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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 23/12/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 751/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 751/2025 promosso da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. GHETTI ENRICO CP_1 C.F._1
e
( ) con il patrocinio dell'Avv. OSSANI MARA Controparte_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/03/2025, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
01/06/2019 a Ferrara e che dalla unione coniugale sono nati due figli , nato il Persona_1
07/09/2021 in FERRARA, e nata il [...] in [...], hanno Persona_2 domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Omissis. 2) Confermare l'assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale sita nel Comune di Controparte_2
TA (Fe) strada Giacomo Matteotti n. 85, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione svolgentesi ai piani terra e primo di 10,5 vani ed accessori con annesso un pertinenziale vano ad uso autorimessa al piano terra, oltre ad area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio 110, mappale 1559, subalterni: - sub 4 graffato con il sub 5, piano S1- T, classe 3, cat. A/7, vani 10,5, superficie catastale mq. mq. 291,00 (totale escluse aree scoperte mq. 280), rendita catastale euro 1437,04; - sub. 2, piano S1, classe 2, cat. C/6, mq. 25, superficie catastale mq. 35, rendita catastale euro 99,42. L'area di sedime e circostante il fabbricato è distinta al Catasto Terreni del Comune di TA al Foglio 110 mappale 1559, ente urbano di mq.1075. Confini: Strada Giacomo Matteotti, salvo se altri, insieme ai mobili, arredi e pertinenze, affinché la medesima vi abiti insieme ai figli e con libertà di disporne, anche di Per_1 Per_2 venderla a terzi, una volta divenuta piena proprietaria e di trasferire altrove, ma nel raggio di 80 km dal Comune di TA la di lei residenza e quella dei figli e Per_2 Persona_1
3) Entrambi i coniugi convengono ed optano per l'affidamento esclusivo dei figli minori e Per_1 alla madre, alla quale viene quindi assegnata la casa familiare sita in TA (Fe) Persona_2 strada Giacomo Matteotti n. 85, ove i figli vivranno. La ragione di tale decisione è rinvenibile nella distanza della nuova abitazione paterna rispetto a quella dei figli, oltre agli orari di lavoro del Sig. che ne impediscono una frequentazione costante, nel periodo infrasettimanale. Allo stesso CP_1 tempo anche i nonni paterni, risiedendo fuori regione, non possono fornire l'aiuto tipico della rete parentale di riferimento. La responsabilità genitoriale sarà esercitata dalla madre, fermo il potere di vigilanza del padre. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte in via disgiunta da ciascun genitore, e dovranno seguire l'educazione impartita sino ad ora. Inoltre, il signor con il presente atto, presta il proprio consenso affinché i figli e CP_1 Per_1 Per_2 siano battezzati e ricevano l'educazione religiosa secondo il rito della Chiesa Cattolica. Le
[...] parti concordano che i figli potranno partecipare alle relative attività e celebrazioni liturgiche, in coerenza con i principi della religione cattolica, riconoscendo tale educazione come parte integrante della loro formazione. Consenso del padre all'aggiunta del cognome materno e impegno all'espletamento delle relative pratiche amministrative: il padre presta il proprio consenso formale e incondizionato all'aggiunta del cognome materno a quello paterno, conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. Il padre si impegna, pertanto, a collaborare con la madre nell'attuazione delle pratiche necessarie per l'ottenimento del decreto autorizzativo prefettizio, presentando, ove richiesto, ogni dichiarazione o consenso formale richiesto dall'Autorità competente, al fine di perfezionare il procedimento amministrativo. In particolare, il padre si obbliga a sottoscrivere la necessaria istanza presso la Prefettura territorialmente competente e a fornire, con la massima tempestività, la documentazione e gli atti utili alla conclusione positiva dell'iter.
4) Considerato che i due minori sono attualmente molto piccoli e necessitano della presenza costante della madre, disciplinare i tempi di permanenza dei figli e presso ciascun genitore Per_1 Per_2 stabilendo che il padre possa vedere e tenere i figli come segue: Modalità attuali di incontro: i minori, data la loro tenera età, non possono ancora dormire fuori dalla casa materna, pertanto, il padre potrà vedere i figli a fine settimana alternati, nelle giornate di sabato e domenica. Nella settimana con weekend di competenza paterna, sarà possibile aggiungere un ulteriore incontro nel tardo pomeriggio, indicativamente alle ore 18.30 di un giorno infrasettimanale, sin d'ora indicato nel mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori. Nella settimana con weekend di competenza della madre, il padre potrà disporre di due incontri infrasettimanali con i figli, sin d'ora indicati nelle giornate di mercoledì e di giovedì, alle ore 18.30 e fino all'orario in cui saranno messi a letto, salvo diverso accordo tra i genitori.
La Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il Capodanno e l'Epifania i figli staranno con la madre, così come a Pasqua e Pasquetta. Modalità future di incontro: una volta che i minori saranno più grandi e sarà valutata la possibilità di pernottamento fuori dalla casa materna, si prevede che il padre possa tenere i minori a weekend alternati, con pernottamento, da intendersi dal venerdì sera alla domenica sera. Nella settimana con weekend di competenza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente stabiliti nel mercoledì e nel giovedì con le medesime modalità di cui sopra. L'accordo disciplinato nel presente punto 3 resterà valido ed efficace fino a quando i minori risiederanno e vivranno nell'abitato di
TA (FE), con la possibilità di essere rivisto in base all'evoluzione delle loro necessità e condizioni. In ogni caso, fin d'ora i genitori concordano che, anche qualora i figli dovessero trasferirsi al di fuori di TA, sarà comunque onere del padre, provvedere al loro CP_1 accompagnamento, andandoli a prendere e riportandoli presso l'abitazione materna. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, i quali sin d'ora si danno reciproca disponibilità all'elasticità e comunque a preferire l'altro genitore in caso fosse necessario affidare i figli ad estranei (baby-sitter). Stabilire che i minori trascorrano con ciascuno dei genitori i seguenti periodi di vacanza, precisando che durante i medesimi debba intendersi sospeso il diritto di vista dell'altro genitore, dovendo comunque essere garantiti regolari contatti telefonici con i bambini: due settimane, non consecutive, nel corso delle vacanze estive, scelte un anno dall'uno e l'anno successivo dall'altro dei genitori, da comunicarsi entro il mese di aprile di ciascun anno, - per quanto concerne le vacanze natalizie (da intendersi il periodo che va dal 24 Dicembre sino al 6 Gennaio), metà dei giorni, non continuativi, saranno trascorsi con la madre, e l'altra metà con il padre, con la specifica che la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il Capodanno e l'Epifania i figli staranno con la madre, e comunque liberi i genitori di prevedere diversi accordi;
- metà delle vacanze di Pasqua, tre giorni con l'uno e tre giorni con l'altro dei genitori, con specifica che il giorno di Pasqua e Pasquetta i figli staranno sempre con la madre, e comunque liberi i genitori di prevedere diversi accordi.
5) Il signor fin dalla sottoscrizione del ricorso congiunto, contribuirà al mantenimento CP_1 dei figli minori e mediante il versamento dell'importo mensile di € 400,00 Per_2 Per_1 complessivi (pari ad € 200,00 per ciascun figlio) fino alla loro indipendenza economica, sul conto corrente intestato alla signora IBAN [...], in via anticipata CP_2 entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano altresì che, per tutto il periodo in cui la Sig.ra non andrà CP_2 al lavoro per accudire la piccola il Sig. sarà tenuto a corrispondere alla madre, in Per_2 CP_1 aggiunta all'importo mensile come sopra stabilito, l'importo mensile di €. 143,89 (a titolo di contributo per la retta dell'asilo) e l'importo mensile di €. 27,81 (a titolo di contributo spese per la mensa). Restando, comunque, inteso che non appena la figlia andrà all'asilo tali Per_2 contribuzioni aggiuntive cesseranno ed i rapporti economici saranno regolati in conformità alle statuizioni di cui al presente atto. Le parti convengono che le spese straordinarie relative ai figli, ovvero quelle non rientranti nell'ordinario mantenimento, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto indicato dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ferrara, il cui art. 13 è qui trascritto, con le opportune integrazioni e specificazioni, per una migliore rispondenza alla fattispecie, e da valersi comunque, anche stante l'affidamento esclusivo: Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo - visite specialistiche, anche termali o fisioterapiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
- ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Spese mediche - che richiedono il preventivo accordo - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
- trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
Spese scolastiche – che non richiedono il preventivo accordo - tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado, stabilite da istituti pubblici;
- rette per asili nido e scuole materne pubbliche e relativo trasporto;
- libri di testo e materiale scolastico di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese per il trasporto pubblico;
Spese scolastiche – che richiedono il preventivo accordo - tasse scolastiche richieste da istituti privati e corsi universitari;
- rette per asili nido e scuole materne private con relativo trasporto;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche – che non richiedono il preventivo accordo - prolungamento del tempo scolastico (pre scuola o post scuola); - mensa scolastica;
- attività sportive, ludiche ed artistiche fino ad un tetto massimo complessivo di €. 400,00 annui per ciascun figlio (l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, resterà a carico del genitore proponente); Spese extrascolastiche – che richiedono il preventivo accordo - babysitteraggio e campi estivi: si conviene che, se entrambi i genitori lavorano e non vi è accordo, in assenza di nonni disponibili, la babysitter dovrà essere pagata da entrambi in parti uguali, mentre in caso di necessità unilaterale la spesa ricadrà sul genitore richiedente. Per quanto concerne tutte le spese indicate nel presente punto 5, il genitore anticipante la spesa – e nel caso in cui sussista il diritto al rimborso – avrà facoltà di chiedere la restituzione del
50% del costo sostenuto, previa esibizione del titolo giustificante l'esborso.
6) Le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli sarà interamente percepito dalla madre signora in qualità di genitore affidatario/collocatario. Tale somma sarà da Controparte_2 considerarsi a integrazione del contributo al mantenimento dei figli già previsto a carico del padre.
7) Nulla è dovuto a titolo di concorso nel mantenimento dell'uno o dell'altro dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
8) Le parti danno atto che a seguito dell'integrale esecuzione dei presenti accordi deve intendersi compiuta la divisione dei beni comuni in conseguenza dello scioglimento della comunione, con rinuncia a far valere ogni ulteriore diritto e/o pretesa, fatto salvo quanto qui previsto e concordato.
9) Le spese e gli onorari legali relativi alla presente procedura sono integralmente compensati tra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 30 novembre 2025.
In data 21 e 22 ottobre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni per la fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine, il 15 maggio 2025, per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato dal Presidente nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 01/06/2019 a Ferrara fra , nata a [...] il [...], e nato a [...] Controparte_2 CP_1
(Fe) il 21/06/1984, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2019 Atto n. 22 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Controparte_2 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 751/2025 promosso da:
( ) con il patrocinio dell'Avv. GHETTI ENRICO CP_1 C.F._1
e
( ) con il patrocinio dell'Avv. OSSANI MARA Controparte_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/03/2025, premettendo di aver contratto matrimonio il giorno
01/06/2019 a Ferrara e che dalla unione coniugale sono nati due figli , nato il Persona_1
07/09/2021 in FERRARA, e nata il [...] in [...], hanno Persona_2 domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) Omissis. 2) Confermare l'assegnazione alla Sig.ra della casa coniugale sita nel Comune di Controparte_2
TA (Fe) strada Giacomo Matteotti n. 85, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione svolgentesi ai piani terra e primo di 10,5 vani ed accessori con annesso un pertinenziale vano ad uso autorimessa al piano terra, oltre ad area cortiliva pertinenziale in proprietà esclusiva. Il tutto distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio 110, mappale 1559, subalterni: - sub 4 graffato con il sub 5, piano S1- T, classe 3, cat. A/7, vani 10,5, superficie catastale mq. mq. 291,00 (totale escluse aree scoperte mq. 280), rendita catastale euro 1437,04; - sub. 2, piano S1, classe 2, cat. C/6, mq. 25, superficie catastale mq. 35, rendita catastale euro 99,42. L'area di sedime e circostante il fabbricato è distinta al Catasto Terreni del Comune di TA al Foglio 110 mappale 1559, ente urbano di mq.1075. Confini: Strada Giacomo Matteotti, salvo se altri, insieme ai mobili, arredi e pertinenze, affinché la medesima vi abiti insieme ai figli e con libertà di disporne, anche di Per_1 Per_2 venderla a terzi, una volta divenuta piena proprietaria e di trasferire altrove, ma nel raggio di 80 km dal Comune di TA la di lei residenza e quella dei figli e Per_2 Persona_1
3) Entrambi i coniugi convengono ed optano per l'affidamento esclusivo dei figli minori e Per_1 alla madre, alla quale viene quindi assegnata la casa familiare sita in TA (Fe) Persona_2 strada Giacomo Matteotti n. 85, ove i figli vivranno. La ragione di tale decisione è rinvenibile nella distanza della nuova abitazione paterna rispetto a quella dei figli, oltre agli orari di lavoro del Sig. che ne impediscono una frequentazione costante, nel periodo infrasettimanale. Allo stesso CP_1 tempo anche i nonni paterni, risiedendo fuori regione, non possono fornire l'aiuto tipico della rete parentale di riferimento. La responsabilità genitoriale sarà esercitata dalla madre, fermo il potere di vigilanza del padre. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte in via disgiunta da ciascun genitore, e dovranno seguire l'educazione impartita sino ad ora. Inoltre, il signor con il presente atto, presta il proprio consenso affinché i figli e CP_1 Per_1 Per_2 siano battezzati e ricevano l'educazione religiosa secondo il rito della Chiesa Cattolica. Le
[...] parti concordano che i figli potranno partecipare alle relative attività e celebrazioni liturgiche, in coerenza con i principi della religione cattolica, riconoscendo tale educazione come parte integrante della loro formazione. Consenso del padre all'aggiunta del cognome materno e impegno all'espletamento delle relative pratiche amministrative: il padre presta il proprio consenso formale e incondizionato all'aggiunta del cognome materno a quello paterno, conformemente alla normativa vigente e alle disposizioni dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. Il padre si impegna, pertanto, a collaborare con la madre nell'attuazione delle pratiche necessarie per l'ottenimento del decreto autorizzativo prefettizio, presentando, ove richiesto, ogni dichiarazione o consenso formale richiesto dall'Autorità competente, al fine di perfezionare il procedimento amministrativo. In particolare, il padre si obbliga a sottoscrivere la necessaria istanza presso la Prefettura territorialmente competente e a fornire, con la massima tempestività, la documentazione e gli atti utili alla conclusione positiva dell'iter.
4) Considerato che i due minori sono attualmente molto piccoli e necessitano della presenza costante della madre, disciplinare i tempi di permanenza dei figli e presso ciascun genitore Per_1 Per_2 stabilendo che il padre possa vedere e tenere i figli come segue: Modalità attuali di incontro: i minori, data la loro tenera età, non possono ancora dormire fuori dalla casa materna, pertanto, il padre potrà vedere i figli a fine settimana alternati, nelle giornate di sabato e domenica. Nella settimana con weekend di competenza paterna, sarà possibile aggiungere un ulteriore incontro nel tardo pomeriggio, indicativamente alle ore 18.30 di un giorno infrasettimanale, sin d'ora indicato nel mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori. Nella settimana con weekend di competenza della madre, il padre potrà disporre di due incontri infrasettimanali con i figli, sin d'ora indicati nelle giornate di mercoledì e di giovedì, alle ore 18.30 e fino all'orario in cui saranno messi a letto, salvo diverso accordo tra i genitori.
La Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il Capodanno e l'Epifania i figli staranno con la madre, così come a Pasqua e Pasquetta. Modalità future di incontro: una volta che i minori saranno più grandi e sarà valutata la possibilità di pernottamento fuori dalla casa materna, si prevede che il padre possa tenere i minori a weekend alternati, con pernottamento, da intendersi dal venerdì sera alla domenica sera. Nella settimana con weekend di competenza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente stabiliti nel mercoledì e nel giovedì con le medesime modalità di cui sopra. L'accordo disciplinato nel presente punto 3 resterà valido ed efficace fino a quando i minori risiederanno e vivranno nell'abitato di
TA (FE), con la possibilità di essere rivisto in base all'evoluzione delle loro necessità e condizioni. In ogni caso, fin d'ora i genitori concordano che, anche qualora i figli dovessero trasferirsi al di fuori di TA, sarà comunque onere del padre, provvedere al loro CP_1 accompagnamento, andandoli a prendere e riportandoli presso l'abitazione materna. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, i quali sin d'ora si danno reciproca disponibilità all'elasticità e comunque a preferire l'altro genitore in caso fosse necessario affidare i figli ad estranei (baby-sitter). Stabilire che i minori trascorrano con ciascuno dei genitori i seguenti periodi di vacanza, precisando che durante i medesimi debba intendersi sospeso il diritto di vista dell'altro genitore, dovendo comunque essere garantiti regolari contatti telefonici con i bambini: due settimane, non consecutive, nel corso delle vacanze estive, scelte un anno dall'uno e l'anno successivo dall'altro dei genitori, da comunicarsi entro il mese di aprile di ciascun anno, - per quanto concerne le vacanze natalizie (da intendersi il periodo che va dal 24 Dicembre sino al 6 Gennaio), metà dei giorni, non continuativi, saranno trascorsi con la madre, e l'altra metà con il padre, con la specifica che la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, il giorno di Santo Stefano, il Capodanno e l'Epifania i figli staranno con la madre, e comunque liberi i genitori di prevedere diversi accordi;
- metà delle vacanze di Pasqua, tre giorni con l'uno e tre giorni con l'altro dei genitori, con specifica che il giorno di Pasqua e Pasquetta i figli staranno sempre con la madre, e comunque liberi i genitori di prevedere diversi accordi.
5) Il signor fin dalla sottoscrizione del ricorso congiunto, contribuirà al mantenimento CP_1 dei figli minori e mediante il versamento dell'importo mensile di € 400,00 Per_2 Per_1 complessivi (pari ad € 200,00 per ciascun figlio) fino alla loro indipendenza economica, sul conto corrente intestato alla signora IBAN [...], in via anticipata CP_2 entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti concordano altresì che, per tutto il periodo in cui la Sig.ra non andrà CP_2 al lavoro per accudire la piccola il Sig. sarà tenuto a corrispondere alla madre, in Per_2 CP_1 aggiunta all'importo mensile come sopra stabilito, l'importo mensile di €. 143,89 (a titolo di contributo per la retta dell'asilo) e l'importo mensile di €. 27,81 (a titolo di contributo spese per la mensa). Restando, comunque, inteso che non appena la figlia andrà all'asilo tali Per_2 contribuzioni aggiuntive cesseranno ed i rapporti economici saranno regolati in conformità alle statuizioni di cui al presente atto. Le parti convengono che le spese straordinarie relative ai figli, ovvero quelle non rientranti nell'ordinario mantenimento, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto indicato dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ferrara, il cui art. 13 è qui trascritto, con le opportune integrazioni e specificazioni, per una migliore rispondenza alla fattispecie, e da valersi comunque, anche stante l'affidamento esclusivo: Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo - visite specialistiche, anche termali o fisioterapiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
- ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
Spese mediche - che richiedono il preventivo accordo - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
- trattamenti sanitari specialistici in libera professione;
Spese scolastiche – che non richiedono il preventivo accordo - tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado, stabilite da istituti pubblici;
- rette per asili nido e scuole materne pubbliche e relativo trasporto;
- libri di testo e materiale scolastico di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese per il trasporto pubblico;
Spese scolastiche – che richiedono il preventivo accordo - tasse scolastiche richieste da istituti privati e corsi universitari;
- rette per asili nido e scuole materne private con relativo trasporto;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche – che non richiedono il preventivo accordo - prolungamento del tempo scolastico (pre scuola o post scuola); - mensa scolastica;
- attività sportive, ludiche ed artistiche fino ad un tetto massimo complessivo di €. 400,00 annui per ciascun figlio (l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, resterà a carico del genitore proponente); Spese extrascolastiche – che richiedono il preventivo accordo - babysitteraggio e campi estivi: si conviene che, se entrambi i genitori lavorano e non vi è accordo, in assenza di nonni disponibili, la babysitter dovrà essere pagata da entrambi in parti uguali, mentre in caso di necessità unilaterale la spesa ricadrà sul genitore richiedente. Per quanto concerne tutte le spese indicate nel presente punto 5, il genitore anticipante la spesa – e nel caso in cui sussista il diritto al rimborso – avrà facoltà di chiedere la restituzione del
50% del costo sostenuto, previa esibizione del titolo giustificante l'esborso.
6) Le parti concordano che l'assegno unico universale per i figli sarà interamente percepito dalla madre signora in qualità di genitore affidatario/collocatario. Tale somma sarà da Controparte_2 considerarsi a integrazione del contributo al mantenimento dei figli già previsto a carico del padre.
7) Nulla è dovuto a titolo di concorso nel mantenimento dell'uno o dell'altro dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
8) Le parti danno atto che a seguito dell'integrale esecuzione dei presenti accordi deve intendersi compiuta la divisione dei beni comuni in conseguenza dello scioglimento della comunione, con rinuncia a far valere ogni ulteriore diritto e/o pretesa, fatto salvo quanto qui previsto e concordato.
9) Le spese e gli onorari legali relativi alla presente procedura sono integralmente compensati tra le parti.
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 30 novembre 2025.
In data 21 e 22 ottobre 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni per la fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla scadenza del termine, il 15 maggio 2025, per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fissato dal Presidente nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 01/06/2019 a Ferrara fra , nata a [...] il [...], e nato a [...] Controparte_2 CP_1
(Fe) il 21/06/1984, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2019 Atto n. 22 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Controparte_2 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri