CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1064/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 578/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO. n. 29320249031783109000 IRAP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 300/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 di EN ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249031783109/000, notificata in data 18 novembre 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per il recupero del tributo IRAP anno 2010, per un importo complessivo pari a € 3.676,75, riferita alla cartella di pagamento n. 29320130048920180000, notificata il 30 luglio 2014.
Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito tributario, sostenendo che, dalla notifica della cartella di pagamento, non sarebbero stati notificati validi atti interruttivi idonei a impedire il decorso del termine prescrizionale quinquennale, applicabile – a suo dire – ai tributi periodici quali l'IRAP.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso, deducendo l'applicabilità del termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c.; la notifica di un atto interruttivo (preavviso di fermo amministrativo) in data 21 gennaio 2017; l'operatività delle sospensioni dei termini di prescrizione previste dalla normativa emergenziale Covid-19; la tardività dell'eccezione di prescrizione, non sollevata in occasione dell'impugnazione dell'atto interruttivo.
Le parti hanno depositato memorie illustrative e documentazione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, con particolare riferimento alla sussistenza o meno della prescrizione del credito IRAP 2010.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, i tributi erariali accertati e divenuti definitivi per mancata impugnazione non sono soggetti alla prescrizione breve quinquennale, bensì alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., in quanto non qualificabili come prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. (in tal senso, tra le molte, Cass. civ., sez. V, n. 11760/2019 - Cass. civ., sez. V, n. 12740/2020 -
Cass. civ., sez. V, ord. n. 18222/2022).
Ne consegue che, nel caso di specie, il credito IRAP 2010, iscritto a ruolo e non impugnato nei termini, è soggetto al termine prescrizionale decennale, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento.
La cartella di pagamento risulta notificata il 30 luglio 2014. Dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge, altresì, la notifica di un preavviso di fermo amministrativo (PFA n. 29380201600030984000), notificato per compiuta giacenza il 21 gennaio 2017, atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. Pertanto, da tale data ha iniziato a decorrere un nuovo termine prescrizionale decennale, non ancora spirato alla data di notifica dell'intimazione impugnata. Ulteriore elemento ostativo alla maturazione della prescrizione è costituito dalla sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 68 D.L. 18/2020, come convertito, e successive proroghe), la quale ha determinato una sospensione minima di 542 giorni, oltre alle ulteriori proroghe previste dall'art. 12 D.Lgs.
159/2015. Tali sospensioni, come affermato da ampia giurisprudenza di merito, sono cumulabili con gli ordinari termini prescrizionali, determinando un significativo differimento della scadenza finale.
Va altresì rilevato che l'eccezione di prescrizione non risulta essere stata sollevata dal ricorrente in occasione dell'impugnazione dell'atto interruttivo del 2017, divenuto definitivo. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs.
546/1992, ciascun atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri;
ne consegue che l'omessa impugnazione dell'atto interruttivo preclude la possibilità di sollevare successivamente l'eccezione di prescrizione, che doveva essere dedotta tempestivamente.
Concludendo sul merito, alla luce di quanto esposto il termine prescrizionale applicabile è quello decennale;
la prescrizione è stata validamente interrotta;
il decorso del termine è stato ulteriormente sospeso per effetto della normativa emergenziale;
l'eccezione di prescrizione risulta, comunque, tardiva e infondata. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica definitivamente pronunciando rigetta il ricorso;
dichiara non maturata la prescrizione del credito tributario azionato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che liquida in € 250,00 oltre accessori di legge e il rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Ernesto Vetrano
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 578/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO. n. 29320249031783109000 IRAP 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 300/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1 di EN ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249031783109/000, notificata in data 18 novembre 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per il recupero del tributo IRAP anno 2010, per un importo complessivo pari a € 3.676,75, riferita alla cartella di pagamento n. 29320130048920180000, notificata il 30 luglio 2014.
Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione del credito tributario, sostenendo che, dalla notifica della cartella di pagamento, non sarebbero stati notificati validi atti interruttivi idonei a impedire il decorso del termine prescrizionale quinquennale, applicabile – a suo dire – ai tributi periodici quali l'IRAP.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso, deducendo l'applicabilità del termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c.; la notifica di un atto interruttivo (preavviso di fermo amministrativo) in data 21 gennaio 2017; l'operatività delle sospensioni dei termini di prescrizione previste dalla normativa emergenziale Covid-19; la tardività dell'eccezione di prescrizione, non sollevata in occasione dell'impugnazione dell'atto interruttivo.
Le parti hanno depositato memorie illustrative e documentazione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è la legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata, con particolare riferimento alla sussistenza o meno della prescrizione del credito IRAP 2010.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, i tributi erariali accertati e divenuti definitivi per mancata impugnazione non sono soggetti alla prescrizione breve quinquennale, bensì alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., in quanto non qualificabili come prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. (in tal senso, tra le molte, Cass. civ., sez. V, n. 11760/2019 - Cass. civ., sez. V, n. 12740/2020 -
Cass. civ., sez. V, ord. n. 18222/2022).
Ne consegue che, nel caso di specie, il credito IRAP 2010, iscritto a ruolo e non impugnato nei termini, è soggetto al termine prescrizionale decennale, decorrente dalla notifica della cartella di pagamento.
La cartella di pagamento risulta notificata il 30 luglio 2014. Dalla documentazione prodotta dalla resistente emerge, altresì, la notifica di un preavviso di fermo amministrativo (PFA n. 29380201600030984000), notificato per compiuta giacenza il 21 gennaio 2017, atto idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c. Pertanto, da tale data ha iniziato a decorrere un nuovo termine prescrizionale decennale, non ancora spirato alla data di notifica dell'intimazione impugnata. Ulteriore elemento ostativo alla maturazione della prescrizione è costituito dalla sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 68 D.L. 18/2020, come convertito, e successive proroghe), la quale ha determinato una sospensione minima di 542 giorni, oltre alle ulteriori proroghe previste dall'art. 12 D.Lgs.
159/2015. Tali sospensioni, come affermato da ampia giurisprudenza di merito, sono cumulabili con gli ordinari termini prescrizionali, determinando un significativo differimento della scadenza finale.
Va altresì rilevato che l'eccezione di prescrizione non risulta essere stata sollevata dal ricorrente in occasione dell'impugnazione dell'atto interruttivo del 2017, divenuto definitivo. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs.
546/1992, ciascun atto autonomamente impugnabile può essere contestato solo per vizi propri;
ne consegue che l'omessa impugnazione dell'atto interruttivo preclude la possibilità di sollevare successivamente l'eccezione di prescrizione, che doveva essere dedotta tempestivamente.
Concludendo sul merito, alla luce di quanto esposto il termine prescrizionale applicabile è quello decennale;
la prescrizione è stata validamente interrotta;
il decorso del termine è stato ulteriormente sospeso per effetto della normativa emergenziale;
l'eccezione di prescrizione risulta, comunque, tardiva e infondata. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, da liquidarsi come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica definitivamente pronunciando rigetta il ricorso;
dichiara non maturata la prescrizione del credito tributario azionato;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, che liquida in € 250,00 oltre accessori di legge e il rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Monocratico Ernesto Vetrano