Art. 11.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, a partire dal 1976, con gli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, a partire dal 1976, con gli stanziamenti del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.