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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14416 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 56225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 56225/2024 del R.G.A.C.C., trattenuto in decisione all'udienza del 30.9.2025, vertente
T R A
, C.F. nata in [...] il [...], residente in [...] C.F._1
RT IN n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ruocco, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Foggia alla via Lustro n. 29, come da mandato depositato in via telematica unitamente al ricorso ex art. 281-decies c.p.c.
RICORRENTE E
C.F. , P.I. , con sede in alla Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
piazza Salimbeni n. 3, aderente al Banca iscritta all'Albo delle Controparte_2
Banche e Capogruppo del Gruppo CAo , codice 1030.6, codice Gruppo Controparte_1 CP_1
1030.6, in persona della dott.ssa nella qualità di Deliberante con funzione Legale della Parte_2
e, come tale, munita dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 27.5.2021 CP_1
ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio Persona_1 in , in data 17.4.2023 (repertorio n. 42423 - raccolta n. 21712 - registrata in il 18.4.2023 al n. CP_1 CP_1
2021 serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Mannocchi del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
MATERIA: Contratto di conto corrente assistito da affidamento
CODICE: 146041
OGGETTO: Contratti CA
RITO: Semplificato di cognizione Cartabia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 30.9.2025 precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo e memoria ex art. 281-duocedies c.p.c., nei quali concludeva:
“a) accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi e/o del TAEG, con conseguente diritto della ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc;
b) in via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.;
c) con condanna della Società resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
PARTE RESISTENTE: all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 30.9.2025 precisava le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi, nei quali concludeva:
“contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, rigettate eventuali richieste di conversione del rito o di concessione di termini istruttori:
in via preliminare: rigettare tutte le domande avversarie in ragione delle eccepite carenze e contraddizioni assertive, oltre che per carenza d'interesse ad agire in ragione del blocco del rapporto;
in via principale di merito: respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate dalla parte ricorrente o dal suo legale nei confronti di Controparte_1
[...]
con vittoria di spese e compenso di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 21.12.2024 e ritualmente notificato presso il domicilio digitale della resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, esponendo che:
- in data 6.10.2007 essa ricorrente aveva sottoscritto con la Controparte_1 un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un servizio;
[...]
- attraverso il medesimo contratto le era stata altresì concessa una linea di credito da utilizzarsi mediante carta di credito revolving;
- la clausola in punto di interessi passivi era nulla per indeterminatezza della quantificazione;
- il TAEG non era validamente stipulato in quanto a sua volta indeterminato, con conseguente sussistenza del diritto di essa istante ad ottenere la ripetizione delle somme mutuate al tasso BOT previsto ex art. 117 comma settimo TUB ovvero al tasso previsto ex art. 1284 c.c.;
- il contratto di apertura di credito tramite carta per l'acquisto di un servizio, sottoscritto da essa esponente nella qualità di consumatrice, era stato collocato sul mercato da un venditore appartenente alla grande distribuzione, con conseguente nullità del contratto per violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione dei prodotti finanziari e diritto di essa ricorrente ad ottenere la ripetizione delle somme mutuate al tasso previsto ex art. 1284 comma terzo c.c. in luogo di quello concordato;
- era nullo, anche soltanto parzialmente, il contratto per difetto di forma scritta, richiesta ad substantiam ex artt. 117 e 125-bis TUB, in quanto essa istante, sottoscrivendo un contratto di prestito, mediante la non univoca modulistica era pervenuta alla stipula di un ulteriore prodotto finanziario, così integrandosi la censurata pratica commerciale, già oggetto di provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- la domanda era procedibile anche in difetto di esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
Parte ricorrente concludeva quindi come in epigrafe riportato.
2. Con comparsa depositata in data 6.6.2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1
che replicava deducendo:
[...]
- la sussistenza di gravi carenze e contraddizioni assertive;
- la sussistenza di due distinti contratti intervenuti tra le parti, entrambi pienamente legittimi, di cui il secondo, ossia quello afferente la concessione della carta, non prodotto in atti, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte ricorrente;
- la puntuale determinazione del tasso di interesse passivo applicato;
- il difetto dell'interesse ad ottenere l'accertamento della nullità del rapporto di credito revolving, stante il blocco del rapporto per iniziativa di recesso operata dalla Banca;
tanto unitamente alla omessa specificazione se il rapporto fosse ancora in essere, quali fossero le somme utilizzate e quelle da restituire alla Banca e quali fossero i tassi applicati dalla Banca.
Parte resistente concludeva quindi come in epigrafe riportato. 3. All'udienza del 17.6.2025 veniva disposto lo stralcio della documentazione tardivamente prodotta dalla parte ricorrente con i depositi del 13.6.2025 e del 16.6.2025,.
Indi, all'udienza del 25.6.2025, la parte ricorrente chiedeva, ottenendola, la concessione dei termini ex art. 281- duodecies c.p.c.
La causa veniva istruita in via meramente documentale per poi essere trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La ha in primis eccepito la carenza di interesse Controparte_1
ad agire in capo alla parte ricorrente, rilevando che il rapporto in esame risulterebbe non più operativo a fronte dell'esercizio da parte della del diritto di recesso convenzionalmente previsto. CP_1
Ne deriverebbe, per l'effetto, la carenza di interesse ad ottenere una declaratoria di nullità del contratto atteso che dalla stessa non potrebbe comunque scaturire alcuna operazione di ricalcolo afferente gli interessi corrispettivi.
Tale eccezione è priva di pregio.
Si osserva, innanzitutto, che nell' ordinamento vigente sono pienamente legittime le domande aventi ad oggetto il mero accertamento della nullità di un contratto.
In questa prospettiva, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non in via meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di ripetizione di indebito (Cass. civ. sez. III ordinanza 16.2.2023
n. 4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento, in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass. civ. sez. VI ordinanza 5.9.2018 n. 21646), laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso quale possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (Trib. Milano sentenza 6.4.2025 n. 2916/2025). La resistente ha, peraltro, omesso di dare prova dell'avvenuta estinzione del rapporto limitandosi ad affermare la circostanza.
Nel presente giudizio l'interesse ad agire della parte ricorrente è determinato dalla eliminazione della situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico in essere, che allo stato - e fino alla emissione della pronuncia giudiziale - è idonea ad incidere sulla sfera patrimoniale dell'avente diritto.
La parte resistente ha corroborato, seppur implicitamente, tale esegesi precisando la permanenza di un debito in capo alla ricorrente, il cui concreto ammontare ben potrebbe essere rideterminato all'esito dell'eventuale accoglimento della domanda di nullità (cfr. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 281-duodecies di parte ricorrente, contenente la PEC di risposta della Banca alla richiesta ex art. 119 TUB avanzata dalla ricorrente, in cui, in data 15.5.2023, si afferma che “la carta è ancora in essere con un saldo debitore aggiornato ad aprile 2023 pari a 2.016,21 euro”).
5. Nel merito la domanda di accertamento della nullità integrale del contratto formulata in via gradata, deve trovare accoglimento perchè fondata.
Orbene mette conto evidenziare che la difesa della parte ricorrente ha dedotto la nullità dell'intero contratto di finanziamento per violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione dei prodotti finanziari nonché per violazione dell'art. 117 TUB.
Sebbene prospettata in via subordinata tale domanda deve essere esaminata prioritariamente perché assorbente rispetto all'ulteriore profilo di nullità che concerne la sola clausola determinativa degli interessi.
Segnatamente occorre rilevare che la parte ricorrente ha correttamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo prodotto in atti tutta la documentazione, sia contrattuale che contabile, in suo possesso, ivi compresa quella consegnata dalla Banca resistente all'esito della richiesta ex art. 119 TUB dell'11.5.2023.
La documentazione allegata dalla alla PEC di risposta a tale richiesta è consistita, infatti, nella sola CP_1
lista movimenti del rapporto revolving n. 001/01/3727010 nonché nel contratto del 6.10.2007.
Dall'esame di tale documentazione e, in particolare, della richiesta di finanziamento
(cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo), è tuttavia emerso che la ricorrente ha apposto specifica sottoscrizione, tra le altre cose, al seguente testo: “l'intestatario prende inoltre atto che Consum.it s.p.a. potrà concedergli una linea di credito, utilizzabile mediante una Carta rilasciata a suo nome, la cui eventuale concessione sarà comunicata per iscritto e disciplinata dalle Condizioni generali di cui sul retro e sulla quale potranno ricorrere coperture assicurative”.
Nello stesso documento, la Sig.ra ha, altresì, sottoscritto, agli effetti di cui Pt_1
all'art. 1341 comma secondo c.c., anche le clausole relative alla apertura e all'utilizzo della linea di credito revolving in questione: art. 6 (proprietà della carta), art. 8 (utilizzo della carta), art. 9
(estratto conto), art. 10 (recesso), art. 11 (smarrimento e furto della carta), art. 12 (condizioni economiche della carta), art. 13 (modifica delle condizioni), art. 14 (obbligazioni del cliente), art. 15 (pagamenti), art. 16
(ritardo nei pagamenti), art. 18 (decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto).
Pertanto, sebbene la richiesta del 6.10.2007 fosse in primis volta alla concessione di un credito al consumo, apponendo la propria firma accanto alle richiamate disposizioni, la parte ricorrente ha inequivocabilmente manifestato anche la volontà negoziale di stipulare il diverso contratto di concessione di credito utilizzabile mediante carta e di accettare le relative condizioni economiche (c.d. “bi-contratto”).
Risulta, pertanto, destituita di fondamento la ricostruzione operata dalla resistente, CP_1
ad argomentare della quale la parte ricorrente avrebbe omesso di assolvere correttamente all'onere in oggetto, non avendo prodotto in atti il contratto di cui chiede la nullità, ossia il distinto contratto con cui le parti avrebbero effettivamente sottoscritto la concessione di una linea di credito revolving.
Ad ulteriore fondamento delle proprie difese la ha altresì prodotto, al fine di dimostrare la prassi CP_1
seguita al tempo, il frontespizio di un contratto di concessione di una linea di credito revolving intestato ad altro soggetto.
Orbene tale produzione documentale risulta del tutto irrilevante, non potendo essere in alcun modo ricondotta al rapporto disciplinante le parti in contesa.
Qualora la resistente, a fronte dell'allegazione della sussistenza CP_1
di un c.d. “bi-contratto”, avesse inteso approntare una difesa coerente avrebbe potuto (rectius dovuto) produrre in giudizio l'ulteriore contratto, non potendo essere gravato il correntista, ricorrente in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla resistente di CP_1
darne positivo riscontro (così in motivazione, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI ordinanza 9.3.2021 n. 6480).
Muovendo all'esame concreto dei motivi di doglianza la parte istante contesta in particolare la violazione della prescrizione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999, applicabile al caso di specie ratione temporis, che giova qui riportare: “1. l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata Co nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito
l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Tale disposizione era stata integrata nell'anno 2001 dall'art. 2 del Regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (D.M. 13.12.2001 n. 485), nel quale, si precisava che non integrasse esercizio di agenzia in attività finanziaria “la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma
1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Sebbene il giudicante non ignori affatto la sussistenza di contrastanti orientamenti di merito, si ritiene, al fine di dirimere la questione in esame, di dare preminente rilevanza alla più recente giurisprudenza della
Suprema Corte, che, trattando di un caso sovrapponibile a quello in esame ha affermato i seguenti principii di diritto:
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; CP_3
nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. CP_3
1418, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. civ. sez. I sentenza 13.5.2025 n. 12838).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “infatti, la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_3 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
(cd. credito finalizzato).
Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia. CP_3
In tale senso si è espressa, condivisibilmente, la Banca d'Italia con la comunicazione del 20 aprile 2010 rivolta agli intermediari bancari e finanziari operanti nel comparto del credito revolving attraverso
l'emissione di carte di credito e sollecitante una scrupolosa osservanza delle disposizioni in esame (cfr., sulla idoneità della cd. interpretazione amministrativa a influire sul diritto vivente, così contribuendo a determinarlo, Cass. 25 maggio 2015, n. 20739).
Analoga interpretazione è fatta propria da una cospicua giurisprudenza di merito e dell'Arbitro CAo
Finanziario, esemplificamene indicata nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale.
Il secondo degli orientamenti riportati, espresso da altra giurisprudenza di merito e sostenuto dalla appellante , nel ritenere che l'attività dal rivenditore di concessione, nell'interesse Parte_3 dell'intermediario finanziario, di una carta di credito c.d. revolving, contestualmente alla stipula di un contratto di compravendita di beni o servizi, rientri nelle ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 del menzionato regolamento attuativo, poggia sull'assunto che la carta di credito revolving costituisca una carta di pagamento, ai sensi del secondo comma, lett. a), di tale norma.
Un siffatto assunto non è corretto in quanto, per le ragioni illustrate in precedenza, la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
In aggiunta, quanto alla possibilità che tale vizio possa determinare la nullità del contratto oggetto di indagine, la Suprema Corte, ha affermato che: “in proposito, si rammenta che l'evoluzione giurisprudenziale ha condotto a individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto non solo in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, ma anche in quelle che riguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio.
È stato, a tal fine, evidenziato che il contratto concluso in violazione di norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, ne vietano la stipulazione di un contratto non può che considerarsi nullo per violazione di norme imperative
(cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724).
Si è osservato che “pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa - come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali”, imponendo, conseguentemente, di verificare che la norma violata abbia un contenuto sufficientemente specifico, preciso e individuato e di esaminare la natura dell'interesse che la norma violata intende tutelare e, in particolare, la sua idoneità a costituire un preminente interesse generale della collettività (cfr. Cass., Sez. Un., 15 marzo 2022, n. 8472).
Seguendo queste coordinate deve osservarsi che la normativa in esame si inserisce nell'ambito del quadro regolamentare dello svolgimento dell'attività finanziaria ed è espressamente specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come chiaramente evincibile dalle premesse al d.lgs. n. 374 del 1999 e dai considerando della Direttiva
91/308/CEE del 10 giugno 1991 di cui costituisce recepimento.
Non può, poi, considerarsi estraneo a tale normativa l'obiettivo di tutela, sia pure in via secondario e indiretto, dei consumatori, risultante dalla previsione dell'obbligo di iscrizione dell'intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta.
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di creduto CP_3 cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista.
È vero che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma (cfr., in tema, Cass. 6 aprile 2018, n. 8499; Cass. 28 settembre 2016, n. 19196). Ed è altrettanto vero che, valorizzando tale inciso, può escludersi la sussistenza di una causa di nullità virtuale per violazione di norma imperativa in casi in cui la norma violata non ha immediata valenza civilistica, attendo piuttosto alla regolamentazione amministrativa di una determinata attività, e la sua inosservanza sia assistita da una espressa sanzione amministrativa o penale (cfr., in proposito, Cass. 18 marzo 2024, n. 7243; Cass. 15 gennaio 2020, n. 525).
Tuttavia, ove una norma si limiti a comminare una sanzione penale o amministrativa per la violazione del divieto di stipulazione di un contratto, senza nulla disporre in ordine alla validità dello stesso, non può in linea di principio escludersene l'invalidità, ma occorre verificare caso per caso se le norme che prevedono la sanzione siano dirette alla tutela di un interesse pubblico e generale, la natura degli interessi che la norma imperativa intende proteggere e il grado di compromissione di tali interessi per effetto della inosservanza di tale norma imperativa (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4760).
Orbene, ritiene questo Collegio che nel caso in esame la disposizione violata ha una immediata valenza civilistica, interessando direttamente il diritto del venditore di agire quale promotore e distributore di carte di credito cd. revolving, è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima, e il sistema di controlli riservati all'autorità di settore non appare idoneo a realizzare gli effetti specifici voluti della norma.
Una siffatta conclusione - oltre a trovare il conforto del consolidato orientamento dell'Arbitro CAo
Finanziario - si pone in linea di continuità con quanto questa Sezione ha affermato con la menzionata ordinanza n. 4760 del 2018, in cui è stato ritenuto nullo per contrasto con norme imperative di legge, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., il contratto di deposito a risparmio concluso con soggetto professionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, ma privo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria prescritta dall'art. 14 t.u.b., stante (anche) la rilevanza degli interessi pubblici sottesi alla riserva dell'attività bancaria alle imprese autorizzate, nonché con la sentenza n. 3372 del 7 marzo 2001, in cui è stato ritenuto nullo un contratto di swap stipulato da un intermediario abusivo, atteso l'interesse dell'ordinamento a rimuovere detto contratto per le turbative che la conservazione di esso
è destinata a creare nel sistema finanziario generale, in relazione sia alla tutela dei risparmiatori uti singuli, sia a quella del risparmio pubblico come elemento di valore della economia nazionale” (citata Cass. civ. sez.
I sentenza 13.5.2025 n. 12838).
Orbene nella fattispecie il contratto del 6.10.2007 risulta pacificamente intercorso tra e la , soggetto non iscritto nell'albo all'epoca tenuto Parte_1 Controparte_4 dall'UIC. Per quanto attiene poi alla domanda di nullità del contratto avanzata dalla parte ricorrente per violazione dell'art. 117 TUB, la stessa merita accoglimento.
Sul punto la pressoché unanime giurisprudenza ha ritenuto nulli i contratti di carte di credito revolving che siano stati inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, rilevando al riguardo che trattandosi di due prodotti sostanzialmente diversi, contratto di credito al consumo, il primo, operazione di prestito, il secondo, sarebbe stata necessaria la stipulazione di due distinti contratti.
Peraltro, l'art. 125-bis comma terzo TUB, prevede espressamente che in caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'art 121 comma primo lettera D, il consenso del consumatore deve essere acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.
Pertanto, anche alla luce di tali indirizzi, il contratto di credito revolving così come stipulato è da considerarsi nullo perché privo di forma scritta.
Il contratto nullo- come noto- non può produrre effetti.
Pertanto, dalla declaratoria di accoglimento della domanda della parte ricorrente deriva che il rimborso del capitale utilizzato dalla Sig.ra alla Pt_1 Controparte_1 deve essere gravato degli interessi secondo il tasso legale tempo per tempo vigente ai sensi
[...] dell'art. 1284 comma terzo c.c., (e non di quelli previsto nel contratto) quale corrispettivo minimo ex lege, per aver comunque la ricorrente goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
Per quanto riguarda le spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione così provvede: accoglie la domanda proposta in via gradata e, per l'effetto, accerta la nullità del contratto di finanziamento revolving e, conseguentemente, dichiara il diritto della parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna la a rifondere in favore della parte ricorrente e, per essa, Controparte_1
in favore del procuratore antistatario, le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.900,00 oltre rimborso forfettario 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a come per legge.
Roma il 17.10.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 56225/2024 del R.G.A.C.C., trattenuto in decisione all'udienza del 30.9.2025, vertente
T R A
, C.F. nata in [...] il [...], residente in [...] C.F._1
RT IN n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ruocco, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Foggia alla via Lustro n. 29, come da mandato depositato in via telematica unitamente al ricorso ex art. 281-decies c.p.c.
RICORRENTE E
C.F. , P.I. , con sede in alla Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
piazza Salimbeni n. 3, aderente al Banca iscritta all'Albo delle Controparte_2
Banche e Capogruppo del Gruppo CAo , codice 1030.6, codice Gruppo Controparte_1 CP_1
1030.6, in persona della dott.ssa nella qualità di Deliberante con funzione Legale della Parte_2
e, come tale, munita dei necessari poteri di rappresentanza come da delibera del CDA del 27.5.2021 CP_1
ai sensi del vigente Statuto sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti dott. notaio Persona_1 in , in data 17.4.2023 (repertorio n. 42423 - raccolta n. 21712 - registrata in il 18.4.2023 al n. CP_1 CP_1
2021 serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Mannocchi del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma al Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, come da procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
MATERIA: Contratto di conto corrente assistito da affidamento
CODICE: 146041
OGGETTO: Contratti CA
RITO: Semplificato di cognizione Cartabia
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 30.9.2025 precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo e memoria ex art. 281-duocedies c.p.c., nei quali concludeva:
“a) accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi e/o del TAEG, con conseguente diritto della ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc;
b) in via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.;
c) con condanna della Società resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
PARTE RESISTENTE: all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 30.9.2025 precisava le conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi, nei quali concludeva:
“contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, rigettate eventuali richieste di conversione del rito o di concessione di termini istruttori:
in via preliminare: rigettare tutte le domande avversarie in ragione delle eccepite carenze e contraddizioni assertive, oltre che per carenza d'interesse ad agire in ragione del blocco del rapporto;
in via principale di merito: respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate dalla parte ricorrente o dal suo legale nei confronti di Controparte_1
[...]
con vittoria di spese e compenso di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato in data 21.12.2024 e ritualmente notificato presso il domicilio digitale della resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, la Sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, esponendo che:
- in data 6.10.2007 essa ricorrente aveva sottoscritto con la Controparte_1 un contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto di un servizio;
[...]
- attraverso il medesimo contratto le era stata altresì concessa una linea di credito da utilizzarsi mediante carta di credito revolving;
- la clausola in punto di interessi passivi era nulla per indeterminatezza della quantificazione;
- il TAEG non era validamente stipulato in quanto a sua volta indeterminato, con conseguente sussistenza del diritto di essa istante ad ottenere la ripetizione delle somme mutuate al tasso BOT previsto ex art. 117 comma settimo TUB ovvero al tasso previsto ex art. 1284 c.c.;
- il contratto di apertura di credito tramite carta per l'acquisto di un servizio, sottoscritto da essa esponente nella qualità di consumatrice, era stato collocato sul mercato da un venditore appartenente alla grande distribuzione, con conseguente nullità del contratto per violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione dei prodotti finanziari e diritto di essa ricorrente ad ottenere la ripetizione delle somme mutuate al tasso previsto ex art. 1284 comma terzo c.c. in luogo di quello concordato;
- era nullo, anche soltanto parzialmente, il contratto per difetto di forma scritta, richiesta ad substantiam ex artt. 117 e 125-bis TUB, in quanto essa istante, sottoscrivendo un contratto di prestito, mediante la non univoca modulistica era pervenuta alla stipula di un ulteriore prodotto finanziario, così integrandosi la censurata pratica commerciale, già oggetto di provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- la domanda era procedibile anche in difetto di esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
Parte ricorrente concludeva quindi come in epigrafe riportato.
2. Con comparsa depositata in data 6.6.2025 si costituiva in giudizio la Controparte_1
che replicava deducendo:
[...]
- la sussistenza di gravi carenze e contraddizioni assertive;
- la sussistenza di due distinti contratti intervenuti tra le parti, entrambi pienamente legittimi, di cui il secondo, ossia quello afferente la concessione della carta, non prodotto in atti, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla parte ricorrente;
- la puntuale determinazione del tasso di interesse passivo applicato;
- il difetto dell'interesse ad ottenere l'accertamento della nullità del rapporto di credito revolving, stante il blocco del rapporto per iniziativa di recesso operata dalla Banca;
tanto unitamente alla omessa specificazione se il rapporto fosse ancora in essere, quali fossero le somme utilizzate e quelle da restituire alla Banca e quali fossero i tassi applicati dalla Banca.
Parte resistente concludeva quindi come in epigrafe riportato. 3. All'udienza del 17.6.2025 veniva disposto lo stralcio della documentazione tardivamente prodotta dalla parte ricorrente con i depositi del 13.6.2025 e del 16.6.2025,.
Indi, all'udienza del 25.6.2025, la parte ricorrente chiedeva, ottenendola, la concessione dei termini ex art. 281- duodecies c.p.c.
La causa veniva istruita in via meramente documentale per poi essere trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 30.9.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La ha in primis eccepito la carenza di interesse Controparte_1
ad agire in capo alla parte ricorrente, rilevando che il rapporto in esame risulterebbe non più operativo a fronte dell'esercizio da parte della del diritto di recesso convenzionalmente previsto. CP_1
Ne deriverebbe, per l'effetto, la carenza di interesse ad ottenere una declaratoria di nullità del contratto atteso che dalla stessa non potrebbe comunque scaturire alcuna operazione di ricalcolo afferente gli interessi corrispettivi.
Tale eccezione è priva di pregio.
Si osserva, innanzitutto, che nell' ordinamento vigente sono pienamente legittime le domande aventi ad oggetto il mero accertamento della nullità di un contratto.
In questa prospettiva, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non in via meramente strumentale rispetto all'accoglimento dell'eventuale domanda di ripetizione di indebito (Cass. civ. sez. III ordinanza 16.2.2023
n. 4911 e, più in generale, sull'ammissibilità di azioni di accertamento, in tema di contratti di bancari, in via autonoma rispetto all'azione di ripetizione, Cass. civ. sez. VI ordinanza 5.9.2018 n. 21646), laddove si ravvisi un interesse della parte, inteso quale possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (Trib. Milano sentenza 6.4.2025 n. 2916/2025). La resistente ha, peraltro, omesso di dare prova dell'avvenuta estinzione del rapporto limitandosi ad affermare la circostanza.
Nel presente giudizio l'interesse ad agire della parte ricorrente è determinato dalla eliminazione della situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico in essere, che allo stato - e fino alla emissione della pronuncia giudiziale - è idonea ad incidere sulla sfera patrimoniale dell'avente diritto.
La parte resistente ha corroborato, seppur implicitamente, tale esegesi precisando la permanenza di un debito in capo alla ricorrente, il cui concreto ammontare ben potrebbe essere rideterminato all'esito dell'eventuale accoglimento della domanda di nullità (cfr. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 281-duodecies di parte ricorrente, contenente la PEC di risposta della Banca alla richiesta ex art. 119 TUB avanzata dalla ricorrente, in cui, in data 15.5.2023, si afferma che “la carta è ancora in essere con un saldo debitore aggiornato ad aprile 2023 pari a 2.016,21 euro”).
5. Nel merito la domanda di accertamento della nullità integrale del contratto formulata in via gradata, deve trovare accoglimento perchè fondata.
Orbene mette conto evidenziare che la difesa della parte ricorrente ha dedotto la nullità dell'intero contratto di finanziamento per violazione delle norme sul collocamento e sulla distribuzione dei prodotti finanziari nonché per violazione dell'art. 117 TUB.
Sebbene prospettata in via subordinata tale domanda deve essere esaminata prioritariamente perché assorbente rispetto all'ulteriore profilo di nullità che concerne la sola clausola determinativa degli interessi.
Segnatamente occorre rilevare che la parte ricorrente ha correttamente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, avendo prodotto in atti tutta la documentazione, sia contrattuale che contabile, in suo possesso, ivi compresa quella consegnata dalla Banca resistente all'esito della richiesta ex art. 119 TUB dell'11.5.2023.
La documentazione allegata dalla alla PEC di risposta a tale richiesta è consistita, infatti, nella sola CP_1
lista movimenti del rapporto revolving n. 001/01/3727010 nonché nel contratto del 6.10.2007.
Dall'esame di tale documentazione e, in particolare, della richiesta di finanziamento
(cfr. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo), è tuttavia emerso che la ricorrente ha apposto specifica sottoscrizione, tra le altre cose, al seguente testo: “l'intestatario prende inoltre atto che Consum.it s.p.a. potrà concedergli una linea di credito, utilizzabile mediante una Carta rilasciata a suo nome, la cui eventuale concessione sarà comunicata per iscritto e disciplinata dalle Condizioni generali di cui sul retro e sulla quale potranno ricorrere coperture assicurative”.
Nello stesso documento, la Sig.ra ha, altresì, sottoscritto, agli effetti di cui Pt_1
all'art. 1341 comma secondo c.c., anche le clausole relative alla apertura e all'utilizzo della linea di credito revolving in questione: art. 6 (proprietà della carta), art. 8 (utilizzo della carta), art. 9
(estratto conto), art. 10 (recesso), art. 11 (smarrimento e furto della carta), art. 12 (condizioni economiche della carta), art. 13 (modifica delle condizioni), art. 14 (obbligazioni del cliente), art. 15 (pagamenti), art. 16
(ritardo nei pagamenti), art. 18 (decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto).
Pertanto, sebbene la richiesta del 6.10.2007 fosse in primis volta alla concessione di un credito al consumo, apponendo la propria firma accanto alle richiamate disposizioni, la parte ricorrente ha inequivocabilmente manifestato anche la volontà negoziale di stipulare il diverso contratto di concessione di credito utilizzabile mediante carta e di accettare le relative condizioni economiche (c.d. “bi-contratto”).
Risulta, pertanto, destituita di fondamento la ricostruzione operata dalla resistente, CP_1
ad argomentare della quale la parte ricorrente avrebbe omesso di assolvere correttamente all'onere in oggetto, non avendo prodotto in atti il contratto di cui chiede la nullità, ossia il distinto contratto con cui le parti avrebbero effettivamente sottoscritto la concessione di una linea di credito revolving.
Ad ulteriore fondamento delle proprie difese la ha altresì prodotto, al fine di dimostrare la prassi CP_1
seguita al tempo, il frontespizio di un contratto di concessione di una linea di credito revolving intestato ad altro soggetto.
Orbene tale produzione documentale risulta del tutto irrilevante, non potendo essere in alcun modo ricondotta al rapporto disciplinante le parti in contesa.
Qualora la resistente, a fronte dell'allegazione della sussistenza CP_1
di un c.d. “bi-contratto”, avesse inteso approntare una difesa coerente avrebbe potuto (rectius dovuto) produrre in giudizio l'ulteriore contratto, non potendo essere gravato il correntista, ricorrente in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla resistente di CP_1
darne positivo riscontro (così in motivazione, ex plurimis, Cass. civ. sez. VI ordinanza 9.3.2021 n. 6480).
Muovendo all'esame concreto dei motivi di doglianza la parte istante contesta in particolare la violazione della prescrizione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999, applicabile al caso di specie ratione temporis, che giova qui riportare: “1. l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata Co nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l' .
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito
l'UIC, specifica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Tale disposizione era stata integrata nell'anno 2001 dall'art. 2 del Regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (D.M. 13.12.2001 n. 485), nel quale, si precisava che non integrasse esercizio di agenzia in attività finanziaria “la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma
1, del testo unico bancario, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari”.
Sebbene il giudicante non ignori affatto la sussistenza di contrastanti orientamenti di merito, si ritiene, al fine di dirimere la questione in esame, di dare preminente rilevanza alla più recente giurisprudenza della
Suprema Corte, che, trattando di un caso sovrapponibile a quello in esame ha affermato i seguenti principii di diritto:
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999; CP_3
nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, il contratto di apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l' ex art. 3, d.lgs. n. 374 del 1999 è nullo ex art. CP_3
1418, primo comma, cod. proc. civ. (Cass. civ. sez. I sentenza 13.5.2025 n. 12838).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “infatti, la richiamata normativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e conclusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l' La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla CP_3 promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
(cd. credito finalizzato).
Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l' e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia. CP_3
In tale senso si è espressa, condivisibilmente, la Banca d'Italia con la comunicazione del 20 aprile 2010 rivolta agli intermediari bancari e finanziari operanti nel comparto del credito revolving attraverso
l'emissione di carte di credito e sollecitante una scrupolosa osservanza delle disposizioni in esame (cfr., sulla idoneità della cd. interpretazione amministrativa a influire sul diritto vivente, così contribuendo a determinarlo, Cass. 25 maggio 2015, n. 20739).
Analoga interpretazione è fatta propria da una cospicua giurisprudenza di merito e dell'Arbitro CAo
Finanziario, esemplificamene indicata nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale.
Il secondo degli orientamenti riportati, espresso da altra giurisprudenza di merito e sostenuto dalla appellante , nel ritenere che l'attività dal rivenditore di concessione, nell'interesse Parte_3 dell'intermediario finanziario, di una carta di credito c.d. revolving, contestualmente alla stipula di un contratto di compravendita di beni o servizi, rientri nelle ipotesi derogatoria prevista dall'art. 2 del menzionato regolamento attuativo, poggia sull'assunto che la carta di credito revolving costituisca una carta di pagamento, ai sensi del secondo comma, lett. a), di tale norma.
Un siffatto assunto non è corretto in quanto, per le ragioni illustrate in precedenza, la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale”.
In aggiunta, quanto alla possibilità che tale vizio possa determinare la nullità del contratto oggetto di indagine, la Suprema Corte, ha affermato che: “in proposito, si rammenta che l'evoluzione giurisprudenziale ha condotto a individuare le norme imperative la cui violazione determina la nullità del contratto non solo in quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, ma anche in quelle che riguardano elementi estranei al contenuto o alla struttura del negozio.
È stato, a tal fine, evidenziato che il contratto concluso in violazione di norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, ne vietano la stipulazione di un contratto non può che considerarsi nullo per violazione di norme imperative
(cfr. Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724).
Si è osservato che “pur nel polimorfismo che caratterizza la nozione di nullità negoziale, un elemento accomunante nella evoluzione giurisprudenziale si coglie nella tendenza attuale a utilizzare tale nozione - e quella di norma imperativa - come strumento di reazione dell'ordinamento rispetto alle forme di programmazione negoziale lesive di valori giuridici fondamentali”, imponendo, conseguentemente, di verificare che la norma violata abbia un contenuto sufficientemente specifico, preciso e individuato e di esaminare la natura dell'interesse che la norma violata intende tutelare e, in particolare, la sua idoneità a costituire un preminente interesse generale della collettività (cfr. Cass., Sez. Un., 15 marzo 2022, n. 8472).
Seguendo queste coordinate deve osservarsi che la normativa in esame si inserisce nell'ambito del quadro regolamentare dello svolgimento dell'attività finanziaria ed è espressamente specificamente finalizzata alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come chiaramente evincibile dalle premesse al d.lgs. n. 374 del 1999 e dai considerando della Direttiva
91/308/CEE del 10 giugno 1991 di cui costituisce recepimento.
Non può, poi, considerarsi estraneo a tale normativa l'obiettivo di tutela, sia pure in via secondario e indiretto, dei consumatori, risultante dalla previsione dell'obbligo di iscrizione dell'intermediario in un albo tenuto da un soggetto pubblico e il conseguentemente assoggettamento ai poteri di vigilanza dell'autorità preposta.
Siffatti interessi attingono a valori costituzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei soggetti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del sistema finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli consumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall' per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nella distribuzione delle carte di creduto CP_3 cd. revolving, del carattere di imperatività ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista.
È vero che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, giacché l'art. 1418, comma 1, c.c., con l'inciso “salvo che la legge disponga diversamente”, impone all'interprete di accertare se il legislatore, anche nel caso di inosservanza del precetto, abbia consentito la validità del negozio predisponendo un meccanismo idoneo a realizzare gli effetti voluti della norma (cfr., in tema, Cass. 6 aprile 2018, n. 8499; Cass. 28 settembre 2016, n. 19196). Ed è altrettanto vero che, valorizzando tale inciso, può escludersi la sussistenza di una causa di nullità virtuale per violazione di norma imperativa in casi in cui la norma violata non ha immediata valenza civilistica, attendo piuttosto alla regolamentazione amministrativa di una determinata attività, e la sua inosservanza sia assistita da una espressa sanzione amministrativa o penale (cfr., in proposito, Cass. 18 marzo 2024, n. 7243; Cass. 15 gennaio 2020, n. 525).
Tuttavia, ove una norma si limiti a comminare una sanzione penale o amministrativa per la violazione del divieto di stipulazione di un contratto, senza nulla disporre in ordine alla validità dello stesso, non può in linea di principio escludersene l'invalidità, ma occorre verificare caso per caso se le norme che prevedono la sanzione siano dirette alla tutela di un interesse pubblico e generale, la natura degli interessi che la norma imperativa intende proteggere e il grado di compromissione di tali interessi per effetto della inosservanza di tale norma imperativa (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4760).
Orbene, ritiene questo Collegio che nel caso in esame la disposizione violata ha una immediata valenza civilistica, interessando direttamente il diritto del venditore di agire quale promotore e distributore di carte di credito cd. revolving, è preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima, e il sistema di controlli riservati all'autorità di settore non appare idoneo a realizzare gli effetti specifici voluti della norma.
Una siffatta conclusione - oltre a trovare il conforto del consolidato orientamento dell'Arbitro CAo
Finanziario - si pone in linea di continuità con quanto questa Sezione ha affermato con la menzionata ordinanza n. 4760 del 2018, in cui è stato ritenuto nullo per contrasto con norme imperative di legge, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., il contratto di deposito a risparmio concluso con soggetto professionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, ma privo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria prescritta dall'art. 14 t.u.b., stante (anche) la rilevanza degli interessi pubblici sottesi alla riserva dell'attività bancaria alle imprese autorizzate, nonché con la sentenza n. 3372 del 7 marzo 2001, in cui è stato ritenuto nullo un contratto di swap stipulato da un intermediario abusivo, atteso l'interesse dell'ordinamento a rimuovere detto contratto per le turbative che la conservazione di esso
è destinata a creare nel sistema finanziario generale, in relazione sia alla tutela dei risparmiatori uti singuli, sia a quella del risparmio pubblico come elemento di valore della economia nazionale” (citata Cass. civ. sez.
I sentenza 13.5.2025 n. 12838).
Orbene nella fattispecie il contratto del 6.10.2007 risulta pacificamente intercorso tra e la , soggetto non iscritto nell'albo all'epoca tenuto Parte_1 Controparte_4 dall'UIC. Per quanto attiene poi alla domanda di nullità del contratto avanzata dalla parte ricorrente per violazione dell'art. 117 TUB, la stessa merita accoglimento.
Sul punto la pressoché unanime giurisprudenza ha ritenuto nulli i contratti di carte di credito revolving che siano stati inclusi in altri e differenti contratti di finanziamento, rilevando al riguardo che trattandosi di due prodotti sostanzialmente diversi, contratto di credito al consumo, il primo, operazione di prestito, il secondo, sarebbe stata necessaria la stipulazione di due distinti contratti.
Peraltro, l'art. 125-bis comma terzo TUB, prevede espressamente che in caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'art 121 comma primo lettera D, il consenso del consumatore deve essere acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.
Pertanto, anche alla luce di tali indirizzi, il contratto di credito revolving così come stipulato è da considerarsi nullo perché privo di forma scritta.
Il contratto nullo- come noto- non può produrre effetti.
Pertanto, dalla declaratoria di accoglimento della domanda della parte ricorrente deriva che il rimborso del capitale utilizzato dalla Sig.ra alla Pt_1 Controparte_1 deve essere gravato degli interessi secondo il tasso legale tempo per tempo vigente ai sensi
[...] dell'art. 1284 comma terzo c.c., (e non di quelli previsto nel contratto) quale corrispettivo minimo ex lege, per aver comunque la ricorrente goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito.
Per quanto riguarda le spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della complessità delle questioni esaminate e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione così provvede: accoglie la domanda proposta in via gradata e, per l'effetto, accerta la nullità del contratto di finanziamento revolving e, conseguentemente, dichiara il diritto della parte ricorrente di rimborsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente;
condanna la a rifondere in favore della parte ricorrente e, per essa, Controparte_1
in favore del procuratore antistatario, le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2.900,00 oltre rimborso forfettario 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a come per legge.
Roma il 17.10.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Manzi