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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/10/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1874/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 1874/2023, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, senza concessione dei termini perchè non richiesti
TRA
nata a [...] il [...], (C.F: residente Parte_1 C.F._1 in Spello (PG), via Mattatoio, n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv.Doretta Bracci ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via C. di Marte n. 6/D, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
E
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...](Francia) 14 Controparte_2
- RESISTENTE CONTUMACE–
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 70 e 71 cpc
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
La sig.ra , ha contratto matrimonio a Metz, in Francia, il 17/01/1967 con Parte_1 CP_1
, nato a [...], il [...]; il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato
[...] civile del loro Paese nell'anno 1967, dall'unione è nata il [...] a [...] la figlia e Persona_1 successivamente il 26/02/1970, sempre a Metz, il figlio . Successivamente alla nascita Persona_2 dei due figli, i coniugi si sono trasferiti a vivere in Italia in Spello, Piazza delle Foglie II, 3.
ha lasciato la casa coniugale in Spello, poiché invaghitosi di un'altra donna , Controparte_1 trasferendosi in Francia, senza far più ritorno in Italia, al punto che in data 01/08/1979 è stato cancellato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Spello per “emigrazione in Francia”. Da quando ha abbandonato l'abitazione coniugale, lo stesso si è completamente disinteressato della moglie e dei figli minori, non occupandosi di loro e non contribuendo in alcun modo al sostentamento di questi ultimi , tanto che in data 17/11/1983, il Tribunale dei minorenni di Perugia, lo ha dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale .
A seguito di ciò , venuto a sapere che il aveva fissato la propria dimora in Parte_1 CP_1
Francia, nella città di Tarbes al n. 14 ricorreva al Tribunale perchè venisse Persona_3 pronunciata la separazione da con vittoria di spese e onorari. Controparte_1
Il ricorso veniva introdotto presso il Tribunale di Perugia, dove assumeva il n. 1428/2022 del R.G. ; veniva, quindi , fissata udienza di comparizione delle parti e concesso termine per la notifica del ricorso e decreto al convenuto, ma, dopo una serie di rinvii per il perfezionamento della notifica, il Presidente all'udienza del 15/06/2023 , dopo l'audizione della ricorrente, si riservava in merito all'emissione dei provvedimenti e in data 17 luglio 2023 dichiarava con ordinanza la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Spoleto, concedendo alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
In data 27 settembre 2023 veniva depositato presso il Tribunale di Spoleto il ricorso in riassunzione, fissata la data per la comparazione personale delle parti e termine per la notifica al resistente. Constatata la regolarità della notifica, in data 12 febbraio 2024 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1
e in data 9 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia ai termini. Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
pagina 2 di 3 Non vi sono dubbi nel dichiarare la separazione tenuto conto dell'impossibilità di ricostituire la vita coniugale stante la condotta tenuta da improntata al completo disinteresse per la Controparte_1 famiglia .
Le spese eseguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale di e dal Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato a Metz, in Francia, il 17/01/1967, trascritto nei registri dello stato civile del paese di Metz nell'anno 1967;
➢ Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.431,00 oltre 15% per spese forfettarie CAP e IVA come per legge .
➢ Manda alla Cancelliere per la trasmissione di copia del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente
D.ssa Claudia Matteini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale civile di Spoleto in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Sara Trabalza Presidente
Dott.ssa Martina Marini Giudice rel.
Dott. Alberto Cappellini Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 1874/2023, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, senza concessione dei termini perchè non richiesti
TRA
nata a [...] il [...], (C.F: residente Parte_1 C.F._1 in Spello (PG), via Mattatoio, n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv.Doretta Bracci ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via C. di Marte n. 6/D, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
E
( ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...](Francia) 14 Controparte_2
- RESISTENTE CONTUMACE–
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede artt. 70 e 71 cpc
Oggetto: Separazione giudiziale pagina 1 di 3 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
La sig.ra , ha contratto matrimonio a Metz, in Francia, il 17/01/1967 con Parte_1 CP_1
, nato a [...], il [...]; il matrimonio è stato trascritto nei registri dello stato
[...] civile del loro Paese nell'anno 1967, dall'unione è nata il [...] a [...] la figlia e Persona_1 successivamente il 26/02/1970, sempre a Metz, il figlio . Successivamente alla nascita Persona_2 dei due figli, i coniugi si sono trasferiti a vivere in Italia in Spello, Piazza delle Foglie II, 3.
ha lasciato la casa coniugale in Spello, poiché invaghitosi di un'altra donna , Controparte_1 trasferendosi in Francia, senza far più ritorno in Italia, al punto che in data 01/08/1979 è stato cancellato dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Spello per “emigrazione in Francia”. Da quando ha abbandonato l'abitazione coniugale, lo stesso si è completamente disinteressato della moglie e dei figli minori, non occupandosi di loro e non contribuendo in alcun modo al sostentamento di questi ultimi , tanto che in data 17/11/1983, il Tribunale dei minorenni di Perugia, lo ha dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale .
A seguito di ciò , venuto a sapere che il aveva fissato la propria dimora in Parte_1 CP_1
Francia, nella città di Tarbes al n. 14 ricorreva al Tribunale perchè venisse Persona_3 pronunciata la separazione da con vittoria di spese e onorari. Controparte_1
Il ricorso veniva introdotto presso il Tribunale di Perugia, dove assumeva il n. 1428/2022 del R.G. ; veniva, quindi , fissata udienza di comparizione delle parti e concesso termine per la notifica del ricorso e decreto al convenuto, ma, dopo una serie di rinvii per il perfezionamento della notifica, il Presidente all'udienza del 15/06/2023 , dopo l'audizione della ricorrente, si riservava in merito all'emissione dei provvedimenti e in data 17 luglio 2023 dichiarava con ordinanza la propria incompetenza in favore del
Tribunale di Spoleto, concedendo alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio.
In data 27 settembre 2023 veniva depositato presso il Tribunale di Spoleto il ricorso in riassunzione, fissata la data per la comparazione personale delle parti e termine per la notifica al resistente. Constatata la regolarità della notifica, in data 12 febbraio 2024 veniva dichiarata la contumacia di Controparte_1
e in data 9 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con rinuncia ai termini. Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
pagina 2 di 3 Non vi sono dubbi nel dichiarare la separazione tenuto conto dell'impossibilità di ricostituire la vita coniugale stante la condotta tenuta da improntata al completo disinteresse per la Controparte_1 famiglia .
Le spese eseguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
➢ Dichiara la separazione personale di e dal Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato a Metz, in Francia, il 17/01/1967, trascritto nei registri dello stato civile del paese di Metz nell'anno 1967;
➢ Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Controparte_1 complessivi € 2.431,00 oltre 15% per spese forfettarie CAP e IVA come per legge .
➢ Manda alla Cancelliere per la trasmissione di copia del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente
D.ssa Claudia Matteini
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