Decreto cautelare 6 agosto 2025
Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/03/2026, n. 4832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4832 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04832/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09073/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9073 del 2025, proposto da
NG TU, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Leone Giunta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
NA D'GO, CO EL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria finale di merito del concorso interno per titoli per la copertura di n. 959 posti per vice ispettore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipartimento della pubblica sicurezza;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. AR RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 7 luglio 2025 e depositato il 6 agosto 2025, il sig. TU, risultato non vincitore al concorso interno, per soli titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 4 aprile 2024, ha adito questo T.a.r. per ottenere l’annullamento della graduatoria finale del concorso approvata con decreto direttoriale del 9 aprile 2025, contestando l’illegittimità della sua esclusione derivante dalla mancata attribuzione di 1,2 punti – che l’art. 5, co. 1, lett. a), n. 6), del bando di concorso conferiva al titolo “RESPONSABILE POSTO, SOTTOSEZIONE, NUCLEO, SETTORE, SEZIONE O SQUADRA” – per l’incarico di “Settore reperti Commissariato Libertà” di Palermo ricoperto dall’8 aprile 2023.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito in data 13 agosto 2025 e ha successivamente articolato le proprie difese.
3. Questo T.a.r. ha accolto la domanda cautelare del ricorrente con ordinanza del 28 agosto 2025, n. 4585, ritenendo prima facie illegittima la mancata valutazione dell’incarico segnalato, siccome astrattamente riconducibile nell’ampia previsione della clausola del bando, e ordinando alla p.a. di rideterminarsi, mediante un provvedimento di riesame più analiticamente motivato, da adottare entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, e al ricorrente di integrare, nel medesimo termine, il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
4. Con verbale n. 106 in data 1° ottobre 2025, depositato in data 15 ottobre 2025, la commissione ha confermato la non valutabilità dell’incarico in quanto non eccedente le ordinarie mansioni d’ufficio e non implicante l’assunzione di alcuna responsabilità.
5. Il ricorrente ha depositato prova della pubblicazione effettuata in data 24 novembre 2025 ai fini dell’integrazione del contraddittorio e memoria in data 6 febbraio 2026 per contestare l’esito del riesame riportato nel verbale n. 106 del 1° ottobre 2025.
6. All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, previo rilievo d’ufficio di una possibile causa di improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione con motivi aggiunti della determinazione negativa sopravvenuta, la causa è passata in decisione.
7. Il rilievo d’ufficio fatto in sede di discussione ex art. 73, c. 3, c.p.a. merita favorevole apprezzamento.
8. Il sig. TU non ha, infatti, ritualmente impugnato il provvedimento sfavorevole, costituito dal verbale n. 106 del 1° ottobre 2025, che il Ministero dell’Interno ha adottato in risposta all’ordinanza n. 4585/2025 e sul quale è, allo stato, fondata la sua esclusione dalla graduatoria dei vincitori.
Il provvedimento di riesame – che è “confermativo” ma non “meramente confermativo” del verbale n. 89 del 18 marzo 2025 (con il quale l’amministrazione aveva inizialmente respinto l’istanza di autotutela avanzata dal sig. TU), recando, rispetto al primo, una più ampia esternazione delle ragioni della mancata valorizzazione dell’incarico (soprattutto perché ne esplora, ancorché sinteticamente, le caratteristiche) – ha, infatti, sostituito le originarie valutazioni effettuate dalla commissione, rendendo non più attuali le censure formulate nel ricorso introduttivo avverso le stesse e non consentendo, pertanto, al sig. TU di trarre più alcuna utilità dal loro esame (cfr. Cons. Stato, III, 28 maggio 2025, n. 4668; VI, 9 giugno 2023, n. 5662).
9. In conclusione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Considerato l’andamento della controversia le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ CI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
AR RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RA | AZ CI |
IL SEGRETARIO