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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 713/2023 r.g. promossa da:
(c.f. - p.i. , con il Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Cristina Polimeno (c.f. e dall'Avv. Martina Bianchi (c.f. C.F._2
) C.F._3 APPELLANTE
nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Nunzio Bonaiuto (c.f. CP_2 C.F._4
C.F._5
APPELLATO
*
Oggi 12 Marzo 2025, alle ore 12,40 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Simona Petrelli. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Cristina Polimeno e l'Avv. Martina Bianchi Per parte appellata: l'Avv. Nunzio Buonaiuto.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico. pagina 1 di 11
N. R.G. 713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 713/2023 promossa da:
(c.f. - p.i. , con il Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Cristina Polimeno (c.f. e dall'Avv. Martina Bianchi (c.f. C.F._2
) C.F._3 APPELLANTE
nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Nunzio Bonaiuto (c.f. CP_2 C.F._4
) C.F._5
APPELLATO
avverso la sentenza n. 246/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 16.02.2023
CONCLUSIONI
In data 12.03.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:1) Visti gli articoli 351, comma 2, e 283 c.p.c., accertati la fondatezza dei motivi di appello nonché il pagina 2 di 11 pericolo per l'appellante di subire un danno grave e irreparabile, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2) Nel merito, riformare la sentenza n. 246/2023 pronunciata dal Tribunale di Pisa - Giudice Dott.ssa Martina Fontanelli in data 15 febbraio 2023 nell'ambito del giudizio n. R.G. 2874/2021 (di opposizione a decreto ingiuntivo n. 711/21 R.G.C. 999/2021 del 4 maggio 2021) e pubblicata in data 16 febbraio 2023 (Rep. n. 403/2023), nella parte in cui “1) accoglie l'opposizione e per la conseguenza revoca il decreto ingiuntivo n. 711/21 (R.G.C. 999/21), emesso dal Tribunale di Pisa in data 4/5/2021; 2) condanna al pagamento in favore della società delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in euro 2.200,00 per compensi, euro 145,50 per spese documentate, oltre rimborso forfettario 15%, cap e Iva come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Bonaiuto Nunzio dichiaratosi procuratore antistatario”, per i motivi tutti indicati in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;
3) accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dal sig. nel giudizio di prime cure, per le ragioni tutte Parte_1 indicate dal comparente nei propri scritti difensivi, e per gli effetti condannare CP_1 al pagamento della somma di € 10.329,95 oltre interessi dalla domanda di emissione del CP_1 decreto ingiuntivo al saldo;
4) con vittoria di spese e onorari di causa del presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado, e con condanna dell'odierna appellata alla restituzione delle somme medio tempore percepite a tale titolo”.
Per parte appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) In via preliminare, accertata l'insussistenza dei presupposti indicati negli artt. 351, co. 2, e 283 c.p.c., rigettare la richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata;
2) in via principale, previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità, nullità ed infondatezza rigettare l'appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Pisa n. 246/23 proposto dal sig.
[...] nei confronti della e per l'effetto confermare la suddetta Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 246/23; 3) condannare il sig. al pagamento, in favore Parte_1 della delle spese e competenze del presente giudizio di appello, con Controparte_1 attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in poi, per Parte_1 brevità, anche solo ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Pt_1 [...]
(di seguito, anche solo ), proponendo gravame avverso la sentenza n. CP_1 CP_1
246/2023, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 16.02.2023, che, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla , aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 711/2021, CP_1 condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – aveva convenuto in giudizio opponendo Controparte_1 Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 711/21 del 04.05.2021 emesso dal Tribunale di Pisa (RG 999/2021), con cui era stato ad essa intimato il pagamento della somma di € 10.329,95 (oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio), richiesta dal ricorrente a titolo di provvigioni asseritamente dovute per l'attività di intermediazione dal medesimo effettuata in favore della ridetta
[...]
CP_1
pagina 3 di 11 A sostegno dell'opposizione, eccepiva preliminarmente la prescrizione ex art. 2950 c.c. del CP_1 credito vantato dal ricorrente, in quanto la prima richiesta di pagamento era avvenuta a distanza di oltre tre anni dalla conclusione del presunto affare e, dunque, oltre il termine di un anno previsto dalla menzionata norma.
Eccepiva, altresì, la mancata iscrizione dello all'albo dei mediatori ex art. 2 l.n. 39/1989. Pt_1
Rilevava, in ogni caso, l'infondatezza del credito azionato in via monitoria, per totale carenza di prova dell'attività posta in essere dallo , non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente lo Pt_1 scambio di messaggi whatsapp avvenuti con tale “ , il quale non era né legale Per_1 rappresentante né dipendente di essa . CP_1
Inoltre, alcun valore poteva attribuirsi alle fatture proforma recanti l'intestazione della
[...]
stante la loro mancata registrazione nelle scritture contabili della predetta società. CP_1
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_3 contestando integralmente l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Nello specifico, l'opposto rilevava, in primo luogo, come l'attività dal medesimo posta in essere fosse riconducibile alla fattispecie del procacciamento d'affari e non a quella della mediazione, con tutte le conseguenze del caso in termini di normativa applicabile, anche in punto di prescrizione.
In secondo luogo, il convenuto deduceva come la sussistenza del diritto di credito fosse ampiamente provata a livello documentale.
Sotto quest'ultimo profilo, lo scambio di messaggi whatsapp dimostrava l'esistenza di un rapporto di collaborazione occasionale con la nonché lo svolgimento dell'attività di intermediazione CP_1 in favore di quest'ultima e la conclusione dell'affare con la società libica Al-Rimas.
Inoltre, significativo era anche il fatto che , dall'account della _1 CP_1
[...
avesse inoltrato ad esso lo scambio di mail intercorse fra il medesimo, la società̀̀̀
[...] Pt_1
e la BC BA, scelta dall'acquirente per l'incasso degli importi a garanzia del CP_4 pagamento, il che dimostrava il riconoscimento dell'attività̀̀̀̀ svolta dall'opposto per la conclusione dell'affare.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) a fronte delle contestazioni sollevate da , che aveva negato qualsiasi conferimento di CP_1 incarico allo nonché la stessa conclusione dell'affare commerciale per il quale l'opposto Pt_1 rivendicava il diritto alla provvigione, spettava a quest'ultimo fornire la prova del suo diritto di credito il che, però, non era avvenuto;
pagina 4 di 11 (-) difatti, parte opposta non aveva prodotto alcun documento che attestasse il conferimento dell'incarico da parte di , l'oggetto dell'attività richiesta, l'entità del corrispettivo CP_1 riconosciuto né alcuna prova costituenda era stata, sul punto, articolata;
(-) inoltre, alcuna valenza poteva attribuirsi allo scambio di messaggi whatsapp intercorso con tale non essendo dimostrato chi fosse effettivamente costui né quale ruolo avesse _1 all'interno di;
CP_1
(-) peraltro, nello scambio di comunicazioni con l'opposto, il non aveva mai Tes_1 espressamente speso il nome della o dichiarato di agire in rappresentanza e/o per conto CP_1 della stessa;
(-) del resto, i messaggi whatsApp non erano apprezzabili ai fini della ricostruzione della vicenda, in quanto non emergeva quale tipo di attività avesse concretamente svolto;
Pt_1
(-) ad ogni modo, il diritto di credito azionato in via monitoria risultava anche prescritto, non essendo condivisibile il richiamo operato dall'opponente alla disciplina del contratto di agenzia posto che l'agente, contrariamente al procacciatore d'affari ed al mediatore, assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto del preponente o del mandante la conclusione di contratti in una zona determinata.
L'opposizione, pertanto, risultava fondata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto andava revocato.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello lo per i seguenti motivi: Pt_1
1) il tribunale non aveva correttamente valutato la documentazione versata in atti, la quale dimostrava in modo inequivoco l'afferenza di all'organigramma aziendale o, in _1 ogni caso, al novero dei collaboratori a cui la aveva affidato le vendite sul mercato libico: CP_1 circostanza, questa, che risultava pacifica dalle comunicazioni e-mail che _1 aveva indirizzato alla e alla BC BA (banca designata per la riscossione degli Controparte_5 importi a garanzia dei pagamenti) utilizzando l'account di posta elettronica della Controparte_1
( .
[...] Email_1
Del resto, la società opponente, nel proprio atto di citazione in opposizione, aveva omesso di disconoscere e contestare tempestivamente la provenienza delle e-mail allegate al ricorso monitorio, sicché tardiva doveva ritenersi la contestazione, tra l'altro generica, formulata, per la prima volta, in sede di note di trattazione scritta in vista dell'udienza di prima comparizione.
pagina 5 di 11 Inoltre, dalla lettura dei messaggi intercorsi su whatsapp con il , si evinceva che Tes_1 quest'ultimo aveva trasmesso allo i riferimenti della affinché li inoltrasse al Pt_1 CP_1 potenziale cliente, anche al fine di visionare l'offerta dei prodotti oggetto della trattativa.
In ogni caso, la conclusione dell'affare da parte di valeva come ratifica dell'operato del CP_1
anche a voler considerare costui privo del potere di rappresentanza. Tes_1
La suddetta documentazione dimostrava, poi, in modo inequivocabile il ruolo di procacciatore d'affari svolto da il quale, anche in ragione della padronanza della lingua araba, era in Pt_1 possesso delle competenze necessarie per intavolare e portare a termine la trattativa con l'acquirente libico, cosa che aveva puntualmente fatto.
2) il tribunale aveva errato anche nel ritenere prescritto il credito azionato in via monitoria ex art. 2950 c.c.
Difatti, stante la riconducibilità del rapporto allo schema del procacciamento d'affari, lo stesso non soggiaceva al termine di prescrizione previsto dalla menzionata norma.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 21.10.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, contestualmente, disposto il rinvio del procedimento per la discussione orale ex artt. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 12.3.2025, con termine fino al 5.3.2025 per il deposito di note conclusive.
2.4 – La causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 - L'esame del gravame
3.1. – In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18307 del 18/09/2015).
pagina 6 di 11 In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati.
3.2.1. – Invero, dalla documentazione versata in atti non è dato evincere né il ruolo eventualmente svolto dallo nella vicenda per cui è causa né, tanto meno, il conferimento Pt_1 di qualsivoglia tipo di incarico da parte della . CP_1
3.2.1.a. – Innanzi tutto, nessuna rilevanza può attribuirsi allo scambio di messaggi whatsApp avvenuto tra l'appellante e tale . _1
Difatti, a prescindere dalla riconducibilità di quest'ultimo all'organigramma della e, quindi, CP_1 dall'esistenza, in capo allo stesso, di un potere rappresentativo atto ad impegnare all'esterno la predetta società, giova considerare come la difesa dello si sia limitata a produrre solo la Pt_1 trascrizione di tali messaggi, omettendo, tuttavia, di depositare il supporto informatico contenente le conversazioni.
In particolare, la necessità di depositare il supporto risiedeva nel fatto che questo avrebbe consentito di controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto dello stesso onde verificare con certezza sia la provenienza delle conversazioni trascritte sia l'attendibilità di quanto da esse documentato.
Inoltre, non risulta neppure depositato il c.d. “screenshot” di tali messaggi, il che non consente di fare applicazione del principio, recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “i messaggi whatsapp e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una
"chat" di whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi” (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/01/2025, n.1254).
D'altra parte, non risulta neanche indicato chi abbia proceduto materialmente alla trascrizione dei messaggi e con quali modalità né, tanto meno, i numeri telefonici dai quali questi sarebbero stati scambiati, di talché è impossibile stabilire pure l'identità degli interlocutori.
Ciò tanto più se si considera che la valenza probatoria della trascrizione di tali messaggi era stata tempestivamente contestata dall'originaria opponente nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in cui si legge: “Il sig. si limita a produrre una fattura emessa più di due Pt_1
pagina 7 di 11 anni dopo la presunta attività, nonché una serie di trascrizioni di messaggi whatsapp intercorsi, forse, fra il ricorrente e tal Non vi è alcun contatto ufficiale fra la società esponente e il Per_1 sig. , né tal risulta essere il legale rappresentante della Pt_1 Per_1 Controparte_1
e neanche un dipendente della stessa, come si evince dalla visura camerale storica che si produce.
Ed anche la lettura delle ripetute trascrizioni di messaggi wa, che non possono in alcun modo essere considerati una prova scritta del credito, stante l'estrema genericità degli stessi, non offre un chiaro quadro dell'attività di mediazione descritta in ricorso monitorio. I messaggi sono confusi, incomprensibili, generici, inconferenti, spesso inesistenti e assolutamente non riconducibili alla
né alle operazioni commerciali per cui è causa. Si ribadisce che è onere del Controparte_1 ricorrente, in questa fase attore sostanziale, fornire piena prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese” (cfr. pag. 5-6).
Pertanto, a fronte di tale contestazione (con cui si disconosceva chiaramente il valore probatorio dei messaggi), spettava allo offrire elementi atti a superarla (anche attraverso Pt_1
l'articolazione di una prova orale finalizzata alla dimostrazione degli accordi presi con ed CP_1 all'effettivo espletamento dell'attività di intermediazione) il che, però, non è avvenuto.
Ne consegue che la sentenza impugnata merita condivisione nella parte in cui ha ritenuto che “gli estratti delle comunicazioni via whatsApp, in quanto tali, non sono apprezzabili nella loro effettiva portata ai fini della ricostruzione della vicenda”.
3.2.1.b. – Parimenti, alcun valore può attribuirsi anche alle mail prodotte dallo . Pt_1
Difatti, a prescindere dalla questione in ordine alla tempestività del disconoscimento operato dalla
, è necessario rilevare che dal loro contenuto non si evince, comunque, il ruolo svolto CP_1 dall'appellante nell'intera vicenda.
Invero, una prima comunicazione risulta intercorsa tra tale “ dall'account di posta Per_1 elettronica della ( , la società Controparte_1 Email_1 Controparte_5
(acquirente finale) e la BC BA, scelta dall'acquirente per l'incasso degli importi a garanzia del pagamento. In particolare, con la mail dell'1.10.2018 (completamente in lingua inglese), veniva inviata ad dal predetto la fattura provvisoria (“proforma invoice”) e Controparte_5 Per_1 si informava la predetta società che era in fase di preparazione la bozza del contratto.
Tale mail risulta inviata, per conoscenza, anche allo , senza alcun riferimento all'attività Pt_1 da questi svolta nella vicenda.
Una seconda comunicazione, poi, risulta inviata da allo allo scopo di inoltrargli CP_1 Pt_1 una nota della Banca con cui si richiedeva un'integrazione documentale per la pratica di approvazione del credito, anche in tal caso senza alcun accenno al ruolo svolto dall'odierno appellante.
pagina 8 di 11 3.2.1.c. – Infine, alcun valore decisivo, ai fini che qui interessano, può attribuirsi anche alle fatture proforma emesse da nei confronti del cliente libico, in quanto neppure dalle stesse CP_1 si desume l'eventuale attività svolta dallo per conto della predetta società né, tanto Pt_1 meno, un conferimento di incarico da parte di quest'ultima
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta in alcun modo dimostrato che egli abbia raccolto la proposta commerciale della e si sia interfacciato – giovandosi CP_1 della sua conoscenza dell'area geografica e della lingua araba – con l'acquirente libico al fine della presentazione della medesima.
Né consta che per effetto (della presunta) attività dello sia scaturita la conclusione Pt_1 dell'affare, peraltro documentata solo da tre proforma, di cui soltanto una (n. 103/2018, dell'importo di € 79.027,20) seguita dall'emissione della relativa fattura (n. 5 del 29.11.2018).
3.2.2. – Peraltro, il deficit probatorio che caratterizza la domanda dell'originario opposto impedisce anche di ricondurre la sua presunta attività – del quale, si ripete, non vi è prova – alla figura del procacciatore d'affari.
Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di rapporti tra mediazione e contratto atipico di procacciamento di affari, dette figure, pur accomunate dallo svolgimento di un'attività di intermediazione diretta a favorire la conclusione di un affare tra terzi, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, divergono tra loro in quanto il mediatore presta la propria opera in posizione di imparzialità tra le parti, mentre il procacciatore di affari agisce, al contrario, nell'esclusivo interesse di una di esse, sia pur in virtù di un rapporto di collaborazione privo del carattere della stabilità, con conseguente applicazione analogica, nei confronti dello stesso, delle disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del diritto al compenso” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 26370 del
20/12/2016; in senso conforme, cfr. pure Cass. civ. n. 18489/2020).
Nella specie, non risulta che l'odierno appellante agisse nell'esclusivo interesse della e che, CP_1 quindi, fosse da considerare un procacciatore d'affari e non già un mediatore.
Al riguardo, non vi è dubbio che fosse onere dello fornire la prova della sua qualità di Pt_1 procacciatore d'affari, trattandosi di elemento costitutivo della sua pretesa, il che, tuttavia, non è avvenuto.
Anzi, nel ricorso per decreto ingiuntivo la domanda è incentrata proprio sulla qualità di mediatore dello (come dimostra il riferimento agli artt. 1754 e 1755 c.c.), mentre solo nella Pt_1 comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado la sua attività viene, per la prima volta, ricondotta a quella del procacciatore d'affari.
pagina 9 di 11 Pertanto, la domanda si presenta carente non solo dal punto di vista probatorio ma anche sotto quello assertivo, di talché, non avendo l'appellante offerto elementi per ritenere giustificato tale cambio di impostazione, la sua attività va ricondotta a quella del mediatore.
Da ciò derivano due ordini di conseguenze.
3.2.2.a. – In primo luogo, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla si presenta fondata, CP_1 dovendosi applicare il termine di prescrizione di un anno ex art. 2950 c.c.
Difatti, anche a voler seguire l'impostazione dell'appellante e, quindi, far decorrere l'inizio della prescrizione dalla data di emissione, da parte di , delle fatture proforma del 13.10.2018, CP_1
01.11.2018 e 03.12.2018, la prima richiesta di pagamento, risalente al 7.01.2021, è inidonea ad assumere efficacia interruttiva, in quanto avvenuta dopo la scadenza del termine annuale.
3.2.2.b. – In secondo luogo, è pacifico che lo , al momento dell'espletamento della Pt_1
(presunta) attività a favore di , non fosse iscritto all'albo di cui alla l.n. 39/89 né aveva CP_1 formalmente dichiarato l'inizio della sua attività presso la Camera di Commercio ex D.Lgs. n.
59/10, con la conseguenza che, anche per questo motivo, non può essergli riconosciuto il diritto a percepire la provvigione.
Al riguardo, giova considerare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 73 del d.lgs n. 59/2010 ha soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall'art. 2 della n. 39/1989, ma non ha abrogato la l.n. 39/1989 (cfr. Cass. civ. n. 11675/2023).
L'art. 6 della l.n. 39/1989, secondo cui "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", va interpretato nel senso che anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal D.lgs. 59/2010 hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass. 762/2014;
Cass. 10125/2011; Cass. 16147/2010; Cass. S.U 19161/2017).
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che pure nel caso di mediazione atipica onerosa: “al mediatore che presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della l. n. 39 del 1989 e, pertanto,
l'iscrizione all'indicato ruolo costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione” (cfr. Cass. civ. n. 9814/2023).
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 5.201-
26.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
pagina 10 di 11 Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 1.843,00
Fase decisionale (valore medio) € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
4.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 246/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 16.02.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 12.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 713/2023 r.g. promossa da:
(c.f. - p.i. , con il Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Cristina Polimeno (c.f. e dall'Avv. Martina Bianchi (c.f. C.F._2
) C.F._3 APPELLANTE
nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Nunzio Bonaiuto (c.f. CP_2 C.F._4
C.F._5
APPELLATO
*
Oggi 12 Marzo 2025, alle ore 12,40 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Simona Petrelli. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Cristina Polimeno e l'Avv. Martina Bianchi Per parte appellata: l'Avv. Nunzio Buonaiuto.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico. pagina 1 di 11
N. R.G. 713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore
ha emesso, ai sensi degli artt. 350-bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 713/2023 promossa da:
(c.f. - p.i. , con il Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Cristina Polimeno (c.f. e dall'Avv. Martina Bianchi (c.f. C.F._2
) C.F._3 APPELLANTE
nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Nunzio Bonaiuto (c.f. CP_2 C.F._4
) C.F._5
APPELLATO
avverso la sentenza n. 246/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 16.02.2023
CONCLUSIONI
In data 12.03.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:1) Visti gli articoli 351, comma 2, e 283 c.p.c., accertati la fondatezza dei motivi di appello nonché il pagina 2 di 11 pericolo per l'appellante di subire un danno grave e irreparabile, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2) Nel merito, riformare la sentenza n. 246/2023 pronunciata dal Tribunale di Pisa - Giudice Dott.ssa Martina Fontanelli in data 15 febbraio 2023 nell'ambito del giudizio n. R.G. 2874/2021 (di opposizione a decreto ingiuntivo n. 711/21 R.G.C. 999/2021 del 4 maggio 2021) e pubblicata in data 16 febbraio 2023 (Rep. n. 403/2023), nella parte in cui “1) accoglie l'opposizione e per la conseguenza revoca il decreto ingiuntivo n. 711/21 (R.G.C. 999/21), emesso dal Tribunale di Pisa in data 4/5/2021; 2) condanna al pagamento in favore della società delle spese Parte_1 Controparte_1 di lite che liquida in euro 2.200,00 per compensi, euro 145,50 per spese documentate, oltre rimborso forfettario 15%, cap e Iva come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Bonaiuto Nunzio dichiaratosi procuratore antistatario”, per i motivi tutti indicati in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;
3) accogliere integralmente le conclusioni rassegnate dal sig. nel giudizio di prime cure, per le ragioni tutte Parte_1 indicate dal comparente nei propri scritti difensivi, e per gli effetti condannare CP_1 al pagamento della somma di € 10.329,95 oltre interessi dalla domanda di emissione del CP_1 decreto ingiuntivo al saldo;
4) con vittoria di spese e onorari di causa del presente giudizio di appello e del giudizio di primo grado, e con condanna dell'odierna appellata alla restituzione delle somme medio tempore percepite a tale titolo”.
Per parte appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) In via preliminare, accertata l'insussistenza dei presupposti indicati negli artt. 351, co. 2, e 283 c.p.c., rigettare la richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata;
2) in via principale, previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità, nullità ed infondatezza rigettare l'appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Pisa n. 246/23 proposto dal sig.
[...] nei confronti della e per l'effetto confermare la suddetta Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 246/23; 3) condannare il sig. al pagamento, in favore Parte_1 della delle spese e competenze del presente giudizio di appello, con Controparte_1 attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in poi, per Parte_1 brevità, anche solo ) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Pt_1 [...]
(di seguito, anche solo ), proponendo gravame avverso la sentenza n. CP_1 CP_1
246/2023, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 16.02.2023, che, in accoglimento dell'opposizione spiegata dalla , aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 711/2021, CP_1 condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – aveva convenuto in giudizio opponendo Controparte_1 Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 711/21 del 04.05.2021 emesso dal Tribunale di Pisa (RG 999/2021), con cui era stato ad essa intimato il pagamento della somma di € 10.329,95 (oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio), richiesta dal ricorrente a titolo di provvigioni asseritamente dovute per l'attività di intermediazione dal medesimo effettuata in favore della ridetta
[...]
CP_1
pagina 3 di 11 A sostegno dell'opposizione, eccepiva preliminarmente la prescrizione ex art. 2950 c.c. del CP_1 credito vantato dal ricorrente, in quanto la prima richiesta di pagamento era avvenuta a distanza di oltre tre anni dalla conclusione del presunto affare e, dunque, oltre il termine di un anno previsto dalla menzionata norma.
Eccepiva, altresì, la mancata iscrizione dello all'albo dei mediatori ex art. 2 l.n. 39/1989. Pt_1
Rilevava, in ogni caso, l'infondatezza del credito azionato in via monitoria, per totale carenza di prova dell'attività posta in essere dallo , non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente lo Pt_1 scambio di messaggi whatsapp avvenuti con tale “ , il quale non era né legale Per_1 rappresentante né dipendente di essa . CP_1
Inoltre, alcun valore poteva attribuirsi alle fatture proforma recanti l'intestazione della
[...]
stante la loro mancata registrazione nelle scritture contabili della predetta società. CP_1
Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , Controparte_3 contestando integralmente l'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Nello specifico, l'opposto rilevava, in primo luogo, come l'attività dal medesimo posta in essere fosse riconducibile alla fattispecie del procacciamento d'affari e non a quella della mediazione, con tutte le conseguenze del caso in termini di normativa applicabile, anche in punto di prescrizione.
In secondo luogo, il convenuto deduceva come la sussistenza del diritto di credito fosse ampiamente provata a livello documentale.
Sotto quest'ultimo profilo, lo scambio di messaggi whatsapp dimostrava l'esistenza di un rapporto di collaborazione occasionale con la nonché lo svolgimento dell'attività di intermediazione CP_1 in favore di quest'ultima e la conclusione dell'affare con la società libica Al-Rimas.
Inoltre, significativo era anche il fatto che , dall'account della _1 CP_1
[...
avesse inoltrato ad esso lo scambio di mail intercorse fra il medesimo, la società̀̀̀
[...] Pt_1
e la BC BA, scelta dall'acquirente per l'incasso degli importi a garanzia del CP_4 pagamento, il che dimostrava il riconoscimento dell'attività̀̀̀̀ svolta dall'opposto per la conclusione dell'affare.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) a fronte delle contestazioni sollevate da , che aveva negato qualsiasi conferimento di CP_1 incarico allo nonché la stessa conclusione dell'affare commerciale per il quale l'opposto Pt_1 rivendicava il diritto alla provvigione, spettava a quest'ultimo fornire la prova del suo diritto di credito il che, però, non era avvenuto;
pagina 4 di 11 (-) difatti, parte opposta non aveva prodotto alcun documento che attestasse il conferimento dell'incarico da parte di , l'oggetto dell'attività richiesta, l'entità del corrispettivo CP_1 riconosciuto né alcuna prova costituenda era stata, sul punto, articolata;
(-) inoltre, alcuna valenza poteva attribuirsi allo scambio di messaggi whatsapp intercorso con tale non essendo dimostrato chi fosse effettivamente costui né quale ruolo avesse _1 all'interno di;
CP_1
(-) peraltro, nello scambio di comunicazioni con l'opposto, il non aveva mai Tes_1 espressamente speso il nome della o dichiarato di agire in rappresentanza e/o per conto CP_1 della stessa;
(-) del resto, i messaggi whatsApp non erano apprezzabili ai fini della ricostruzione della vicenda, in quanto non emergeva quale tipo di attività avesse concretamente svolto;
Pt_1
(-) ad ogni modo, il diritto di credito azionato in via monitoria risultava anche prescritto, non essendo condivisibile il richiamo operato dall'opponente alla disciplina del contratto di agenzia posto che l'agente, contrariamente al procacciatore d'affari ed al mediatore, assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto del preponente o del mandante la conclusione di contratti in una zona determinata.
L'opposizione, pertanto, risultava fondata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto andava revocato.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello lo per i seguenti motivi: Pt_1
1) il tribunale non aveva correttamente valutato la documentazione versata in atti, la quale dimostrava in modo inequivoco l'afferenza di all'organigramma aziendale o, in _1 ogni caso, al novero dei collaboratori a cui la aveva affidato le vendite sul mercato libico: CP_1 circostanza, questa, che risultava pacifica dalle comunicazioni e-mail che _1 aveva indirizzato alla e alla BC BA (banca designata per la riscossione degli Controparte_5 importi a garanzia dei pagamenti) utilizzando l'account di posta elettronica della Controparte_1
( .
[...] Email_1
Del resto, la società opponente, nel proprio atto di citazione in opposizione, aveva omesso di disconoscere e contestare tempestivamente la provenienza delle e-mail allegate al ricorso monitorio, sicché tardiva doveva ritenersi la contestazione, tra l'altro generica, formulata, per la prima volta, in sede di note di trattazione scritta in vista dell'udienza di prima comparizione.
pagina 5 di 11 Inoltre, dalla lettura dei messaggi intercorsi su whatsapp con il , si evinceva che Tes_1 quest'ultimo aveva trasmesso allo i riferimenti della affinché li inoltrasse al Pt_1 CP_1 potenziale cliente, anche al fine di visionare l'offerta dei prodotti oggetto della trattativa.
In ogni caso, la conclusione dell'affare da parte di valeva come ratifica dell'operato del CP_1
anche a voler considerare costui privo del potere di rappresentanza. Tes_1
La suddetta documentazione dimostrava, poi, in modo inequivocabile il ruolo di procacciatore d'affari svolto da il quale, anche in ragione della padronanza della lingua araba, era in Pt_1 possesso delle competenze necessarie per intavolare e portare a termine la trattativa con l'acquirente libico, cosa che aveva puntualmente fatto.
2) il tribunale aveva errato anche nel ritenere prescritto il credito azionato in via monitoria ex art. 2950 c.c.
Difatti, stante la riconducibilità del rapporto allo schema del procacciamento d'affari, lo stesso non soggiaceva al termine di prescrizione previsto dalla menzionata norma.
Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.; per il resto, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 21.10.2024, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, contestualmente, disposto il rinvio del procedimento per la discussione orale ex artt. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 12.3.2025, con termine fino al 5.3.2025 per il deposito di note conclusive.
2.4 – La causa viene, quindi, decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 - L'esame del gravame
3.1. – In via preliminare, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità del gravame per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., sollevata da parte appellata, si appalesa infondata, poiché l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
18307 del 18/09/2015).
pagina 6 di 11 In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati.
3.2.1. – Invero, dalla documentazione versata in atti non è dato evincere né il ruolo eventualmente svolto dallo nella vicenda per cui è causa né, tanto meno, il conferimento Pt_1 di qualsivoglia tipo di incarico da parte della . CP_1
3.2.1.a. – Innanzi tutto, nessuna rilevanza può attribuirsi allo scambio di messaggi whatsApp avvenuto tra l'appellante e tale . _1
Difatti, a prescindere dalla riconducibilità di quest'ultimo all'organigramma della e, quindi, CP_1 dall'esistenza, in capo allo stesso, di un potere rappresentativo atto ad impegnare all'esterno la predetta società, giova considerare come la difesa dello si sia limitata a produrre solo la Pt_1 trascrizione di tali messaggi, omettendo, tuttavia, di depositare il supporto informatico contenente le conversazioni.
In particolare, la necessità di depositare il supporto risiedeva nel fatto che questo avrebbe consentito di controllare l'affidabilità della prova medesima mediante l'esame diretto dello stesso onde verificare con certezza sia la provenienza delle conversazioni trascritte sia l'attendibilità di quanto da esse documentato.
Inoltre, non risulta neppure depositato il c.d. “screenshot” di tali messaggi, il che non consente di fare applicazione del principio, recentemente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “i messaggi whatsapp e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una
"chat" di whatsapp mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi” (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/01/2025, n.1254).
D'altra parte, non risulta neanche indicato chi abbia proceduto materialmente alla trascrizione dei messaggi e con quali modalità né, tanto meno, i numeri telefonici dai quali questi sarebbero stati scambiati, di talché è impossibile stabilire pure l'identità degli interlocutori.
Ciò tanto più se si considera che la valenza probatoria della trascrizione di tali messaggi era stata tempestivamente contestata dall'originaria opponente nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in cui si legge: “Il sig. si limita a produrre una fattura emessa più di due Pt_1
pagina 7 di 11 anni dopo la presunta attività, nonché una serie di trascrizioni di messaggi whatsapp intercorsi, forse, fra il ricorrente e tal Non vi è alcun contatto ufficiale fra la società esponente e il Per_1 sig. , né tal risulta essere il legale rappresentante della Pt_1 Per_1 Controparte_1
e neanche un dipendente della stessa, come si evince dalla visura camerale storica che si produce.
Ed anche la lettura delle ripetute trascrizioni di messaggi wa, che non possono in alcun modo essere considerati una prova scritta del credito, stante l'estrema genericità degli stessi, non offre un chiaro quadro dell'attività di mediazione descritta in ricorso monitorio. I messaggi sono confusi, incomprensibili, generici, inconferenti, spesso inesistenti e assolutamente non riconducibili alla
né alle operazioni commerciali per cui è causa. Si ribadisce che è onere del Controparte_1 ricorrente, in questa fase attore sostanziale, fornire piena prova dei fatti posti a fondamento delle proprie pretese” (cfr. pag. 5-6).
Pertanto, a fronte di tale contestazione (con cui si disconosceva chiaramente il valore probatorio dei messaggi), spettava allo offrire elementi atti a superarla (anche attraverso Pt_1
l'articolazione di una prova orale finalizzata alla dimostrazione degli accordi presi con ed CP_1 all'effettivo espletamento dell'attività di intermediazione) il che, però, non è avvenuto.
Ne consegue che la sentenza impugnata merita condivisione nella parte in cui ha ritenuto che “gli estratti delle comunicazioni via whatsApp, in quanto tali, non sono apprezzabili nella loro effettiva portata ai fini della ricostruzione della vicenda”.
3.2.1.b. – Parimenti, alcun valore può attribuirsi anche alle mail prodotte dallo . Pt_1
Difatti, a prescindere dalla questione in ordine alla tempestività del disconoscimento operato dalla
, è necessario rilevare che dal loro contenuto non si evince, comunque, il ruolo svolto CP_1 dall'appellante nell'intera vicenda.
Invero, una prima comunicazione risulta intercorsa tra tale “ dall'account di posta Per_1 elettronica della ( , la società Controparte_1 Email_1 Controparte_5
(acquirente finale) e la BC BA, scelta dall'acquirente per l'incasso degli importi a garanzia del pagamento. In particolare, con la mail dell'1.10.2018 (completamente in lingua inglese), veniva inviata ad dal predetto la fattura provvisoria (“proforma invoice”) e Controparte_5 Per_1 si informava la predetta società che era in fase di preparazione la bozza del contratto.
Tale mail risulta inviata, per conoscenza, anche allo , senza alcun riferimento all'attività Pt_1 da questi svolta nella vicenda.
Una seconda comunicazione, poi, risulta inviata da allo allo scopo di inoltrargli CP_1 Pt_1 una nota della Banca con cui si richiedeva un'integrazione documentale per la pratica di approvazione del credito, anche in tal caso senza alcun accenno al ruolo svolto dall'odierno appellante.
pagina 8 di 11 3.2.1.c. – Infine, alcun valore decisivo, ai fini che qui interessano, può attribuirsi anche alle fatture proforma emesse da nei confronti del cliente libico, in quanto neppure dalle stesse CP_1 si desume l'eventuale attività svolta dallo per conto della predetta società né, tanto Pt_1 meno, un conferimento di incarico da parte di quest'ultima
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta in alcun modo dimostrato che egli abbia raccolto la proposta commerciale della e si sia interfacciato – giovandosi CP_1 della sua conoscenza dell'area geografica e della lingua araba – con l'acquirente libico al fine della presentazione della medesima.
Né consta che per effetto (della presunta) attività dello sia scaturita la conclusione Pt_1 dell'affare, peraltro documentata solo da tre proforma, di cui soltanto una (n. 103/2018, dell'importo di € 79.027,20) seguita dall'emissione della relativa fattura (n. 5 del 29.11.2018).
3.2.2. – Peraltro, il deficit probatorio che caratterizza la domanda dell'originario opposto impedisce anche di ricondurre la sua presunta attività – del quale, si ripete, non vi è prova – alla figura del procacciatore d'affari.
Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di rapporti tra mediazione e contratto atipico di procacciamento di affari, dette figure, pur accomunate dallo svolgimento di un'attività di intermediazione diretta a favorire la conclusione di un affare tra terzi, con conseguente applicazione di alcune identiche disposizioni in materia di diritto alla provvigione, divergono tra loro in quanto il mediatore presta la propria opera in posizione di imparzialità tra le parti, mentre il procacciatore di affari agisce, al contrario, nell'esclusivo interesse di una di esse, sia pur in virtù di un rapporto di collaborazione privo del carattere della stabilità, con conseguente applicazione analogica, nei confronti dello stesso, delle disposizioni del contratto d'agenzia, ivi comprese quelle in materia di prescrizione del diritto al compenso” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 26370 del
20/12/2016; in senso conforme, cfr. pure Cass. civ. n. 18489/2020).
Nella specie, non risulta che l'odierno appellante agisse nell'esclusivo interesse della e che, CP_1 quindi, fosse da considerare un procacciatore d'affari e non già un mediatore.
Al riguardo, non vi è dubbio che fosse onere dello fornire la prova della sua qualità di Pt_1 procacciatore d'affari, trattandosi di elemento costitutivo della sua pretesa, il che, tuttavia, non è avvenuto.
Anzi, nel ricorso per decreto ingiuntivo la domanda è incentrata proprio sulla qualità di mediatore dello (come dimostra il riferimento agli artt. 1754 e 1755 c.c.), mentre solo nella Pt_1 comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado la sua attività viene, per la prima volta, ricondotta a quella del procacciatore d'affari.
pagina 9 di 11 Pertanto, la domanda si presenta carente non solo dal punto di vista probatorio ma anche sotto quello assertivo, di talché, non avendo l'appellante offerto elementi per ritenere giustificato tale cambio di impostazione, la sua attività va ricondotta a quella del mediatore.
Da ciò derivano due ordini di conseguenze.
3.2.2.a. – In primo luogo, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla si presenta fondata, CP_1 dovendosi applicare il termine di prescrizione di un anno ex art. 2950 c.c.
Difatti, anche a voler seguire l'impostazione dell'appellante e, quindi, far decorrere l'inizio della prescrizione dalla data di emissione, da parte di , delle fatture proforma del 13.10.2018, CP_1
01.11.2018 e 03.12.2018, la prima richiesta di pagamento, risalente al 7.01.2021, è inidonea ad assumere efficacia interruttiva, in quanto avvenuta dopo la scadenza del termine annuale.
3.2.2.b. – In secondo luogo, è pacifico che lo , al momento dell'espletamento della Pt_1
(presunta) attività a favore di , non fosse iscritto all'albo di cui alla l.n. 39/89 né aveva CP_1 formalmente dichiarato l'inizio della sua attività presso la Camera di Commercio ex D.Lgs. n.
59/10, con la conseguenza che, anche per questo motivo, non può essergli riconosciuto il diritto a percepire la provvigione.
Al riguardo, giova considerare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 73 del d.lgs n. 59/2010 ha soppresso il ruolo dei mediatori, previsto dall'art. 2 della n. 39/1989, ma non ha abrogato la l.n. 39/1989 (cfr. Cass. civ. n. 11675/2023).
L'art. 6 della l.n. 39/1989, secondo cui "hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli", va interpretato nel senso che anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa prevista dal D.lgs. 59/2010 hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che siano iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (Cass. 762/2014;
Cass. 10125/2011; Cass. 16147/2010; Cass. S.U 19161/2017).
Inoltre, la Suprema Corte ha affermato che pure nel caso di mediazione atipica onerosa: “al mediatore che presta la propria attività nell'interesse di una delle parti, con cui instaura un rapporto di collaborazione, anche privo di stabilità, raccogliendo e comunicando proposte di contratto, ovvero ordinazioni presso terzi, si applica l'art. 2 della l. n. 39 del 1989 e, pertanto,
l'iscrizione all'indicato ruolo costituisce condizione necessaria ai fini del riconoscimento della provvigione” (cfr. Cass. civ. n. 9814/2023).
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12, secondo il presente computo (valore € 5.201-
26.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 1.134,00
pagina 10 di 11 Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 921,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 1.843,00
Fase decisionale (valore medio) € 1.911,00
Compenso tabellare: € 5.809,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
4.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 246/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 16.02.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
5.809,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 12.3.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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