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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2423/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
SI IN Presidente
AR NI Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2423/2025 promosso da:
– con C.F.: -, nata l'[...] a [...] C.F._1
OSIMO (AN);
e
– con C.F.: -, nato il [...] a [...] C.F._2
OSIMO (AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. BONCI PATRIZIA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Per_2
i genitori, con esercizi sp genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione preferenziale degli stessi ai fini anagrafici presso la madre, nel bene di sua proprietà, sito in Osimo (AN) Via Corticelli 22. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori relative alla loro istruzione, educazione e salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli che avranno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Secondo quanto convenuto nel richiamato piano genitoriale i tempi di permanenza dei figli minori con ciascun genitore saranno adottati in modalità paritaria come di seguito specificato: la prole minorenne si tratterrà con la Sig.ra dalla domenica alle ore 15 e fino al Parte_1 mercoledì all'ora di cena, quando i figli si trasferiranno dal Sig. fino alla domenica dopo CP_1 pranzo (ore 15,00).
A settimane alterne con il Sig. la Sig.ra tratterrà con sé i figli minori dal CP_1 Parte_1 sabato uscita da scuola, fino alla dom na quand ntreranno dal padre fino al primo pomeriggio della domenica (ore 15,00).
Nei turni di rispettiva responsabilità genitoriale i genitori si occuperanno di tutte le incombenze afferenti i figli, quali pasti, trasferimenti a scuola ed alle attività, assistenza compiti pomeridiani, rapporti con la scuola, visite mediche e/o trattamenti medico-sanitati, ovvero di quelle incombenze che avessero a sorgere nel corso del periodo di spettanza.
2.1) L'alternanza suddetta si attuerà anche per le vacanze estive, compatibilmente con le ferie dei genitori che gli stessi avranno cura di concordare entro il 30.5 di ogni anno e fermo comunque il diritto del Sig. di trattenere con sé i figli per tre settimane, anche frazionate, di cui una nel CP_1 mese di Giugn glio ed una ad Agosto;
la Sig.ra avrà facoltà di fruire del medesimo Parte_1 periodo per il periodo autunnale ed invernale, ove in estate tanto non fosse possibile.
2.2) L'alternanza di cui sopra regolerà anche la cadenza delle feste natalizie, precisando che i figli passeranno ogni anno, la Viglia di Natale a pranzo e l'intero giorno del 25 Dicembre con il padre, mentre la sera del 24 Dicembre e del 26 Dicembre con la Sig.ra Parte_1
Quanto alle feste Pasquali i minori, ferma la cadenza di cui sopra, passeranno ogni anno alternativamente con il padre o con la madre il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo.
2.3) I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con il padre o con la madre;
i compleanni dei genitori verranno trascorsi dai figli con il genitore da festeggiare, indipendentemente dalla cadenza attuata.
In ogni caso le modalità di visione dei minori di cui sopra potranno essere modificate dai ricorrenti in caso di sopravvenute esigenze lavorative dei genitori ovvero di mutate esigenze scolastiche od extrascolastiche dei minori.
3) In considerazione ed in esecuzione della collocazione dei minori in forma paritaria ed alternata tra i genitori, in grado di provvedere autonomamente alla loro istruzione, cura e crescita anche dal punto di vista economico, i ricorrenti si onereranno del mantenimento dei figli e Per_1 esclusivamente in forma diretta quando i figli si troveranno presso ciascun Persona_3 di di rispettiva permanenza si occuperà del loro vitto, alloggio, abbigliamento e quant'altro necessitasse loro in via ordinaria.
L'assegno unico universale sarà percepito dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
3.1) In relazione alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e Per_1 di natura medica, sanitaria, fisioterapica, psicologica, odontoiatrica, scolastica ed Persona_3 extra scolastica, sportiva e di svago, i ricorrenti fanno riferimento, anche ai fini della loro esemplificazione, modalità di approvazione e preventivazione, intestazione delle ricevute di spesa e rimborso al Protocollo Conferenza Distrettuale Cartabia in materia di famiglia 10.7.2024 attualmente vigente avanti il Tribunale di Ancona.
Dette spese, competeranno ai Sigg.ri e in misura del 50% ciascuno. CP_1 Parte_1
4) I compensi per il professionista officiato per la presente procedura si intendono integralmente suddivisi in egual quota tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 12/10/2011 e in data 22/08/2014, sono nati, rispettivamente, i figli e e che sono venuti Per_1 Per_2 meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei minori nati fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 26/06/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, in favore dei quali è stato previsto un mantenimento in forma diretta, occupandosi ciascun genitore del loro vitto, alloggio, abbigliamento nei periodi di rispettiva permanenza, sostanzialmente paritari, secondo uno schema sperimentato sin dalla separazione delle parti (“la soluzione concordata, applicata già dal 2020, è stata in concreto realizzata anzitutto perché entrambi i genitori dispongono di immobili idonei, spaziosi e dignitosi per la crescita dei figli, tra loro facilmente raggiungibili in quanto compresi nell'ambito dello stesso Comune di Osimo”).
Non si ravvisa la necessità, a' sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, considerata l'età degli stessi;
in ogni caso, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR NI SI IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
SI IN Presidente
AR NI Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2423/2025 promosso da:
– con C.F.: -, nata l'[...] a [...] C.F._1
OSIMO (AN);
e
– con C.F.: -, nato il [...] a [...] C.F._2
OSIMO (AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. BONCI PATRIZIA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Per_2
i genitori, con esercizi sp genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione preferenziale degli stessi ai fini anagrafici presso la madre, nel bene di sua proprietà, sito in Osimo (AN) Via Corticelli 22. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i minori relative alla loro istruzione, educazione e salute ed alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli che avranno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Secondo quanto convenuto nel richiamato piano genitoriale i tempi di permanenza dei figli minori con ciascun genitore saranno adottati in modalità paritaria come di seguito specificato: la prole minorenne si tratterrà con la Sig.ra dalla domenica alle ore 15 e fino al Parte_1 mercoledì all'ora di cena, quando i figli si trasferiranno dal Sig. fino alla domenica dopo CP_1 pranzo (ore 15,00).
A settimane alterne con il Sig. la Sig.ra tratterrà con sé i figli minori dal CP_1 Parte_1 sabato uscita da scuola, fino alla dom na quand ntreranno dal padre fino al primo pomeriggio della domenica (ore 15,00).
Nei turni di rispettiva responsabilità genitoriale i genitori si occuperanno di tutte le incombenze afferenti i figli, quali pasti, trasferimenti a scuola ed alle attività, assistenza compiti pomeridiani, rapporti con la scuola, visite mediche e/o trattamenti medico-sanitati, ovvero di quelle incombenze che avessero a sorgere nel corso del periodo di spettanza.
2.1) L'alternanza suddetta si attuerà anche per le vacanze estive, compatibilmente con le ferie dei genitori che gli stessi avranno cura di concordare entro il 30.5 di ogni anno e fermo comunque il diritto del Sig. di trattenere con sé i figli per tre settimane, anche frazionate, di cui una nel CP_1 mese di Giugn glio ed una ad Agosto;
la Sig.ra avrà facoltà di fruire del medesimo Parte_1 periodo per il periodo autunnale ed invernale, ove in estate tanto non fosse possibile.
2.2) L'alternanza di cui sopra regolerà anche la cadenza delle feste natalizie, precisando che i figli passeranno ogni anno, la Viglia di Natale a pranzo e l'intero giorno del 25 Dicembre con il padre, mentre la sera del 24 Dicembre e del 26 Dicembre con la Sig.ra Parte_1
Quanto alle feste Pasquali i minori, ferma la cadenza di cui sopra, passeranno ogni anno alternativamente con il padre o con la madre il giorno di Pasqua e quello del lunedì dell'Angelo.
2.3) I minori trascorreranno il giorno del loro compleanno ad anni alterni con il padre o con la madre;
i compleanni dei genitori verranno trascorsi dai figli con il genitore da festeggiare, indipendentemente dalla cadenza attuata.
In ogni caso le modalità di visione dei minori di cui sopra potranno essere modificate dai ricorrenti in caso di sopravvenute esigenze lavorative dei genitori ovvero di mutate esigenze scolastiche od extrascolastiche dei minori.
3) In considerazione ed in esecuzione della collocazione dei minori in forma paritaria ed alternata tra i genitori, in grado di provvedere autonomamente alla loro istruzione, cura e crescita anche dal punto di vista economico, i ricorrenti si onereranno del mantenimento dei figli e Per_1 esclusivamente in forma diretta quando i figli si troveranno presso ciascun Persona_3 di di rispettiva permanenza si occuperà del loro vitto, alloggio, abbigliamento e quant'altro necessitasse loro in via ordinaria.
L'assegno unico universale sarà percepito dai ricorrenti nella misura del 50% ciascuno.
3.1) In relazione alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli e Per_1 di natura medica, sanitaria, fisioterapica, psicologica, odontoiatrica, scolastica ed Persona_3 extra scolastica, sportiva e di svago, i ricorrenti fanno riferimento, anche ai fini della loro esemplificazione, modalità di approvazione e preventivazione, intestazione delle ricevute di spesa e rimborso al Protocollo Conferenza Distrettuale Cartabia in materia di famiglia 10.7.2024 attualmente vigente avanti il Tribunale di Ancona.
Dette spese, competeranno ai Sigg.ri e in misura del 50% ciascuno. CP_1 Parte_1
4) I compensi per il professionista officiato per la presente procedura si intendono integralmente suddivisi in egual quota tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Controparte_1 premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale, in data 12/10/2011 e in data 22/08/2014, sono nati, rispettivamente, i figli e e che sono venuti Per_1 Per_2 meno i presupposti per la prosecuzione della convivenza, hanno chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento dei minori nati fuori dal matrimonio.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 26/06/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, in favore dei quali è stato previsto un mantenimento in forma diretta, occupandosi ciascun genitore del loro vitto, alloggio, abbigliamento nei periodi di rispettiva permanenza, sostanzialmente paritari, secondo uno schema sperimentato sin dalla separazione delle parti (“la soluzione concordata, applicata già dal 2020, è stata in concreto realizzata anzitutto perché entrambi i genitori dispongono di immobili idonei, spaziosi e dignitosi per la crescita dei figli, tra loro facilmente raggiungibili in quanto compresi nell'ambito dello stesso Comune di Osimo”).
Non si ravvisa la necessità, a' sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, considerata l'età degli stessi;
in ogni caso, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse, morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della presentazione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite. Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
AR NI SI IN