Versione
29 settembre 1950
29 settembre 1950
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dal fondo lire di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , per la costituzione presso il Ministero stesso di un "Fondo per l'incremento edilizio", la somma di lire dieci miliardi sulle disponibilita' ottenute con gli aiuti concessi per l'esercizio finanziario 1948-49, ed ulteriori somme, sino a lire quindici miliardi, sull'ammontare del conto speciale che verra' a formarsi per gli esercizi 1950-51 e 1951-52.
Tali somme da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono destinate a sollecitare l'attivita' edilizia privata, favorendo l'iniziativa dei piccoli risparmiatori, con la concessione di mutui e la costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, nelle localita' ove si riscontri necessita' di miglioramento edilizio o deficienza di abitazioni, con preferenza per i centri minori.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dal fondo lire di cui all' art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108 , per la costituzione presso il Ministero stesso di un "Fondo per l'incremento edilizio", la somma di lire dieci miliardi sulle disponibilita' ottenute con gli aiuti concessi per l'esercizio finanziario 1948-49, ed ulteriori somme, sino a lire quindici miliardi, sull'ammontare del conto speciale che verra' a formarsi per gli esercizi 1950-51 e 1951-52.
Tali somme da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sono destinate a sollecitare l'attivita' edilizia privata, favorendo l'iniziativa dei piccoli risparmiatori, con la concessione di mutui e la costruzione di case di abitazione, escluse quelle di lusso, nelle localita' ove si riscontri necessita' di miglioramento edilizio o deficienza di abitazioni, con preferenza per i centri minori.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 26/06/1962, n. 71Provvedimento: N. 71 SENTENZA 7 GIUGNO 1962 Deposito in cancelleria: 26 giugno 1962. Pres. AMBROSINI - Rel. SANDULLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. GA AMBROSINI, Presidente - Dott. AR OS - Prof. AN AN EL - Prof. PE LL VO - Prof. TO AL - Prof. LA GE - Prof. IO SS - Prof. BI RO - Dott. ON AN - Prof. AL SANDULLI - Prof. PE NC - Prof. LE AL - Prof. AN MO - Prof. PE LL. Giudici. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige con ricorso notificato il 6 aprile 1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 18 successivo ed iscritto al n. 5 del Registro ricorsi 1962, per …Leggi di più...
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