TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/10/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2829/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2829/2023 R.G. vertente tra in persona degli amministratori e Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
e tutti con l'Avv. Luigi Cappelli CP_3 CP_2
attori opponenti e
con sede in Piazza Salimbeni 3 Controparte_4 CP_4
- C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di O- , rappre- P.IVA_1
sentata, difesa e domiciliata da e presso l'avvocato Raffaele Santerini del Foro di Pisa
convenuta opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 819/2023 emesso in data 30/08/2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 23.10.2025
dal procuratore di parti attrici opponenti:
„Dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della
1 , per essere stato applicato un Controparte_5
interesse superiore al limite di usura e, conseguentemente, per essere nulle tutte le clausole
di interessi applicate al contratto di finanziamento chirografario e agli scoperti di conto
corrente che costituiscono oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Dichiarare nullo e
comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei signori e CP_2
, per essere i contratti di fideiussione posti a base del ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo, nulli per violazione della disciplina antitrust;
3. In subordine, nel caso in cui
fosse dichiarata la nullità delle sole clausole formulate in violazione della normativa anti-
trust, anziché dell'intera fideiussione, posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, di-
chiarare la nullità della garanzia, per effetto della tardiva escussione, avendo la banca
proposto le istanze oltre il termine di cui all'art. 1957 C.C., dichiarando altresì che nulla è
dovuto dai garanti per effetto di detta fideiussione.
4. Ordinare la cancellazione dei signori
e , oltre che della stessa a.rl., dalla Centrale CP_2 Controparte_1 Pt_1
Rischi della BA D'AL e/o RI “;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia l'II.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,
rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda, eccezione
e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, pregiudiziale, di merito ed
istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate nei
precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate
e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie
per i motivi tutti già esposti, sempre con vittoria di spese e competenze legali, maggiora-
te con accessori di legge”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione AR SSD s r.l., unitamente a e Controparte_1 Parte_2
, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 819/23 emesso dal Giudice
[...]
del Tribunale di Livorno il 30/08/23 chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
L'opposizione trova ragione nella asserita nullità delle fideiussioni rilasciate da
[...]
e e della garanzia ex art.1957 c.c. con conseguente Persona_1 CP_2
decadenza della banca creditrice dal diritto di azione, nonché nella asserita applica-
zione di interessi superiori alla soglia di usura.
Si è costituita contestando le te- Controparte_4
si degli opponenti e rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare ed in accoglimento di apposita eccezione all'uopo sollevata,
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto al ri-
calcolo del saldo dare/avere, e a fortiori alla restituzione delle somme a qualsiasi
titolo corrisposte da parte opponente in attuazione dei rapporti bancari di cui è
causa - conto corrente 631706, conto corrente 632279 e finanziamento chirografa-
rio n. 994169425, per il periodo anteriore al decennio da computarsi dalla notifica
dell'atto di opposizione, e precisamente per tutto quanto corrisposto dalla data di
apertura dei rapporti bancari de quibus al 12 ottobre 2013, con ogni consequenzia-
le pronuncia di ragione e di legge;
2) in ogni caso, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita alla predetta
eccezione, nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda, richiesta ed eccezione
proposta in questa sede da parte opponente, con conferma integrale del Decreto
3 Ingiuntivo n. 819/2023 pubblicato il 31 agosto 2023 dal Tribunale di Livorno, RG
n. 2254/2023 o, solo in subordine, con condanna della soc. “ , in per- CP_6
sona del legale rappresentante, e dei sigg.ri e al Controparte_1 CP_2
pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di cau-
sa, oltre interessi ed accessori di legge dal dovuto al saldo effettivo;
3) sempre con
vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre accessori di legge CAP 4%,
IVA 22% e rimb. forf. 15%, e spese successive occorrende.”.
Esperita senza successo la procedura di mediazione, il Giudice, essendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per la lettura del dispositivo.
All'udienza del 23 ottobre 2025, rassegnate le sopra riportate conclusioni, il Giudice
dava lettura del dispositivo di sentenza.
2. In limine litis, corre l'obbligo di premettere che le poste di cui al decreto opposto sono richieste, quanto ai fideiussori opponenti, in forza delle garanzie personali rila-
sciate dai sigg.ri e id est la “garanzia specifica” Controparte_1 CP_2
per il finanziamento chirografario n. 994169425 sottoscritta il 17 dicembre 2021
(cfr. doc. 10), e la “garanzia generica” sottoscritta il 24 maggio 2012 e poi estesa con atto del 04 marzo 2015 (vedi doc. 11).
I fideiussori (invero la debitrice principale non ha alcuna legittimazione a sollevare tali profili) svolgevano opposizione sulla base della asserita nullità del contratto di fidejussione per violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990, dal mo-
mento che il contratto stesso (segnatamente alcune clausole) sarebbe conforme al cd. schema ABI tacciato di anticoncorrenzialità dalla BA d'AL in esito all'istruttoria principiata nel 2003 e poi appunto dichiarato dalla stessa BA
4 d'AL, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'articolo 2,
comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
In primis va rilevato che nessun dubbio vi è sulla competenza di questo Tribunale.
La nullità veniva infatti proposta in via di eccezione in funzione dell'ulteriore ri-
chiesto accertamento secondo cui nulla sarebbe dovuto dal fideiussore (sul punto vedasi Cass. 35661/2022: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la
competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il
giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché
qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nulli-
tà della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni con-
trastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della
sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare
le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato,
trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i
due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni”, parte in grassetto è evidenziata dal redattore).
****
Un tanto premesso, posta pure la condizione che alcune clausole effettivamente ri-
calchino quantomeno parzialmente lo schema A.B.I., pare necessario sintetizzare per grandi linee il dibatto giurisprudenziale in merito all'incidenza delle intese limi-
tative della concorrenza, attuate attraverso la formulazione di tipologie contrattuali identiche allo schema A.B.I., sui singoli contratti di fideiussione stipulati dagli isti-
tuti di credito con gli utenti. Due sono, in particolare, gli orientamenti che si sono
5 fronteggiati.
Da un lato, l'opinione, minoritaria, di chi afferma che la riproduzione delle clausole
A.B.I., dichiarate nulle, comporta la nullità totale ex art. 1418 c.c. della singola fi-
deiussione nella quale li clausole stesse siano riprodotte pedissequamente.
Secondo l'opinione maggioritaria, invece, dall'applicazione del principio di conser-
vazione degli atti di autonomia negoziale, deriverebbe la nullità parziale della fi-
deiussione, limitatamente, dunque, alle disposizioni riproduttive delle clausole vie-
tate.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle
dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli,
ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione
alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'in-
tesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che
sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle
parti” (Cass., SS.UU., n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01).
Sennonché, il citato principio non può essere acriticamente trasposto nel caso di specie, dal momento che esso è caratterizzato dalla peculiarità che il contratto de
quo sia una cd. fideiussione specifica.
Sennonché, il citato principio non determina, nel caso di specie, la declaratoria, tan-
tomeno parziale, di nullità.
Va infatti osservato che parte opponente non forniva la prova (e, a ben vedere,
6 nemmeno compiutamente allegava) che:
a) lo schema utilizzato nella fideiussione de qua sia effettivamente frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
b) la stessa opponente, alla luce delle clausole tacciate di nullità, non avrebbe con-
cluso il contratto.
Relativamente a quanto detto sub a), merita di essere condiviso il principio secondo cui “in riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di
censura anticoncorrenziale, il provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL non
costituisce prova
privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideius-
sione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da
parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto
un arco temporale tra il 2002 ed il maggio 2005, né è sufficiente produrre i moduli
contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito” (così Tribu-
nale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125 del 24
maggio 2022), principio che assume peculiare rilievo nella fattispecie, atteso che si discetta di contratto di fideiussione concluso nel 2020, dunque in una data esclusa dall'arco temporale di cui all'istruttoria della BA d'AL.
Ma, ancor prima dei rilievi appena evidenziati (per completezza al fine di prendere posizione sulle eccezioni degli opponenti), va osservato – e sarebbe del tutto assor-
bente – che, almeno la cd. fideiussione specifica, (cfr. doc. 10) si riferiscono chia-
ramente e specificamente al mutuo chirografario di €.24.500,00 concluso tra istituto bancario e debitrice principale, sicché l'intero impianto dell'opposizione, tra l'altro,
7 con specifico riguardo a tale garanzia, non coglie nel segno stante la circostanza che la fideiussione non è da qualificarsi quale cd. fideiussione omnibus.
Ancora, entrambe le fideiussioni (e ciò riveste rilievo assorbente sull'eccezione sol-
levata ai sensi dell'art. 1957 c.c.) sono da qualificarsi quali contratti di garanzia au-
tonoma: in tal senso inequivocabile è il tenore letterale dell'impegno di garanzia as-
sunto da e “Il fideiussore è tenuto a pagare Controparte_1 CP_2
immediatamente alla BA a semplice richiesta scritta” (si legga sia l'articolo 7
della “garanzia specifica” per il finanziamento chirografario n. 994169425 sotto-
scritta il 17 dicembre 2021; sia l'articolo 7 della “garanzia generica” sottoscritta il
24 maggio 2012 e poi estesa con atto del 04 marzo 2015).
Sul punto chiara è la giurisprudenza: sul punto si veda, ad esempio, Corte d'Appello
di Firenze Sentenza n. 2547/2023 del 19 dicembre 2023: “La giurisprudenza di le-
gittimità è poi costantemente orientata nell'affermare che, in tema di contratto au-
tonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideius-
sione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, sal-
va l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli (Cass. n. 31956 del 2018, in
massima)”.
3. Infine, parti opponenti eccepivano in atto di citazione l'asserita usurarietà del tasso di interesse applicato.
L'eccezione è totalmente generica (in atto di citazione, pag. 5, si legge semplice-
mente: “Le somme richieste dalla banca, sia in relazione ai saldi negativi di conto
corrente, che per il finanziamento chirografario, contengono interessi eccedenti la
soglia di usura. In considerazione di questo fatto, in relazione al quale ci riservia-
8 mo di produrre una consulenza di parte atta a dimostrare l'esistenza degli interessi
usurai, la clausola di interessi contenuta nel contratto di mutuo, così come quella
posta base degli scoperti di conto corrente, dovranno ritenersi nulle e tutti gli inte-
ressi applicati ai suddetti rapporti, dovranno essere restituiti alla Parte_3
”) e non si può far altro che rilevare che una tale genericità non consente
[...]
nemmeno di poter effettuare una valutazione in punto ammissibilità o meno di una
TU (si noti che, poi, la preannunciata consulenza di parte nemmeno veniva mai depositata), posto che sussisterebbe l'onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico misura, modi e tempi dell'asserito superamento dello specifico tasso soglia rilevante (nemmeno questo allegato); in definitiva, l'ammissione di una con-
sulenza tecnica avrebbe senz'altro determinato una violazione del principio disposi-
tivo, finendo per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
Di conseguenza l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra 52.001,00 e
260.000,00 euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
9 ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
conferma il decreto ingiuntivo n. 819/23 emesso dal Tribunale di Livorno il 30/08/23;
condanna parti opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in euro
7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto il 23.10.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 2829/2023 R.G. vertente tra in persona degli amministratori e Parte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
e tutti con l'Avv. Luigi Cappelli CP_3 CP_2
attori opponenti e
con sede in Piazza Salimbeni 3 Controparte_4 CP_4
- C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di O- , rappre- P.IVA_1
sentata, difesa e domiciliata da e presso l'avvocato Raffaele Santerini del Foro di Pisa
convenuta opposta
in punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 819/2023 emesso in data 30/08/2023
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 23.10.2025
dal procuratore di parti attrici opponenti:
„Dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della
1 , per essere stato applicato un Controparte_5
interesse superiore al limite di usura e, conseguentemente, per essere nulle tutte le clausole
di interessi applicate al contratto di finanziamento chirografario e agli scoperti di conto
corrente che costituiscono oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo;
2. Dichiarare nullo e
comunque revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dei signori e CP_2
, per essere i contratti di fideiussione posti a base del ricorso per decreto Controparte_1
ingiuntivo, nulli per violazione della disciplina antitrust;
3. In subordine, nel caso in cui
fosse dichiarata la nullità delle sole clausole formulate in violazione della normativa anti-
trust, anziché dell'intera fideiussione, posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo, di-
chiarare la nullità della garanzia, per effetto della tardiva escussione, avendo la banca
proposto le istanze oltre il termine di cui all'art. 1957 C.C., dichiarando altresì che nulla è
dovuto dai garanti per effetto di detta fideiussione.
4. Ordinare la cancellazione dei signori
e , oltre che della stessa a.rl., dalla Centrale CP_2 Controparte_1 Pt_1
Rischi della BA D'AL e/o RI “;
dal procuratore di parte convenuta opposta:
“Voglia l'II.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa,
rifiutato sin d'ora il contraddittorio su qualsiasi eventuale nuova domanda, eccezione
e/o produzione riferibili alle controparti, in via preliminare, pregiudiziale, di merito ed
istruttoria, accogliere le eccezioni, domande, richieste e conclusioni tutte rassegnate nei
precedenti scritti difensivi e verbali di causa, da intendersi qui integralmente richiamate
e trascritte e, sempre in via istruttoria, si oppone, ove insistite, alle richieste avversarie
per i motivi tutti già esposti, sempre con vittoria di spese e competenze legali, maggiora-
te con accessori di legge”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione AR SSD s r.l., unitamente a e Controparte_1 Parte_2
, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 819/23 emesso dal Giudice
[...]
del Tribunale di Livorno il 30/08/23 chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
L'opposizione trova ragione nella asserita nullità delle fideiussioni rilasciate da
[...]
e e della garanzia ex art.1957 c.c. con conseguente Persona_1 CP_2
decadenza della banca creditrice dal diritto di azione, nonché nella asserita applica-
zione di interessi superiori alla soglia di usura.
Si è costituita contestando le te- Controparte_4
si degli opponenti e rassegnando le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare ed in accoglimento di apposita eccezione all'uopo sollevata,
accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto al ri-
calcolo del saldo dare/avere, e a fortiori alla restituzione delle somme a qualsiasi
titolo corrisposte da parte opponente in attuazione dei rapporti bancari di cui è
causa - conto corrente 631706, conto corrente 632279 e finanziamento chirografa-
rio n. 994169425, per il periodo anteriore al decennio da computarsi dalla notifica
dell'atto di opposizione, e precisamente per tutto quanto corrisposto dalla data di
apertura dei rapporti bancari de quibus al 12 ottobre 2013, con ogni consequenzia-
le pronuncia di ragione e di legge;
2) in ogni caso, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita alla predetta
eccezione, nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda, richiesta ed eccezione
proposta in questa sede da parte opponente, con conferma integrale del Decreto
3 Ingiuntivo n. 819/2023 pubblicato il 31 agosto 2023 dal Tribunale di Livorno, RG
n. 2254/2023 o, solo in subordine, con condanna della soc. “ , in per- CP_6
sona del legale rappresentante, e dei sigg.ri e al Controparte_1 CP_2
pagamento di quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di cau-
sa, oltre interessi ed accessori di legge dal dovuto al saldo effettivo;
3) sempre con
vittoria di spese e competenze legali di giudizio, oltre accessori di legge CAP 4%,
IVA 22% e rimb. forf. 15%, e spese successive occorrende.”.
Esperita senza successo la procedura di mediazione, il Giudice, essendo la causa matura per la decisione, fissava udienza per la lettura del dispositivo.
All'udienza del 23 ottobre 2025, rassegnate le sopra riportate conclusioni, il Giudice
dava lettura del dispositivo di sentenza.
2. In limine litis, corre l'obbligo di premettere che le poste di cui al decreto opposto sono richieste, quanto ai fideiussori opponenti, in forza delle garanzie personali rila-
sciate dai sigg.ri e id est la “garanzia specifica” Controparte_1 CP_2
per il finanziamento chirografario n. 994169425 sottoscritta il 17 dicembre 2021
(cfr. doc. 10), e la “garanzia generica” sottoscritta il 24 maggio 2012 e poi estesa con atto del 04 marzo 2015 (vedi doc. 11).
I fideiussori (invero la debitrice principale non ha alcuna legittimazione a sollevare tali profili) svolgevano opposizione sulla base della asserita nullità del contratto di fidejussione per violazione e falsa applicazione della L. n. 287 del 1990, dal mo-
mento che il contratto stesso (segnatamente alcune clausole) sarebbe conforme al cd. schema ABI tacciato di anticoncorrenzialità dalla BA d'AL in esito all'istruttoria principiata nel 2003 e poi appunto dichiarato dalla stessa BA
4 d'AL, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, in contrasto con l'articolo 2,
comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
In primis va rilevato che nessun dubbio vi è sulla competenza di questo Tribunale.
La nullità veniva infatti proposta in via di eccezione in funzione dell'ulteriore ri-
chiesto accertamento secondo cui nulla sarebbe dovuto dal fideiussore (sul punto vedasi Cass. 35661/2022: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la
competenza attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il
giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché
qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nulli-
tà della fideiussione riproduttiva dello schema ABI - contenente disposizioni con-
trastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della
sezione specializzata delle imprese di altro tribunale - il giudice è tenuto a separare
le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato,
trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i
due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni”, parte in grassetto è evidenziata dal redattore).
****
Un tanto premesso, posta pure la condizione che alcune clausole effettivamente ri-
calchino quantomeno parzialmente lo schema A.B.I., pare necessario sintetizzare per grandi linee il dibatto giurisprudenziale in merito all'incidenza delle intese limi-
tative della concorrenza, attuate attraverso la formulazione di tipologie contrattuali identiche allo schema A.B.I., sui singoli contratti di fideiussione stipulati dagli isti-
tuti di credito con gli utenti. Due sono, in particolare, gli orientamenti che si sono
5 fronteggiati.
Da un lato, l'opinione, minoritaria, di chi afferma che la riproduzione delle clausole
A.B.I., dichiarate nulle, comporta la nullità totale ex art. 1418 c.c. della singola fi-
deiussione nella quale li clausole stesse siano riprodotte pedissequamente.
Secondo l'opinione maggioritaria, invece, dall'applicazione del principio di conser-
vazione degli atti di autonomia negoziale, deriverebbe la nullità parziale della fi-
deiussione, limitatamente, dunque, alle disposizioni riproduttive delle clausole vie-
tate.
Sul tema è poi intervenuta la pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle
dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2,
comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli,
ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione
alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'in-
tesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che
sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle
parti” (Cass., SS.UU., n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507 - 01).
Sennonché, il citato principio non può essere acriticamente trasposto nel caso di specie, dal momento che esso è caratterizzato dalla peculiarità che il contratto de
quo sia una cd. fideiussione specifica.
Sennonché, il citato principio non determina, nel caso di specie, la declaratoria, tan-
tomeno parziale, di nullità.
Va infatti osservato che parte opponente non forniva la prova (e, a ben vedere,
6 nemmeno compiutamente allegava) che:
a) lo schema utilizzato nella fideiussione de qua sia effettivamente frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
b) la stessa opponente, alla luce delle clausole tacciate di nullità, non avrebbe con-
cluso il contratto.
Relativamente a quanto detto sub a), merita di essere condiviso il principio secondo cui “in riferimento alle fideiussioni omnibus riproducenti le clausole ABI oggetto di
censura anticoncorrenziale, il provvedimento n. 55/2005 della BA d'AL non
costituisce prova
privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza, con riguardo ad una fideius-
sione stipulata in un periodo successivo, non essendovi stata alcuna indagine da
parte dell'attività di vigilanza post 2005, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto
un arco temporale tra il 2002 ed il maggio 2005, né è sufficiente produrre i moduli
contenenti le clausole censurate predisposti da altri istituti di credito” (così Tribu-
nale di Napoli – Sez. Specializzata in materia di Impresa, sentenza n. 5125 del 24
maggio 2022), principio che assume peculiare rilievo nella fattispecie, atteso che si discetta di contratto di fideiussione concluso nel 2020, dunque in una data esclusa dall'arco temporale di cui all'istruttoria della BA d'AL.
Ma, ancor prima dei rilievi appena evidenziati (per completezza al fine di prendere posizione sulle eccezioni degli opponenti), va osservato – e sarebbe del tutto assor-
bente – che, almeno la cd. fideiussione specifica, (cfr. doc. 10) si riferiscono chia-
ramente e specificamente al mutuo chirografario di €.24.500,00 concluso tra istituto bancario e debitrice principale, sicché l'intero impianto dell'opposizione, tra l'altro,
7 con specifico riguardo a tale garanzia, non coglie nel segno stante la circostanza che la fideiussione non è da qualificarsi quale cd. fideiussione omnibus.
Ancora, entrambe le fideiussioni (e ciò riveste rilievo assorbente sull'eccezione sol-
levata ai sensi dell'art. 1957 c.c.) sono da qualificarsi quali contratti di garanzia au-
tonoma: in tal senso inequivocabile è il tenore letterale dell'impegno di garanzia as-
sunto da e “Il fideiussore è tenuto a pagare Controparte_1 CP_2
immediatamente alla BA a semplice richiesta scritta” (si legga sia l'articolo 7
della “garanzia specifica” per il finanziamento chirografario n. 994169425 sotto-
scritta il 17 dicembre 2021; sia l'articolo 7 della “garanzia generica” sottoscritta il
24 maggio 2012 e poi estesa con atto del 04 marzo 2015).
Sul punto chiara è la giurisprudenza: sul punto si veda, ad esempio, Corte d'Appello
di Firenze Sentenza n. 2547/2023 del 19 dicembre 2023: “La giurisprudenza di le-
gittimità è poi costantemente orientata nell'affermare che, in tema di contratto au-
tonomo di garanzia, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideius-
sione, il garante non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, sal-
va l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli (Cass. n. 31956 del 2018, in
massima)”.
3. Infine, parti opponenti eccepivano in atto di citazione l'asserita usurarietà del tasso di interesse applicato.
L'eccezione è totalmente generica (in atto di citazione, pag. 5, si legge semplice-
mente: “Le somme richieste dalla banca, sia in relazione ai saldi negativi di conto
corrente, che per il finanziamento chirografario, contengono interessi eccedenti la
soglia di usura. In considerazione di questo fatto, in relazione al quale ci riservia-
8 mo di produrre una consulenza di parte atta a dimostrare l'esistenza degli interessi
usurai, la clausola di interessi contenuta nel contratto di mutuo, così come quella
posta base degli scoperti di conto corrente, dovranno ritenersi nulle e tutti gli inte-
ressi applicati ai suddetti rapporti, dovranno essere restituiti alla Parte_3
”) e non si può far altro che rilevare che una tale genericità non consente
[...]
nemmeno di poter effettuare una valutazione in punto ammissibilità o meno di una
TU (si noti che, poi, la preannunciata consulenza di parte nemmeno veniva mai depositata), posto che sussisterebbe l'onere, nella specie non assolto, di indicare in modo specifico misura, modi e tempi dell'asserito superamento dello specifico tasso soglia rilevante (nemmeno questo allegato); in definitiva, l'ammissione di una con-
sulenza tecnica avrebbe senz'altro determinato una violazione del principio disposi-
tivo, finendo per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato.
Di conseguenza l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del d.m. n. 55/2014, tenendo conto del valore e della na-
tura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità
delle questioni trattate. Nella fattispecie trattasi di causa di valore tra 52.001,00 e
260.000,00 euro, dovendosi pure tenere conto della esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
9 ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così provvede:
rigetta la proposta opposizione e per l'effetto
conferma il decreto ingiuntivo n. 819/23 emesso dal Tribunale di Livorno il 30/08/23;
condanna parti opponenti a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in euro
7.052,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre IVA, CPA.
Così deciso in Livorno, dispositivo letto il 23.10.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
10