Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato ad avvalersi, per le norme di cui alla presente legge, del disposto dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1406, sia per quanto si attiene alla formazione del testo unico delle disposizioni relative alla unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sia per quanto si riferisce alle modifiche da apportare, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783 , approvato, con il decreto 17 giugno 1909, n. 454.
Il Governo del Re e' autorizzato ad avvalersi, per le norme di cui alla presente legge, del disposto dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1406, sia per quanto si attiene alla formazione del testo unico delle disposizioni relative alla unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sia per quanto si riferisce alle modifiche da apportare, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783 , approvato, con il decreto 17 giugno 1909, n. 454.