiesta risarcitoria avanzata nel caso di specie deve trovare accoglimento stante il corretto assolvimento da parte dell'attore degli oneri di allegazione e di prova gravanti a carico dello stesso. Il pregiudizio allegato dall'istante risulta provato dalle risultanze istruttorie orali e documentali e anche per presunzioni, da cui può agevolmente trarsi la conclusione che l'attore avrebbe certamente tratto utilità dal fondo un tempo destinato alla coltivazione di alberi di albicocche e susine. In ordine al quantum, può certamente farsi riferimento alle risultanze della relazione di parte dell' corredata dalla documentazione, Parte_3 fotografica, planimetrica e catastale e nella quale sono analiticamente indicati i dati a partire dai quali risulta effettuata la valutazione e le tabelle valoriali di riferimento, che possono essere utilizzati dal Tribunale al fine di una valutazione equitativa dei danni subiti. Ebbene, l' ha stimato il valore del frutteto, considerando il reddito netto Pt_3 annuo, (calcolato detraendo i costi di produzione dalla produzione lorda vendibile di un frutteto con caratteristiche simili) moltiplicandolo per il numero di ettari e per gli anni corrispondenti al ciclo produttivo del frutteto (20 anni), stimando il valore di circa euro 96,00 a pianta. Dalla documentazione prodotta da parte attrice, è emerso che a seguito degli atti di vandalismo venivano estirpate circa 600 piante in piena produzione e altre erano state irrimediabilmente danneggiate e può, dunque, determinarsi in € 67200,00 il danno subito per la distruzione del frutteto oltre interessi computati dalla data del 19.12.2017 sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione. Quanto, invece, al danno per il mancato godimento del terreno, l' Pt_3 richiamando il criterio di stima, basato sul calcolo con il quale si determina l'indennizzo per l'occupazione di terreni agricoli, per la realizzazione di opere pubbliche (una quota parte di 1/12 del valore del terreno moltiplicato per il numero di anni del mancato godimento) - ha riportato i valori agricoli medi
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V.A.M., calcolati dalla Commissione Provinciale espropri per i terreni della Provincia di Napoli, pubblicati dall'Agenzia dell'Entrate per l'anno 2019, ultimi disponibili da cui emerge che il valore per i terreni a frutteti, come quelli in causa, risulta pari a euro 73.081,00 ad ettaro e considerata l'ampiezza del terreno di ettari 1.77.35 il valore del terreno è stimato in € 128.005,00. Pertanto, il Tribunale ritiene di poter utilizzare come parametro per determinare in via equitativa il danno subito da parte attrice quello indicato nella detta perizia, non senza tuttavia considerare che dalle risultanze istruttorie è emerso che la definitiva perdita del godimento del fondo con la distruzione di tutti gli alberi da frutta si colloca alla fine dell'anno 2007 e che come si desume dal titolo di provenienza e dalla visura catastale, fino all'anno 2012 l'attore era nudo proprietario del fondo (essendo usufruttuaria la madre ) e che la CP_5 disponibilità del fondo è stata riacquistata nel 2022 come da verbale di dissequestro e consegna. Pertanto, tenuto conto dei detti rilievi, il danno per il mancato godimento del terreno può stimarsi in € 134801,64, oltre interessi dalla data del verificarsi del danno (dalle singole scadenze annuali) al soddisfo. Va poi riconosciuto il danno per la distruzione del manufatto destinato al ricovero degli attrezzi, la cui presenza sul fondo è stata confermata dai testi escussi e la cui fisionomia è stata ricostruita dall' a partire dai residui ritrovati sul Pt_3 fondo e dai dati dichiarati nelle denunce (misure del manufatto), che può essere determinato in € 11.862,00 oltre interessi computati dalla data del 19.12.2017 sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione. Venendo alle ulteriori richieste risarcitorie, alcuna prova ha fornito parte attrice di aver ripristinato le recinzioni e di aver effettuato la pulizia del fondo, sostenendo costi ammontanti ad € 6000,00 così come non risulta dimostrata la tipologia ed estensione della recinzione del fondo distrutta dalle incursioni dei Rom. Infine, dalle dichiarazioni rese dai testi e dal materiale fotografico prodotto in atti è emerso che il nell'effettuare le operazioni di bonifica ha rimosso una CP_1 fascia di terreno confinante con la strada comunale - mentre di contro non risulta dimostrato che su tale fascia di terreno vi fossero alberi e arbusti o comunque una siepe - con la conseguenza che può riconoscersi unicamente l'importo di
€18848,00 per il ripristino del terreno oltre interessi computati dalla data del 30.11.2021 sull'importo pari al capitale devalutato, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai (cosiddetto indice FOI), alla data del verificarsi del sinistro e rivalutata anno per anno in base all'indice Istat fino al momento della pubblicazione della presente decisione.. In definitiva, dunque, il va condannato a Controparte_1 corrispondere in favore dell'attore l'importo di € 232711,64 all'attualità oltre interessi come sopra computati.
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Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030). Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/2022 dello scaglione corrispondente al “decisum”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del G.M., Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) Accoglie per quanto di ragione la domanda giudiziale proposta da e condanna il al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € Parte_1
232711,64 a titolo di risarcimento danni oltre interessi sulle singole poste di danno come indicati in parte motiva e interessi legali dalla data della pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
b) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €. Parte_1
1214,00 per spese vive, €. 14103,00 per onorari di causa, oltre al rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Così deciso in Aversa, il 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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