TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 5250/2024, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. COSTANTIN MATTEO e con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA DEGLI ALPINI N. 10/10 31046
ODERZO attori contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 convenuta contumace
Successivamente, all'udienza del 25/03/2025 è comparso per e Parte_1
l'avv. COSTANTIN MATTEO, il quale precisa le conclusioni Parte_2 come da ricorso, al quale si riporta.
Il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio, al termine della quale, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza ex art. 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 allegando che:
- con due separati contratti preliminari di compravendita stipulati entrambi il
15.10.2004 la convenuta si era obbligata a vendere a (per sé o per Testimone_1
Pagina 1 di 3 persona da nominare) due porzioni di un costruendo fabbricato in Oderzo (TV), alla
Via Ca' Dè Liberali C. n. 48, e precisamente la prima e la seconda villetta a schiera del condominio B;
- aveva nominato quali acquirenti gli odierni attori e Testimone_1 Pt_1
(relativamente ciascuno ad una delle due villette); Parte_2
- a fronte dell'inadempimento della promittente venditrice, i due promissari acquirenti avevano agito in giudizio ex art. 2932 CC per ottenere pronuncia che tenesse gli effetti dei contratti non conclusi;
- con sentenza n. 644/2015 il Tribunale di Treviso aveva trasferito a Parte_2 la proprietà dell'immobile identificato al NCEU del Comune di Oderzo, Sez. Urb. D, Fg. 2, Part. 1988, subb. 10 e 12;
- con sentenza n. 351/2016 il Tribunale di Treviso aveva trasferito ad Parte_1 la proprietà dell'immobile identificato al NCEU del Comune di Oderzo, Sez. Urb. D, Fg. 2, Part. 1988, subb. 9 e 11.
Gli attori chiedono nel presente giudizio ulteriore pronuncia ex art. 2932 CC relativamente alla quota proporzionale del lastrico solare comune, identificato al sub. 7.
La convenuta, pur regolarmente notificata, è rimasta contumace.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
La domanda attorea merita accoglimento.
Il sub. 7 oggetto di causa costituisce un lastrico solare di mq. 293 il cui utilizzo “è da ricondurre ad una corte comune, sulla quale si affacciano gli accessi, sia delle singole unità al piano terreno che quelli dei vani scala di accesso agli appartamenti, dei due fabbricati, che formano il complesso immobiliare denominato “Condominio I Gemelli”, inoltre il suddetto lastrico solare comune è in comunicazione con il piano interrato per mezzo di una scala esterna” (come accertato dalla perizia redatta nel procedimento esecutivo RGE n. 459/2017, doc. 10 att.).
Per quanto i contratti preliminari nulla prevedessero in modo testuale relativamente alla corte comune o alle parti comuni dell'edificio condominiale, deve ovviamente intendersi che gli accordi avessero ad oggetto anche la relativa quota di proprietà sulle stesse.
La convenuta, invitata dagli odierni attori a stipulare il contratto definitivo anche relativamente alla corte di cui si discute (docc. 12 e 13 att.), non risulta nemmeno aver riscontrato le diffide attoree, né si è costituita in giudizio, sicché risulta provato l'inadempimento della promittente venditrice (su cui ricadeva l'onere di provare l'adempimento).
Dal regolamento condominiale e dalle tabelle millesimali risulta che la proprietà del lastrico solare costituisce pertinenza per la quota di 65,064/1000 dell'abitazione di Parte_1 sub. 9, e per la quota di 76,536/1000 dell'abitazione di sub. 10 (cfr. docc. Parte_2
8 e 9).
Pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (nulla per la fase istruttoria, non svoltasi) e secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa.
***
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda ex art. 2932 CC e, per l'effetto, trasferisce da Controparte_1 ad la quota di 65,064/1000 dell'immobile censito al NCEU del
[...] Parte_1
Comune di Oderzo, Sez. Urb. D, Fg. 2, Part. 1988, sub. 7, Cat. F/5, Lastrico solare di mq 293;
2. accoglie la domanda ex art. 2932 CC e, per l'effetto, trasferisce da Controparte_1 a la quota di 76,536/1000 dell'immobile censito al NCEU del
[...] Parte_2
Comune di Oderzo, Sez. Urb. D, Fg. 2, Part. 1988, sub. 7, Cat. F/5, Lastrico solare di mq 293;
3. condanna a rifondere ad e a le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
4. ordina la trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità a carico del competente conservatore dei RR.II. e le conseguenti volturazioni catastali.
Così deciso in Treviso, 25 marzo 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pagina 3 di 3
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 5250/2024, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. COSTANTIN MATTEO e con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA DEGLI ALPINI N. 10/10 31046
ODERZO attori contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 convenuta contumace
Successivamente, all'udienza del 25/03/2025 è comparso per e Parte_1
l'avv. COSTANTIN MATTEO, il quale precisa le conclusioni Parte_2 come da ricorso, al quale si riporta.
Il Giudice si ritira quindi in camera di consiglio, al termine della quale, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza ex art. 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1 allegando che:
- con due separati contratti preliminari di compravendita stipulati entrambi il
15.10.2004 la convenuta si era obbligata a vendere a (per sé o per Testimone_1
Pagina 1 di 3 persona da nominare) due porzioni di un costruendo fabbricato in Oderzo (TV), alla
Via Ca' Dè Liberali C. n. 48, e precisamente la prima e la seconda villetta a schiera del condominio B;
- aveva nominato quali acquirenti gli odierni attori e Testimone_1 Pt_1
(relativamente ciascuno ad una delle due villette); Parte_2
- a fronte dell'inadempimento della promittente venditrice, i due promissari acquirenti avevano agito in giudizio ex art. 2932 CC per ottenere pronuncia che tenesse gli effetti dei contratti non conclusi;
- con sentenza n. 644/2015 il Tribunale di Treviso aveva trasferito a Parte_2 la proprietà dell'immobile identificato al NCEU del Comune di Oderzo, Sez. Urb. D, Fg. 2, Part. 1988, subb. 10 e 12;
- con sentenza n. 351/2016 il Tribunale di Treviso aveva trasferito ad Parte_1 la proprietà dell'immobile identificato al NCEU del Comune di Oderzo, Sez. Urb. D, Fg. 2, Part. 1988, subb. 9 e 11.
Gli attori chiedono nel presente giudizio ulteriore pronuncia ex art. 2932 CC relativamente alla quota proporzionale del lastrico solare comune, identificato al sub. 7.
La convenuta, pur regolarmente notificata, è rimasta contumace.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
La domanda attorea merita accoglimento.
Il sub. 7 oggetto di causa costituisce un lastrico solare di mq. 293 il cui utilizzo “è da ricondurre ad una corte comune, sulla quale si affacciano gli accessi, sia delle singole unità al piano terreno che quelli dei vani scala di accesso agli appartamenti, dei due fabbricati, che formano il complesso immobiliare denominato “Condominio I Gemelli”, inoltre il suddetto lastrico solare comune è in comunicazione con il piano interrato per mezzo di una scala esterna” (come accertato dalla perizia redatta nel procedimento esecutivo RGE n. 459/2017, doc. 10 att.).
Per quanto i contratti preliminari nulla prevedessero in modo testuale relativamente alla corte comune o alle parti comuni dell'edificio condominiale, deve ovviamente intendersi che gli accordi avessero ad oggetto anche la relativa quota di proprietà sulle stesse.
La convenuta, invitata dagli odierni attori a stipulare il contratto definitivo anche relativamente alla corte di cui si discute (docc. 12 e 13 att.), non risulta nemmeno aver riscontrato le diffide attoree, né si è costituita in giudizio, sicché risulta provato l'inadempimento della promittente venditrice (su cui ricadeva l'onere di provare l'adempimento).
Dal regolamento condominiale e dalle tabelle millesimali risulta che la proprietà del lastrico solare costituisce pertinenza per la quota di 65,064/1000 dell'abitazione di Parte_1 sub. 9, e per la quota di 76,536/1000 dell'abitazione di sub. 10 (cfr. docc. Parte_2
8 e 9).
Pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria (nulla per la fase istruttoria, non svoltasi) e secondo valori inferiori ai medi, stante la scarsa complessità della causa.
***
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. accoglie la domanda ex art. 2932 CC e, per l'effetto, trasferisce da Controparte_1 ad la quota di 65,064/1000 dell'immobile censito al NCEU del
[...] Parte_1
Comune di Oderzo, Sez. Urb. D, Fg. 2, Part. 1988, sub. 7, Cat. F/5, Lastrico solare di mq 293;
2. accoglie la domanda ex art. 2932 CC e, per l'effetto, trasferisce da Controparte_1 a la quota di 76,536/1000 dell'immobile censito al NCEU del
[...] Parte_2
Comune di Oderzo, Sez. Urb. D, Fg. 2, Part. 1988, sub. 7, Cat. F/5, Lastrico solare di mq 293;
3. condanna a rifondere ad e a le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 264,00 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014;
4. ordina la trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità a carico del competente conservatore dei RR.II. e le conseguenti volturazioni catastali.
Così deciso in Treviso, 25 marzo 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pagina 3 di 3