Decreto presidenziale 6 settembre 2024
Decreto presidenziale 23 gennaio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/02/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03213/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09158/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9158 del 2024, proposto da
PI LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Starvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
SA PI, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IL EL AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AN DO, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Conte, Andrea Gaddari ed Andrea Pertici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AT CH, FA MO, PA IC, ZA AL, FR D'AL, Südtiroler Volkspartei (VP), TO 5 ST, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell’atto di proclamazione degli eletti al Parlamento Europeo spettanti all’AL adottato il 3 luglio 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 luglio 2024;
b) dell’atto di proclamazione degli eletti adottato dall’Ufficio elettorale circoscrizionale V;
c) dell’atto di proclamazione degli eletti adottato dall’ufficio elettorale circoscrizionale II;
d) dell’atto di proclamazione degli eletti adottato dall’ufficio elettorale circoscrizionale IV;
e) di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenziali;
nonché
f) per la correzione dei verbali sostituendo ai candidati AT CH (eletta nella lista ZA AL nella circoscrizione V) e/ AN DO (eletta nella lista PA IC nella circoscrizione II) e/o IL EL AL (eletto nella lista TO 5 stelle nella circoscrizione IV) il ricorrente, PI LO e, ove ritenuto, l’on.le SA PI e la candidata FA MO della lista FR d’AL, esattamente individuabili dopo la rettifica dei verbali e delle tabelle e dei quozienti nelle circoscrizioni II, IV e V;
g) per la correzione dei verbali degli uffici nazionale e circoscrizionali nella parte in cui:
“ a. previa illegittima assegnazione di un seggio residuale alla lista ZA AL-Noi MO-Ppe e VP nella Circoscrizione V AL Insulare;
b. ha omesso di determinare correttamente il quoziente elettorale nazionale e, conseguentemente la relativa graduatoria delle liste/gruppi di liste ammesse a partecipare alla ripartizione dei seggi residuali da assegnarsi secondo il criterio dei maggiori resti;
c. ha omesso di determinare correttamente la distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi attribuiti alle predette liste e gruppo di liste, e conseguentemente ha omesso di assegnare un seggio residuale alla lista PA IC in Sicilia ”;
h) nonché ancora, per la correzione dei verbali degli uffici nazionale e circoscrizionali nella parte in cui:
a. previa illegittima assegnazione di un seggio eccedentario della lista TO 5 ST alla lista PA IC nella Circoscrizione EN;
b. ha omesso di determinare correttamente la distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi attribuiti alle predette liste e gruppo di liste, e conseguentemente ha omesso di assegnare un seggio residuale alla lista PA IC nella circoscrizione Isole, e, ove ritenuto, un seggio al TO 5 ST nella circoscrizione RD NT al posto del 5 seggio al PA IC ed un seggio nella Circoscrizione meridionale a FR d’AL al posto del quarto seggio al TO 5 ST
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Ufficio elettorale centrale nazionale presso la Corte di Cassazione, di SA PI, di IL EL AL e di AN DO;
Visto il ricorso incidentale depositato dalla sig.ra SA PI il 9 ottobre 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso promosso ai sensi dell’art. 130 c.p.a. il sig. PI LO – nella duplice qualità di candidato alle elezioni dei rappresentanti spettanti all’AL nel Parlamento Europeo tenutesi l’8 e 9 giugno 2024 e di cittadino elettore – impugnava il verbale di proclamazione dei candidati eletti nella predetta competizione elettorale redatto dall’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione nella seduta del 3 luglio 2024 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna del 6 luglio 2024 – nonché gli atti di proclamazione degli eletti nelle circoscrizioni II- AL EN – IV – AL Meridionale – e V – AL Insulare, nella parte in cui detti atti non contemplavano, tra gli eletti, il nominativo proprio dei candidati SA PI e FA MO e viceversa includevano, tra gli eletti alla carica di Parlamentare Europeo, le sig.ra AN DO e AT CH, chiedendo altresì a questo Tribunale di correggere in tal senso i suddetti verbali.
Il ricorrente, in particolare, premetteva:
- di essere stato candidato, nelle elezioni di cui trattasi, nelle liste del “ PA IC ” all’interno della circoscrizione V – AL insulare;
- di essere risultato il primo dei non eletti nella lista in questione, nonostante nella predetta circoscrizione la propria lista avesse ottenuto un resto (pari allo 0,53 percento), ben superiore al resto conseguito dalla medesima formazione politica nella circoscrizione II – AL EN – (quest’ultimo pari allo 0,313 percento);
- che tale ingiusto risultato sarebbe stato conseguente, a suo dire, ad un’errata applicazione del meccanismo di ridistribuzione dei resti determinata dalla non corretta utilizzazione dei voti di lista della minoranza linguistica, all’interno della circoscrizione RD NT che avrebbe comportato l’impiego di detti suffragi non solo a fini di tutela della minoranza stessa all’interno della circoscrizione in cui si è presentata – e dunque ai fini del superamento della soglia del 4 percento e/o del conteggio dei voti per l’attribuzione dei seggi nella Circoscrizione RD NT – ma computando le suddette espressioni di voto anche ai fini del quoziente nazionale per l’attribuzione dei seggi e dei maggiori resti, cosi consentendo alla lista di minoranza linguistica di incidere sulla distribuzione dei seggi anche nelle altre Circoscrizioni;
- che, in tal modo, la lista “ ZA AL – Noi MO – PE ” si era vista attribuire un secondo seggio nella circoscrizione insulare, a discapito del PA IC che, nella medesima circoscrizione, si era visto attribuito un solo seggio e che, invece, avrebbe dovuto ottenere un ottavo seggio in detta circoscrizione;
- che, ancora, il seggio attribuito al PA IC nella circoscrizione RD NT avrebbe dovuto essere attribuito, sempre al medesimo PA, ma nella circoscrizione insulare, ove detta lista aveva conseguito il resto più elevato.
Contro gli atti impugnati, come sopra descritti, il ricorrente avanzava cinque motivi di gravame.
Con il primo, egli censurava la violazione della legge n. 18/1979 e l’eccesso di potere dei provvedimenti impugnati sotto i profili dell’irragionevolezza, dello sviamento e della violazione dei principi di rappresentatività territoriale, proporzionalità e partecipazione attiva dei cittadini alla vita polita nazionale ed alle istituzioni europee.
In particolare, egli esponeva che l’attribuzione, nella circoscrizione insulare, di un ulteriore seggio alla lista “ ZA AL ” (e, precisamente, all’on.le AT CH), sarebbe avvenuto, mediante il meccanismo dei c.d. “resti”, solo in conseguenza dell’utilizzo – nel computo dei voti necessari per ottenere il quarto ed ultimo resto utile ai fini dell’assegnazione dei 4 seggi attribuiti in via residuale una volta assegnati i 72 seggi pieni sui 76 seggi spettanti all’AL al Parlamento Europeo - dei voti della lista di minoranza linguistica presentatasi in collegamento con ZA AL nella circoscrizione RD NT.
Detti voti infatti – pari a 120.930 – anziché essere utilizzati solo ai fini di tutela della minoranza all’interno della circoscrizione in cui la medesima si è presentata – sarebbero stati utilizzati ai fini del calcolo del quoziente elettorale nazionale, consentendo in tal modo alla minoranza stessa di incidere sulle altre Circoscrizioni, anche mediante la partecipazione alla ripartizione dei seggi attraverso i 4 più alti resti.
Secondo il ricorrente, i voti raccolti dalla lista espressione della minoranza di lingua tedesca in Alto Adige – apparentata alla lista “ ZA AL ”, presente sull’intero territorio nazionale – giammai avrebbe potuto concorrere a determinare la cifra elettorale nazionale di detta lista ai fini i ) del superamento, su base nazionale, della c.d. “soglia di sbarramento” del 4 percento e ii ) dell’attribuzione, sempre su base nazionale, dei seggi spettanti alle liste sulla base dei maggiori resti.
Diversamente opinando, sempre ad avviso del ricorrente, le previsioni normative (contenute agli artt. 12, commi 8 e 9 e 22, commi 2 e 3 della legge n. 18/1979) che siffatti effetti determinano si porrebbero in contrasto:
- con l’esigenza di salvaguardare i medesimi valori (aventi rango costituzionale) di tutela delle minoranze linguistiche che la legge stessa si prefiggerebbe di preservare, e ciò sia perché la norma, nella sua attuale formulazione, non riserverebbe altrettanta tutela alle altre minoranze linguistiche storiche pure riconosciute dal legislatore statale con la legge n. 482/1999 e dall’altro – riservando il descritto trattamento di favore solamente a quel candidato di una minoranza linguistica in grado di conseguire, comunque, un numero di preferenze almeno pari a 50.000 – darebbe corpo ad una sperequazione rispetto alle altre minoranze linguistiche, che pure la stessa legge si propone di tutelare – quella francese della AL d’Aosta e quella slovena del Friuli-Venezia Giulia – le quali non avrebbero una consistenza numerica tale da consentire il raggiungimento, per le liste che ne costituiscono rispettiva espressione, di un numero di preferenze non inferiore a 50.000;
- con il principio della preferenza di genere che, in omaggio all’art. 51 Cost., impone alla Repubblica di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche pubbliche, principio, a parere del ricorrente, conculcato dalle previsioni normative tacciate di incostituzionalità in quanto, limitando ad una la preferenza esprimibile per il candidato espressione della minoranza linguistica collegato ad altra lista presente sull’intero territorio nazionale, non consentirebbe agli elettori di esprimere una seconda preferenza di genere.
In definitiva, secondo il ricorrente, il Tribunale adito dovrebbe, ai fini della rideterminazione dei seggi attribuiti con i 4 più alti resti, scorporare i voti conseguiti dalla minoranza linguistica o, diversamente, sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme sopra indicate.
Di conseguenza, esclusi tali suffragi dal computo, a livello nazionale, dei voti espressi in favore della lista “ ZA AL ” ne deriverebbe che, sempre secondo il ricorrente, il risultato elettorale andrebbe corretto sottraendo alla testé menzionata lista il seggio conseguito nella circoscrizione insulare per effetto del più alto resto ed attribuendolo, sempre nella medesima circoscrizione, al ricorrente, primo dei non eletti nella lista del PA IC che, all’interno della cennata circoscrizione, avrebbe riportato il più elevato resto.
Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente si doleva della violazione dell’art. 21, comma primo, n. 2 della legge n. 18/1979, nonché dell’eccesso di potere degli atti gravati per irragionevolezza, sviamento, disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia, violazione della tutela dell’insularità e dei principi di rappresentatività territoriale e proporzionalità, nonché per violazione degli artt. 3, 48 e 117 Cost.
A parere del ricorrente, l’Ufficio elettorale nazionale, nel determinare la lista che, all’esito dell’attribuzione dei seggi nelle singole circoscrizioni, si sia vista attribuire un seggio in più rispetto al riparto su base nazionale – c.d. lista “ eccedentaria ” – avrebbe errato nell’individuarla nella lista “ TO 5 ST ” nella circoscrizione RD NT e, in tal modo, sottraendo a detta lista il seggio spettantele in quella circoscrizione e, soprattutto, avrebbe errato nell’attribuire detto seggio al “ PA IC ” – lista “ deficitaria ” a livello nazionale – nell’ambito della circoscrizione RD NT, avendo dovuto detto seggio essere attribuito, piuttosto, nella circoscrizione Insulare e, quindi, in proprio favore, avendo la lista “ PA IC conseguito, in tale ultima circoscrizione, un resto (pari a 0,53 percenti) ben più elevato di quello ottenuto, dalla medesima lista, nella circoscrizione RD NT (quest’ultimo pari solo a 0,313 percento).
Tale esito, sempre a giudizio del ricorrente, avrebbe determinato una duplice conseguenza contra legem :
- al “ TO 5 ST ” sono stati attribuiti seggi in tutte le circoscrizioni fuorché in quella RD NT, con connessa violazione del principio di territorialità dell’espressione del voto ed annessa necessità che “ all’interno di tutte le cinque Circoscrizioni venga assegnato un seggio ai partiti che, complessivamente, ne hanno conseguiti più di 4 seggi ” (pag. 16 ric. intr.);
- al ricorrente non sarebbe stato assegnato un seggio – benché, nella propria circoscrizione, la lista “ PA IC ” avesse ottenuto un resto più elevato che nella circoscrizione RD NT, in spregio al principio di tutela dell’insularità previsto dall’art. 119, comma 5, Cost.
Ancora, sosteneva il ricorrente che a tale, sperequato, ingiusto ed illegittimo risultato si fosse pervenuti in conseguenza dell’applicazione, da parte dell’Ufficio elettorale nazionale, del meccanismo di riparto tra le singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste a livello nazionale previsto dall’art. 83, comma primo, lett. h ) del d.P.R. n. 361/1957 – recante il testo unico delle leggi sull’elezione della Camera dei Deputati – sulla scorta dell’insegnamento pretorio del Giudice amministrativo di appello che ravvisa nell’applicazione della disposizione da ultimo menzionata (in luogo di quella prevista dall’art. 21, comma terzo, della legge n. 18/1979) l’opzione più idonea a contemperare il principio di rappresentanza politica con quello della rappresentanza territoriale.
Tale conclusione tuttavia, ad avviso del ricorrente, perverrebbe ad una “ mera interpolazione ” (pag. 18) della disciplina prevista per l’elezione dei membri spettanti all’AL del Parlamento Europeo con la regola, dettata per l’elezione della Camera dei Deputati, secondo cui, esauriti per ciascuna circoscrizione i seggi da assegnarsi ad ogni lista nella circoscrizione medesima, i seggi ancora da attribuire andrebbero assegnati alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti decimali nelle circoscrizioni in cui residuino seggi da assegnare.
In ogni caso, secondo il ricorrente, in occasione della consultazione elettorale dell’8 e 9 giugno 2024, la compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e deficitarie avrebbe dovuto avvenire “ nel rispetto della tutela dell’insularità di cui all’art. 119 della Costituzione ” (pag. 18) e, quindi, attribuendo al ricorrente il seggio spettante, a livello nazionale, al PA IC “ eventualmente, anche quale nono seggio nella circoscrizione Isole ” (pag. 19) fermo restando che, sempre a giudizio del ricorrente, l’orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato – secondo il quale il numero dei seggi nelle circoscrizioni sarebbe determinato “ in base al numero della popolazione di appartenenza nelle varie circoscrizioni e non in base al numero di voti ” – condurrebbe a “ un’inevitabile elusione del principio di rappresentatività e del sopravvenuto , (…), il principio di tutela dell’insularità ” (pag. 19).
Con il terzo mezzo di censura, parte ricorrente deduceva – ancora una volta – la violazione della legge n. 19/1978 e l’eccesso di potere sub specie di irragionevolezza, sviamento e violazione dei principi di tutela dell’insularità, della rappresentatività territoriale, di proporzionalità e, infine, di partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica nazionale ed alle istituzioni europee ritenendo che, quand’anche l’adito Tribunale ritenesse di fare comunque applicazione del meccanismo di riparto dei seggi eccedentari tra le circoscrizioni previsto dall’art. 83, comma primo, lett. h ) del d.P.R. n. 361/1957, comunque il seggio spettante alla lista “ PA IC ” andrebbe attribuito alla circoscrizione insulare e, quindi, al ricorrente, non potendosi attribuire lo stesso – nella medesima circoscrizione e quale risultato dell’attribuzione dei più alti resti – alla lista “ ZA AL ”.
A tale esito avrebbe dovuto pervenirsi, sempre secondo il ricorrente, procedendo ad un nuovo calcolo dell’attribuzione dei seggi a ciascuna lista (e, poi, dell’individuazione dei seggi assegnati alle varie liste in ciascuna circoscrizione) che non tenesse conto, a livello nazionale, delle preferenze espresse dalla lista “ VP ” collegata – in quanto espressione della minoranza linguistica tedesca dell’Alto Adige – alla lista “ ZA AL ”, conseguendone così la determinazione di un “ nuovo e diverso quoziente elettorale nazionale ” (pag. 20) e la risultante condizione di eccedentarietà della lista “ ZA AL ” la quale quindi, lungi dal conseguire un ulteriore seggio nella circoscrizione insulare – in forza del più alto resto – avrebbe dovuto, viceversa, cedere un seggio, sempre in detta circoscrizione, in favore della lista “ PA IC ” consentendo così l’elezione a parlamentare europeo del ricorrente, ritenendo tale interpretazione “ l’unica via percorribile al fine di ricondurre al rispetto dei principi costituzionali di rappresentatività, territorialità ed insularità ” (pag. 24).
Con il quarto motivo, parte ricorrente si doleva della mancata assegnazione di un consistente numero di voti alla lista “ FR d’AL ” e dell’attribuzione di un numero di voti superiore a quello realmente conseguito in favore della lista “ ZA AL ”.
In particolare, secondo il ricorrente, dai dati resi pubblici dal sistema ministeriale di consultazione “ Eligendo ” e da quelli riferiti dai volontari dei partiti politici, sarebbe emerso che la lista “ FR d’AL si sarebbe vista attribuire dall’Ufficio elettorale nazionale circa 2.815 voti in meno di quelli effettivamente conseguiti, mentre la lista “ ZA AL ” avrebbe ottenuto circa 2.620 voti in più rispetto a quelli realmente espressi in proprio favore.
Ciò non sarebbe rimasto privo di effetti favorevoli al ricorrente in quanto, ove effettivamente fosse risultato che la lista “ ZA AL ” avesse ottenuto un cospicuo numero di suffragi inferiore a quello effettivamente attribuitole, avrebbe avuto un seggio in meno in sede di ripartizione dei resti a vantaggio della lista “ FR d’AL ” che, avendo conseguito il miglior resto nella circoscrizione Meridionale, avrebbe liberato il seggio conseguito – sempre in base ai più alti resti – nella circoscrizione insulare che, a quel punto, avrebbe dovuto essere attribuito al ricorrente.
In relazione a tale motivo poi, parte ricorrente esponeva di aver rivolto istanze di accesso agli uffici elettorali circoscrizionali per ottenere l’ostensione di copia dei verbali e delle tabelle di scrutinio – al fine di comprovare la fondatezza della censura dedotta con il presente mezzo – ma di non aver ricevuto tuttavia riscontro dagli uffici interrogati in pendenza del termine per la proposizione del presente gravame, chiedendo così a questo Tribunale di ordinare l’esibizione della documentazione richiesta.
Con il quinto motivo di gravame, parte ricorrente si doleva del computo dei voti espressi da residenti all’estero o da studenti fuori sede, osservando che, scorporando dai voti ottenuti dalle singole liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 4 percento i voti di queste due categorie di elettori, si avrebbe avuto l’effetto di rideterminare il dato nazionale revocando il seggio attribuito – sulla base dei più alti resti – alla lista “ ZA AL” nella circoscrizione insulare ed attribuendo il medesimo alla lista “ FR d’AL ”, innescando così quel meccanismo “a catena” descritto nel quarto motivo di ricorso che avrebbe dovuto condurre, nella prospettazione del ricorrente, ad attribuire al ricorrente il seggio conteso.
Infine, il ricorrente avanzava istanza istruttoria – già preannunciata nell’esposizione del quarto mezzo di censura – diretta ad ottenere l’ordine di esibizione giudiziale di tutta la documentazione richiesta, ma non ostesa, dagli uffici elettorali circoscrizionali, motivando tale domanda con la circostanza che “ i dati contenuti all’interno del portale Eligendo risultano essere discordanti ai dati della Cassazione ed anche in difformità rispetto a quelli comunicati dai volontari, di talché solo un’attenta valutazione delle tabelle di scrutinio potrebbe ricondurre a realtà il dato elettorale raccolto dall’Ufficio Centrale Nazionale in base al quale sono stati proclamati gli eletti, al fine di renderlo rispondente alla volontà popolare espressa ” (pag. 29 del ric. intr.vo).
Con decreto presidenziale del 6 settembre 2024, n. 3996, veniva fissata l’udienza pubblica di discussione del gravame al 12 febbraio 2025, veniva nominato il relatore e parte ricorrente veniva onerata della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza all’amministrazione resistente ed ai controinteressati ai sensi dell’art. 130 c.p.a.
Si costituivano in giudizio la sig.ra SA PI, il sig. IL EL AL, la sig.ra AN DO, l’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Interno.
Con gravame notificato il 9 ottobre 2024 e depositato in atti in pari data, la sig.ra SA PI – nella veste di controinteressata e candidata alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024 nella circoscrizione II – “ AL EN ”, prima dei non eletti nella lista “ TO 5 ST ” – spiegava impugnazione incidentale del tutto coincidente, quanto al petitum , con quella avanzata in via principale dal sig. LO mentre, quanto alla causa petendi , il gravame accessorio si presentava, anche in questo caso, pienamente sovrapponibile, anche sotto il profilo letterale, con i primi tre motivi di ricorso articolati dal ricorrente principale.
Le amministrazioni convenute – unitariamente rappresentate dalla difesa erariale – eccepivano, in rito:
- il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno, unico legittimato a resistere in giudizio essendo, secondo tale prospettazione, l’Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione;
- l’inammissibilità del ricorso incidentale avanzato dalla sig.ra PI in quanto sorretto non già da un interesse sorto in dipendenza delle domande proposte con il ricorso principale, bensì mosso dal tentativo di demolire un provvedimento direttamente incidente sulla propria situazione giuridica soggettiva e non tempestivamente avversato, così pervenendosi all’aggiramento del termine decadenziale previsto per la proposizione del gravame;
- l’inammissibilità di entrambe le impugnazioni – laddove promosse dai ricorrenti nelle vesti di attori popolari - per insanabile contrasto tra la natura dell’azione intrapresa e la domanda posta a questo Tribunale.
Nel merito, parte resistente contestava la fondatezza delle pretese avanzate sia dal ricorrente principale che dal ricorrente incidentale.
Il sig. EL AL, premesso di essere stato eletto parlamentare europeo nella lista “ TO 5 ST ” nella circoscrizione IV – “ AL Meridionale ” e di essere comunque estraneo agli effetti discendenti dall’eventuale accoglimento dei gravami, ne deduceva in ogni caso l’inammissibilità e l’infondatezza.
In vista della discussione dell’affare, depositavano memorie e documenti, nei termini dimidiati di cui all’art. 130, comma 10, c.p.a., il ricorrente principale e i controinteressati DO e EL AL.
Parte ricorrente replicava all’eccezione di inammissibilità dell’azione popolare ed insisteva sulla richiesta istruttoria già avanzata con l’atto introduttivo di ricorso, significando che le istanze di accesso già proposte avevano avuto solo parziale riscontro.
La sig.ra DO, invece, prendeva posizione, per la prima volta, sui fatti di causa con la memoria conclusionale del 27 gennaio 2025 eccependo, in rito:
- la non completa integrità del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati e, in particolare, del sig. RT RF, candidato risultato eletto nelle liste della VP;
- l’irricevibilità per tardività del ricorso incidentale spiegato dalla sig.ra PI;
- l’inammissibilità dei ricorsi per mancata impugnazione dell’atto presupposto costituito dal d.P.R. di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni del 10 aprile 2024;
- l’inammissibilità dei medesimi per difetto di interesse;
e, nel merito, concludendo per l’infondatezza di tutti i motivi di gravame.
Replicava il ricorrente con scritto difensivo del 31 gennaio 2025.
Infine, all’udienza pubblica del 12 febbraio 2025, l’affare veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, in accoglimento della richiesta avanzata dalla difesa erariale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno, sul punto dovendosi dare continuità all’orientamento (di cui è recente testimonianza la pronuncia di questa Sezione n. 9173 del 9 maggio 2024) secondo cui dette amministrazioni centrali dello Stato non hanno alcuna legittimazione a resistere nel giudizio vertente sui risultati delle elezioni dei membri spettanti all’AL nel Parlamento Europeo sia in quanto gli atti avversati non sono ad esse riconducibili sia in quanto, per espressa previsione normativa (art. 130, comma 3, lett. b ), c.p.a.), per il caso di impugnazione di atti relativi alle elezioni in questione, l’unica parte resistente è l’Ufficio elettorale centrale nazionale istituito presso la Corte di Cassazione, del resto in piena coerenza con le conclusioni già raggiunte da questo Tribunale – benché avendo riguardo ad un contesto normativo ben differente da quello attualmente operante – secondo cui “ Spetta all'ufficio elettorale nazionale la legittimazione passiva nel giudizio di impugnazione dei risultati delle elezioni europee, in virtù della sua qualità di autorità che emana l'atto di proclamazione degli eletti ” (T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, n. 1950 del 12.12.1994).
Sempre in via preliminare, va altresì accolta l’eccezione di inammissibilità dell’atto di ricorso incidentale mosso dalla sig.ra PI.
Costei, evocata in giudizio come controinteressata ha, nei fatti, avanzato doglianze avverso l’atto di proclamazione degli eletti adottato dall’Ufficio elettorale nazionale il 3 luglio 2024 di tenore e contenuto del tutto analoghi alle censure avanzate con il gravame introduttivo dal sig. LO.
In proposito, è ben noto che, ai sensi dell’art. 42 c.p.a., va qualificato come ricorso incidentale c.d. “proprio” il gravame mediante il quale le parti resistenti e i controinteressati – entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale – possono proporre domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale, essendo questo “ uno strumento di difesa privo di autonomia rispetto alla domanda, avvinto ad essa da un interesse, che ha una matrice esclusivamente processuale, in quanto sorgente e dipendente dall'iniziativa giudiziaria altrui rispetto ad una situazione giuridica propria ” (Cons. St., sez. VI, n. 1768 del 14.3.2022).
In sostanza, esso è il veicolo attraverso cui possono trovare accesso nel processo amministrativo quelle doglianze il cui interesse, altrimenti privo di attualità e concretezza, trova attivazione a seguito della proposizione del (e nella prospettiva dell’accoglimento delle censure contenute nel) ricorso principale, come ad esempio avviene, rimanendo alla materia elettorale, allorché il controinteressato – evocato in giudizio nelle vesti di candidato eletto – articola mezzi di censura – attinenti, per esempio, alla mancata attribuzione in proprio favore di alcuni suffragi – che egli non sarebbe legittimato a proporre in via principale per evidente carenza di un interesse attuale e concreto alla loro deduzione ma che, per effetto ed in conseguenza del ricorso principale promosso da altri, acquistano attualità e concretezza.
Allorquando invece, come nel caso di specie, le doglianze mosse da uno dei controinteressati si dirigono nel medesimo verso delle censure mosse con il ricorso introduttivo – sicché, nella sostanza, il controinteressato auspica l’accoglimento del medesimo petitum caducatorio richiesto al Giudice dal ricorrente principale – di ricorso incidentale può parlarsi solo per ragioni formali ( id est , perché proposto per secondo, nel contesto di un processo già iniziato da altri che hanno già impugnato lo stesso provvedimento per diversi motivi o addirittura, come nel caso odierno, articolando la medesima causa petendi del ricorso principale), restando questo un ricorso autonomo, con la conseguenza che il termine per ricorrere decorre non dalla notifica del ricorso principale, come per il ricorso incidentale ordinario di cui all'art. 42 c.p.a., bensì dalla notifica o effettiva conoscenza dell’atto (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 362 del 20.1.2022).
Da questo punto di vista, allora, il ricorso incidentale, ancor prima che inammissibile, va qualificato come irricevibile per tardività (così accogliendosi l’eccezione in tal senso formulata dalla controinteressata sig.ra DO), essendo stato il medesimo proposto il 9 ottobre 2024 allorché il termine dimidiato previsto dall’art. 130, comma 1, lett. b ) c.p.a. – comprensivo della sospensione feriale prevista dall’art. 54, comma 2, c.p.a. – era irrimediabilmente scaduto, tenuto conto che l’atto di proclamazione degli eletti ha ricevuto pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2024.
Neppure potrebbe dirsi che l’intervento in giudizio della sig.ra PI sarebbe legittimato dalla qualità di interventrice ad adiuvandum posto che, come noto, nel processo amministrativo tale qualità può attagliarsi esclusivamente a chi intenda far valere un interesse altro rispetto a quello che legittimerebbe la proposizione del ricorso in via principale, ma pur sempre ad esso collegato (in proposito, di recente, Cons. St., sez. VII, n. 258 del 14.1.2025; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1324 del 18.11.2024) mentre, nel caso di specie, ella si fa portatrice di un interesse identico a quello vantato dal ricorrente principale, con la conseguenza che, al fine di conseguire il bene della vita auspicato, la medesima avrebbe dovuto tempestivamente proporre gravame in via autonoma contro l’atto di proclamazione degli eletti.
Pertanto, il ricorso incidentale – laddove inteso a tale stregua – è inammissibile e, ove qualificato come ricorso incidentale “improprio” – ma, nella sostanza, avente contenuto e caratteri analoghi al ricorso principale – è irricevibile perché tardivo.; del pari inammissibile è, quindi, anche l’intervento in giudizio della medesima.
Per il resto, può prescindersi dalla disamina delle restanti eccezioni in rito avanzate dalla parte pubblica e dai controinteressati sig.ra DO e sig. EL AL stante l’infondatezza, nel merito, di tutti i motivi di gravame dedotti dal ricorrente.
Al fine di rendere meglio intellegibile il contenuto della propria decisione, ritiene il Collegio imprescindibile riassumere nuovamente – ed unitariamente – le censure contenute nei primi tre motivi di ricorso dal sig. LO.
In essi, il ricorrente si duole della mancata attribuzione, in proprio favore, di un secondo seggio che, nella propria prospettazione, sarebbe spettato alla lista “ PA IC ” nella circoscrizione V – “ AL insulare ” – e che, invece, sarebbe stato illegittimamente attribuito, sempre alla lista “ PA IC ”, nella circoscrizione II – “ AL EN ” e, sempre nella circoscrizione insulare, alla lista “ ZA AL ”.
Per giungere a tale esito il ricorrente prospetta due differenti percorsi logico-giuridici:
a) il primo “punta” sulla dedotta illegittimità – se, del caso, anche previa articolazione di apposito incidente di costituzionalità – della norma “di favore” prevista per le minoranze linguistiche tedesca dell’Alto Adige, francese della AL d’Aosta e slovena del Friuli-Venezia Giulia, col conseguente risultato di “scorporare” dalla cifra elettorale nazionale conseguita dalla lista “ ZA AL ” i suffragi conseguiti, all’interno della circoscrizione nordorientale, dalla lista “ VP ” (espressione della minoranza linguistica tedesca dell’Alto Adige all’interno della circoscrizione nordorientale) ad essa collegata, con l’effetto di attribuire un minor quoziente nazionale e, quindi, più bassi resti, a tale lista e far venir meno l’attribuzione avvenuta in suo favore di un seggio nella circoscrizione insulare;
b) il secondo tenta di “far breccia” sul meccanismo di riparto dei seggi tra liste “eccedentarie” e liste “deficitarie” previsto – a valle delle operazioni di attribuzione alle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste a livello nazionale – dall’art. 83, comma primo, lett. h ) del d.P.R. n. 361/1957, per come ritenuto applicabile, in luogo del sistema di riparto previsto dall’art. 21, comma primo, n. 3 della legge n. 18/1979, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ritenendolo foriero di squilibri a discapito della rappresentanza territoriale e dell’obiettivo, costituzionalmente previsto, di tutela dei territori insulari.
Entrambe le doglianze, tuttavia, non colgono nel segno.
Quanto alla questione sub a), si osservi quanto segue.
L’art. 12, comma nono, della legge n. 18/1979 e ss.mm.ii. stabilisce che “ Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della AL d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno ”.
Allo stesso modo, l’art. 22, commi secondo e terzo, della legge cit. prevede che “ Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale, circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, purché non inferiore a 50.000 ”.
Orbene, è indubbio che siffatte previsioni rappresentino un trattamento “di favore” per talune soltanto delle minoranze linguistiche riconosciute come tali dal legislatore statale con la legge n. 482/1992.
Ma in disparte la ragionevolezza del riconoscimento di tale beneficio in favore soltanto di alcune (e non di tutte) le minoranze linguistiche – profilo in ordine al quale il ricorrente, peraltro, nella propria veste di candidato non eletto e cittadino siciliano non avrebbe neppure interesse a dolersi, non essendo tale origine tra quelle riconosciute come minoranze dal legislatore di cui alla legge da ultimo citata – ciò che il ricorrente lamenta è una sorta di “eccesso” della previsione normativa rispetto ai fini che la stessa manifesta essere propri.
In altre parole, appare al ricorrente che la possibilità che la lista appartenente alla minoranza linguistica germanofona altoatesina (ma analogo sarebbe l’effetto ove si considerasse quella francofona valdostana o quella slovena friulano giuliana) sommi i propri voti a quelli conseguiti sul resto del territorio nazionale dalla lista, presente in tutte le circoscrizioni, alla quale essa si è collegata – al fine sia del superamento della soglia di sbarramento del 4 percento su base nazionale sia della determinazione della cifra elettorale nazionale e, a cascata, del quoziente nazionale e dei relativi resti – ecceda il fine, fatto manifesto dal legislatore, di salvaguardare la rappresentanza delle minoranze linguistiche insediate in determinati territori andando a detrimento della rappresentanza politica di altre aree del territorio nazionale e, nello specifico, di un territorio connotato da una condizione di insularità quale la Sicilia.
La censura non coglie nel segno, dovendosi convenire con le difese della controinteressata on.le DO nel senso che la disciplina in questione – lungi dal presentare il fumus di incostituzionalità denunciato dal ricorrente – appare piuttosto costituire un ragionevole punto di equilibrio introdotto proprio al fine di assicurare l’effettività del diritto di rappresentanza delle minoranze linguistiche che, diversamente, risulterebbe compromesso ove le preferenze conseguite dalle liste che ne costituiscono espressione non potessero sommarsi a quelli ottenuti dalla lista presente su base nazionale, e ciò tanto al fine di superare la soglia di sbarramento quanto allo scopo di conseguire una maggiore cifra elettorale nazionale di lista e, per tal via, l’assegnazione di un numero più elevato di seggi.
Diversamente, appare molto improbabile che una lista nazionale decida di “apparentarsi” con una espressione di una delle tre anzidette minoranze linguistiche correndo peraltro il rischio che, proprio nelle circoscrizioni che ricomprendono i territori al cui interno dette minoranze sono presenti, i candidati espressione della lista “di minoranza” collegata vengano eletti – essendo a tal fine sufficiente raccogliere almeno 50.000 preferenze – anche a detrimento di candidati della lista nazionale che abbiano conseguito un numero di preferenze più elevato.
In definitiva, appare al Collegio che la normativa della cui legittimità il ricorrente dubita costituisca, piuttosto, un ragionevole punto di compromesso tra le esigenze delle liste “locali” e quelle delle liste “nazionali” ad esse collegate in funzione di assicurare una rappresentanza alle minoranze linguistiche, rappresentanza che diversamente, in assenza della predetta disciplina, esse ben difficilmente potrebbero conseguire.
Sprovvista di fondamento è, altresì, la dedotta incostituzionalità delle sopra citate norme della legge n. 18/1979 nella parte in cui limitano ad una le preferenze esprimibili per candidati appartenenti alle liste espressione delle minoranze sopra ricordate, in quanto lesive del principio di parità di genere nell’accesso alle cariche pubbliche elettive a cui l’art. 51 Cost. accorda tutela sul piano costituzionale.
Innanzitutto la questione – per come dedotta – appare irrilevante nel presente giudizio.
Infatti, quand’anche la questione venisse accolta, essa potrebbe, al più, comportare l’annullamento delle preferenze espresse dagli elettori della lista di minoranza, ma non potrebbe certo condurre ad invalidare tout court tali scrutini e, soprattutto, a scorporare dai voti conseguiti, a livello nazionale, dalla lista “ ZA AL ” i suffragi ottenuti dalla lista “ VP ”, permettendo così al ricorrente di conseguire il risultato a cui egli aspira.
Nel merito, poi, deve concordarsi, anche in questo caso, con gli argomenti sviluppati dalla controinteressata sig.ra DO, la quale ha evidenziato come, innanzitutto, nessun problema di coordinamento sussiste, in linea generale, tra il dovere di assicurare la pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche pubbliche previsto dall’art. 51, comma 1, Cost. e la disciplina dell’espressione delle preferenze nell’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo posto che, a seguito della novella introdotta con la legge n. 65/2014, in caso di espressione di preferenze multiple, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza espressa (art. 14, comma 1, della legge n. 18/1979).
Anche in questo caso, infatti, l’elettore resta comunque libero di esprimere un’unica preferenza a prescindere dal sesso del candidato prescelto, senza che ciò influisca sulla legittimità della scelta compiuta, la quale incontra condizioni normative di validità – subordinate al rispetto della c.d. “preferenza di genere” – solo in caso di espressione di preferenze plurime.
Quanto poi alla preferenza unica che è concesso esprimere in favore dei candidati di una lista appartenente alle minoranze linguistiche sopra ricordate, salva restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare diversamente fattispecie differenti – tale essendo l’espressione di un voto nei confronti dei candidati appartenenti alla lista di minoranza linguistica collegata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 18/1979 rispetto all’espressione del voto nei confronti di liste di candidati presenti sull’intero territorio nazionale – non appare irragionevole prevedere un trattamento differenziato tra le due fattispecie ove si consideri, tra l’altro, che la lista espressione di una minoranza linguistica – fermo restando il numero minimo di tre candidati previsto dall’art. 12, comma 8, della legge n. 18/1979 – ben potrebbe contenere un numero di candidati inferiore a quello di liste presenti sull’intero territorio nazionale.
Pertanto, le anzidette ragioni conducono ad escludere che possa trovare accoglimento la doglianza, sviluppata nel primo motivo di ricorso, secondo cui le preferenze raccolte dalla lista “ VP ” vadano escluse, a livello nazionale, dal computo dei suffragi raccolti dalla lista “ ZA AL ” potendo pervenire, per tal via, all’attribuzione a detta lista di un quoziente elettorale insufficiente a farle conseguire un secondo seggio nella circoscrizione insulare a vantaggio del ricorrente.
Passando ad esaminare l’argomento sub b), il Collegio non ravvisa serie ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento interpretativo assunto dal Consiglio di Stato a partire dalla sentenza della V sezione n. 2886 del 13.5.2011 (nota come “sentenza Gargani”) e poi ribadito anche dal parere consultivo n. 4748 reso dal medesimo Consesso nel 2013 e, di recente, riconfermato anche dalla sentenza della III sezione n. 2176 del 30 marzo 2020 (quest’ultima, tra l’altro, fatta oggetto anche di ricorso per Cassazione ex artt. 111, comma ottavo Cost. e 362, comma primo, c.p.c. con il quale veniva dedotto l’eccesso di potere giurisdizionale, ricorso respinto con sentenza n. 19244/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione).
Nei precedenti sopra citati, infatti, era stato rilevato – peraltro, proprio sulla scorta di una sollecitazione proveniente dalla Corte Costituzionale (sent n. 271/2010) – che:
- per effetto dell’introduzione – avvenuto in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, della legge n. 61/1984 – del nuovo testo dell’art. 2 della legge n. 18/1979, il precedente sistema di ripartizione tra le circoscrizioni dei seggi spettanti all’AL all’interno del Parlamento Europeo – che non prevedeva, in origine, una ripartizione predeterminata dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione, che poteva quindi mutare a seconda dei voti conseguiti dalle varie liste e delle preferenze espresse e poteva determinare, in concreto, uno slittamento dei seggi dalle circoscrizioni connotate da una minore affluenza ai seggi (storicamente, quelle dell’AL meridionale ed insulare) a quelle ove la partecipazione al voto è più robusta – era stato superato da un nuovo (e tuttora vigente) sistema di ripartizione dei seggi su base fissa e predeterminata, operato alla luce dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall’istituto pubblico di statistica;
- tale novella, tuttavia, aveva lasciato invariato il sistema di distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni di cui all’art. 21, comma terzo, della legge n. 18/1979 il quale, prevedendo che l’attribuzione dei seggi ancora non assegnati a seguito della prima ripartizione avvenisse esclusivamente sulla base in un criterio di proporzionalità puramente politica (basata, cioè, sul numero di voti conseguiti) senza contemplare alcuna attenzione al principio di proporzionalità territoriale (ossia all’adeguata corrispondenza con il numero dei residenti nei territori interessati), finiva con il perpetuare il fenomeno di sotto-rappresentazione delle aree più colpite dall’astensionismo che il legislatore della legge n. 61/1984 aveva fatto mostra di voler superare nel senso di un riequilibrio della rappresentanza territoriale degli eletti al Parlamento Europeo;
- il Giudice amministrativo d’appello con il citato precedente, rilevata quindi l’antinomia tra il disposto dell’art. 21, comma terzo, ed il nuovo testo dell’art. 2, aveva ritenuto di superarla, in omaggio al criterio secondo cui lex posterior specialis derogat priori generali , ritenendo implicitamente abrogato il comma terzo dell’art. 21 della legge n. 18/1979 e, stante la clausola di rinvio prevista dall’art. 51 della citata legge – per tutto quanto da essa non espressamente previsto – al d.P.R. n. 361/1957 (Testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati), aveva ritenuto di poter colmare la lacuna così determinatasi ricorrendo all’art. 83 del d.P.R. ultimo cit., rendendo applicabile quindi anche all’elezione dei membri spettanti all’AL del Parlamento Europeo il meccanismo di ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni già previsto per l’elezione della Camera dei Deputati e ritenuto in grado di garantire, allo stesso tempo, la conservazione del numero di seggi predeterminato per ogni circoscrizione – in omaggio al principio di territorialità – salvaguardando però il principio di rappresentatività politica;
- in conseguenza di ciò, attualmente il riparto dei seggi spettanti all’AL nelle elezioni del Parlamento Europeo si articola in tre fasi:
1. innanzitutto, vengono individuati i seggi spettanti a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale nazionale per il quoziente elettorale nazionale ed assegnando poi i seggi ancora da attribuire secondo il criterio dei più alti resti;
2. viene a questo punto effettuata una prima ripartizione dei seggi a livello circoscrizionale dividendo la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale di ciascuna circoscrizione;
3. qualora i seggi attribuiti a ciascuna lista nelle singole circoscrizioni sia diverso da quello spettante a livello nazionale, vengono individuate le liste “eccedentarie” (ovvero, il cui numero di seggi assegnati in tutte le circoscrizioni sia stato superiore al numero di seggi spettante alla medesima lista a livello nazionale) e le liste “deficitarie” (quelle, viceversa, in cui il numero di seggi assegnati in tutte le circoscrizioni è inferiore a quello spettante a livello nazionale) e si procede, allora, alla “compensazione” tra liste “eccedentarie” e liste “deficitarie”, le prime cedendo i seggi in esubero alle seconde fino a che non sia rispettato il numero complessivo di seggi spettanti, a livello nazionale, a ciascuna lista;
4. la cessione tra liste “eccedentarie” e liste “deficitarie” avviene circoscrizione per circoscrizione, collocando le circoscrizioni in ordine crescente dei resti della lista eccedentaria e verificando, sempre circoscrizione per circoscrizione, se la lista deficitaria abbia già fruito di un seggio assegnato mediante i più alti resti; ove ciò avvenga, l’operazione va ripetuta nella circoscrizione nella circoscrizione in cui la lista eccedentaria presenta il resto immediatamente superiore, e così via sino ad individuare quella circoscrizione in cui la lista eccedentaria ha un resto superiore mentre la lista deficitaria non ha conseguito alcun seggio con la parte decimale del quoziente di attribuzione. Sarà quella la circoscrizione in cui opererà la compensazione tra lista eccedentaria e lista deficitaria che, rispettivamente, cederanno ed acquisiranno il seggio in quella circoscrizione al fine di rispettare l’equilibrio fissato a livello nazionale.
Orbene, nel caso di specie, il meccanismo di attribuzione dei seggi sopra descritto è stato correttamente applicato ed ha condotto, pertanto, alla cessione da parte della lista eccedentaria – “ TO 5 ST ” – alla lista deficitaria – “ PA IC ” – nella circoscrizione II – “ AL RD NT ”, nella quale la prima aveva conseguito un seggio in più sulla base dei più alti resti e la seconda non aveva conseguito alcun seggio con la parte decimale del quoziente d’attribuzione (avendo conseguito seggi solamente con la parte intera).
Peraltro, come correttamente eccepito dalla sig.ra DO, il ricorrente mai avrebbe potuto conseguire il seggio auspicato in quanto, nella circoscrizione insulare, la lista eccedentaria “ TO 5 ST ” era beneficiaria di un seggio conseguito con la parte intera del quoziente, e non con la parte decimale del quoziente di attribuzione.
Pertanto, in assenza di ragioni tali da indurre, nel caso di specie, il Collegio ad abbandonare l’equilibrato punto di compromesso raggiunto in giurisprudenza a partire dalla sentenza n. 2886/2011 del Consiglio di Stato, non si ritiene di poter accedere alle argomentazioni prospettate dal ricorrente con il secondo mezzo di gravame il quale, peraltro, quand’anche si volesse fare applicazione del criterio di ripartizione dei seggi di cui all’ormai implicitamente abrogato art. 21, comma terzo, della legge n. 18/1979, non potrebbe condurre all’esito auspicato dal sig. LO in quanto, dopo la prima distribuzione dei seggi tra le circoscrizioni effettuata in base alla parte intera del risultato della divisione delle cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di ciascuna circoscrizione, si sarebbe dovuto ricorrere ad una seconda distribuzione basata sui più alti resti che, inevitabilmente, avrebbe premiato le circoscrizioni settentrionali e centrali del Paese, così non consentendo comunque al ricorrente (candidato nella circoscrizione insulare) di ottenere il risultato sperato e, indirettamente, confermando la correttezza degli assunti posti dal Consiglio di Stato alla base della sent. n. 2886/2011, giacché si sarebbe determinato uno slittamento dalla circoscrizione insulare in favore di una delle circoscrizioni centro-settentrionali.
Per le ragioni sopra esposte, non può trovare accoglimento neppure il terzo motivo di gravame con il quale il ricorrente si propone, attraverso un’ibridazione delle doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso, di conseguire il seggio contemporaneamente disapplicando la disposizione che prevede che la cifra elettorale conseguita dalla lista della minoranza linguistica concorra alla determinazione della cifra elettorale nazionale della lista ad essa collegata e facendo uso del meccanismo di distribuzione territoriale dei seggi alle circoscrizioni previsto dall’art. 83, lett. h ) del d.P.R. n. 361/1957.
Infine, quanto agli ultimi due mezzi di gravame – con i quali si lamenta, per un verso, l’illegittima attribuzione di voti alla lista “ ZA AL ” (e, per converso, l’illegittima sottrazione di suffragi alla lista “ FR d’AL ”) e, per l’altro, l’indebito computo, tra i voti scrutinati, dei suffragi espressi dagli elettori domiciliati all’estero e dagli studenti temporaneamente residenti in altre località del territorio nazionale per motivi di studio – essi sono del tutto inammissibili.
Costituisce infatti principio consolidato in materia elettorale che “ pur dovendosi tenere conto “ delle obiettive difficoltà che il soggetto interessato a contestare l'esito delle elezioni incontra nel reperire informazioni e fonti di prova, con conseguente attenuazione, nel rito elettorale, del principio di specificità dei motivi di ricorso ” (Cons. St., sez. II, n. 7042 del 18.7.2023), detto principio, ancorché attenuato, non viene meno del tutto e, soprattutto, tale affievolimento non comporta comunque l’assorbimento dell’onere della prova, posto che anche una denuncia circostanziata dell'irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni della parte ricorrente, di modo che “ E' onere di chi agisce in giudizio avverso gli atti elettorali non solo formulare motivi specifici, indicando le circostanze concrete, il numero delle schede e delle sezioni di riferimento, la natura dei vizi denunziati, ma anche allegare in che modo tali presunti irregolarità, alterando la manifestazione del voto, comportino l'illegittimità del risultato proclamato e l'ottenimento di quello auspicato ” (Cons. St., sez. II, n. 10140 del 17.11.2022), senza che a tale onere possa supplire la sollecitazione all’esercizio dei poteri istruttori di cui il giudice è dotato (così, di recente, questa Sezione con la sentenza n. 22778 del 16 . 12.2024).
Nel caso di specie, le allegazioni ulteriori a cui si affida il ricorrente, da una parte, consistono semplicemente nel riferimento alle risultanze del portale ministeriale “ Eligendo ” – notoriamente sprovvisto di efficacia alcuna, neppure come principio di prova, al fine di corroborare giudizialmente la sussistenza di irregolarità nell’attribuzione dei voti da parte delle singole sezioni ed uffici elettorali (in merito, vedasi sempre la decisione n. 22778/2024 di questa Sezione ed i precedenti ivi citati) – e nelle affermazioni asseritamente rese da (non meglio individuati) “ volontari ” dei partiti politici in questione e, dall’altro, sono anche prive di documentazione alcuna a sostegno, risolvendosi così in mere asserzioni di principio indimostrate e non aventi, quindi, la consistenza alcuna di mezzi probatorio adeguatamente impiegabili in giudizio.
Né giova, a tal proposito, avvalersi dei poteri istruttori rimessi a questo Giudice – il cui esercizio viene sollecitato dal ricorrente – costituendo affermazione consolidata (da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi) quella secondo cui “ In tema di ricorsi elettorali, costituisce impegno dell'interessato indicare con precisione la contestazione nonché la natura del vizio denunciato e tutto ciò non in termini astratti, ma in rapporto a fattispecie prospettate con sufficiente grado di concretezza; proprio l'onere di specificità dei motivi assolve a quello del principio di prova, giacché l'analiticità delle contestazioni è essa stessa indizio dell'attendibilità della ricostruzione che sorregge, in punto di fatto, la formulazione delle doglianze di diritto, volendosi evitare che l'astratta deduzione di vizi si trasformi in un mero espediente per provocare sic et simpliciter un inammissibile riesame complessivo delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo. In tal senso, la precisione dei motivi non può scendere al di sotto di una soglia minima che consenta di filtrare i ricorsi meramente esplorativi, ossia quelli proposti al buio ed unicamente miranti a sollecitare l'effettuazione da parte del giudicante di accertamenti istruttori diretti ad una rinnovata ed integrale ripetizione, in sede contenziosa, di gran parte delle complesse operazioni del procedimento elettorale, confidando nella possibilità di un'emersione postuma di talune delle irregolarità denunciate” (così T.A.R. Sicilia – Catania, sez. II, n. 1185 del 28.4.2022).
Infine, quanto all’ultimo mezzo di ricorso esso, oltre che inammissibile per le ragioni appena esaminate in relazione al quarto motivo di gravame, appare anche infondato, non avendo indicato il ricorrente alcuna ragione – anche attinente ad ipotetiche illegittimità costituzionali – per cui l’Ufficio elettorale nazionale avrebbe dovuto disapplicare precisi precetti normativi che impongono di considerare nel calcolo complessivo delle cifre elettorali conseguite da ciascuna lista i voti espressi dai cittadini italiani temporaneamente residenti in altro paese dell’Unione Europea o dagli studenti temporaneamente domiciliati in altro luogo del territorio nazionale diverso da quello di residenza.
In conclusione, quindi, il ricorso principale appare inammissibile ed infondato, mentre quello incidentale è del tutto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza tra il ricorrente principale e quello incidentale e la controinteressata sig.ra AN DO, e sono liquidate come da dispositivo.
Spese compensate, invece, nei confronti delle amministrazioni resistenti e del controinteressato sig. IL EL AL, quest’ultimo in ragione del ridotto contributo difensivo da esso recato sostanziantesi, di fatto, nel far valere la propria estraneità al contenzioso in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
- dichiara inammissibile e comunque infondato il ricorso principale;
- condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite in favore della controinteressata sig.ra AN DO, che liquida in Euro 5.000,00;
- condanna altresì la ricorrente incidentale al pagamento delle spese processuali in favore della controinteressata sig.ra AN DO, che liquida in Euro 2.000,00;
- compensa le spese nei confronti delle restanti parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | PI Morabito |
IL SEGRETARIO