Articolo 25 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 24Articolo 26
Versione
15 gennaio 1976
Art. 25.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, del fondo iscritto al capitolo n. 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle commissioni di controllo.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976