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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/02/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2264 / 2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI SECONDA SEZIONE
nella persona del Giudice dott. Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa tra:
con il patrocinio dell'avv. D'APICE SALVATORE, elettivamente Parte_1 domiciliato in Salerno alla Piazza della Libertà n. 9 ATTORE/OPPONENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. PAPPALEPORE GIUSEPPE, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Bari alla Via Piccinni n. 210
CONVENUTO/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 17/01/2024
da intendersi qui riprodotto e trascritto.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va detto che la presente sentenza è redatta ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, 2° comma n. 4) c.p.c..
Con atto di citazione tempestivamente notificato Parte_1
opponeva il decreto ingiuntivo n. 4813/2018 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Bari in favore di Controparte_1
per la somma di € 7.320,00 per elaborazione dati di contabilità e buste paga in favore della Ditta Individuale dell'opponente.
Affidava l'opposizione alla eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Taranto (in virtù della circostanza che la sede legale della Società opponente era in Laterza come foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 cpc, che quest'ultima costituisse il luogo in cui era sorta l'obbligazione e, infine, che Laterza fosse anche il luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la ridetta obbligazione ex art. 20 cpc). Eccepiva altresì l'incompetenza per territorio in relazione il foro del consumatore ex art. 33 del D. Lgs. 206/2005 e infine che difettasse il rapporto sottostante del conferimento di incarico.
Si costituiva in giudizio la Società opposta che chiedeva la conferma del decreto opposto facendo rilevare che, per contrastare l'eccezione di incompetenza per territorio ma non solo, l'obbligazione monitoria fosse documentata da un assegna rilasciato dall'opponente e rimasto insoluto
(regolarmente prodotto nella fase monitoria) a conferma dell'esistenza del rapporto sottostante.
Con ordinanza del 07/06/2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed avviata alla discussione orale ex art. 281 sexies cpc, senza
2 istruttoria, con termini per il deposito di note conclusive. All'udienza del
17/01/2024 la causa veniva discussa e riservata in decisione senza termini.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
La competenza spetta al Tribunale di Bari. Come noto, infatti, la Suprema
Corte ha affermato che “Se a fondamento della domanda giudiziale l'attore invochi una ricognizione di debito avente per oggetto una somma di denaro, legittimamente il giudizio è radicato dinanzi al giudice del luogo del domicilio del creditore, in quanto è in quel luogo che vanno adempiute le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili (Sez. 3, Sentenza n. 1268 del
21/04/1969, Rv. 339911 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 1095 del 30/04/1966, Rv.
322180 - 01).” Cass. Civ. sentenza n. 4792/2021).
Vieppiù l'esistenza del titolo di credito a suffragio della pretesa monitoria non risulta neppure contestata dall'opponente. Secondo la giurisprudenza dominante, l'assegno costituisce promessa di pagamento nei rapporti tra il traente e il prenditore, cioè il beneficiario dell'assegno. Essa dispensa il prenditore dall'onere della prova: l'obbligazione si presumerà esistente fino a che il debitore non dimostri il contrario (ex multis Cass. Civ. sent. N.
948/2005 del 18.05.2005).
Nella fattispecie manca in radice la contestazione nel confronti della titolarità dell'assegno.
Del tutto inconsistente, infine, è l'eccezione afferente il foro del consumatore giacché l'opponente ha agito nella veste di titolare della omonima Ditta individuale.
3 Ne consegue che l'opposizione va rigettata e va Parte_1
condannato alle spese relativa al giudizio di opposizione così come liquidate in dispositivo ai minimi edittali in ragione dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, rigetta l'opposizione e condanna la al Parte_1
pagamento della somma di € 2.540,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così è deciso in Bari il 11/02/2025
IL GOP Cosmo Mezzina
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI SECONDA SEZIONE
nella persona del Giudice dott. Cosmo Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa tra:
con il patrocinio dell'avv. D'APICE SALVATORE, elettivamente Parte_1 domiciliato in Salerno alla Piazza della Libertà n. 9 ATTORE/OPPONENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. PAPPALEPORE GIUSEPPE, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Bari alla Via Piccinni n. 210
CONVENUTO/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 17/01/2024
da intendersi qui riprodotto e trascritto.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va detto che la presente sentenza è redatta ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, 2° comma n. 4) c.p.c..
Con atto di citazione tempestivamente notificato Parte_1
opponeva il decreto ingiuntivo n. 4813/2018 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Bari in favore di Controparte_1
per la somma di € 7.320,00 per elaborazione dati di contabilità e buste paga in favore della Ditta Individuale dell'opponente.
Affidava l'opposizione alla eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Taranto (in virtù della circostanza che la sede legale della Società opponente era in Laterza come foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 cpc, che quest'ultima costituisse il luogo in cui era sorta l'obbligazione e, infine, che Laterza fosse anche il luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita la ridetta obbligazione ex art. 20 cpc). Eccepiva altresì l'incompetenza per territorio in relazione il foro del consumatore ex art. 33 del D. Lgs. 206/2005 e infine che difettasse il rapporto sottostante del conferimento di incarico.
Si costituiva in giudizio la Società opposta che chiedeva la conferma del decreto opposto facendo rilevare che, per contrastare l'eccezione di incompetenza per territorio ma non solo, l'obbligazione monitoria fosse documentata da un assegna rilasciato dall'opponente e rimasto insoluto
(regolarmente prodotto nella fase monitoria) a conferma dell'esistenza del rapporto sottostante.
Con ordinanza del 07/06/2023 la causa veniva ritenuta matura per la decisione ed avviata alla discussione orale ex art. 281 sexies cpc, senza
2 istruttoria, con termini per il deposito di note conclusive. All'udienza del
17/01/2024 la causa veniva discussa e riservata in decisione senza termini.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
La competenza spetta al Tribunale di Bari. Come noto, infatti, la Suprema
Corte ha affermato che “Se a fondamento della domanda giudiziale l'attore invochi una ricognizione di debito avente per oggetto una somma di denaro, legittimamente il giudizio è radicato dinanzi al giudice del luogo del domicilio del creditore, in quanto è in quel luogo che vanno adempiute le obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili (Sez. 3, Sentenza n. 1268 del
21/04/1969, Rv. 339911 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 1095 del 30/04/1966, Rv.
322180 - 01).” Cass. Civ. sentenza n. 4792/2021).
Vieppiù l'esistenza del titolo di credito a suffragio della pretesa monitoria non risulta neppure contestata dall'opponente. Secondo la giurisprudenza dominante, l'assegno costituisce promessa di pagamento nei rapporti tra il traente e il prenditore, cioè il beneficiario dell'assegno. Essa dispensa il prenditore dall'onere della prova: l'obbligazione si presumerà esistente fino a che il debitore non dimostri il contrario (ex multis Cass. Civ. sent. N.
948/2005 del 18.05.2005).
Nella fattispecie manca in radice la contestazione nel confronti della titolarità dell'assegno.
Del tutto inconsistente, infine, è l'eccezione afferente il foro del consumatore giacché l'opponente ha agito nella veste di titolare della omonima Ditta individuale.
3 Ne consegue che l'opposizione va rigettata e va Parte_1
condannato alle spese relativa al giudizio di opposizione così come liquidate in dispositivo ai minimi edittali in ragione dell'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, rigetta l'opposizione e condanna la al Parte_1
pagamento della somma di € 2.540,00 a titolo di compensi oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così è deciso in Bari il 11/02/2025
IL GOP Cosmo Mezzina
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