CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1148/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO OB, Presidente
ROSI SA, OR
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17464/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Via Calderon Della Barca 87 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400077112 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11740/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la società Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro - tempore Nominativo_1, ha impugnato l'avviso di accertamento, per omesso/insufficiente pagamento della tassa sui rifiuti (Ta.ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Te.fa) n. 2400077112 del
7/08/2024, pari a 10.017,61 euro, somme relative all'esercizio 2022 e ne ha chiesto l'annullamento, per non debenza, precisando di avere acquistato, sin dal periodo d'imposta 2013, un macchinario tecnico, denominato "taglia cartoni Edward 500” dalla Società_1 Srl, e di avere effettuato le regolari manutenzioni, giuste fatture allegate;
tale macchinario è in grado di trasformare i cartoni in una maglia elastica da riutilizzare per ogni tipo di imballaggio in carta/cartone, pertanto la Ricorrente_1 srl riesce a riciclare un ammontare di imballaggi pari ad un quantitativo certo di almeno 1.600 Kg al mese, come da documentazione fotografica allegata e nel corso del 2020, la ricorrenti ha smaltito,per mezzo della società Società_2 Srl, un quantitativo di rifiuti (sempre carta e cartone) pari ad 1.000 Kg come da formulario e fattura allegate;
In data 31.01.2022 la Società ha presentato istanza formale all'Ama spa, per fruire della riduzione della Tari in ragione della propria attività di riciclo costante degli imballaggi prodotti senza ricevere riscontro;
la giurisprudenza ha evidenziato l'obbligo di riduzione della TARI a fronte della prova del riciclo;
con un secondo motivo la ricorrente ha censurato la violazione dell'art. 10 della legge n. 212/2000, ossia del principio di affidamento, collaborazione e buona fede, avendo la società provato ad instaurare un contraddittorio senza riuscirvi, in ordine alla riduzione della parte variabile della tassazione;
quale terzo motivo ha lamentato il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, per l'assenza della sottoscrizione del funzionario incaricato, la mancata allegazione della delibera e del regolamento comunale e mancata allegazione mancata allegazione dell'atto di conferimento al funzionario responsabile, con conseguente nullità dell'accertamento; quale quarto motivo, ha lamentato il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 per la violazione dell'art. 1, comma 162, L. n. 296/2006, per la mancanza nell'atto degli elementi necessari prescritti dalla norma. Da ultimo ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento notificato per inesistenza della notifica a mezzo posta dello stesso, peraltro firmato digitalmente;
che si è costituita Roma Capitale ed ha chiesto il rigetto del ricorso, in considerazione della carenza della prova di quanto asserito dalla società ricorrente non si può riconoscere il diritto a conseguire un regime di tassazione più favorevole;
in tale senso si è già espressa la Corte di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo grado di Roma a sfavore della Ricorrente_1.(con le allegate Sentenza nr. 12585/2023 e Sentenza nr. 3449/2025); che infatti il silenzio serbato dall'Amministrazione comunale alle istanze menzionate va inteso quale silenzio – rifiuto per la non conformità dei materiali inviati rispetto alla invocata riduzione della parte variabile della quota di tariffa ed al richiesto rimborso;
come affermato dalla giurisprudenza, grava sul contribuente l'onere della prova di avere diritto alla riduzione;
che parte resistente ha affermato la pretestuosità del motivo di ricorso relativo alla mancata motivazione, nonché l'infondatezza del vizio di mancata sottoscrizione, avendo la Cassazione ritenuta adeguata l'indicazione a stampa nell'avviso cartaceo del funzionario incaricato e atteso che l'atto impugnato risulta rispondere ai necessari requisiti che, del resto, ne hanno consentito l'impugnabilità innanzi alla Corte di giustizia;
che del pari da rigettare il motivo relativo alla asserita notifica inesistente, atteso che l'atto notificato tramite posta, se conforme all'originale digitale, mantiene la sua efficacia probatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso deve essere rigettato, in quanto, al di là dei precedenti che hanno interessato la medesima società, respingendo analoghe doglianze in relazione a diversi anni di imposta, deve essere ribadito il principio di diritto che "è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale" (così
Cass.sez.6-5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022, Rv. 665315 – 01; Cass. Sez.5, Sentenza n. 22130 del
22/09/2017, Rv. 645621 - 01);
che effettivamente la documentazione prodotta dal contribuente non è in grado di dimostrare che nell'intero esercizio del 2022 siano stati riciclati tutti gli imballaggi prodotti, non potendo il mero possesso del macchinario rappresentare prova sufficiente del suo utilizzo relativamente a tutti i rifiuti prodotti;
che risulta infondato anche il secondo motivo, essendo il silenzio dell'amministrazione non un segno di mancata collaborazione ma un provvedimento tacito di riezione delle istanze avanzate dalla società ricorrente;
che sono del pari infondati il terzo e quarto motivo, per le ragioni esposte dal parte reistente, che questo
Collegio condivide essendo confermati da consolidati orientamenti giurisprudenziale;
che, quanto all'ultimo motivo, la Corte di Cassazione (n. 16846 del 19/06/2024) ha ritenuto legittima la notifica tramite il servizio postale di copia analogica di un avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente e dichiarata conforme all'originale informatico, per cui anche tale motivo è infondato;
che al rigetto del riconrso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano giusto dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE
LIQUIDA IN EURO 2.500,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione 5 della CGT, il 24 novembre 2025.
Il Giudice OR Il Presidente
EL RO OB RU
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SO OB, Presidente
ROSI SA, OR
GARRI FABRIZIA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17464/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Via Calderon Della Barca 87 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2400077112 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11740/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che la società Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante pro - tempore Nominativo_1, ha impugnato l'avviso di accertamento, per omesso/insufficiente pagamento della tassa sui rifiuti (Ta.ri.) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (Te.fa) n. 2400077112 del
7/08/2024, pari a 10.017,61 euro, somme relative all'esercizio 2022 e ne ha chiesto l'annullamento, per non debenza, precisando di avere acquistato, sin dal periodo d'imposta 2013, un macchinario tecnico, denominato "taglia cartoni Edward 500” dalla Società_1 Srl, e di avere effettuato le regolari manutenzioni, giuste fatture allegate;
tale macchinario è in grado di trasformare i cartoni in una maglia elastica da riutilizzare per ogni tipo di imballaggio in carta/cartone, pertanto la Ricorrente_1 srl riesce a riciclare un ammontare di imballaggi pari ad un quantitativo certo di almeno 1.600 Kg al mese, come da documentazione fotografica allegata e nel corso del 2020, la ricorrenti ha smaltito,per mezzo della società Società_2 Srl, un quantitativo di rifiuti (sempre carta e cartone) pari ad 1.000 Kg come da formulario e fattura allegate;
In data 31.01.2022 la Società ha presentato istanza formale all'Ama spa, per fruire della riduzione della Tari in ragione della propria attività di riciclo costante degli imballaggi prodotti senza ricevere riscontro;
la giurisprudenza ha evidenziato l'obbligo di riduzione della TARI a fronte della prova del riciclo;
con un secondo motivo la ricorrente ha censurato la violazione dell'art. 10 della legge n. 212/2000, ossia del principio di affidamento, collaborazione e buona fede, avendo la società provato ad instaurare un contraddittorio senza riuscirvi, in ordine alla riduzione della parte variabile della tassazione;
quale terzo motivo ha lamentato il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, per l'assenza della sottoscrizione del funzionario incaricato, la mancata allegazione della delibera e del regolamento comunale e mancata allegazione mancata allegazione dell'atto di conferimento al funzionario responsabile, con conseguente nullità dell'accertamento; quale quarto motivo, ha lamentato il difetto di motivazione in violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000, dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 per la violazione dell'art. 1, comma 162, L. n. 296/2006, per la mancanza nell'atto degli elementi necessari prescritti dalla norma. Da ultimo ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento notificato per inesistenza della notifica a mezzo posta dello stesso, peraltro firmato digitalmente;
che si è costituita Roma Capitale ed ha chiesto il rigetto del ricorso, in considerazione della carenza della prova di quanto asserito dalla società ricorrente non si può riconoscere il diritto a conseguire un regime di tassazione più favorevole;
in tale senso si è già espressa la Corte di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo grado di Roma a sfavore della Ricorrente_1.(con le allegate Sentenza nr. 12585/2023 e Sentenza nr. 3449/2025); che infatti il silenzio serbato dall'Amministrazione comunale alle istanze menzionate va inteso quale silenzio – rifiuto per la non conformità dei materiali inviati rispetto alla invocata riduzione della parte variabile della quota di tariffa ed al richiesto rimborso;
come affermato dalla giurisprudenza, grava sul contribuente l'onere della prova di avere diritto alla riduzione;
che parte resistente ha affermato la pretestuosità del motivo di ricorso relativo alla mancata motivazione, nonché l'infondatezza del vizio di mancata sottoscrizione, avendo la Cassazione ritenuta adeguata l'indicazione a stampa nell'avviso cartaceo del funzionario incaricato e atteso che l'atto impugnato risulta rispondere ai necessari requisiti che, del resto, ne hanno consentito l'impugnabilità innanzi alla Corte di giustizia;
che del pari da rigettare il motivo relativo alla asserita notifica inesistente, atteso che l'atto notificato tramite posta, se conforme all'originale digitale, mantiene la sua efficacia probatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il ricorso deve essere rigettato, in quanto, al di là dei precedenti che hanno interessato la medesima società, respingendo analoghe doglianze in relazione a diversi anni di imposta, deve essere ribadito il principio di diritto che "è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale" (così
Cass.sez.6-5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022, Rv. 665315 – 01; Cass. Sez.5, Sentenza n. 22130 del
22/09/2017, Rv. 645621 - 01);
che effettivamente la documentazione prodotta dal contribuente non è in grado di dimostrare che nell'intero esercizio del 2022 siano stati riciclati tutti gli imballaggi prodotti, non potendo il mero possesso del macchinario rappresentare prova sufficiente del suo utilizzo relativamente a tutti i rifiuti prodotti;
che risulta infondato anche il secondo motivo, essendo il silenzio dell'amministrazione non un segno di mancata collaborazione ma un provvedimento tacito di riezione delle istanze avanzate dalla società ricorrente;
che sono del pari infondati il terzo e quarto motivo, per le ragioni esposte dal parte reistente, che questo
Collegio condivide essendo confermati da consolidati orientamenti giurisprudenziale;
che, quanto all'ultimo motivo, la Corte di Cassazione (n. 16846 del 19/06/2024) ha ritenuto legittima la notifica tramite il servizio postale di copia analogica di un avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente e dichiarata conforme all'originale informatico, per cui anche tale motivo è infondato;
che al rigetto del riconrso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano giusto dispositivo.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE CHE
LIQUIDA IN EURO 2.500,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione 5 della CGT, il 24 novembre 2025.
Il Giudice OR Il Presidente
EL RO OB RU