Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 10.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3138/2023 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
( I. N. A. I. L. ) C. F. Parte_1
– p.i in persona del Direttore Regionale per la Campania, P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, che agisce in virtù dei poteri ad esso spettanti ex articoli 16 e 17 del Decreto Legge n 29 del 3.2.1993 e sue successive modifiche ed integrazioni rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Golia ( , PEC fax 0622798276 C.F._1 Email_1 presso i quali è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro, giusta procura generali alle liti conferita per atto Notar di Napoli in data 18.06.2014 rep. n 17705 – Raccolta n 8545 – Per_1 net fax 0622798276
APPELLANTE
E
- vedova ed avente diritto del sig. (C.F.: ) ed ivi residente alla CP_1 Persona_2 C.F._2
Via D. Carafa n. 98, elett.te dom.to in Napoli al Corso Garibaldi n.240 presso lo studio degli Avv.ti Lucio Gargano (C.F.: , (C.F.: e (C.F.: C.F._3 Parte_2 C.F._4 Parte_3
), dai quali è rapp.to e difeso e che ,autorizzano la Cancelleria ad effettuare le comunicazioni anche a mezzo C.F._5 fax sul num. 081/033.24.62 ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo: Email_2
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.3.2021 020 al Giudice del Lavoro di Napoli, l'odierno appellante, nella qualità di vedova ed avente diritto del sig. conveniva in giudizio l' per sentirsi riconoscere la prestazione della rendita a superstiti in uno all'assegno Persona_2 CP_2 funerario per il decesso del marito avvenuto l'11.02.2019 in seguito alle complicanze di una grave forma oncologica di “K Vesciale”.
Instaurato regolare contraddittorio, espletata CTU, con sentenza del 1.12.2023 n.6485 il Tribunale adito accoglieva la domanda.
1
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.12.2023 l'istituto proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'errore di valutazione del primo giudicante. Parte appellante concludeva pertanto affinché, in riforma dell'impugnata sentenza e previo espletamento di nuova C.T.U., venisse respinta la domanda avanzata dalla con vittoria di spese. CP_1
L'appellata, regolarmente citata, si costituiva.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento in virtù dell'art.127 ter c.p.c., la causa veniva decisa all'esito del deposito di note di trattazione.
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si vanno ad esporre.
CP_ Pers Va premesso che l' non contesta che il servizio prestato dal ia stata la causa diretta o la concausa necessaria e prevalente dell'insorgenza del carcinoma della vescica, limitando la censura alla parte della relazione peritale, fatta propria dal ctu nominato in primo grado, alla mancata chiarezza circa la causa della perforazione del sigma.
Orbene, così delimitato il campo di indagine, la Corte intende recepire e fare propri gli esiti della consulenza tecnica espletata nel precedente grado dal dr. . Persona_3
Essa appare, infatti, esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo ineccepibili valutazioni tecniche.
In particolare, da tutta la documentazione sanitaria emerge in modo inconfutabile come la causa o concausa del Pe decesso del sig. ia addebitabile alla grave forma oncologica del tipo “K Vescicale” che si era infiltrato nella tonaca muscolare fino a premere sull'intestino, determinandone la rottura con fuoriuscita di feci che successivamente portavano allo “Shock Settico”.
Il consulente d'ufficio sulla scorta degli elementi tecnici di valutazione mutuati dalla raccolta del dato Per anamnestico, e dall'attenta disamina della documentazione sanitaria in atti ha accertato che il decesso del era diretta conseguenza della grave forma oncologica del tipo K vescicale, patologia riconosciuta anche CP_ dall' nonché degli sviluppi dello stesso che avevano determinato infiltrazioni nella tonaca muscolare causando pressione sull'intestino fino a determinarne la rottura con fuoriuscita di feci che hanno poi portato uno shock settico.
In forza di tali considerazioni, il consulente ha concluso ritenendo la sussistenza del nesso di causalità materiale diretta, o di concausalità efficiente e determinante,tra le patologie denunciate e Pers l'attività lavorativa espletata dal
Non sussistono ragioni per discostarsi dal motivato ed esaustivo parere espresso dall'ausiliare nominato in primo grado , atteso il rigore scientifico delle indagini effettuate e la coerenza logica delle argomentazioni addotte, per nulla scalfite dai rilievi critici svolti dall'istituto appellante, il quale si è limitato a sollevare obiezioni alle conclusioni del ctu senza fornire alcuna valida e idonea alternatina.
Per le suesposte - ed assorbenti – considerazioni, l'appello va quindi rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
2 Le spese sono poste a carico dell'appellante.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2700,00 oltre IVA, CPA e CP_2 rimborso forfettario, con distrazione.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 10.2.2025
Il Presidente Est.
(Dr. Anna Carla Catalano)
3