CGT2
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO AN, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 685/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 217/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B403966 2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B403966 2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B403966 2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 685/2024 Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Difensore_1 e Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 217/03/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia tributaria di Primo Grado di Genova, Sezione III, l'8 gennaio 2024 e depositata il 1° marzo
2024, con la quale veniva respinto il ricorso n. R.G.R. n. 459/2023 avverso l'avviso di accertamento n.
TL303B403966/2022, relativo a Ires pari a € 8.780,00, Irap pari a € 5.113,00 e Iva pari a € 7.024,00, per un totale di imposte pari a € 20.917,00, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2016, notificato in data 15 dicembre 2022.
In primo grado la parte privata deduceva che, in sostanza, l'Ufficio, senza la minima motivazione o prova, aveva contestato l'utilizzo da parte dell'esponente di tre fatture di un unico fornitore – nemmeno individuate dagli accertatori - di cui sostiene l'asserita oggettiva inesistenza, basandosi unicamente su di una segnalazione emessa dalla D.P. di Macerata, il cui contenuto era del tutto sconosciuto all'appellante, giacché tale segnalazione non era stata allegata all'atto impositivo e nemmeno ne era stato riportato il contenuto essenziale. A tanto, in assenza di qualsivoglia contraddittorio, seguiva, poi, la notifica dell'atto impugnato col quale veniva fatto riferimento a tre, non meglio specificate, fittizie operazioni di acquisto effettuate per € 31.729,90 nell'anno 2016 presso un unico grossista, fra le centinaia di fornitori cinesi - le cui operazioni non sono tuttavia contestate dall'Ufficio - da cui l'appellante ha acquistato all'ingrosso merce (abbigliamento e oggettistica) da rivendere nei propri negozi.
In primo grado i motivi di ricorso attenevano ad eccezioni preliminari, quali il vizio di motivazione anche sotto il profilo dell'omessa allegazione di atti posti a fondamento dell'accertamento; l'omissione del necessario contraddittorio preventivo, relativamente all'Iva e del diritto al contraddittorio in relazione alla pretesa per Ires ed Irap;
e nel merito, quali la mancata prova della pretesa e della contestazione dell'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti;
la mancata produzione di atti istruttori relativi a società terze ed agli acquisti effettuati dal fornitore contestato-
Sulla costituzione dell'Ufficio, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Genova emetteva la sentenza impugnata avverso la quale la società svolge appello a mezzo dei seguenti motivi.
1. Violazione dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, l. 212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del
Contribuente) e violazione dell'art. 42, comma 2, secondo periodo, d.p.r. 600/1973 in tema di mancata allegazione dell'atto su cui si fonda l'accertamento presupposto.
2. Omissione del necessario contraddittorio preventivo in materia di IVA. In tema di contraddittorio preventivo in ambito IVA, la parte ribadisce che la Corte di Giustizia UE, nella sentenza Glencore
LT GA (causa C-189/18) ha chiarito che il “diritto d'esser sentiti” (il c.d. “contraddittorio preventivo”) implica il dovere della Pubblica Amministrazione di “prestare l'attenzione necessaria” alle osservazioni del cittadino e di “motivare in modo sufficientemente dettagliato e concreto”. Nella medesima pronuncia è poi stato chiarito che la mancata informazione e accesso del contribuente alle risultanze istruttorie relative ai terzi (cui si addebita la frode) priva (…) il soggetto passivo al quale si intende negare l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA della possibilità di far conoscere utilmente ed efficacemente, nel corso del procedimento amministrativo e prima dell'adozione di una decisione sfavorevole ai suoi interessi, il suo punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondarsi. E siccome, nel caso di specie, sembrerebbe, alla luce di dette decisioni, chiara e manifesta la violazione dell'onere di instaurare un contraddittorio preventivo e, poiché le ragioni della pretesa restano oscure, sarebbe anche chiaramente soddisfatta la cosiddetta prova di resistenza.
3. Mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'Ufficio in violazione dell'art. 7, comma 5- bis del D. Lgs. 546/1992.
4. Erroneità della ripresa a titolo di IRES, avendo l'avviso di accertamento recuperato a tassazione un maggior reddito pari ad € 7.023,00, numero errato e non coincidente con la somma effettivamente ripresa, che ammonta a € 8.789,00.
5. A fronte del fatto che le fatture contestate, peraltro, non erano identificate nell'atto di accertamento,
l'appellante afferma che la prova concreta delle effettive forniture fatturate era costituita dalle fatture e dai movimenti Telepass di Ricorrente_1 da gennaio a dicembre 2016, oltre al certificato di assicurazione del veicolo utilizzato per il trasporto della merce acquistata dal suddetto fornitore presso il loro magazzino milanese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, la quale evidenzia, ritenendo corretta la sentenza di primo grado che era rinvenibile all'interno dell'atto impugnato il contenuto essenziale della segnalazione della D.P. di Macerata relativa al fornitore Nominativo_2 (benché non fosse allegata all'avviso di accertamento), reputando irrilevante il fatto che non fosse stato allegato all'avviso di accertamento lo spesometro inviato dal fornitore e richiamato nell'atto stesso;
che l'atto, comunque, era adeguatamente motivato per relationem;
che non era influente, ai fini della decisione il mancato esperimento di un contraddittorio endo - procedimentale, in quanto, la società non avrebbe fornito adeguata prova di resistenza;
che l'Ufficio avrebbe fornito presunzioni grave precise e concordanti idonee a sorreggere la pretesa contenuta nell'atto impositivo, mentre la ricorrente avrebbe fornito argomentazioni e documenti inidonei a confutare la tesi dell'Amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruendo il fatto, questo Collegio, non può sottrarsi dal rassegnare alcune osservazioni attinenti alla motivazione dell'atto impugnato ed all'omesso contraddittorio preventivo, in quanto i Giudici di primo grado non hanno preso posizione, con la pronuncia, sul detto thema decidendum, non avendo fornito una propria interpretazione utile a dimostrare che, comunque, pronuncia vi sia stata.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione:
«In tema di contenzioso tributario, i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causa petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che il giudice che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi incorre nel vizio di ultrapetizione» (Cass. civ., sez. V, sent. 29.1.2016, n. 1685).
Ed, ancora: «In tema di pronuncia del giudice, il rapporto tra questa e le istanze delle parti, agli effetti dell'art. 112 c.p.c., può dar luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda o un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» (Cass. civ., sez. V, sent.
16.3.2016, n. 5205).
Ebbene, nel merito dell'Illegittimità dell'atto impugnato, l'Ufficio ha proceduto alla contestazione di interposizione fittizia in una fattispecie in cui non è provata la consapevolezza del terzo contraente di partecipare ad un accordo simulato, sulla base delle evidenze di indagine condotte dall'Agenzia delle
Entrate, D.P. di Milano, D.R.E. dell'Emilia- Romagna e dall'Agenzia delle Entrate, D.P. di Macerata, il cui contenuto restava sconosciuto, essendo le dette segnalazioni solo state citate, ma non anche allegate o riprodotte nel contenuto.
Le fatture contestate, peraltro, non erano identificate nell'atto di accertamento.
Le conclusioni a fini fiscali si risolvono nell'attribuzione dei maggiori elementi di reddito accertati in capo alla società, secondo quello che risulta essere il noto schema della c.d. interposizione fittizia (fattispecie, quest'ultima, che consente all'Ufficio di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato che costui ne sia l'effettivo possessore per interposta persona).
L'assunto è illegittimo, per difetto del presupposto.
Come noto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha nel tempo definito l'esigenza che il principio di capacità contributiva, ex art. 53 Cost., esprima una idonea effettività alla contribuzione. (C. Cost. sent. n.
50 del 26 giugno 1965; Id., sent. n. 200 del 28 luglio 1976).
In particolare, il presupposto generatore dell'imposizione nella sfera dell'obbligato deve risultare da un collegamento e indice effettivo per determinare la quantità dell'imposta che da ciascun obbligato si può esigere.
Il fenomeno dell'interposizione si colloca esattamente nell'alveo delle fattispecie contemplate dall'ordinamento al fine di dare attuazione a detto principio di effettività.
È parimenti noto che il fondamento teorico dell'interposizione fittizia (riconducibile al fenomeno dell'evasione tributaria) sia da ravvisarsi nella simulazione.
In particolare, nell'interposizione fittizia, l'intervento dell'interposto è simulato, in quanto chi contratta in realtà è l'interponente, che si limita ad esprimere un intento a fronte dell'apparente volontà del primo di concludere l'accordo. L'interposizione fittizia è quella forma di simulazione relativa riguardante i soggetti, che si realizza allorquando una parte rappresenta il nuntius in luogo di quella effettiva.
Nell'interposizione fittizia, si crea dunque un duplice rapporto (interponente-terzo, e terzo-interposto), di cui le parti ritengono valido ed efficace solo il secondo.
Ebbene, vertendosi di fattispecie di interposizione fittizia (evasione fiscale), o di interposizione reale
(elusione fiscale), occorre evidenziare l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto esso omette qualsiasi considerazione in merito al grado di partecipazione del soggetto terzo rispetto al fenomeno di interposizione.
Ed infatti, nell'interposizione fittizia requisito indispensabile è rappresentato dall'intesa tra tutti i partecipanti all'accordo simulato per effetto della prevalenza del contratto dissimulato rispetto a quello simulato.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, è costante nel richiedere la partecipazione del terzo all'accordo simulatorio: il terzo non solo deve conoscere la funzione meramente figurativa del contraente apparente, ma deve altresì voler assumere diritti e obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, e contribuire quindi alla realizzazione del fine della simulazione (ex multis, Cass. civ., sez. II, sent. 14 febbraio 1963, n. 325; nonché, recente-mente, Cass. civ., sez. II, ord. 23 settembre 2020 n. 19939).
Ebbene, nel caso di specie l'Ufficio non offre alcuna prova in atto di accertamento – in ciò violando il principio di cui all'art. 2697 c.c.– della predetta consapevolezza dei terzi, contraenti di partecipare ad un accordo di simulazione relativa soggettiva.
Venuta dunque meno la possibilità di configurare, nel caso di specie, una fattispecie di interposizione fittizia, non è nemmeno praticabile, perché risulta indimostrata dall'Ufficio, una fattispecie di interposizione reale, per assoluta assenza dei presupposti normativi, oltre che degli elementi di fatto che provino la consapevolezza del contraente di partecipare ad un accordo simulato.
Non può, quindi, essere ritenuta sufficiente una motivazione laconica, carente o di mero stile - basata, ad esempio, solamente sull'entità delle maggiori imposte oggetto di accertamento e sulla rilevanza penale delle violazioni accertate - che, per la sua genericità, possa essere applicata ad una serie indeterminata di situazioni senza alcun riferimento al caso concreto.
In definitiva, tale fondatezza, in concreto, può essere desunta solo da un'idonea, specifica e puntuale motivazione che tenga conto del diritto del contribuente di avere contezza circa le ragioni alla base della pretesa avanzata nei suoi confronti, anche con riferimento a evidenze riguardanti altre indagini condotte da altre Direzioni dell'Agenzia delle Entrate, non solo non conosciute al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento, ma delle quali nulla si è saputo anche nel seguito del presente procedimento contenzioso.
Ciò a sottolineare e ribadire la prescritta necessità di giustificare in concreto - e sulla base di elementi obiettivamene riscontrati - la fondatezza della pretesa tributaria .
Sulla dedotta nullità e/o illegittimità degli atti impugnati, per vizio di motivazione, inoltre, occorre evidenziare che il Giudice di primo grado dà atto della devoluta questione di illegittimità da parte del ricorrente, tuttavia, nella motivazione della sentenza oggetto di gravame non vi è capo autonomo dedicato all'enunciazione delle ragioni che hanno condotto la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a disattendere il predetto motivo di ricorso.
Pertanto, non è dato comprendere, anzitutto, sulla base di quali elementi e per quale fattispecie, sia stato attivato l'accertamento, per interposizione fittizia o reale e ciò comporta la dubbia legittimità dell'avviso di accertamento che non può non essere completo in punto giustificazione della pretesa «al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur”; tali elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente (“ab origine” nel provvedimento), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (fra le tante, Cass. 24 luglio 2014, n. 16836; 26 marzo 2014, n. 7056; 12 luglio 2006, n. 15842)
» (Cass., sez. V civ., sent. 16 marzo 2016, n. 5160).
Non è dunque chiaro se l'Agenzia abbia voluto attivare l'azione accertatrice per interposizione fittizia (in tal senso depone, inequivocabilmente, l'attribuzione diretta alla società – asserito interponente – dei redditi percepiti tramite il fornitore Nominativo_2 - asserito interposto); oppure se abbia di contro voluto attivare l'azione accertatrice per interposizione reale (in tal senso depone, altrettanto inequivocabilmente, la contestazione alla società di aver provveduto a pagamenti di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti).
Al riguardo, si richiama la distinzione concettuale che corre tra i due istituti ora evidenziati, non ultimo la circostanza per cui la fattispecie di interposizione fittizia appartiene al campo dell'evasione, mentre l'interposizione reale è più correttamente riconducibile al fenomeno dell'abuso del diritto, ipotesi che avrebbe potuto trovare chiarimento attraverso il contraddittorio preventivo .
La motivazione degli atti impugnati, dunque, è illegittima, in quanto è perplessa, non contribuendo a chiarire in modo attento – come dovrebbe essere e come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità – quali fossero i presupposti sulla base dei quali l'Ufficio ha inteso promuovere l'accertamento.
La sentenza impugnata merita, dunque, di essere riformata e conseguentemente l'atto impugnato di essere annullato, indipendentemente dalle precedenti osservazioni che, comunque, fanno da ulteriore supporto alla decisione della presente controversia sulla base della ragione liquida ed assorbente di tutte le altre, rappresentata dalla dedotta illegittimità dell'atto impugnato, per difetto di prova circa la asserita inesistenza delle prestazioni rese e sulla prova, per converso fornita dalla società della effettività delle prestazioni oggetto di contestazione, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
La contribuente ha evidenziato che l'Ufficio ha provveduto alla formalizzazione della ripresa in difetto di prova della ipotizzata inesistenza delle prestazioni considerate.
Il Giudice di primo grado, recependo la tesi dell'Ufficio, ha respinto la domanda della contribuente, sostenendo che siano stati forniti elementi idonei a ritenere dimostrata la inesistenza delle operazioni contestate.
Tale decisione non può essere condivisa, meritando ricordare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, a fronte della semplice contestazione del Fisco di operazioni inesistenti, era il contribuente a doverne dimostrare l'esistenza, è stato progressivamente - ed ormai definitivamente - superato.
La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che, tenendo conto della configurazione comunitaria dell'IVA
(declinata dalla sesta Direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e dalla Direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come una imposta generale sul consumo di beni e servizi che, attraverso il sistema delle rivalse e delle detrazioni, persegue l'obiettivo di operare un prelievo definitivo sul consumatore finale) e della giurisprudenza comunitaria, per la quale il diritto del contribuente alla detrazione I.v.a. non è in linea di principio suscettibile di limitazioni, poiché esso rappresenta un principio fondamentale del sistema comune Europeo (v. C.G.U.E. 6 luglio 2006, C-439/04 e C-440/04; CGUE 6 dicembre 2012, C-285/11; CGUE 31 gennaio 2013, C-642/11), ha concluso che, a fronte di una apparente regolarità contabile delle fatture contestate, spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che si tratti di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, dimostrando, nel primo caso, che le operazioni non sono state effettuate
» (Cass. civ., sez. V, sent. 5 dicembre 2014 n. 25779.
Si veda altresì l'ordinanza della Corte di Cassazione civ., sez. V, del 12 luglio 2018, n. 18390, in cui si torna a chiarire che, in caso di contestazione della inesistenza oggettiva di un'operazione (i.e. di operazione che consista in mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno), l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire elementi probatori, anche presuntivi, del fatto che l'operazione fatturata non fosse mai stata effettuata (nel caso di specie, la ditta fornitrice aveva fatturato, nel periodo di imposta in accertamento, un imponibile sensibilmente superiore a quello precedente, salvo cessare la propria attività; inoltre era stata riscontrata l'assenza di documenti di trasporto, oltre a pagamenti non tracciabili sul conto “soci c/finanziamenti infruttiferi”: tutti elementi, questi, non ricorrenti nel caso di specie). Conforme altresì Cass. civ., sez. V, sent. 21 novembre 2019, n. 30351.
È quindi l'Amministrazione che deve fornire la prova dell'inesistenza oggettiva dell'operazione: «per le operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere probatorio si riduce alla prova certa della loro inesistenza
» (Cass. civ., sez. V, sent. 5 dicembre 2014 n. 25779).
Per rettificare le operazioni compiute dal contribuente, l'Amministrazione deve quindi dare una prova certa della inesistenza delle operazioni. Solo quando l'Amministrazione abbia assolto compiutamente al proprio onere probatorio, sorge l'onere per il contribuente di dimostrare l'oggettività e la normalità dell'operazione.
Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha invece adempiuto al proprio onere della prova.
Ed infatti, sulla base di quanto espressamente affermato nell'Avviso di Accertamento 2016 impugnato, non è chiaro se l'Ufficio intenda muovere una contestazione di partecipazione ad operazioni « oggettivamente» inesistenti, ovvero ad operazioni «soggettivamente» inesistenti, come del resto già accaduto, proprio relativamente alle vicende interessate dalle indagini penali condotte nei confronti del precedente rappresentante legale della società (Sig. Nominativo_3), sempre a seguito di contestazioni per asserite operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2014. In particolare, nel decreto di archiviazione è stato affermato che tenuto conto dell'epoca dei fatti, dell'importo delle fatture del loro pagamento, non è possibile sostenere in giudizio, con adeguato margine di tranquillità, che l'indagato fosse consapevole dell'inesistenza soggettiva delle fatture ricevute. Inoltre, proprio ad evidenziare l'incertezza che traspariva dalle conclusioni raggiunte dalla diverse Direzioni Provinciali interessate, la Procura della Repubblica di
Genova e conseguentemente il GIP del Tribunale di Genova sulla inesistenza oggettiva o soggettiva delle predette operazioni, osserva che “tenuto conto che la documentazione bancaria dimostra che le fatture sono state pagate, l'ipotesi più probabile che può essere formulata é che tali documenti abbiano avuto ad oggetto beni effettivamente trasferiti alla società, ma provenienti da un soggetto diverso”. Ma anche l'ipotesi che si tratti di partecipazione ad operazioni «soggettivamente» inesistenti, viene subito allontanata dai Giudici penali, i quali affermano che “tenuto conto dell'epoca dei fatti, dell'importo delle fatture del loro pagamento, non è possibile sostenere in giudizio, con adeguato margine di tranquillità, che l'indagato fosse consapevole dell'inesistenza soggettiva delle fatture ricevute”. Si badi che allorquando il Procuratore della Repubblica di Genova fa riferimento all'importo delle fatture, ha perfettamente presente la sproporzione, già in allora, tra l'importo (€ 31.926,00) delle operazioni contestate dall'Ufficio e il volume complessivo annuale di acquisti effettuato dalla ricorrente, sproporzione diventata enorme nel corso dell'anno 2016, quando l'importo delle operazioni contestate dall'Ufficio è pari
€ 31.926,00 e il volume complessivo annuale di acquisti effettuato dalla società era pari a circa
€ 3.700.000,00.
A ciò, si aggiunga che la prova in concreto che le forniture fatturate sono state realmente effettuate è costituita dalle ricevute di pagamento delle forniture, dalle fatture e dai movimenti Telepass di
Ricorrente_1 Srl da gennaio a dicembre 2016, oltre che dal certificato di assicurazione del veicolo modello IVECO DAILY 35/E4, targato Targa_1, utilizzato per il trasporto della merce acquistata dal suddetto fornitore Nominativo_2 presso il suo magazzino milanese.
In particolare, la maggior parte delle volte il furgone è partito dal casello autostradale di Genova Ovest, casello più vicino alla sede legale di Ricorrente_1, sita in Indirizzo_1 a Genova Sampierdarena ed è uscito al casello di Milano Est, uscita autostradale più agevole proprio per raggiungere il fornitore milanese, e così specularmente, al ritorno veniva imboccata l'autostrada a Milano Ovest e, nella maggior parte dei casi, il furgone usciva in una delle due uscite più vicine alla sede di Ricorrente_1, ossia le uscite di Genova Ovest e Genova Aeroporto. A dimostrazione dell'effettività del l'utilizzo del suddetto furgone per il trasporto della merce, nel viaggio del 19 agosto 2016, effettuato senza l'utilizzo del Telepass, per un suo malfunzionamento, è stata emessa da Società_1 s.p.a. una fattura a favore di Ricorrente_1 nel mese di settembre 2016. La, frequenza e le modalità degli spostamenti effettuati tra Genova e la “Chinatown” di
Milano, oltre all'utilizzo di un furgone di considerevoli dimensioni, non fa che rendere limpida l'effettività delle forniture contestate dall'Ufficio.
Effettività che è ancora più evidente se si confronta la ricevuta del bonifico di pagamento del fornitore Nominativo_2 con i viaggi fatti dall'appellante nello stesso mese a Milano. E invero, dalla ricevuta emerge il pagamento di tre fatture emesse nel mese di luglio e in quel mese i viaggi col furgone aziendale sono stati pochissimi e, per la metà, proprio a Milano.
In particolare, il furgone aziendale ha compiuto solo quattro viaggi nel mese di luglio e due di questi sono stati effettuati proprio Milano, e ,quindi, è logico che la società abbia compiuto due viaggi proprio per ritirare la merce relativa alle tre fatture emesse da Nominativo_2 nel mese di luglio, con la conseguenza che non vi è alcuna ragione, per ritenere inesistenti le operazioni contestate dall'Ufficio.
L'Ufficio ha raccolto indizi che non si sono rivelati gravi, precisi e concordanti per poter sostenere la presunzione dedotta, anzi, come evidenziato, detti elementi non assurgono nemmeno a iniziale principio di prova attesa la rilevata incertezza sulla inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni Non vi è la prova, nemmeno indiziaria, che le prestazioni realizzate non si siano mai realizzate, o siano state realizzate con soggetti diversi.
Al contrario, la società ha dato prova positiva della oggettiva effettività delle operazioni in contestazione.
La società ha effettivamente ricevuto dal fornitore Nominativo_2 le prestazioni oggetto di fatture passive, che sono state contestate con l'atto impugnato. Le operazioni sono del tutto ordinarie e regolari.
Come noto, uno dei caratteri che qualificano le operazioni inesistenti è dato dalla sostanziale inutilità delle prestazioni apparenti che, essendosi realizzate solo sulla carta, non sono inseribili nel progetto imprenditoriale di chi le ha realizzate.
Di contro, le operazioni di cui si discute sono coerenti con il mercato e l'attività quotidiana, in cui agisce la società e con gli obiettivi imprenditoriali che questa si propone di perseguire.
Sia sufficiente, al riguardo, richiamare la circostanza per cui la società in esame operava quale commerciante in un settore merceologico (commercio di abbigliamento e oggettistica) altamente concorrenziale e ad elevata imprevedibilità e fronte di ciò, l'Uffico ha effettuato una valutazione cartolare delle operazioni di acquisto e di cessione di cui si discute.
Al riguardo, è però opportuno precisare che, per quanto concerne in particolare le operazioni di acquisto,
l'effettività di ciascuna prestazione trova specifica e puntuale dimostrazione nei documenti di trasporto, in cui sono stati, come detto, evidenziati, per ciascuna operazione contestata, gli elementi che inducono a ritenere raggiunta una prova diretta dell'effettività delle operazioni.
Questo materiale documentale conferma che le prestazioni di cui si discute sono da considerarsi veritiere ed effettivamente avvenute nei confronti del fornitore Nominativo_2, negli esatti importi indicati nelle fatture in contestazione.
In conclusione, a ricostruzione cui perviene l'Ufficio si fonda su elementi privi di univoca valenza probatoria. Non vi è la prova della inesistenza delle prestazioni contestate. Per contro, è provato che le prestazioni oggetto di contestazione si sono effettivamente realizzate;
esse non possono dunque ritenersi operazioni né oggettivamente, né soggettivamente inesistenti.
Pertanto, va annullata la sentenza di primo grado e conseguenzialmente l'atto impositivo impugnato.
Le spese anche di questo grado vanno compensate, in ragione della natura indiziaria della presente controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO AN, Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 685/2024 depositato il 29/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 217/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 01/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B403966 2022 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B403966 2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B403966 2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 685/2024 Ricorrente_1 S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Difensore_1 e Nominativo_1, impugnava la sentenza n. 217/03/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia tributaria di Primo Grado di Genova, Sezione III, l'8 gennaio 2024 e depositata il 1° marzo
2024, con la quale veniva respinto il ricorso n. R.G.R. n. 459/2023 avverso l'avviso di accertamento n.
TL303B403966/2022, relativo a Ires pari a € 8.780,00, Irap pari a € 5.113,00 e Iva pari a € 7.024,00, per un totale di imposte pari a € 20.917,00, oltre interessi e sanzioni, per l'anno 2016, notificato in data 15 dicembre 2022.
In primo grado la parte privata deduceva che, in sostanza, l'Ufficio, senza la minima motivazione o prova, aveva contestato l'utilizzo da parte dell'esponente di tre fatture di un unico fornitore – nemmeno individuate dagli accertatori - di cui sostiene l'asserita oggettiva inesistenza, basandosi unicamente su di una segnalazione emessa dalla D.P. di Macerata, il cui contenuto era del tutto sconosciuto all'appellante, giacché tale segnalazione non era stata allegata all'atto impositivo e nemmeno ne era stato riportato il contenuto essenziale. A tanto, in assenza di qualsivoglia contraddittorio, seguiva, poi, la notifica dell'atto impugnato col quale veniva fatto riferimento a tre, non meglio specificate, fittizie operazioni di acquisto effettuate per € 31.729,90 nell'anno 2016 presso un unico grossista, fra le centinaia di fornitori cinesi - le cui operazioni non sono tuttavia contestate dall'Ufficio - da cui l'appellante ha acquistato all'ingrosso merce (abbigliamento e oggettistica) da rivendere nei propri negozi.
In primo grado i motivi di ricorso attenevano ad eccezioni preliminari, quali il vizio di motivazione anche sotto il profilo dell'omessa allegazione di atti posti a fondamento dell'accertamento; l'omissione del necessario contraddittorio preventivo, relativamente all'Iva e del diritto al contraddittorio in relazione alla pretesa per Ires ed Irap;
e nel merito, quali la mancata prova della pretesa e della contestazione dell'utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti;
la mancata produzione di atti istruttori relativi a società terze ed agli acquisti effettuati dal fornitore contestato-
Sulla costituzione dell'Ufficio, la Corte di Giustizia di Primo Grado di Genova emetteva la sentenza impugnata avverso la quale la società svolge appello a mezzo dei seguenti motivi.
1. Violazione dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, l. 212/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del
Contribuente) e violazione dell'art. 42, comma 2, secondo periodo, d.p.r. 600/1973 in tema di mancata allegazione dell'atto su cui si fonda l'accertamento presupposto.
2. Omissione del necessario contraddittorio preventivo in materia di IVA. In tema di contraddittorio preventivo in ambito IVA, la parte ribadisce che la Corte di Giustizia UE, nella sentenza Glencore
LT GA (causa C-189/18) ha chiarito che il “diritto d'esser sentiti” (il c.d. “contraddittorio preventivo”) implica il dovere della Pubblica Amministrazione di “prestare l'attenzione necessaria” alle osservazioni del cittadino e di “motivare in modo sufficientemente dettagliato e concreto”. Nella medesima pronuncia è poi stato chiarito che la mancata informazione e accesso del contribuente alle risultanze istruttorie relative ai terzi (cui si addebita la frode) priva (…) il soggetto passivo al quale si intende negare l'esercizio del diritto a detrazione dell'IVA della possibilità di far conoscere utilmente ed efficacemente, nel corso del procedimento amministrativo e prima dell'adozione di una decisione sfavorevole ai suoi interessi, il suo punto di vista in merito agli elementi sui quali l'amministrazione intende fondarsi. E siccome, nel caso di specie, sembrerebbe, alla luce di dette decisioni, chiara e manifesta la violazione dell'onere di instaurare un contraddittorio preventivo e, poiché le ragioni della pretesa restano oscure, sarebbe anche chiaramente soddisfatta la cosiddetta prova di resistenza.
3. Mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'Ufficio in violazione dell'art. 7, comma 5- bis del D. Lgs. 546/1992.
4. Erroneità della ripresa a titolo di IRES, avendo l'avviso di accertamento recuperato a tassazione un maggior reddito pari ad € 7.023,00, numero errato e non coincidente con la somma effettivamente ripresa, che ammonta a € 8.789,00.
5. A fronte del fatto che le fatture contestate, peraltro, non erano identificate nell'atto di accertamento,
l'appellante afferma che la prova concreta delle effettive forniture fatturate era costituita dalle fatture e dai movimenti Telepass di Ricorrente_1 da gennaio a dicembre 2016, oltre al certificato di assicurazione del veicolo utilizzato per il trasporto della merce acquistata dal suddetto fornitore presso il loro magazzino milanese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova, la quale evidenzia, ritenendo corretta la sentenza di primo grado che era rinvenibile all'interno dell'atto impugnato il contenuto essenziale della segnalazione della D.P. di Macerata relativa al fornitore Nominativo_2 (benché non fosse allegata all'avviso di accertamento), reputando irrilevante il fatto che non fosse stato allegato all'avviso di accertamento lo spesometro inviato dal fornitore e richiamato nell'atto stesso;
che l'atto, comunque, era adeguatamente motivato per relationem;
che non era influente, ai fini della decisione il mancato esperimento di un contraddittorio endo - procedimentale, in quanto, la società non avrebbe fornito adeguata prova di resistenza;
che l'Ufficio avrebbe fornito presunzioni grave precise e concordanti idonee a sorreggere la pretesa contenuta nell'atto impositivo, mentre la ricorrente avrebbe fornito argomentazioni e documenti inidonei a confutare la tesi dell'Amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruendo il fatto, questo Collegio, non può sottrarsi dal rassegnare alcune osservazioni attinenti alla motivazione dell'atto impugnato ed all'omesso contraddittorio preventivo, in quanto i Giudici di primo grado non hanno preso posizione, con la pronuncia, sul detto thema decidendum, non avendo fornito una propria interpretazione utile a dimostrare che, comunque, pronuncia vi sia stata.
Come costantemente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione:
«In tema di contenzioso tributario, i motivi dell'opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causa petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che il giudice che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi incorre nel vizio di ultrapetizione» (Cass. civ., sez. V, sent. 29.1.2016, n. 1685).
Ed, ancora: «In tema di pronuncia del giudice, il rapporto tra questa e le istanze delle parti, agli effetti dell'art. 112 c.p.c., può dar luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda o un'eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per "error in procedendo", censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» (Cass. civ., sez. V, sent.
16.3.2016, n. 5205).
Ebbene, nel merito dell'Illegittimità dell'atto impugnato, l'Ufficio ha proceduto alla contestazione di interposizione fittizia in una fattispecie in cui non è provata la consapevolezza del terzo contraente di partecipare ad un accordo simulato, sulla base delle evidenze di indagine condotte dall'Agenzia delle
Entrate, D.P. di Milano, D.R.E. dell'Emilia- Romagna e dall'Agenzia delle Entrate, D.P. di Macerata, il cui contenuto restava sconosciuto, essendo le dette segnalazioni solo state citate, ma non anche allegate o riprodotte nel contenuto.
Le fatture contestate, peraltro, non erano identificate nell'atto di accertamento.
Le conclusioni a fini fiscali si risolvono nell'attribuzione dei maggiori elementi di reddito accertati in capo alla società, secondo quello che risulta essere il noto schema della c.d. interposizione fittizia (fattispecie, quest'ultima, che consente all'Ufficio di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato che costui ne sia l'effettivo possessore per interposta persona).
L'assunto è illegittimo, per difetto del presupposto.
Come noto, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha nel tempo definito l'esigenza che il principio di capacità contributiva, ex art. 53 Cost., esprima una idonea effettività alla contribuzione. (C. Cost. sent. n.
50 del 26 giugno 1965; Id., sent. n. 200 del 28 luglio 1976).
In particolare, il presupposto generatore dell'imposizione nella sfera dell'obbligato deve risultare da un collegamento e indice effettivo per determinare la quantità dell'imposta che da ciascun obbligato si può esigere.
Il fenomeno dell'interposizione si colloca esattamente nell'alveo delle fattispecie contemplate dall'ordinamento al fine di dare attuazione a detto principio di effettività.
È parimenti noto che il fondamento teorico dell'interposizione fittizia (riconducibile al fenomeno dell'evasione tributaria) sia da ravvisarsi nella simulazione.
In particolare, nell'interposizione fittizia, l'intervento dell'interposto è simulato, in quanto chi contratta in realtà è l'interponente, che si limita ad esprimere un intento a fronte dell'apparente volontà del primo di concludere l'accordo. L'interposizione fittizia è quella forma di simulazione relativa riguardante i soggetti, che si realizza allorquando una parte rappresenta il nuntius in luogo di quella effettiva.
Nell'interposizione fittizia, si crea dunque un duplice rapporto (interponente-terzo, e terzo-interposto), di cui le parti ritengono valido ed efficace solo il secondo.
Ebbene, vertendosi di fattispecie di interposizione fittizia (evasione fiscale), o di interposizione reale
(elusione fiscale), occorre evidenziare l'illegittimità dell'atto impugnato, in quanto esso omette qualsiasi considerazione in merito al grado di partecipazione del soggetto terzo rispetto al fenomeno di interposizione.
Ed infatti, nell'interposizione fittizia requisito indispensabile è rappresentato dall'intesa tra tutti i partecipanti all'accordo simulato per effetto della prevalenza del contratto dissimulato rispetto a quello simulato.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, è costante nel richiedere la partecipazione del terzo all'accordo simulatorio: il terzo non solo deve conoscere la funzione meramente figurativa del contraente apparente, ma deve altresì voler assumere diritti e obblighi contrattuali nei confronti dell'interponente, e contribuire quindi alla realizzazione del fine della simulazione (ex multis, Cass. civ., sez. II, sent. 14 febbraio 1963, n. 325; nonché, recente-mente, Cass. civ., sez. II, ord. 23 settembre 2020 n. 19939).
Ebbene, nel caso di specie l'Ufficio non offre alcuna prova in atto di accertamento – in ciò violando il principio di cui all'art. 2697 c.c.– della predetta consapevolezza dei terzi, contraenti di partecipare ad un accordo di simulazione relativa soggettiva.
Venuta dunque meno la possibilità di configurare, nel caso di specie, una fattispecie di interposizione fittizia, non è nemmeno praticabile, perché risulta indimostrata dall'Ufficio, una fattispecie di interposizione reale, per assoluta assenza dei presupposti normativi, oltre che degli elementi di fatto che provino la consapevolezza del contraente di partecipare ad un accordo simulato.
Non può, quindi, essere ritenuta sufficiente una motivazione laconica, carente o di mero stile - basata, ad esempio, solamente sull'entità delle maggiori imposte oggetto di accertamento e sulla rilevanza penale delle violazioni accertate - che, per la sua genericità, possa essere applicata ad una serie indeterminata di situazioni senza alcun riferimento al caso concreto.
In definitiva, tale fondatezza, in concreto, può essere desunta solo da un'idonea, specifica e puntuale motivazione che tenga conto del diritto del contribuente di avere contezza circa le ragioni alla base della pretesa avanzata nei suoi confronti, anche con riferimento a evidenze riguardanti altre indagini condotte da altre Direzioni dell'Agenzia delle Entrate, non solo non conosciute al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento, ma delle quali nulla si è saputo anche nel seguito del presente procedimento contenzioso.
Ciò a sottolineare e ribadire la prescritta necessità di giustificare in concreto - e sulla base di elementi obiettivamene riscontrati - la fondatezza della pretesa tributaria .
Sulla dedotta nullità e/o illegittimità degli atti impugnati, per vizio di motivazione, inoltre, occorre evidenziare che il Giudice di primo grado dà atto della devoluta questione di illegittimità da parte del ricorrente, tuttavia, nella motivazione della sentenza oggetto di gravame non vi è capo autonomo dedicato all'enunciazione delle ragioni che hanno condotto la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a disattendere il predetto motivo di ricorso.
Pertanto, non è dato comprendere, anzitutto, sulla base di quali elementi e per quale fattispecie, sia stato attivato l'accertamento, per interposizione fittizia o reale e ciò comporta la dubbia legittimità dell'avviso di accertamento che non può non essere completo in punto giustificazione della pretesa «al fine di porre il contribuente in condizione di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e, in caso positivo, di contestare efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur”; tali elementi conoscitivi devono essere forniti non solo tempestivamente (“ab origine” nel provvedimento), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all'interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa (fra le tante, Cass. 24 luglio 2014, n. 16836; 26 marzo 2014, n. 7056; 12 luglio 2006, n. 15842)
» (Cass., sez. V civ., sent. 16 marzo 2016, n. 5160).
Non è dunque chiaro se l'Agenzia abbia voluto attivare l'azione accertatrice per interposizione fittizia (in tal senso depone, inequivocabilmente, l'attribuzione diretta alla società – asserito interponente – dei redditi percepiti tramite il fornitore Nominativo_2 - asserito interposto); oppure se abbia di contro voluto attivare l'azione accertatrice per interposizione reale (in tal senso depone, altrettanto inequivocabilmente, la contestazione alla società di aver provveduto a pagamenti di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti).
Al riguardo, si richiama la distinzione concettuale che corre tra i due istituti ora evidenziati, non ultimo la circostanza per cui la fattispecie di interposizione fittizia appartiene al campo dell'evasione, mentre l'interposizione reale è più correttamente riconducibile al fenomeno dell'abuso del diritto, ipotesi che avrebbe potuto trovare chiarimento attraverso il contraddittorio preventivo .
La motivazione degli atti impugnati, dunque, è illegittima, in quanto è perplessa, non contribuendo a chiarire in modo attento – come dovrebbe essere e come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità – quali fossero i presupposti sulla base dei quali l'Ufficio ha inteso promuovere l'accertamento.
La sentenza impugnata merita, dunque, di essere riformata e conseguentemente l'atto impugnato di essere annullato, indipendentemente dalle precedenti osservazioni che, comunque, fanno da ulteriore supporto alla decisione della presente controversia sulla base della ragione liquida ed assorbente di tutte le altre, rappresentata dalla dedotta illegittimità dell'atto impugnato, per difetto di prova circa la asserita inesistenza delle prestazioni rese e sulla prova, per converso fornita dalla società della effettività delle prestazioni oggetto di contestazione, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
La contribuente ha evidenziato che l'Ufficio ha provveduto alla formalizzazione della ripresa in difetto di prova della ipotizzata inesistenza delle prestazioni considerate.
Il Giudice di primo grado, recependo la tesi dell'Ufficio, ha respinto la domanda della contribuente, sostenendo che siano stati forniti elementi idonei a ritenere dimostrata la inesistenza delle operazioni contestate.
Tale decisione non può essere condivisa, meritando ricordare che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, a fronte della semplice contestazione del Fisco di operazioni inesistenti, era il contribuente a doverne dimostrare l'esistenza, è stato progressivamente - ed ormai definitivamente - superato.
La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato che, tenendo conto della configurazione comunitaria dell'IVA
(declinata dalla sesta Direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, e dalla Direttiva 2006/112/CE del 28.11.2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, come una imposta generale sul consumo di beni e servizi che, attraverso il sistema delle rivalse e delle detrazioni, persegue l'obiettivo di operare un prelievo definitivo sul consumatore finale) e della giurisprudenza comunitaria, per la quale il diritto del contribuente alla detrazione I.v.a. non è in linea di principio suscettibile di limitazioni, poiché esso rappresenta un principio fondamentale del sistema comune Europeo (v. C.G.U.E. 6 luglio 2006, C-439/04 e C-440/04; CGUE 6 dicembre 2012, C-285/11; CGUE 31 gennaio 2013, C-642/11), ha concluso che, a fronte di una apparente regolarità contabile delle fatture contestate, spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche avvalendosi di presunzioni semplici, che si tratti di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, dimostrando, nel primo caso, che le operazioni non sono state effettuate
» (Cass. civ., sez. V, sent. 5 dicembre 2014 n. 25779.
Si veda altresì l'ordinanza della Corte di Cassazione civ., sez. V, del 12 luglio 2018, n. 18390, in cui si torna a chiarire che, in caso di contestazione della inesistenza oggettiva di un'operazione (i.e. di operazione che consista in mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno), l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di fornire elementi probatori, anche presuntivi, del fatto che l'operazione fatturata non fosse mai stata effettuata (nel caso di specie, la ditta fornitrice aveva fatturato, nel periodo di imposta in accertamento, un imponibile sensibilmente superiore a quello precedente, salvo cessare la propria attività; inoltre era stata riscontrata l'assenza di documenti di trasporto, oltre a pagamenti non tracciabili sul conto “soci c/finanziamenti infruttiferi”: tutti elementi, questi, non ricorrenti nel caso di specie). Conforme altresì Cass. civ., sez. V, sent. 21 novembre 2019, n. 30351.
È quindi l'Amministrazione che deve fornire la prova dell'inesistenza oggettiva dell'operazione: «per le operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere probatorio si riduce alla prova certa della loro inesistenza
» (Cass. civ., sez. V, sent. 5 dicembre 2014 n. 25779).
Per rettificare le operazioni compiute dal contribuente, l'Amministrazione deve quindi dare una prova certa della inesistenza delle operazioni. Solo quando l'Amministrazione abbia assolto compiutamente al proprio onere probatorio, sorge l'onere per il contribuente di dimostrare l'oggettività e la normalità dell'operazione.
Nel caso di specie, l'Amministrazione non ha invece adempiuto al proprio onere della prova.
Ed infatti, sulla base di quanto espressamente affermato nell'Avviso di Accertamento 2016 impugnato, non è chiaro se l'Ufficio intenda muovere una contestazione di partecipazione ad operazioni « oggettivamente» inesistenti, ovvero ad operazioni «soggettivamente» inesistenti, come del resto già accaduto, proprio relativamente alle vicende interessate dalle indagini penali condotte nei confronti del precedente rappresentante legale della società (Sig. Nominativo_3), sempre a seguito di contestazioni per asserite operazioni inesistenti nell'anno d'imposta 2014. In particolare, nel decreto di archiviazione è stato affermato che tenuto conto dell'epoca dei fatti, dell'importo delle fatture del loro pagamento, non è possibile sostenere in giudizio, con adeguato margine di tranquillità, che l'indagato fosse consapevole dell'inesistenza soggettiva delle fatture ricevute. Inoltre, proprio ad evidenziare l'incertezza che traspariva dalle conclusioni raggiunte dalla diverse Direzioni Provinciali interessate, la Procura della Repubblica di
Genova e conseguentemente il GIP del Tribunale di Genova sulla inesistenza oggettiva o soggettiva delle predette operazioni, osserva che “tenuto conto che la documentazione bancaria dimostra che le fatture sono state pagate, l'ipotesi più probabile che può essere formulata é che tali documenti abbiano avuto ad oggetto beni effettivamente trasferiti alla società, ma provenienti da un soggetto diverso”. Ma anche l'ipotesi che si tratti di partecipazione ad operazioni «soggettivamente» inesistenti, viene subito allontanata dai Giudici penali, i quali affermano che “tenuto conto dell'epoca dei fatti, dell'importo delle fatture del loro pagamento, non è possibile sostenere in giudizio, con adeguato margine di tranquillità, che l'indagato fosse consapevole dell'inesistenza soggettiva delle fatture ricevute”. Si badi che allorquando il Procuratore della Repubblica di Genova fa riferimento all'importo delle fatture, ha perfettamente presente la sproporzione, già in allora, tra l'importo (€ 31.926,00) delle operazioni contestate dall'Ufficio e il volume complessivo annuale di acquisti effettuato dalla ricorrente, sproporzione diventata enorme nel corso dell'anno 2016, quando l'importo delle operazioni contestate dall'Ufficio è pari
€ 31.926,00 e il volume complessivo annuale di acquisti effettuato dalla società era pari a circa
€ 3.700.000,00.
A ciò, si aggiunga che la prova in concreto che le forniture fatturate sono state realmente effettuate è costituita dalle ricevute di pagamento delle forniture, dalle fatture e dai movimenti Telepass di
Ricorrente_1 Srl da gennaio a dicembre 2016, oltre che dal certificato di assicurazione del veicolo modello IVECO DAILY 35/E4, targato Targa_1, utilizzato per il trasporto della merce acquistata dal suddetto fornitore Nominativo_2 presso il suo magazzino milanese.
In particolare, la maggior parte delle volte il furgone è partito dal casello autostradale di Genova Ovest, casello più vicino alla sede legale di Ricorrente_1, sita in Indirizzo_1 a Genova Sampierdarena ed è uscito al casello di Milano Est, uscita autostradale più agevole proprio per raggiungere il fornitore milanese, e così specularmente, al ritorno veniva imboccata l'autostrada a Milano Ovest e, nella maggior parte dei casi, il furgone usciva in una delle due uscite più vicine alla sede di Ricorrente_1, ossia le uscite di Genova Ovest e Genova Aeroporto. A dimostrazione dell'effettività del l'utilizzo del suddetto furgone per il trasporto della merce, nel viaggio del 19 agosto 2016, effettuato senza l'utilizzo del Telepass, per un suo malfunzionamento, è stata emessa da Società_1 s.p.a. una fattura a favore di Ricorrente_1 nel mese di settembre 2016. La, frequenza e le modalità degli spostamenti effettuati tra Genova e la “Chinatown” di
Milano, oltre all'utilizzo di un furgone di considerevoli dimensioni, non fa che rendere limpida l'effettività delle forniture contestate dall'Ufficio.
Effettività che è ancora più evidente se si confronta la ricevuta del bonifico di pagamento del fornitore Nominativo_2 con i viaggi fatti dall'appellante nello stesso mese a Milano. E invero, dalla ricevuta emerge il pagamento di tre fatture emesse nel mese di luglio e in quel mese i viaggi col furgone aziendale sono stati pochissimi e, per la metà, proprio a Milano.
In particolare, il furgone aziendale ha compiuto solo quattro viaggi nel mese di luglio e due di questi sono stati effettuati proprio Milano, e ,quindi, è logico che la società abbia compiuto due viaggi proprio per ritirare la merce relativa alle tre fatture emesse da Nominativo_2 nel mese di luglio, con la conseguenza che non vi è alcuna ragione, per ritenere inesistenti le operazioni contestate dall'Ufficio.
L'Ufficio ha raccolto indizi che non si sono rivelati gravi, precisi e concordanti per poter sostenere la presunzione dedotta, anzi, come evidenziato, detti elementi non assurgono nemmeno a iniziale principio di prova attesa la rilevata incertezza sulla inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni Non vi è la prova, nemmeno indiziaria, che le prestazioni realizzate non si siano mai realizzate, o siano state realizzate con soggetti diversi.
Al contrario, la società ha dato prova positiva della oggettiva effettività delle operazioni in contestazione.
La società ha effettivamente ricevuto dal fornitore Nominativo_2 le prestazioni oggetto di fatture passive, che sono state contestate con l'atto impugnato. Le operazioni sono del tutto ordinarie e regolari.
Come noto, uno dei caratteri che qualificano le operazioni inesistenti è dato dalla sostanziale inutilità delle prestazioni apparenti che, essendosi realizzate solo sulla carta, non sono inseribili nel progetto imprenditoriale di chi le ha realizzate.
Di contro, le operazioni di cui si discute sono coerenti con il mercato e l'attività quotidiana, in cui agisce la società e con gli obiettivi imprenditoriali che questa si propone di perseguire.
Sia sufficiente, al riguardo, richiamare la circostanza per cui la società in esame operava quale commerciante in un settore merceologico (commercio di abbigliamento e oggettistica) altamente concorrenziale e ad elevata imprevedibilità e fronte di ciò, l'Uffico ha effettuato una valutazione cartolare delle operazioni di acquisto e di cessione di cui si discute.
Al riguardo, è però opportuno precisare che, per quanto concerne in particolare le operazioni di acquisto,
l'effettività di ciascuna prestazione trova specifica e puntuale dimostrazione nei documenti di trasporto, in cui sono stati, come detto, evidenziati, per ciascuna operazione contestata, gli elementi che inducono a ritenere raggiunta una prova diretta dell'effettività delle operazioni.
Questo materiale documentale conferma che le prestazioni di cui si discute sono da considerarsi veritiere ed effettivamente avvenute nei confronti del fornitore Nominativo_2, negli esatti importi indicati nelle fatture in contestazione.
In conclusione, a ricostruzione cui perviene l'Ufficio si fonda su elementi privi di univoca valenza probatoria. Non vi è la prova della inesistenza delle prestazioni contestate. Per contro, è provato che le prestazioni oggetto di contestazione si sono effettivamente realizzate;
esse non possono dunque ritenersi operazioni né oggettivamente, né soggettivamente inesistenti.
Pertanto, va annullata la sentenza di primo grado e conseguenzialmente l'atto impositivo impugnato.
Le spese anche di questo grado vanno compensate, in ragione della natura indiziaria della presente controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Spese compensate.