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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1863/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1863/2023 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
(CF: C.F._2
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
NOCENTINI BARBARA (CF: C.F._2
APPELLANTI nei confronti di
Controparte_2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CASELLA PACCA DI MATRICE P.IVA_1
GILB ) C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 752/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
26/07/2023
pagina 1 di 35 CONCLUSIONI
In data 14.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa
1) In via preliminare
Sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 752/2023 r.g. 1701/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo, Giudice dott.ssa Nadir Sersale atteso che sono presenti tanto il fumus boni juris che il periculum in mora
2) In ulteriore via preliminare, ma subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte non dovesse sospendere inaudita altera parte la sentenza impugnata voglia fissare udienza concedendo termini per la notifica del decreto di fissazione di udienza ed in quella sede sospendere per tutti i motivi di cui in narrativa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3) in via preliminare accertare e dichiarare che la procura alle liti versata nel giudizio di primo grado è inesistente e per l'effetto accogliere il presente gravame e riformare la sentenza di primo grado con ogni miglior statuizione. in via principale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.752/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Nadir Sersale, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1701/2021, depositata in cancelleria in data il 26.07.2023, notificata mezzo pec il 26.07.2023, accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che parte odierna appellata non ha assolto all'onere probatorio sulla richiesta creditoria formulata e per l'effetto riformare la sentenza qui impugnata con ogni miglior statuizione, in ulteriore via principale accogliere le conclusioni come formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Accertare e dichiarare il difetto di titolarità del
pagina 2 di 35 credito e quindi della legittimazione processuale in capo alla convenuta opposta e per l'effetto
Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 374/2021- R.G. 828/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 22 aprile 2021
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare che la fideiussione a carico della è nulla Parte_1 per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e quindi che la nulla deve alla convenuta opposta e per Parte_1
l'effetto
Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 374/2021- R.G. 828/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 22 aprile 2021
IN VIA PRELIMINARE, MA GRADATA
Accertare e dichiarare che le clausole di cui ai n..2,6,8, della fideiussione prodotta in atti dalla convenuta opposta sono nulle e per l'effetto dichiarare che l'azione in danno della è prescritta per violazione dell'art. 1957 c.c. e per l'uteriore Pt_1 effetto Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 374/2021- R.G. 828/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 22 aprile 2021 in suo danno
Accertare e dichiarare che la odierna opponente riveste la qualifica di Pt_1 consumatore per tutte le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono trasfuse e per l'effetto dichiarare nulle e/o inefficaci le clausole contenute nelle fideiussioni a carico della stessa per violazione della normativa consumeristica e per l'effetto
Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n . 374/2021- R.G. 828/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 22 aprile 2021 emesso in suo danno
Accertare e dichiarare che il presunto e contestato diritto di credito per cui la convenuta opposta agisce e quindi l'azione è prescritta per tutte le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trasfuse e per l'effetto dichiarare che nulla gli attori opponenti devono a convenuta opposta e per l'effetto Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo
pagina 3 di 35 opposto n. 374/2021- R.G. 828/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 22 aprile 2021.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dai signori e perché infondato in fatto Controparte_1 Parte_1 ed in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, nonché per le ragioni espresse negli atti del primo grado di giudizio, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 752/2023 pubblicata il 25/07/2023, il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
a) Rigetta l'opposizione proposta da e e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 374/2021 (RG n. 828/2021) emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) Condanna e in solido al pagamento, in Controparte_1 Parte_1 favore di e per essa, per essa in qualità di mandataria, Controparte_2 [...]
delle spese del presente giudizio, liquidate in euro Controparte_3
8.433,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. n. 374/2021 con il quale, su ricorso di (e per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
, era stato ingiunto loro di pagare la somma di € Controparte_3
151.649,20, (alla nei limiti della minor somma di € 104.000,00) a Pt_1 titolo di saldo debitore dei seguenti rapporti contrattuali intrattenuti tra l'impresa individuale AL CA DI LA LU e l'allora : a) conto CP_4
pagina 4 di 35 corrente n. 92225, acceso in data 9 marzo 2011; b) conto corrente n. 91904, acceso in data 15 luglio 2009; c) apertura del credito n. 382252 del 28 maggio
2012; d) mutuo chirografario n. 90069909 del 30 novembre 2010 ed in forza della fideiussione rilasciata dalla in data 14.07.2009 fino alla Pt_1 concorrenza di € 104.000,00 (poi aumentata ad € 149.500,00 e ad € 215.800,00)
a garanzia delle obbligazioni assunte dallo con tali contratti. CP_1
A sostegno dell'opposizione, gli attori avevano eccepito il difetto della titolarità del credito e della legittimazione processuale dell'opposta; la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto conforme allo schema ABI rivelatosi frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
la nullità delle clausole di cui ai nn. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 della fideiussione, per violazione degli artt. 33 e 34 del codice del consumo;
l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Nel merito gli opponenti avevano dedotto l'erronea quantificazione delle somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto.
Si era costituita in giudizio e, per essa, Controparte_2 CP_2 in qualità di mandataria, deducendo l'infondatezza delle doglianze
[...] eccepite e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte dalla controparte.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 CP_1
(di seguito anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello (di seguito CERVED o Controparte_2
CCM), quale mandataria di (di seguito solo o anche CP_2 CP_2
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Contraddittorietà e/o difetto di motivazione per irriducibile contrasto tra ordinanza e sentenza relative allo stesso procedimento e/o violazione di legge;
pagina 5 di 35 2) Violazione di legge in relazione agli artt. 82 e 83 cpc e art. 20 e seguenti codice dell'amministrazione digitale - Inesistenza della procura alle liti;
3) Violazione di legge ex art. 100 in relazione all'art. 58 TUB per difetto di prova della titolarità del credito di parte oggi appellata;
4) Illogicità della motivazione;
5) Violazione di legge in relazione agli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c., 1419 c.c.,
33 e 34 codice del consumo;
6) Violazione di legge in relazione agli artt. 2697 c.c. e 645 c.p.c. omessa e/o insufficiente motivazione;
7) sulle spese di lite di cui al primo grado.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_2 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza del 14/11/2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 14/02/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare, deve ritenersi formato il giudicato interno per intervenuta acquiescenza sull'esistenza dei contratti che costituiscono fonte del complessivo credito per cui è lite rappresentati da:
a) conto corrente n. 92225, acceso in data 9 marzo 2011;
pagina 6 di 35 b) conto corrente n. 91904, acceso in data 15 luglio 2009;
c) apertura del credito n. 382252 del 28 maggio 2012;
d) mutuo chirografario n. 90069909 del 30 novembre 2010;
e) fideiussione rilasciata dalla in data 14.07.2009 fino alla concorrenza Pt_1 di € 104.000,00 (poi aumentata ad € 149.500,00 e ad € 215.800,00) a garanzia delle obbligazioni assunte dallo con i predetti contratti. CP_1
Le varie censure articolate dagli APPELLLANTI infatti, non sono volte a sorreggere la nullità “totale” di tali contratti principali come si evince dalle argomentazioni svolte a supporto delle varie censure ad essi relative, di talché gli stessi devono ritenersi validi nel loro complesso.
Lo stesso dicasi con riguardo al contratto di fideiussione sottoscritto dalla in quanto non risulta costituire oggetto di specifica critica il rigetto Pt_1 della eccezione di nullità totale del medesimo e delle successive modifiche. Lo stesso richiamo dell'art. 33 Codice del Consumo contenuto nel quinto motivo di gravame si riferisce alle sole clausole vessatorie del contratto concluso tra professionista e consumatore.
Ciò posto, l'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo di appello, gli APPELLANTI prospettano che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, presenterebbe un difetto di motivazione in ragione dell'emerso contrasto tra ordinanza e sentenza relative allo stesso procedimento e, infine, sarebbe affetta da violazione di legge.
pagina 7 di 35 Nello specifico, ad essere oggetto di impugnazione sono i capi della sentenza nei quali il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'eccezione degli odierni
APPELLANTI, originari opponenti, mossa sull'asserito mancato rispetto della condizione di procedibilità, a fronte della mancata adesione di al CP_2 procedimento di mediazione obbligatorio.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto sufficiente, per valutare come soddisfatta la dedotta condizione di procedibilità, la manifestazione, da parte dell'odierna APPELLATA, della propria indisponibilità a procedere oltre, resa in occasione del primo incontro di mediazione.
Gli APPELLANTI adducono, sul punto, che dall'ordinanza emessa in precedenza, nel medesimo procedimento, sarebbe desumibile l'obbligo per l'odierna
APPELLATA di aderire costruttivamente al procedimento di mediazione, sostenendo che il Tribunale sarebbe incorso in violazione di legge, dal momento che l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto ex lege non sarebbe suscettibile di essere soddisfatto mediante la mera attivazione dello stesso con il deposito dell'istanza, dovendo, piuttosto, tale procedimento essere coltivato con diligenza mediante una partecipazione effettiva.
CCM replica al motivo di gravame addotto eccependo:
- l'inammissibilità del motivo, non essendo stati chiariti i termini dell'”irriducibile contrasto” dedotto, né in cosa si sostanzi la pretesa “violazione di legge”;
- l'infondatezza dello stesso, dovendosi ritenere esperito il procedimento di mediazione in ragione dell'avvenuta partecipazione della al primo CP_4 incontro.
Il motivo è infondato.
pagina 8 di 35 Il Collegio ritiene di conformarsi all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, con Sentenza n. 8473/2019, secondo il quale la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre. Nello stesso senso si è espressa la Corte di legittimità con Ordinanza n. 18485 del 08/07/2024, avendo affermato che “la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in
l. n. 98 del 2013), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento della mediazione sul rilievo che, dopo l'invito del mediatore ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione, le parti non si erano soffermate su profili procedurali o formali ma erano entrate nel merito della controversia, illustrando le rispettive posizioni)”.
La sentenza SS.UU. 19596/2020, citata dagli APPELLANTI, non risulta conferente al caso in esame, essendo, con tale pronuncia, la Corte di Cassazione è intervenuta per dirimere il contrasto giurisprudenziale sviluppatosi in ordine all'individuazione della parte onerata della promozione della procedura di mediazione obbligatoria, onere, nel caso di cui si tratta, risulta correttamente adempiuto dalla quale attrice in senso sostanziale. CP_4
Inoltre, la mancata adesione della parte attivante il procedimento alla procedura di mediazione è stata espressa alla fine del primo incontro, dopo l'avvenuta verbalizzazione di quanto di seguito riportato:
pagina 9 di 35 “Tanto basta per considerare espletato il procedimento, e dunque rispettata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma, 1-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28, giacché essa può ritenersi, realizzata “qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n. 8473, Rv.
653270-01)” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 18485 del 08/07/2024).
In conclusione, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo con facoltà per le parti di comunicare al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.
La sentenza gravata risulta, sul punto, esente da censure.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il motivo in commento, gli APPELLANTI deducono violazione di legge, in relazione agli artt. 82 e 83 c.p.c. ed agli artt. 20 e seguenti C.A.D. eccependo l'inesistenza della procura alle liti conferita da nel primo grado de CP_2 giudizio, posto che nella stessa vi sarebbero sia la firma della rappresentante della società assistita, apposta in modalità digitale, che la firma autentica apposta pagina 10 di 35 dal difensore in maniera autografa, indice dell'avvenuta stampa del documento firmato digitalmente e della apposizione di successiva sottoscrizione autografa.
Gli APPELLANTI asseriscono che una simile modalità di sottoscrizione sarebbe tale da corrompere i certificati sui quali la firma digitale poggerebbe, in quanto l'articolo 25 C.A.D., nell'equiparare l'efficacia del documento informatico a quello cartaceo, ai sensi dell'articolo 2702 c.c., presupporrebbe il mantenimento delle caratteristiche di autenticità della firma digitale - che non ricorrerebbero nel caso di specie, in ragione dell'avvenuta stampa del documento digitalmente firmato.
L'APPELLATA replica sul punto:
- evidenziando l'avvenuta sottoscrizione digitale dell'autentica, che sarebbe stata necessariamente effettuata dal difensore in sede di deposito della procura nel PCT;
- adducendo la novità dell'eccezione promossa, precedentemente non formulata e contestandone l'asserita rilevabilità d'ufficio.
La censura è priva di pregio.
Occorre premettere, sul punto, che anche se le S.U. richiamate dall'APPELLANTE intervenute prima dell'entrata in vigore dell'art. 182 c.p.c. novellato, con pronuncia n. 37434/2022, hanno stabilito che il comma 2 della predetta norma, nella formulazione previgente applicabile ratione temporis alla fattispecie, “nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”, nel caso in esame non è dato ravvisare nessuna di tali ipotesi.
L'art. 23 C.A.D. nel prevedere che “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico
pagina 11 di 35 ufficiale a ciò autorizzato” ben si attaglia al caso in esame, per quanto concerne la copia analogica della procura alle liti conferita su documento elettronico, di seguito riprodotta per estratto relativo alla sua sottoscrizione:
Inoltre, ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., la procura alle liti “si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”.
Va, tuttavia, precisato, che pur essendo il difensore abilitato ad autenticare la sottoscrizione del conferente la procura, nel caso in esame non sarebbe servita alcuna autentica e quindi, un'ulteriore certificazione, da parte del medesimo, essendo stata la procura sottoscritta digitalmente ed essendo stata la firma digitale - costituita da un certificato qualificato (art. 28 CAD) rilasciato da un certificatore (art. 26 CAD) accreditato (art. 29 CAD) - già certificata da un soggetto accreditato.
Lo stesso art. 83 c.p.c. non prevede alcuna certificazione della firma quando la procura è apposta su “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale”, a differenza della procura rilasciata su supporto cartaceo, nel qual caso pagina 12 di 35 la certificazione della firma del conferente la procura è espressamente richiesta anche da parte del suo avvocato.
Reputa, quindi, il Collegio che, nella fattispecie, la sottoscrizione del difensore sia servita solo ad attestare la corrispondenza della copia analogica della procura apposta in via digitale al suo originale, posto che la copia analogica di documento informatico (anche sottoscritto con firma digitale) ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta, qualora i due documenti siano completamente conformi e la loro validità sia attestata come nella fattispecie, da un soggetto qualificato.
Peraltro, la procura conferita con firma digitale è stata sottoscritta dal difensore con firma digitale.
Neppure va sottaciuto, da un lato, che gli originari opponenti nella prima udienza di trattazione nulla hanno eccepito al riguardo avendo accettato il contraddittorio con la controparte né hanno sollecitato l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c. (che sarebbero stati possibili, non essendo il vizio in questione astrattamente idoneo a determinare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti) e dall'altro, che , in forza dell'atto del 03.10.2022 di CP_2 scissione parziale si è costituita ancora una volta quale mandataria/procuratrice della a mezzo del proprio difensore a cui ha conferito la seguente procura CP_2
(allegata con firma digitale originale) sotto riportata per estratto:
La sentenza impugnata merita, dunque, sul punto, di essere confermata.
pagina 13 di 35 III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo, gli APPELLANTI denunciano violazione di legge e segnatamente dell'art.100 c.p.c. in relazione all'art. 58 TUB, adducendo che non abbia provato la titolarità del credito. CP_2
Il giudice di primo grado, pronunciandosi sull'asserito difetto di titolarità di credito, eccepito in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva rigettato l'eccezione, valorizzando l'estratto della G.U. n. 64 del 2016, prodotto in sede monitoria, dal quale sarebbero state desumibili le vicende circolatorie dei crediti per cui è causa ed avendo, sul punto, così argomentato: “Ritiene il Tribunale che
l'odierna opposta abbia adeguatamente dimostrato di essere titolare del titolare del credito per cui è causa. Va ricordato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù dell'operazione di cessione di blocco di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, può dimostrare la titolarità del credito producendo l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre
2017, n. 31188). Nel caso di specie non vi è incertezza sui rapporti oggetto di cessione. È stato infatti prodotto in sede monitoria l'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n. 73 del 22 giugno 2017, con cui è stata data notizia che la società (Cessionario) ha stipulato, in data 15 giugno 2017 un CP_2 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli artt.
1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del TUB in forza del quale la Cessionaria ha acquistato pro soluto dalla Cedente, REV Gestione Crediti S.p.a, con effetto giuridico dal 15 giugno 2017, un portafoglio di crediti con espressa esclusione della locazione finanziaria che siano in sofferenza e che siano stati trasferiti, per il
pagina 14 di 35 caso che qui ci interessa, da Nuova e del Lazio S.p.a. a REV Controparte_5
Gestione Crediti S.p.a. con il provvedimento della BA d'IT del 26 gennaio
2016 richiamato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta n. 64 del 2016 CP_2 ha, altresì, prodotto la procura notarile rilasciata da a
[...] CP_2 [...] al fine di consentire alla stessa di porre in essere, in Controparte_3 suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di cui era titolare, incluso quello per cui è causa. Ha infine prodotto l'attestazione notarile Rep. 64163 a rogito del notaio
di Roma recante l'attestazione che i crediti nei confronti di AL CA di Per_1
sono ricompresi nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da Nuova Controparte_1
BA dell'Etruria e del Lazio S.p.a. a REV Gestione Crediti S.p.a. in forza dei provvedimenti di cessione del 26 gennaio e 30 dicembre 2016 e l'attestazione notarile Rep. 64164 recante l'attestazione che i crediti nei confronti di AR
UC AL CA sono ricompresi nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da REV
Gestione Crediti S.p.a. a in forza della cessione del 15 giugno Controparte_2
2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 73 del 22 giugno 2017. Tali attestazioni, in assenza di segni di senso contrario, costituiscono ulteriore prova della inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni ivi richiamate.”
Gli APPELLANTI deducono, al riguardo, che non avrebbe provveduto a CP_2 depositare, nella fase monitoria, l'estratto della Gazzetta Ufficiale, quanto, piuttosto, la prima pagina dello stesso, né avrebbe prodotto il contratto di cessione, ma il mero avviso di cessione che, al più, avrebbe potuto esonerarla dalla comunicazione ai singoli debitori ceduti senza, tuttavia, poter di per sé provare l'effettiva cessione, a suo favore, della posizione creditizia per cui è lite.
A loro dire, l'orientamento richiamato dal Tribunale ed espresso della pronuncia di legittimità n. 31188/2017 non sarebbe pertinente e risulterebbe superato in forza pagina 15 di 35 della successiva pronuncia della S.C. n. 5857/2022 che avrebbe stabilito, sul punto, che colui che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui al D.L. n. 385 del 1993 n. 58, debba dimostrare l'inclusione del credito in tale operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, mentre invece, nel caso in esame, l'odierna appellata non avrebbe prodotto alcun documento utile a tal fine, non risultando tra i documenti prodotti alcun collegamento tra “NDG” ed essi APPELLANTI.
per il tramite di CCM, di contro, eccepisce l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza del motivo addotto, eccependo il difetto di specificità del gravame e ribadendo la correttezza della sentenza gravata, per avere essa correttamente ritenuto provata la titolarità del proprio credito, avendo essa prodotto le certificazioni notarili Rep. 64163 e Rep. 64164, dalle quali risulterebbe l'operazione di cessione in blocco dei crediti vantati nei confronti di G.E.A.L. CA di titolarità dello prima da CP_1 Controparte_6
a REV GESTIONE CREDITI S.P.A. e poi da quest'ultima ad essa APPELLATA.
[...]
CERVED deduce, altresì, che la Corte di legittimità, con sentenza n. 31188/2017, avrebbe valorizzato la possibilità di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione, al fine di ritener provata la titolarità del credito mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e con sentenza n. 5857/2022, avrebbe affermato che la parte che agisca quale successore a titolo particolare del credito, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, sia onerata, nel caso di contestazione, di dimostrare l'inclusione del credito in tale operazione, fornendo prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Ciò posto, rileva il Collegio che i documenti prodotti da dai quali CP_7 sarebbero desumibili le successive operazioni di cessione aventi ad oggetto i pagina 16 di 35 crediti per cui è causa, sono rappresentati dalle seguenti certificazioni notarili
Rep. 64163 e Rep. 64164:
a) Certificazione cessione a REV GESTIONE CREDITI S.P.A.:
Tale documento reca in calce la seguente certificazione:
b) Certificazione cessione a CP_2
Tale documento reca anch'esso in calce la seguente certificazione:
pagina 17 di 35 Ad avviso del Collegio, i documenti sopra riportati consentono di ritenere provata l'inclusione dei crediti per cui è causa all'interno dell'operazione di cessione, avendo le suddette certificazioni notarili - del cui contenuto non è dato dubitare, trattandosi di attestazione di un P.U. - contenuto analitico idoneo a fugare ogni dubbio al riguardo.
La pronuncia gravata va, quindi, sul punto confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con la quarta censura, gli APPELLANTI lamentano l'illogicità della motivazione della sentenza gravata, con riferimento ai capi nei quali il Giudice di primo grado ha ritenuto infondato il motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, con il quale era stato rilevato il contrasto con l'art. 2 L. n. 287/1990, dello schema contrattuale - predisposto dall'ABI e censurato dalla BA d'IT, con provvedimento n. 55/2005 - adottato per il rilascio della fideiussione.
In particolare, lo e la deducono che: CP_1 Pt_1
pagina 18 di 35 - la sentenza gravata sarebbe contraddittoria, avendo il Giudice ritenuto pacifica la sottoposizione ad amministrazione straordinaria di CP_4 ancorché non avesse depositato alcun atto dal quale si potesse vincere CP_2 tale circostanza e non avendo, all'opposto, ritenuto notorio il richiamato provvedimento della BA d'IT, che invece avrebbe dovuto essere ritenuto pacifico, anche perché esaminato dalla Corte regolatrice a SS.UU. nella sentenza n. 41994 del 2021;
- la motivazione della sentenza gravata sarebbe, altresì, illogica, per non avere ritenuto applicabile il principio espresso dalla Suprema Corte, sul presupposto che esso potesse essere applicato esclusivamente alle fideiussioni anteriori al precitato provvedimento della BA d'IT, mentre invece, verificata la rispondenza delle clausole in esame con quelle tacciate di nullità dalla Corte di
Cassazione, la nullità delle stesse - non dipendendo dalla loro collocazione temporale - avrebbe dovuto, dunque, essere ravvisata anche nel caso di specie;
- il Tribunale avrebbe, poi, errato nell'attribuire ad essi l'onere di dimostrare la pratica anticoncorrenziale svolta dalla anche successivamente al CP_4 provvedimento di BA d'IT del 2005, onere che, invece, in ragione dell'art. 645 c.p.c., sarebbe spettato invece alla convenuta opposta.
Gli APPELLANTI rilevano altresì, che, una volta accertata la nullità parziale della fideiussione stipulata dalla ne sarebbe dovuta discendere la Pt_1 declaratoria di decadenza dell'azione della banca, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c. (derogato dalle clausole nulle).
CCM replica, sul punto, ribadendo la correttezza della pronuncia appellata ed evidenziando che la non sarebbe considerabile “consumatore” e Pt_1 comunque gli originari opponenti non avrebbero assolto all'onere e probatorio su di essi gravante con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione.
pagina 19 di 35 Il giudice di primo grado, sul punto, ha richiamato il principio di diritto statuito dalle SS.UU. con Sentenza n. 41994/2021, tuttavia rilevando che, con riferimento ai rapporti successivi alla data del provvedimento sanzionatorio di BA d'IT
n. 55 del 2005, sarebbe, invece, onere della parte interessata allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale e deducendo che gli odierni APPELLANTI non avrebbero assolto a tale onere probatorio.
Inoltre, ha qualificato il provvedimento adottato da BA d'IT come fatto costitutivo della dedotta nullità ed ha rilevato la mancata tempestiva produzione integrale dello stesso.
Ciò posto, quanto alla pretesa contraddittorietà della motivazione ritiene la Corte che il vizio sia mal posto, atteso che la notorietà di un fatto non è rappresentata soltanto come sostengono gli APPELLANTI dall'esistenza di due provvedimenti Contr amministrativi della banca d'IT (il primo approvato dal quanto, piuttosto, dall'essere il fatto conosciuto dalla collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile.
Ebbene è innegabile che la sottoposizione della Parte_2
all'amministrazione straordinaria sia noto alla collettività degli utenti
[...] più del provvedimento della BA d'IT n. 55/2005, di talché la valutazione operata dal primo Giudice è sul punto immune da censura, essendo la due situazioni tra loro differenti e per questo non accomunabili.
Per il resto quanto al profilo della illogicità della motivazione e nel merito, la trattazione del motivo addotto impone un richiamo alle vicissitudini giuridiche accessorie alla questione, insorta nel diritto vivente, attinente al regime che debba applicarsi ai contratti di fideiussione predisposti conformemente allo schema redatto dall'ABI nel 2002, censurato da BA d'IT con il provvedimento n. 55 del 2005.
pagina 20 di 35 Con tale provvedimento, nello specifico, l'autorità di vigilanza ha rilevato nella riconducibilità alle condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI indice di violazione dell'art. 2, comma 1 L. n. 287/1990: nello specifico, ad essere oggetto di censura sono gli artt. 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie, ritenute frutto di un'intesa lesiva per la concorrenza (e volti a configurare, rispettivamente, la clausola di riviviscenza, la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 e la clausola di sopravvivenza).
Le SS.UU., nel 2021, si sono pronunciate in materia, stabilendo la nullità parziale dei contratti rispondenti allo schema censurato e prospettando, di conseguenza,
l'invalidità delle clausole ritenute contrastanti con la disciplina a tutela della concorrenza.
In ordine alla perimetrazione dell'ambito applicativo del rimedio prospettato, occorre rilevare un successivo avanzamento della Corte regolatrice, chiamata a pronunciarsi in ordine all'applicabilità dello stesso a fideiussioni specifiche rispondenti al medesimo schema.
La Corte di legittimità è, infatti, intervenuta con una serie di provvedimenti (nn.
657, 660, 675, 1170 del 2025) mediante i quali:
- è stata esclusa l'applicabilità della nullità parziale per conformità allo schema ABI di fideiussioni specifiche;
- è stata affermata la necessità della tempestiva produzione del provvedimento ABI, non altrimenti conoscibile dal giudice nel valutare la nullità parziale dedotta in giudizio;
- è stato affermato che, in relazione ad accordi stipulati successivamente al
2005, l'interessato sia onerato a provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, fornendo “altra e specifica prova” rispetto al mero accertamento della BA
pagina 21 di 35 d'IT, operato nel 2005 (e che non potrebbe, dunque, consentire di reputare persistente, in epoca successiva, la pregressa intesa anticoncorrenziale);
- è stata ritenuta necessaria l'esatta corrispondenza di contenuto tra le clausole contrattuali di cui si invochi la nullità e le clausole oggetto di esame da parte di BA d'IT.
Tanto premesso, nel caso in esame, ricorrono i seguenti requisiti perché possa ritenersi applicabile la nullità parziale prospettata dalle SS.UU. della Corte di legittimità:
- le fideiussioni stipulate dalla rientrano nello schema delle Pt_1 fideiussioni omnibus;
- sarebbero presenti, all'interno dello schema contrattuale ad esse relativo, le disposizioni notoriamente rispondenti allo schema ABI censurato.
Al contempo, tuttavia, una serie di elementi ostano all'accoglimento della pretesa a che vengano dichiarate nulle le clausole oggetto di contestazione (ambendo,
l'odierna APPELLANTE, alla reviviscenza dei termini ex art. 1957 c.c. con effetto liberatorio).
In primo luogo, non sono stati prodotti in giudizio né documenti dai quali possa evincersi lo schema ABI cui risponderebbero le fideiussioni stipulate, né l'integrale provvedimento sanzionatorio della BA d'IT, ove si consideri, in primo luogo, che la serialità della casistica attinente alla nullità parziale delle fideiussioni omnibus rispondenti allo schema ABI di cui si tratta non consente di trarne un fatto notorio sottratto al principio dispositivo delle prove ed al principio del contraddittorio. La Corte di Cassazione, con Sent. n. 25218 dell'11/10/2018, ha espresso il condivisibile orientamento per cui non siano qualificabili come fatto notorio elementi valutativi implicanti cognizioni particolari, richiedenti il preventivo accertamento di particolari dati o riconducibili, comunque, alla
“scienza privata” del giudice: il “fatto notorio”, in altri termini, è da intendersi pagina 22 di 35 restrittivamente come un fatto “acquisito alle conoscenze della collettività”
(sprovvisto, pertanto, di natura settoriale) e non può, senz'altro, trarsi dalla pregressa trattazione di controversie analoghe.
Allo stesso tempo, anche il provvedimento sanzionatorio di BA d'IT, in quanto avente natura amministrativa, soggiace al principio dispositivo e non al principio iura novit curia, di talché - non essendo stato integralmente prodotto in giudizio (quantomeno, non essendone stati prodotti i passaggi fondamentali ai fini della risoluzione della questione), né, in base a quanto sopra affermato, essendo qualificabile alla stregua di fatto notorio - il mero richiamo ad un orientamento giurisprudenziale nel quale sia stato valorizzato non risulterà, in ultima analisi, sufficiente come parametro utilizzabile ai fini della decisione.
Occorre, ulteriormente, richiamare l'ultimo approdo giurisprudenziale, raggiunto nel gennaio 2025, in ordine all'onere probatorio gravante su chi eccepisca la nullità parziale di fideiussioni omnibus che, ancorché rispondenti allo schema ABI censurato, siano state, come nella fattispecie, stipulate in epoca successiva al provvedimento sanzionatorio del 2005.
L'accertamento eseguito dall'Autorità di vigilanza, invero, non può che essere contestualizzato nell'ambito temporale di riferimento: il provvedimento n.
55/2005 ha censurato non la configurazione di un particolare assetto contrattuale che potesse definirsi, in un'ottica sostanziale, sempre svantaggioso per il privato
(ed, in quanto tale, suscettibile di censura) quanto, piuttosto, la seriale proposizione-imposizione dello stesso, in assenza di concrete alternative, avendo gli intermediari aderito ad un'intesa ritenuta, per tale ragione, lesiva della concorrenza.
Il profilo pregiudizievole insito nelle fideiussioni conformi allo schema contestato, in altri termini, è da ricondursi non al piano interno ai singoli rapporti contrattuali, quanto a quello della concorrenzialità del mercato, necessariamente inquadrato pagina 23 di 35 nell'ambito temporale di riferimento, afferendo ad un piano esterno rispetto al rapporto tra le parti.
Conseguentemente, se da un lato l'accertamento svolto da BA d'IT nel
2005 consente di ritener comprovata la natura pregiudizievole delle clausole fino a quel momento pattuite e censurate, in quanto lesive della concorrenza, dall'altro, in relazione a rapporti contrattuali successivi a tale provvedimento sanzionatorio – come quelli per cui è causa – non potrà presumersi la riconducibilità ad un'intesa parimenti illecita (che dovrà essere, di conseguenza, puntualmente provata).
La prova di una simile intesa, per il privato fideiussore, risulta senz'altro ardua, come asserito dagli odierni APPELLANTI;
al contempo, tuttavia, sarebbe totalmente irragionevole configurare una presunzione che ascriva all'istituto bancario una condotta anticoncorrenziale, onerandolo, peraltro in contrasto con il canone negativa non sunt probanda, di dimostrare il contrario, al di fuori di qualsiasi accertamento dell'autorità di vigilanza a ciò preposta.
La sentenza impugnata va dunque sotto tale profilo confermata, in quanto coerente e logica.
V. La quinta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Gli APPELLANTI denunciano violazione di legge e segnatamente degli artt. 1341,
1342 e 1419 c.c. nonché degli artt. 33 e 34 codice del consumo (CdC), per avere il Tribunale ritenuto valida la deroga al termine di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria previsto dall'art. 1957 c.c. ed efficace l'avvenuta separata specifica sottoscrizione delle clausole impugnate.
A detta degli APPELLANTI, anche in base a quanto lamentato nel secondo motivo di gravame, la doppia sottoscrizione della non sarebbe sufficiente a Pt_1 sanare la nullità della clausola in argomento, dal momento che l'esonero per la pagina 24 di 35 banca del rispetto del termine sarebbe tale da comprimerne totalmente i diritti e la facoltà di proporre eccezioni;
l'APPELLATA non avrebbe, poi, fornito prova della trattativa individuale e retrostante alla doppia sottoscrizione, ancorché fosse stata a ciò onerata, per la natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, avendo dovuto trovare applicazione la disciplina di tutela dettata dal codice del consumo.
a mezzo di CCM eccepisce l'inammissibilità del motivo, essendosi gli CP_2
APPELLANTI limitati a ribadire quanto già rappresentato in primo grado, senza aver articolato un reale motivo di impugnazione, che sarebbe, comunque, infondato, in quanto basato sulla presunta qualifica di consumatore in capo alla invece, a suo dire, insussistente, in quanto la possibilità di estendere Pt_1 la tutela consumeristica sussisterebbe solo quando la fideiussione acceda ad un contratto di cui sia parte un consumatore.
La censura coglie nel segno.
Rileva il Collegio che, al fine di vagliare l'applicabilità della disciplina predisposta a tutela del consumatore al primo contratto di fideiussione stipulato dalla in data 13/07/2009, la clausola contrattuale determinante Pt_1
l'inoperatività della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. è astrattamente inquadrabile tra le clausole, soggette alla “specifica approvazione per iscritto”, di cui all'art. 1341 comma 2 c.c., ma anche tra quelle “presuntivamente vessatorie” di cui all'art. 33 CdC ed in relazione alle quali, ai sensi del successivo art. 34 discenderebbe in capo all'intermediario l'onere di dimostrare che siano state pattuite all'esito ad una “specifica trattativa” con il consumatore.
Tale questione assume, dunque, primario rilievo, in quanto, laddove non si ritenesse applicabile la disciplina di cui al D. Lgs. n. 206/2005, opererebbe la sola disposizione di cui all'art. 1341 c.c. e la relativa clausola sarebbe da ritenere efficace, in presenza di specifica doppia sottoscrizione, ove si consideri, altresì,
pagina 25 di 35 che - come chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17939/2018 - in presenza di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto prescritto dall'art. 1341 c.c. deve ritenersi rispettato anche in caso di richiamo numerico a clausole, purché non cumulativo, salvo che in tal caso, sia accompagnato da un'indicazione, ancorché sommaria, del loro contenuto, ricorrente nel caso in esame.
Al contrario, propendendo per l'opposta soluzione, laddove emergesse il mancato soddisfacimento del maggior onere probatorio gravante sul creditore garantito, la clausola verrebbe meno e, in ragione della reviviscenza e del decorso del termine derogato da tale clausola, il fideiussore sarebbe da considerarsi liberato.
Rilevasi al riguardo che laddove una persona fisica, al di fuori dello svolgimento di una sua eventuale attività professionale, presti fideiussione a garanzia del debito contratto da un soggetto sprovvisto della qualifica di consumatore, un primo orientamento inizialmente accolto dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis:
Cass. Civ., sent. n. 24846/2016; Cass. Civ., sent. n. 16827/2016 ed altre) avallava la tesi del c.d. professionista di rimbalzo ritenendo, di conseguenza, inapplicabile la disciplina del Codice del consumo.
Tale primo orientamento, ancorato ad una sentenza della Corte di Giustizia della
Comunità Europea (Sent. nella causa C- 45/96) che aveva ritenuto la disciplina comunitaria a tutela del consumatore applicabile unicamente laddove il contratto principale fosse qualificabile come “atto di consumo” è stato, tuttavia, successivamente posto in discussione da più recenti pronunce e ad avviso del
Collegio risulta, oggi, superato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, con sentenze rese nelle cause C-
74/15 e C – 534/15, ha mutato orientamento valorizzando l'autonoma rilevanza del contratto di fideiussione: questo, ancorché accessorio rispetto al contratto pagina 26 di 35 principale dal quale discenda il credito garantito, si presenta come un negozio distinto sotto il profilo delle parti contraenti.
La Corte di Cassazione, recependo tale mutato orientamento, con Ordinanza n.
742/2020 ha dunque disconosciuto la sopracitata tesi del professionista di rimbalzo e ad avviso del Collegio tale avanzamento giurisprudenziale è da ritenersi condivisibile di talché nella fattispecie, occorre, di conseguenza, applicare la disciplina dettata dal Codice del consumo.
Ciò chiarito, occorre vagliare se abbia fornito prova dell'approvazione CP_2 della clausola oggetto di contestazione all'esito di una trattativa paritaria tra le parti, contraddistinta, quindi, dai requisiti della serietà, della effettività e della individualità, non risultando a ciò sufficiente la mera sottoscrizione separata della medesima clausola di un formulario unilateralmente predisposto dal creditore.
Questa Corte osserva che, alla luce del quadro probatorio acquisito, tale onere probatorio non possa ritenersi soddisfatto. non ha, infatti, dimostrato che la predetta garante avesse effettivamente CP_2 esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, avendo avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto, per effetto di trattative svolte in condizioni di parità tra i contraenti, essendosi limitata, in questa sede, a contestare quanto affermato dalla in ordine alla riconducibilità alla CP_9 medesima della qualità di “consumatore”.
Stando così le cose, non può dubitarsi del fatto che la predetta APPELLANTE rivesta la qualifica di “consumatore”, tale da intendersi ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) CdC, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta dal “professionista”, non essendo la stessa in alcun modo collegata alla impresa individuale dello CP_1
pagina 27 di 35 Ne discende l'abusività della clausola n. 6 dei contratti di fideiussione redatti su moduli predisposti dalla BA, (in quanto separatamente sottoscritta dalla ma non oggetto di trattativa) avente ad oggetto la deroga all'art. 1957 Pt_1
c.c. e cioè la dispensa per la creditrice dall'onere di agire nel termine di sei mesi contro la debitrice principale, trattandosi di clausola rientrante nella previsione di cui alla lett. t) dell'art. 33 CdC, che prevede la presunzione di abusività delle clausole che prevedono per il consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni determinando uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, attraverso la limitazione, in modo eccessivo, della facoltà della fideiubente consumatrice di opporre eccezioni e non avendo fornito alcuna prova di CP_2 segno contrario.
Il Tribunale, nel confermare il D.I. opposto anche in relazione alla posizione della ha, quindi, errato nel non ritenere applicabile la disciplina Pt_1 consumeristica al caso di specie e, conseguentemente, nell'omettere di verificare se le clausole fossero state oggetto di specifica trattativa tra le parti (circostanza denegata dagli odierni APPELLANTI e la cui assenza sarebbe, peraltro, rilevabile d'ufficio, come ravvisato dalla Corte di Cassazione in Sentenza n. 2558 del
27/1/2023).
Occorre, tuttavia, al contempo rilevare che resta valida la clausola n. 7 dei contratti di fideiussione sottoscritti dalla circa l'obbligo della medesima Pt_1 di pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, essendo valido l'inserimento nel contratto di garanzia di clausole finalizzate, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere - per impedire la decadenza - di proporre l'azione giudiziaria, non pagina 28 di 35 essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c..
Pertanto, come afferma anche la più recente giurisprudenza di legittimità, con
Ordinanza n. 835 del 13/01/2025, “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza
è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”.
Tanto premesso, rileva, altresì, la Corte che nella fattispecie, a fronte dell'assunto della fideiubente - posto a suffragio della eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. dalla stessa tempestivamente sollevata in atto di opposizione a - secondo cui CP_2 sino alla notifica di tale provvedimento “alcuna azione né giudiziale né stragiudiziale è mai stata introdotta e/o formulata né da né dalla CP_4 asserita cessionaria né nel termini di sei mesi né in altro termine”, non ha CP_2 dimostrato che la banca cedente avesse messo in mora gli obbligati entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non avendo neppure riprodotto il CP_2 fascicolo del monitorio.
La reviviscenza dell'art. 1957 c.c. e la tempestiva eccezione di decadenza sopra indicata, unitamente alla mancata prova, da parte della creditrice, della richiesta di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione consentono di ritenere, dunque, che la non sia più obbligata ad Pt_1 adempiere l'obbligazione di garanzia, in ragione dell'avvenuto decorso del termine semestrale previsto da tale norma.
La sentenza impugnata va dunque sul punto riformata, dovendo revocarsi il D.I. emesso nei confronti della fideiubente Pt_1
pagina 29 di 35 VI. La sesta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il sesto motivo d'appello, lo e la criticano la sentenza di CP_1 Pt_1 prime cure, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 645 c.p.c., adducendo anche l'omessa e/o insufficiente motivazione, per avere il Giudice di prime cure ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato da , senza considerare la natura del giudizio di opposizione, dal CP_2 quale sarebbe conseguito l'onere probatorio - in capo all'odierna APPELLATA - del credito dalla stessa vantato, in quanto a loro dire, ove il Tribunale avesse applicato, invece, le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio, sarebbe emerso il difetto di prova del credito.
Infatti:
a) in relazione al contratto di mutuo, i documenti allegati da non CP_2 comproverebbero il credito, non indicando puntualmente a quale mutuo sarebbero riferiti;
essendo stata prodotta, in sede di decreto ingiuntivo, la mera certificazione ex art. 50 TUB del mutuo;
avendo la stessa dichiarato, nel CP_2 doc. 9, di aver allegato il mutuo errato;
b) le certificazioni ex art. 50 TUB non corrisponderebbero, peraltro, ai rapporti intrattenuti con lo CP_1
c) il doc. 10 prodotto da non sarebbe idoneo a costituire prova del CP_2 conto corrente asseritamente stipulato, consistendo in un mero allegato ad altra dichiarazione ex art. 50 TUB;
d) l'avvenuta contestazione della certificazione ex art. 50 TUB, con riferimento alla riconducibilità della stessa alla specifica posizione, impedirebbe di valorizzarla come prova in sede di giudizio di opposizione a CP_2
e) la stessa certificazione ex art. 50 TUB, provenendo da un soggetto terzo rispetto al rapporto dedotto in giudizio, sarebbe sprovvista di valenza probatoria costituendo una mera dichiarazione ex se.
pagina 30 di 35 Nel suffragare i rilievi addotti, gli APPELLATI richiamano l'orientamento avallato dalla Corte di Cassazione (con pronuncia di Cass. Civ. n. 1892/2023) secondo il quale la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB avrebbe efficacia probatoria nel procedimento per decreto ingiuntivo, in quanto, in sede di opposizione al D.I. avrebbero dovuto trovare al contrario, applicazione le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, di talché l'opposta, pur avendo assunto formalmente la posizione di convenuto, avrebbe rivestito la qualità di attrice in senso sostanziale, come tale tenuta a produrre i contratti su cui erano fondati i vari rapporti, fornendo solo così piena prova della propria pretesa. replica, adducendo l'inammissibilità del motivo d'appello, per difetto di CP_2 specificità, avallando la correttezza della sentenza gravata, che, correttamente, avrebbe rilevato il mancato assolvimento dell'onere gravante su parte opponente, che si sarebbe limitata a dedurre l'erronea quantificazione delle somme richieste dalla controparte ed avrebbe affermato di aver provveduto a produrre tutti i documenti comprovanti il proprio credito nel suo ammontare.
Il Tribunale, sul punto, ha ritenuto che:
- in relazione al contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei imporrebbe di fissare il termine per il decorso della prescrizione alla scadenza dell'ultima rata;
- in relazione agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non opererebbe la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. quanto, piuttosto,
l'ordinario termine decennale;
- in ordine all'addotta erronea quantificazione delle somme richieste in sede monitoria, operando il principio di persistenza del diritto (ed avendo, il creditore, fornito prova della fonte della propria pretesa), gli odierni APPELLATI non avrebbero provato l'avvenuta estinzione o l'emersione di fatti modificativi o pagina 31 di 35 estintivi del credito (essendosi limitati a dedurre l'erronea quantificazione delle somme richieste dalla controparte).
Ciò posto la Corte rileva che come evidenziato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 1892/2023, laddove l'opposizione al D.I. sia fondata su motivi anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e di documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Nella fattispecie, risulta prodotto in primo grado, in via telematica - e per questo acquisibile agli atti secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice con sentenza n. n. 4835 del 16/02/2023 che impone al giudice “di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo” – il contratto mutuo chirografario n. 90069909 del 30.11.2010 nel quale si legge che il relativo retratto di € 60.000,00 sarebbe stato accreditato sul conto corrente n. 91904, acceso presso la filiale della banca di Castiglion
Fiorentino ed il relativo piano di ammortamento.
Inoltre, nel costituirsi in giudizio ha allegato che nel caso di specie, CP_2
l'onere della prova non risulterebbe assolto dalla parte opponente, la quale si è limitata a dedurre l'erronea quantificazione delle somme da essa richieste “senza offrire prova a sostegno di quanto lamentato”, cosa che gli odierni APPELLANTI continuerebbero “a fare nella sede di gravame che ci occupa, in modo inammissibile e, comunque, infondato. Né corrisponde al vero che la BA non abbia versato in atti tutti i documenti comprovanti il proprio credito ed il suo ammontare e fallace è la ricostruzione che controparte effettua di tali documenti.
Essendo stati versati in atti i documenti contrattuali e i relativi estratti conto”.
Non essendo contestato che in sede monitoria l'ingiungente avesse depositato i documenti indicati in calce al ricorso, tra cui le certificazioni dell'ammontare dei pagina 32 di 35 crediti ex art. 50 TUB, oltre ai contratti costituenti fonte dei crediti, ben può trovare applicazione quanto affermato dalle precitate Sezioni Unite della S.C. e cioè che “in materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo” (Cass. Sez. U -
Sentenza n. 4835 del 16/02/2023).
Tale principio infatti può valere anche per l'ipotesi in cui i documenti siano stati prodotti dalla stessa parte che voglia avvalersene in appello in quanto acquisiti al processo e comunque ricostruibili sulla base dei restanti atti processuali.
Reputa quindi la Corte che come correttamente ritenuto dal primo giudice, la cessionaria del credito abbia ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico, avendo depositato in sede monitoria documenti acquisibili anche nel giudizio di opposizione, che seppure in questa sede non riprodotti, hanno consentito di quantificare le somme dovute dallo nel loro esatto ammontare. CP_1
La sentenza appellata va dunque sul punto confermata.
VII. La settima censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Con il settimo motivo, gli APPELLANTI contestano la regolazione delle spese di lite effettuata dal giudice di primo grado, mentre replica, sul punto, CP_2 adducendo la correttezza della sentenza gravata.
pagina 33 di 35 Essendo fondato il solo motivo di gravame relativo alla posizione della Pt_1 la sentenza impugnata merita di essere riformata, nei confronti della medesima, anche in punto spese di lite, che vanno poste a carico di per entrambi i CP_2 gradi del giudizio come infra argomentato.
Per quanto concerne la posizione dello la sentenza invece confermata CP_1 sul punto essendo lo stesso risultato correttamente soccombente.
VIII. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la e Pt_1 soccombente lo le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, CP_1 data la parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere poste a carico di ed a favore della CP_2 Pt_1
Per contro, nei confronti dello ferma la conferma del capo della CP_1 sentenza appellata relativo alle spese del giudizio, anche le spese del presente grado di giudizio devono seguire la sua soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
Va dato atto della sussistenza in capo allo dei presupposti di cui all'art. CP_1
13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
AR DI avverso la sentenza n. Controparte_2 CP_2
752/2023 emessa dal Tribunale di e pubblicata il 25/07/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 34 di 35 1. RIGETTA l'appello proposto dallo relativamente alla sua posizione CP_1 sostanziale e per l'effetto conferma integralmente nei suoi confronti la sentenza impugnata;
2. ACCOGLIE l'appello proposto dalla limitatamente al quinto Pt_1 motivo e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, REVOCA il
D.I. opposto emesso nei confronti;
3. CONDANNA alla rifusione in favore dell'APPELLATA Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. CONDANNA l'APPELLATA alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 24.094,00
(14.103,00 + 9.991,00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
5. DA' atto della sussistenza in capo allo dei presupposti di cui CP_1 all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 20.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1863/2023 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
(CF: C.F._2
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._3
NOCENTINI BARBARA (CF: C.F._2
APPELLANTI nei confronti di
Controparte_2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. CASELLA PACCA DI MATRICE P.IVA_1
GILB ) C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 752/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
26/07/2023
pagina 1 di 35 CONCLUSIONI
In data 14.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa
1) In via preliminare
Sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della Sentenza n. 752/2023 r.g. 1701/2021 emessa dal Tribunale di Arezzo, Giudice dott.ssa Nadir Sersale atteso che sono presenti tanto il fumus boni juris che il periculum in mora
2) In ulteriore via preliminare, ma subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte non dovesse sospendere inaudita altera parte la sentenza impugnata voglia fissare udienza concedendo termini per la notifica del decreto di fissazione di udienza ed in quella sede sospendere per tutti i motivi di cui in narrativa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3) in via preliminare accertare e dichiarare che la procura alle liti versata nel giudizio di primo grado è inesistente e per l'effetto accogliere il presente gravame e riformare la sentenza di primo grado con ogni miglior statuizione. in via principale accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.752/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Nadir Sersale, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1701/2021, depositata in cancelleria in data il 26.07.2023, notificata mezzo pec il 26.07.2023, accogliere le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che parte odierna appellata non ha assolto all'onere probatorio sulla richiesta creditoria formulata e per l'effetto riformare la sentenza qui impugnata con ogni miglior statuizione, in ulteriore via principale accogliere le conclusioni come formulate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Accertare e dichiarare il difetto di titolarità del
pagina 2 di 35 credito e quindi della legittimazione processuale in capo alla convenuta opposta e per l'effetto
Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 374/2021- R.G. 828/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 22 aprile 2021
NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare che la fideiussione a carico della è nulla Parte_1 per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e quindi che la nulla deve alla convenuta opposta e per Parte_1
l'effetto
Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 374/2021- R.G. 828/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 22 aprile 2021
IN VIA PRELIMINARE, MA GRADATA
Accertare e dichiarare che le clausole di cui ai n..2,6,8, della fideiussione prodotta in atti dalla convenuta opposta sono nulle e per l'effetto dichiarare che l'azione in danno della è prescritta per violazione dell'art. 1957 c.c. e per l'uteriore Pt_1 effetto Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 374/2021- R.G. 828/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 22 aprile 2021 in suo danno
Accertare e dichiarare che la odierna opponente riveste la qualifica di Pt_1 consumatore per tutte le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono trasfuse e per l'effetto dichiarare nulle e/o inefficaci le clausole contenute nelle fideiussioni a carico della stessa per violazione della normativa consumeristica e per l'effetto
Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n . 374/2021- R.G. 828/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 22 aprile 2021 emesso in suo danno
Accertare e dichiarare che il presunto e contestato diritto di credito per cui la convenuta opposta agisce e quindi l'azione è prescritta per tutte le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trasfuse e per l'effetto dichiarare che nulla gli attori opponenti devono a convenuta opposta e per l'effetto Revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo
pagina 3 di 35 opposto n. 374/2021- R.G. 828/2021 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 22 aprile 2021.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, rigettare l'appello proposto dai signori e perché infondato in fatto Controparte_1 Parte_1 ed in diritto per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto, nonché per le ragioni espresse negli atti del primo grado di giudizio, con conferma della sentenza di primo grado e vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 752/2023 pubblicata il 25/07/2023, il Tribunale di Arezzo ha così deciso:
a) Rigetta l'opposizione proposta da e e, per Controparte_1 Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 374/2021 (RG n. 828/2021) emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) Condanna e in solido al pagamento, in Controparte_1 Parte_1 favore di e per essa, per essa in qualità di mandataria, Controparte_2 [...]
delle spese del presente giudizio, liquidate in euro Controparte_3
8.433,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. n. 374/2021 con il quale, su ricorso di (e per essa, quale mandataria, Controparte_2 [...]
, era stato ingiunto loro di pagare la somma di € Controparte_3
151.649,20, (alla nei limiti della minor somma di € 104.000,00) a Pt_1 titolo di saldo debitore dei seguenti rapporti contrattuali intrattenuti tra l'impresa individuale AL CA DI LA LU e l'allora : a) conto CP_4
pagina 4 di 35 corrente n. 92225, acceso in data 9 marzo 2011; b) conto corrente n. 91904, acceso in data 15 luglio 2009; c) apertura del credito n. 382252 del 28 maggio
2012; d) mutuo chirografario n. 90069909 del 30 novembre 2010 ed in forza della fideiussione rilasciata dalla in data 14.07.2009 fino alla Pt_1 concorrenza di € 104.000,00 (poi aumentata ad € 149.500,00 e ad € 215.800,00)
a garanzia delle obbligazioni assunte dallo con tali contratti. CP_1
A sostegno dell'opposizione, gli attori avevano eccepito il difetto della titolarità del credito e della legittimazione processuale dell'opposta; la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, in quanto conforme allo schema ABI rivelatosi frutto di un'intesa anticoncorrenziale;
la nullità delle clausole di cui ai nn. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 della fideiussione, per violazione degli artt. 33 e 34 del codice del consumo;
l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Nel merito gli opponenti avevano dedotto l'erronea quantificazione delle somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto.
Si era costituita in giudizio e, per essa, Controparte_2 CP_2 in qualità di mandataria, deducendo l'infondatezza delle doglianze
[...] eccepite e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione e delle domande proposte dalla controparte.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 CP_1
(di seguito anche APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi
[...] questa Corte di Appello (di seguito CERVED o Controparte_2
CCM), quale mandataria di (di seguito solo o anche CP_2 CP_2
APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Contraddittorietà e/o difetto di motivazione per irriducibile contrasto tra ordinanza e sentenza relative allo stesso procedimento e/o violazione di legge;
pagina 5 di 35 2) Violazione di legge in relazione agli artt. 82 e 83 cpc e art. 20 e seguenti codice dell'amministrazione digitale - Inesistenza della procura alle liti;
3) Violazione di legge ex art. 100 in relazione all'art. 58 TUB per difetto di prova della titolarità del credito di parte oggi appellata;
4) Illogicità della motivazione;
5) Violazione di legge in relazione agli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c., 1419 c.c.,
33 e 34 codice del consumo;
6) Violazione di legge in relazione agli artt. 2697 c.c. e 645 c.p.c. omessa e/o insufficiente motivazione;
7) sulle spese di lite di cui al primo grado.
Per tali ragioni è stata, pertanto, formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_2 perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
Con ordinanza del 14/11/2024 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 14/02/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
In via preliminare, deve ritenersi formato il giudicato interno per intervenuta acquiescenza sull'esistenza dei contratti che costituiscono fonte del complessivo credito per cui è lite rappresentati da:
a) conto corrente n. 92225, acceso in data 9 marzo 2011;
pagina 6 di 35 b) conto corrente n. 91904, acceso in data 15 luglio 2009;
c) apertura del credito n. 382252 del 28 maggio 2012;
d) mutuo chirografario n. 90069909 del 30 novembre 2010;
e) fideiussione rilasciata dalla in data 14.07.2009 fino alla concorrenza Pt_1 di € 104.000,00 (poi aumentata ad € 149.500,00 e ad € 215.800,00) a garanzia delle obbligazioni assunte dallo con i predetti contratti. CP_1
Le varie censure articolate dagli APPELLLANTI infatti, non sono volte a sorreggere la nullità “totale” di tali contratti principali come si evince dalle argomentazioni svolte a supporto delle varie censure ad essi relative, di talché gli stessi devono ritenersi validi nel loro complesso.
Lo stesso dicasi con riguardo al contratto di fideiussione sottoscritto dalla in quanto non risulta costituire oggetto di specifica critica il rigetto Pt_1 della eccezione di nullità totale del medesimo e delle successive modifiche. Lo stesso richiamo dell'art. 33 Codice del Consumo contenuto nel quinto motivo di gravame si riferisce alle sole clausole vessatorie del contratto concluso tra professionista e consumatore.
Ciò posto, l'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo di appello, gli APPELLANTI prospettano che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, presenterebbe un difetto di motivazione in ragione dell'emerso contrasto tra ordinanza e sentenza relative allo stesso procedimento e, infine, sarebbe affetta da violazione di legge.
pagina 7 di 35 Nello specifico, ad essere oggetto di impugnazione sono i capi della sentenza nei quali il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l'eccezione degli odierni
APPELLANTI, originari opponenti, mossa sull'asserito mancato rispetto della condizione di procedibilità, a fronte della mancata adesione di al CP_2 procedimento di mediazione obbligatorio.
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha ritenuto sufficiente, per valutare come soddisfatta la dedotta condizione di procedibilità, la manifestazione, da parte dell'odierna APPELLATA, della propria indisponibilità a procedere oltre, resa in occasione del primo incontro di mediazione.
Gli APPELLANTI adducono, sul punto, che dall'ordinanza emessa in precedenza, nel medesimo procedimento, sarebbe desumibile l'obbligo per l'odierna
APPELLATA di aderire costruttivamente al procedimento di mediazione, sostenendo che il Tribunale sarebbe incorso in violazione di legge, dal momento che l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto ex lege non sarebbe suscettibile di essere soddisfatto mediante la mera attivazione dello stesso con il deposito dell'istanza, dovendo, piuttosto, tale procedimento essere coltivato con diligenza mediante una partecipazione effettiva.
CCM replica al motivo di gravame addotto eccependo:
- l'inammissibilità del motivo, non essendo stati chiariti i termini dell'”irriducibile contrasto” dedotto, né in cosa si sostanzi la pretesa “violazione di legge”;
- l'infondatezza dello stesso, dovendosi ritenere esperito il procedimento di mediazione in ragione dell'avvenuta partecipazione della al primo CP_4 incontro.
Il motivo è infondato.
pagina 8 di 35 Il Collegio ritiene di conformarsi all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione, con Sentenza n. 8473/2019, secondo il quale la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre. Nello stesso senso si è espressa la Corte di legittimità con Ordinanza n. 18485 del 08/07/2024, avendo affermato che “la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010 per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in
l. n. 98 del 2013), è realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità per omesso espletamento della mediazione sul rilievo che, dopo l'invito del mediatore ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione, le parti non si erano soffermate su profili procedurali o formali ma erano entrate nel merito della controversia, illustrando le rispettive posizioni)”.
La sentenza SS.UU. 19596/2020, citata dagli APPELLANTI, non risulta conferente al caso in esame, essendo, con tale pronuncia, la Corte di Cassazione è intervenuta per dirimere il contrasto giurisprudenziale sviluppatosi in ordine all'individuazione della parte onerata della promozione della procedura di mediazione obbligatoria, onere, nel caso di cui si tratta, risulta correttamente adempiuto dalla quale attrice in senso sostanziale. CP_4
Inoltre, la mancata adesione della parte attivante il procedimento alla procedura di mediazione è stata espressa alla fine del primo incontro, dopo l'avvenuta verbalizzazione di quanto di seguito riportato:
pagina 9 di 35 “Tanto basta per considerare espletato il procedimento, e dunque rispettata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma, 1-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010,
n. 28, giacché essa può ritenersi, realizzata “qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n. 8473, Rv.
653270-01)” (Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 18485 del 08/07/2024).
In conclusione, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo con facoltà per le parti di comunicare al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.
La sentenza gravata risulta, sul punto, esente da censure.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il motivo in commento, gli APPELLANTI deducono violazione di legge, in relazione agli artt. 82 e 83 c.p.c. ed agli artt. 20 e seguenti C.A.D. eccependo l'inesistenza della procura alle liti conferita da nel primo grado de CP_2 giudizio, posto che nella stessa vi sarebbero sia la firma della rappresentante della società assistita, apposta in modalità digitale, che la firma autentica apposta pagina 10 di 35 dal difensore in maniera autografa, indice dell'avvenuta stampa del documento firmato digitalmente e della apposizione di successiva sottoscrizione autografa.
Gli APPELLANTI asseriscono che una simile modalità di sottoscrizione sarebbe tale da corrompere i certificati sui quali la firma digitale poggerebbe, in quanto l'articolo 25 C.A.D., nell'equiparare l'efficacia del documento informatico a quello cartaceo, ai sensi dell'articolo 2702 c.c., presupporrebbe il mantenimento delle caratteristiche di autenticità della firma digitale - che non ricorrerebbero nel caso di specie, in ragione dell'avvenuta stampa del documento digitalmente firmato.
L'APPELLATA replica sul punto:
- evidenziando l'avvenuta sottoscrizione digitale dell'autentica, che sarebbe stata necessariamente effettuata dal difensore in sede di deposito della procura nel PCT;
- adducendo la novità dell'eccezione promossa, precedentemente non formulata e contestandone l'asserita rilevabilità d'ufficio.
La censura è priva di pregio.
Occorre premettere, sul punto, che anche se le S.U. richiamate dall'APPELLANTE intervenute prima dell'entrata in vigore dell'art. 182 c.p.c. novellato, con pronuncia n. 37434/2022, hanno stabilito che il comma 2 della predetta norma, nella formulazione previgente applicabile ratione temporis alla fattispecie, “nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite”, nel caso in esame non è dato ravvisare nessuna di tali ipotesi.
L'art. 23 C.A.D. nel prevedere che “le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico
pagina 11 di 35 ufficiale a ciò autorizzato” ben si attaglia al caso in esame, per quanto concerne la copia analogica della procura alle liti conferita su documento elettronico, di seguito riprodotta per estratto relativo alla sua sottoscrizione:
Inoltre, ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., la procura alle liti “si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”.
Va, tuttavia, precisato, che pur essendo il difensore abilitato ad autenticare la sottoscrizione del conferente la procura, nel caso in esame non sarebbe servita alcuna autentica e quindi, un'ulteriore certificazione, da parte del medesimo, essendo stata la procura sottoscritta digitalmente ed essendo stata la firma digitale - costituita da un certificato qualificato (art. 28 CAD) rilasciato da un certificatore (art. 26 CAD) accreditato (art. 29 CAD) - già certificata da un soggetto accreditato.
Lo stesso art. 83 c.p.c. non prevede alcuna certificazione della firma quando la procura è apposta su “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale”, a differenza della procura rilasciata su supporto cartaceo, nel qual caso pagina 12 di 35 la certificazione della firma del conferente la procura è espressamente richiesta anche da parte del suo avvocato.
Reputa, quindi, il Collegio che, nella fattispecie, la sottoscrizione del difensore sia servita solo ad attestare la corrispondenza della copia analogica della procura apposta in via digitale al suo originale, posto che la copia analogica di documento informatico (anche sottoscritto con firma digitale) ha la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui è tratta, qualora i due documenti siano completamente conformi e la loro validità sia attestata come nella fattispecie, da un soggetto qualificato.
Peraltro, la procura conferita con firma digitale è stata sottoscritta dal difensore con firma digitale.
Neppure va sottaciuto, da un lato, che gli originari opponenti nella prima udienza di trattazione nulla hanno eccepito al riguardo avendo accettato il contraddittorio con la controparte né hanno sollecitato l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c. (che sarebbero stati possibili, non essendo il vizio in questione astrattamente idoneo a determinare l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti) e dall'altro, che , in forza dell'atto del 03.10.2022 di CP_2 scissione parziale si è costituita ancora una volta quale mandataria/procuratrice della a mezzo del proprio difensore a cui ha conferito la seguente procura CP_2
(allegata con firma digitale originale) sotto riportata per estratto:
La sentenza impugnata merita, dunque, sul punto, di essere confermata.
pagina 13 di 35 III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il terzo motivo, gli APPELLANTI denunciano violazione di legge e segnatamente dell'art.100 c.p.c. in relazione all'art. 58 TUB, adducendo che non abbia provato la titolarità del credito. CP_2
Il giudice di primo grado, pronunciandosi sull'asserito difetto di titolarità di credito, eccepito in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva rigettato l'eccezione, valorizzando l'estratto della G.U. n. 64 del 2016, prodotto in sede monitoria, dal quale sarebbero state desumibili le vicende circolatorie dei crediti per cui è causa ed avendo, sul punto, così argomentato: “Ritiene il Tribunale che
l'odierna opposta abbia adeguatamente dimostrato di essere titolare del titolare del credito per cui è causa. Va ricordato che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù dell'operazione di cessione di blocco di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, può dimostrare la titolarità del credito producendo l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre
2017, n. 31188). Nel caso di specie non vi è incertezza sui rapporti oggetto di cessione. È stato infatti prodotto in sede monitoria l'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte Seconda n. 73 del 22 giugno 2017, con cui è stata data notizia che la società (Cessionario) ha stipulato, in data 15 giugno 2017 un CP_2 contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli artt.
1 e 4 della Legge 130 e dell'art. 58 del TUB in forza del quale la Cessionaria ha acquistato pro soluto dalla Cedente, REV Gestione Crediti S.p.a, con effetto giuridico dal 15 giugno 2017, un portafoglio di crediti con espressa esclusione della locazione finanziaria che siano in sofferenza e che siano stati trasferiti, per il
pagina 14 di 35 caso che qui ci interessa, da Nuova e del Lazio S.p.a. a REV Controparte_5
Gestione Crediti S.p.a. con il provvedimento della BA d'IT del 26 gennaio
2016 richiamato nell'avviso pubblicato nella Gazzetta n. 64 del 2016 CP_2 ha, altresì, prodotto la procura notarile rilasciata da a
[...] CP_2 [...] al fine di consentire alla stessa di porre in essere, in Controparte_3 suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di gestione e recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di cui era titolare, incluso quello per cui è causa. Ha infine prodotto l'attestazione notarile Rep. 64163 a rogito del notaio
di Roma recante l'attestazione che i crediti nei confronti di AL CA di Per_1
sono ricompresi nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da Nuova Controparte_1
BA dell'Etruria e del Lazio S.p.a. a REV Gestione Crediti S.p.a. in forza dei provvedimenti di cessione del 26 gennaio e 30 dicembre 2016 e l'attestazione notarile Rep. 64164 recante l'attestazione che i crediti nei confronti di AR
UC AL CA sono ricompresi nell'elenco dei crediti ceduti in blocco da REV
Gestione Crediti S.p.a. a in forza della cessione del 15 giugno Controparte_2
2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 73 del 22 giugno 2017. Tali attestazioni, in assenza di segni di senso contrario, costituiscono ulteriore prova della inclusione del credito oggetto di causa nelle operazioni ivi richiamate.”
Gli APPELLANTI deducono, al riguardo, che non avrebbe provveduto a CP_2 depositare, nella fase monitoria, l'estratto della Gazzetta Ufficiale, quanto, piuttosto, la prima pagina dello stesso, né avrebbe prodotto il contratto di cessione, ma il mero avviso di cessione che, al più, avrebbe potuto esonerarla dalla comunicazione ai singoli debitori ceduti senza, tuttavia, poter di per sé provare l'effettiva cessione, a suo favore, della posizione creditizia per cui è lite.
A loro dire, l'orientamento richiamato dal Tribunale ed espresso della pronuncia di legittimità n. 31188/2017 non sarebbe pertinente e risulterebbe superato in forza pagina 15 di 35 della successiva pronuncia della S.C. n. 5857/2022 che avrebbe stabilito, sul punto, che colui che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui al D.L. n. 385 del 1993 n. 58, debba dimostrare l'inclusione del credito in tale operazione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, mentre invece, nel caso in esame, l'odierna appellata non avrebbe prodotto alcun documento utile a tal fine, non risultando tra i documenti prodotti alcun collegamento tra “NDG” ed essi APPELLANTI.
per il tramite di CCM, di contro, eccepisce l'inammissibilità e CP_2
l'infondatezza del motivo addotto, eccependo il difetto di specificità del gravame e ribadendo la correttezza della sentenza gravata, per avere essa correttamente ritenuto provata la titolarità del proprio credito, avendo essa prodotto le certificazioni notarili Rep. 64163 e Rep. 64164, dalle quali risulterebbe l'operazione di cessione in blocco dei crediti vantati nei confronti di G.E.A.L. CA di titolarità dello prima da CP_1 Controparte_6
a REV GESTIONE CREDITI S.P.A. e poi da quest'ultima ad essa APPELLATA.
[...]
CERVED deduce, altresì, che la Corte di legittimità, con sentenza n. 31188/2017, avrebbe valorizzato la possibilità di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione, al fine di ritener provata la titolarità del credito mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e con sentenza n. 5857/2022, avrebbe affermato che la parte che agisca quale successore a titolo particolare del credito, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, sia onerata, nel caso di contestazione, di dimostrare l'inclusione del credito in tale operazione, fornendo prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Ciò posto, rileva il Collegio che i documenti prodotti da dai quali CP_7 sarebbero desumibili le successive operazioni di cessione aventi ad oggetto i pagina 16 di 35 crediti per cui è causa, sono rappresentati dalle seguenti certificazioni notarili
Rep. 64163 e Rep. 64164:
a) Certificazione cessione a REV GESTIONE CREDITI S.P.A.:
Tale documento reca in calce la seguente certificazione:
b) Certificazione cessione a CP_2
Tale documento reca anch'esso in calce la seguente certificazione:
pagina 17 di 35 Ad avviso del Collegio, i documenti sopra riportati consentono di ritenere provata l'inclusione dei crediti per cui è causa all'interno dell'operazione di cessione, avendo le suddette certificazioni notarili - del cui contenuto non è dato dubitare, trattandosi di attestazione di un P.U. - contenuto analitico idoneo a fugare ogni dubbio al riguardo.
La pronuncia gravata va, quindi, sul punto confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con la quarta censura, gli APPELLANTI lamentano l'illogicità della motivazione della sentenza gravata, con riferimento ai capi nei quali il Giudice di primo grado ha ritenuto infondato il motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, con il quale era stato rilevato il contrasto con l'art. 2 L. n. 287/1990, dello schema contrattuale - predisposto dall'ABI e censurato dalla BA d'IT, con provvedimento n. 55/2005 - adottato per il rilascio della fideiussione.
In particolare, lo e la deducono che: CP_1 Pt_1
pagina 18 di 35 - la sentenza gravata sarebbe contraddittoria, avendo il Giudice ritenuto pacifica la sottoposizione ad amministrazione straordinaria di CP_4 ancorché non avesse depositato alcun atto dal quale si potesse vincere CP_2 tale circostanza e non avendo, all'opposto, ritenuto notorio il richiamato provvedimento della BA d'IT, che invece avrebbe dovuto essere ritenuto pacifico, anche perché esaminato dalla Corte regolatrice a SS.UU. nella sentenza n. 41994 del 2021;
- la motivazione della sentenza gravata sarebbe, altresì, illogica, per non avere ritenuto applicabile il principio espresso dalla Suprema Corte, sul presupposto che esso potesse essere applicato esclusivamente alle fideiussioni anteriori al precitato provvedimento della BA d'IT, mentre invece, verificata la rispondenza delle clausole in esame con quelle tacciate di nullità dalla Corte di
Cassazione, la nullità delle stesse - non dipendendo dalla loro collocazione temporale - avrebbe dovuto, dunque, essere ravvisata anche nel caso di specie;
- il Tribunale avrebbe, poi, errato nell'attribuire ad essi l'onere di dimostrare la pratica anticoncorrenziale svolta dalla anche successivamente al CP_4 provvedimento di BA d'IT del 2005, onere che, invece, in ragione dell'art. 645 c.p.c., sarebbe spettato invece alla convenuta opposta.
Gli APPELLANTI rilevano altresì, che, una volta accertata la nullità parziale della fideiussione stipulata dalla ne sarebbe dovuta discendere la Pt_1 declaratoria di decadenza dell'azione della banca, in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c. (derogato dalle clausole nulle).
CCM replica, sul punto, ribadendo la correttezza della pronuncia appellata ed evidenziando che la non sarebbe considerabile “consumatore” e Pt_1 comunque gli originari opponenti non avrebbero assolto all'onere e probatorio su di essi gravante con riferimento all'eccezione di nullità della fideiussione.
pagina 19 di 35 Il giudice di primo grado, sul punto, ha richiamato il principio di diritto statuito dalle SS.UU. con Sentenza n. 41994/2021, tuttavia rilevando che, con riferimento ai rapporti successivi alla data del provvedimento sanzionatorio di BA d'IT
n. 55 del 2005, sarebbe, invece, onere della parte interessata allegare e dimostrare gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale e deducendo che gli odierni APPELLANTI non avrebbero assolto a tale onere probatorio.
Inoltre, ha qualificato il provvedimento adottato da BA d'IT come fatto costitutivo della dedotta nullità ed ha rilevato la mancata tempestiva produzione integrale dello stesso.
Ciò posto, quanto alla pretesa contraddittorietà della motivazione ritiene la Corte che il vizio sia mal posto, atteso che la notorietà di un fatto non è rappresentata soltanto come sostengono gli APPELLANTI dall'esistenza di due provvedimenti Contr amministrativi della banca d'IT (il primo approvato dal quanto, piuttosto, dall'essere il fatto conosciuto dalla collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile.
Ebbene è innegabile che la sottoposizione della Parte_2
all'amministrazione straordinaria sia noto alla collettività degli utenti
[...] più del provvedimento della BA d'IT n. 55/2005, di talché la valutazione operata dal primo Giudice è sul punto immune da censura, essendo la due situazioni tra loro differenti e per questo non accomunabili.
Per il resto quanto al profilo della illogicità della motivazione e nel merito, la trattazione del motivo addotto impone un richiamo alle vicissitudini giuridiche accessorie alla questione, insorta nel diritto vivente, attinente al regime che debba applicarsi ai contratti di fideiussione predisposti conformemente allo schema redatto dall'ABI nel 2002, censurato da BA d'IT con il provvedimento n. 55 del 2005.
pagina 20 di 35 Con tale provvedimento, nello specifico, l'autorità di vigilanza ha rilevato nella riconducibilità alle condizioni generali di contratto comunicate dall'ABI indice di violazione dell'art. 2, comma 1 L. n. 287/1990: nello specifico, ad essere oggetto di censura sono gli artt. 2, 6, 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus a garanzia delle operazioni bancarie, ritenute frutto di un'intesa lesiva per la concorrenza (e volti a configurare, rispettivamente, la clausola di riviviscenza, la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 e la clausola di sopravvivenza).
Le SS.UU., nel 2021, si sono pronunciate in materia, stabilendo la nullità parziale dei contratti rispondenti allo schema censurato e prospettando, di conseguenza,
l'invalidità delle clausole ritenute contrastanti con la disciplina a tutela della concorrenza.
In ordine alla perimetrazione dell'ambito applicativo del rimedio prospettato, occorre rilevare un successivo avanzamento della Corte regolatrice, chiamata a pronunciarsi in ordine all'applicabilità dello stesso a fideiussioni specifiche rispondenti al medesimo schema.
La Corte di legittimità è, infatti, intervenuta con una serie di provvedimenti (nn.
657, 660, 675, 1170 del 2025) mediante i quali:
- è stata esclusa l'applicabilità della nullità parziale per conformità allo schema ABI di fideiussioni specifiche;
- è stata affermata la necessità della tempestiva produzione del provvedimento ABI, non altrimenti conoscibile dal giudice nel valutare la nullità parziale dedotta in giudizio;
- è stato affermato che, in relazione ad accordi stipulati successivamente al
2005, l'interessato sia onerato a provare l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale, fornendo “altra e specifica prova” rispetto al mero accertamento della BA
pagina 21 di 35 d'IT, operato nel 2005 (e che non potrebbe, dunque, consentire di reputare persistente, in epoca successiva, la pregressa intesa anticoncorrenziale);
- è stata ritenuta necessaria l'esatta corrispondenza di contenuto tra le clausole contrattuali di cui si invochi la nullità e le clausole oggetto di esame da parte di BA d'IT.
Tanto premesso, nel caso in esame, ricorrono i seguenti requisiti perché possa ritenersi applicabile la nullità parziale prospettata dalle SS.UU. della Corte di legittimità:
- le fideiussioni stipulate dalla rientrano nello schema delle Pt_1 fideiussioni omnibus;
- sarebbero presenti, all'interno dello schema contrattuale ad esse relativo, le disposizioni notoriamente rispondenti allo schema ABI censurato.
Al contempo, tuttavia, una serie di elementi ostano all'accoglimento della pretesa a che vengano dichiarate nulle le clausole oggetto di contestazione (ambendo,
l'odierna APPELLANTE, alla reviviscenza dei termini ex art. 1957 c.c. con effetto liberatorio).
In primo luogo, non sono stati prodotti in giudizio né documenti dai quali possa evincersi lo schema ABI cui risponderebbero le fideiussioni stipulate, né l'integrale provvedimento sanzionatorio della BA d'IT, ove si consideri, in primo luogo, che la serialità della casistica attinente alla nullità parziale delle fideiussioni omnibus rispondenti allo schema ABI di cui si tratta non consente di trarne un fatto notorio sottratto al principio dispositivo delle prove ed al principio del contraddittorio. La Corte di Cassazione, con Sent. n. 25218 dell'11/10/2018, ha espresso il condivisibile orientamento per cui non siano qualificabili come fatto notorio elementi valutativi implicanti cognizioni particolari, richiedenti il preventivo accertamento di particolari dati o riconducibili, comunque, alla
“scienza privata” del giudice: il “fatto notorio”, in altri termini, è da intendersi pagina 22 di 35 restrittivamente come un fatto “acquisito alle conoscenze della collettività”
(sprovvisto, pertanto, di natura settoriale) e non può, senz'altro, trarsi dalla pregressa trattazione di controversie analoghe.
Allo stesso tempo, anche il provvedimento sanzionatorio di BA d'IT, in quanto avente natura amministrativa, soggiace al principio dispositivo e non al principio iura novit curia, di talché - non essendo stato integralmente prodotto in giudizio (quantomeno, non essendone stati prodotti i passaggi fondamentali ai fini della risoluzione della questione), né, in base a quanto sopra affermato, essendo qualificabile alla stregua di fatto notorio - il mero richiamo ad un orientamento giurisprudenziale nel quale sia stato valorizzato non risulterà, in ultima analisi, sufficiente come parametro utilizzabile ai fini della decisione.
Occorre, ulteriormente, richiamare l'ultimo approdo giurisprudenziale, raggiunto nel gennaio 2025, in ordine all'onere probatorio gravante su chi eccepisca la nullità parziale di fideiussioni omnibus che, ancorché rispondenti allo schema ABI censurato, siano state, come nella fattispecie, stipulate in epoca successiva al provvedimento sanzionatorio del 2005.
L'accertamento eseguito dall'Autorità di vigilanza, invero, non può che essere contestualizzato nell'ambito temporale di riferimento: il provvedimento n.
55/2005 ha censurato non la configurazione di un particolare assetto contrattuale che potesse definirsi, in un'ottica sostanziale, sempre svantaggioso per il privato
(ed, in quanto tale, suscettibile di censura) quanto, piuttosto, la seriale proposizione-imposizione dello stesso, in assenza di concrete alternative, avendo gli intermediari aderito ad un'intesa ritenuta, per tale ragione, lesiva della concorrenza.
Il profilo pregiudizievole insito nelle fideiussioni conformi allo schema contestato, in altri termini, è da ricondursi non al piano interno ai singoli rapporti contrattuali, quanto a quello della concorrenzialità del mercato, necessariamente inquadrato pagina 23 di 35 nell'ambito temporale di riferimento, afferendo ad un piano esterno rispetto al rapporto tra le parti.
Conseguentemente, se da un lato l'accertamento svolto da BA d'IT nel
2005 consente di ritener comprovata la natura pregiudizievole delle clausole fino a quel momento pattuite e censurate, in quanto lesive della concorrenza, dall'altro, in relazione a rapporti contrattuali successivi a tale provvedimento sanzionatorio – come quelli per cui è causa – non potrà presumersi la riconducibilità ad un'intesa parimenti illecita (che dovrà essere, di conseguenza, puntualmente provata).
La prova di una simile intesa, per il privato fideiussore, risulta senz'altro ardua, come asserito dagli odierni APPELLANTI;
al contempo, tuttavia, sarebbe totalmente irragionevole configurare una presunzione che ascriva all'istituto bancario una condotta anticoncorrenziale, onerandolo, peraltro in contrasto con il canone negativa non sunt probanda, di dimostrare il contrario, al di fuori di qualsiasi accertamento dell'autorità di vigilanza a ciò preposta.
La sentenza impugnata va dunque sotto tale profilo confermata, in quanto coerente e logica.
V. La quinta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Gli APPELLANTI denunciano violazione di legge e segnatamente degli artt. 1341,
1342 e 1419 c.c. nonché degli artt. 33 e 34 codice del consumo (CdC), per avere il Tribunale ritenuto valida la deroga al termine di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria previsto dall'art. 1957 c.c. ed efficace l'avvenuta separata specifica sottoscrizione delle clausole impugnate.
A detta degli APPELLANTI, anche in base a quanto lamentato nel secondo motivo di gravame, la doppia sottoscrizione della non sarebbe sufficiente a Pt_1 sanare la nullità della clausola in argomento, dal momento che l'esonero per la pagina 24 di 35 banca del rispetto del termine sarebbe tale da comprimerne totalmente i diritti e la facoltà di proporre eccezioni;
l'APPELLATA non avrebbe, poi, fornito prova della trattativa individuale e retrostante alla doppia sottoscrizione, ancorché fosse stata a ciò onerata, per la natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, avendo dovuto trovare applicazione la disciplina di tutela dettata dal codice del consumo.
a mezzo di CCM eccepisce l'inammissibilità del motivo, essendosi gli CP_2
APPELLANTI limitati a ribadire quanto già rappresentato in primo grado, senza aver articolato un reale motivo di impugnazione, che sarebbe, comunque, infondato, in quanto basato sulla presunta qualifica di consumatore in capo alla invece, a suo dire, insussistente, in quanto la possibilità di estendere Pt_1 la tutela consumeristica sussisterebbe solo quando la fideiussione acceda ad un contratto di cui sia parte un consumatore.
La censura coglie nel segno.
Rileva il Collegio che, al fine di vagliare l'applicabilità della disciplina predisposta a tutela del consumatore al primo contratto di fideiussione stipulato dalla in data 13/07/2009, la clausola contrattuale determinante Pt_1
l'inoperatività della decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. è astrattamente inquadrabile tra le clausole, soggette alla “specifica approvazione per iscritto”, di cui all'art. 1341 comma 2 c.c., ma anche tra quelle “presuntivamente vessatorie” di cui all'art. 33 CdC ed in relazione alle quali, ai sensi del successivo art. 34 discenderebbe in capo all'intermediario l'onere di dimostrare che siano state pattuite all'esito ad una “specifica trattativa” con il consumatore.
Tale questione assume, dunque, primario rilievo, in quanto, laddove non si ritenesse applicabile la disciplina di cui al D. Lgs. n. 206/2005, opererebbe la sola disposizione di cui all'art. 1341 c.c. e la relativa clausola sarebbe da ritenere efficace, in presenza di specifica doppia sottoscrizione, ove si consideri, altresì,
pagina 25 di 35 che - come chiarito dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17939/2018 - in presenza di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto prescritto dall'art. 1341 c.c. deve ritenersi rispettato anche in caso di richiamo numerico a clausole, purché non cumulativo, salvo che in tal caso, sia accompagnato da un'indicazione, ancorché sommaria, del loro contenuto, ricorrente nel caso in esame.
Al contrario, propendendo per l'opposta soluzione, laddove emergesse il mancato soddisfacimento del maggior onere probatorio gravante sul creditore garantito, la clausola verrebbe meno e, in ragione della reviviscenza e del decorso del termine derogato da tale clausola, il fideiussore sarebbe da considerarsi liberato.
Rilevasi al riguardo che laddove una persona fisica, al di fuori dello svolgimento di una sua eventuale attività professionale, presti fideiussione a garanzia del debito contratto da un soggetto sprovvisto della qualifica di consumatore, un primo orientamento inizialmente accolto dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis:
Cass. Civ., sent. n. 24846/2016; Cass. Civ., sent. n. 16827/2016 ed altre) avallava la tesi del c.d. professionista di rimbalzo ritenendo, di conseguenza, inapplicabile la disciplina del Codice del consumo.
Tale primo orientamento, ancorato ad una sentenza della Corte di Giustizia della
Comunità Europea (Sent. nella causa C- 45/96) che aveva ritenuto la disciplina comunitaria a tutela del consumatore applicabile unicamente laddove il contratto principale fosse qualificabile come “atto di consumo” è stato, tuttavia, successivamente posto in discussione da più recenti pronunce e ad avviso del
Collegio risulta, oggi, superato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, infatti, con sentenze rese nelle cause C-
74/15 e C – 534/15, ha mutato orientamento valorizzando l'autonoma rilevanza del contratto di fideiussione: questo, ancorché accessorio rispetto al contratto pagina 26 di 35 principale dal quale discenda il credito garantito, si presenta come un negozio distinto sotto il profilo delle parti contraenti.
La Corte di Cassazione, recependo tale mutato orientamento, con Ordinanza n.
742/2020 ha dunque disconosciuto la sopracitata tesi del professionista di rimbalzo e ad avviso del Collegio tale avanzamento giurisprudenziale è da ritenersi condivisibile di talché nella fattispecie, occorre, di conseguenza, applicare la disciplina dettata dal Codice del consumo.
Ciò chiarito, occorre vagliare se abbia fornito prova dell'approvazione CP_2 della clausola oggetto di contestazione all'esito di una trattativa paritaria tra le parti, contraddistinta, quindi, dai requisiti della serietà, della effettività e della individualità, non risultando a ciò sufficiente la mera sottoscrizione separata della medesima clausola di un formulario unilateralmente predisposto dal creditore.
Questa Corte osserva che, alla luce del quadro probatorio acquisito, tale onere probatorio non possa ritenersi soddisfatto. non ha, infatti, dimostrato che la predetta garante avesse effettivamente CP_2 esercitato un potere negoziale in modo non solo formale, avendo avuto una qualche possibilità di modificare il contenuto del contratto, per effetto di trattative svolte in condizioni di parità tra i contraenti, essendosi limitata, in questa sede, a contestare quanto affermato dalla in ordine alla riconducibilità alla CP_9 medesima della qualità di “consumatore”.
Stando così le cose, non può dubitarsi del fatto che la predetta APPELLANTE rivesta la qualifica di “consumatore”, tale da intendersi ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. a) CdC, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta dal “professionista”, non essendo la stessa in alcun modo collegata alla impresa individuale dello CP_1
pagina 27 di 35 Ne discende l'abusività della clausola n. 6 dei contratti di fideiussione redatti su moduli predisposti dalla BA, (in quanto separatamente sottoscritta dalla ma non oggetto di trattativa) avente ad oggetto la deroga all'art. 1957 Pt_1
c.c. e cioè la dispensa per la creditrice dall'onere di agire nel termine di sei mesi contro la debitrice principale, trattandosi di clausola rientrante nella previsione di cui alla lett. t) dell'art. 33 CdC, che prevede la presunzione di abusività delle clausole che prevedono per il consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni determinando uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, attraverso la limitazione, in modo eccessivo, della facoltà della fideiubente consumatrice di opporre eccezioni e non avendo fornito alcuna prova di CP_2 segno contrario.
Il Tribunale, nel confermare il D.I. opposto anche in relazione alla posizione della ha, quindi, errato nel non ritenere applicabile la disciplina Pt_1 consumeristica al caso di specie e, conseguentemente, nell'omettere di verificare se le clausole fossero state oggetto di specifica trattativa tra le parti (circostanza denegata dagli odierni APPELLANTI e la cui assenza sarebbe, peraltro, rilevabile d'ufficio, come ravvisato dalla Corte di Cassazione in Sentenza n. 2558 del
27/1/2023).
Occorre, tuttavia, al contempo rilevare che resta valida la clausola n. 7 dei contratti di fideiussione sottoscritti dalla circa l'obbligo della medesima Pt_1 di pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, essendo valido l'inserimento nel contratto di garanzia di clausole finalizzate, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dall'art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere - per impedire la decadenza - di proporre l'azione giudiziaria, non pagina 28 di 35 essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c..
Pertanto, come afferma anche la più recente giurisprudenza di legittimità, con
Ordinanza n. 835 del 13/01/2025, “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza
è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale”.
Tanto premesso, rileva, altresì, la Corte che nella fattispecie, a fronte dell'assunto della fideiubente - posto a suffragio della eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. dalla stessa tempestivamente sollevata in atto di opposizione a - secondo cui CP_2 sino alla notifica di tale provvedimento “alcuna azione né giudiziale né stragiudiziale è mai stata introdotta e/o formulata né da né dalla CP_4 asserita cessionaria né nel termini di sei mesi né in altro termine”, non ha CP_2 dimostrato che la banca cedente avesse messo in mora gli obbligati entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non avendo neppure riprodotto il CP_2 fascicolo del monitorio.
La reviviscenza dell'art. 1957 c.c. e la tempestiva eccezione di decadenza sopra indicata, unitamente alla mancata prova, da parte della creditrice, della richiesta di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione consentono di ritenere, dunque, che la non sia più obbligata ad Pt_1 adempiere l'obbligazione di garanzia, in ragione dell'avvenuto decorso del termine semestrale previsto da tale norma.
La sentenza impugnata va dunque sul punto riformata, dovendo revocarsi il D.I. emesso nei confronti della fideiubente Pt_1
pagina 29 di 35 VI. La sesta censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il sesto motivo d'appello, lo e la criticano la sentenza di CP_1 Pt_1 prime cure, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 645 c.p.c., adducendo anche l'omessa e/o insufficiente motivazione, per avere il Giudice di prime cure ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato da , senza considerare la natura del giudizio di opposizione, dal CP_2 quale sarebbe conseguito l'onere probatorio - in capo all'odierna APPELLATA - del credito dalla stessa vantato, in quanto a loro dire, ove il Tribunale avesse applicato, invece, le ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio, sarebbe emerso il difetto di prova del credito.
Infatti:
a) in relazione al contratto di mutuo, i documenti allegati da non CP_2 comproverebbero il credito, non indicando puntualmente a quale mutuo sarebbero riferiti;
essendo stata prodotta, in sede di decreto ingiuntivo, la mera certificazione ex art. 50 TUB del mutuo;
avendo la stessa dichiarato, nel CP_2 doc. 9, di aver allegato il mutuo errato;
b) le certificazioni ex art. 50 TUB non corrisponderebbero, peraltro, ai rapporti intrattenuti con lo CP_1
c) il doc. 10 prodotto da non sarebbe idoneo a costituire prova del CP_2 conto corrente asseritamente stipulato, consistendo in un mero allegato ad altra dichiarazione ex art. 50 TUB;
d) l'avvenuta contestazione della certificazione ex art. 50 TUB, con riferimento alla riconducibilità della stessa alla specifica posizione, impedirebbe di valorizzarla come prova in sede di giudizio di opposizione a CP_2
e) la stessa certificazione ex art. 50 TUB, provenendo da un soggetto terzo rispetto al rapporto dedotto in giudizio, sarebbe sprovvista di valenza probatoria costituendo una mera dichiarazione ex se.
pagina 30 di 35 Nel suffragare i rilievi addotti, gli APPELLATI richiamano l'orientamento avallato dalla Corte di Cassazione (con pronuncia di Cass. Civ. n. 1892/2023) secondo il quale la produzione dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB avrebbe efficacia probatoria nel procedimento per decreto ingiuntivo, in quanto, in sede di opposizione al D.I. avrebbero dovuto trovare al contrario, applicazione le ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, di talché l'opposta, pur avendo assunto formalmente la posizione di convenuto, avrebbe rivestito la qualità di attrice in senso sostanziale, come tale tenuta a produrre i contratti su cui erano fondati i vari rapporti, fornendo solo così piena prova della propria pretesa. replica, adducendo l'inammissibilità del motivo d'appello, per difetto di CP_2 specificità, avallando la correttezza della sentenza gravata, che, correttamente, avrebbe rilevato il mancato assolvimento dell'onere gravante su parte opponente, che si sarebbe limitata a dedurre l'erronea quantificazione delle somme richieste dalla controparte ed avrebbe affermato di aver provveduto a produrre tutti i documenti comprovanti il proprio credito nel suo ammontare.
Il Tribunale, sul punto, ha ritenuto che:
- in relazione al contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei imporrebbe di fissare il termine per il decorso della prescrizione alla scadenza dell'ultima rata;
- in relazione agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non opererebbe la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. quanto, piuttosto,
l'ordinario termine decennale;
- in ordine all'addotta erronea quantificazione delle somme richieste in sede monitoria, operando il principio di persistenza del diritto (ed avendo, il creditore, fornito prova della fonte della propria pretesa), gli odierni APPELLATI non avrebbero provato l'avvenuta estinzione o l'emersione di fatti modificativi o pagina 31 di 35 estintivi del credito (essendosi limitati a dedurre l'erronea quantificazione delle somme richieste dalla controparte).
Ciò posto la Corte rileva che come evidenziato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 1892/2023, laddove l'opposizione al D.I. sia fondata su motivi anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto e di documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Nella fattispecie, risulta prodotto in primo grado, in via telematica - e per questo acquisibile agli atti secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte regolatrice con sentenza n. n. 4835 del 16/02/2023 che impone al giudice “di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo” – il contratto mutuo chirografario n. 90069909 del 30.11.2010 nel quale si legge che il relativo retratto di € 60.000,00 sarebbe stato accreditato sul conto corrente n. 91904, acceso presso la filiale della banca di Castiglion
Fiorentino ed il relativo piano di ammortamento.
Inoltre, nel costituirsi in giudizio ha allegato che nel caso di specie, CP_2
l'onere della prova non risulterebbe assolto dalla parte opponente, la quale si è limitata a dedurre l'erronea quantificazione delle somme da essa richieste “senza offrire prova a sostegno di quanto lamentato”, cosa che gli odierni APPELLANTI continuerebbero “a fare nella sede di gravame che ci occupa, in modo inammissibile e, comunque, infondato. Né corrisponde al vero che la BA non abbia versato in atti tutti i documenti comprovanti il proprio credito ed il suo ammontare e fallace è la ricostruzione che controparte effettua di tali documenti.
Essendo stati versati in atti i documenti contrattuali e i relativi estratti conto”.
Non essendo contestato che in sede monitoria l'ingiungente avesse depositato i documenti indicati in calce al ricorso, tra cui le certificazioni dell'ammontare dei pagina 32 di 35 crediti ex art. 50 TUB, oltre ai contratti costituenti fonte dei crediti, ben può trovare applicazione quanto affermato dalle precitate Sezioni Unite della S.C. e cioè che “in materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo” (Cass. Sez. U -
Sentenza n. 4835 del 16/02/2023).
Tale principio infatti può valere anche per l'ipotesi in cui i documenti siano stati prodotti dalla stessa parte che voglia avvalersene in appello in quanto acquisiti al processo e comunque ricostruibili sulla base dei restanti atti processuali.
Reputa quindi la Corte che come correttamente ritenuto dal primo giudice, la cessionaria del credito abbia ottemperato all'onere probatorio posto a suo carico, avendo depositato in sede monitoria documenti acquisibili anche nel giudizio di opposizione, che seppure in questa sede non riprodotti, hanno consentito di quantificare le somme dovute dallo nel loro esatto ammontare. CP_1
La sentenza appellata va dunque sul punto confermata.
VII. La settima censura alla sentenza impugnata è in parte fondata.
Con il settimo motivo, gli APPELLANTI contestano la regolazione delle spese di lite effettuata dal giudice di primo grado, mentre replica, sul punto, CP_2 adducendo la correttezza della sentenza gravata.
pagina 33 di 35 Essendo fondato il solo motivo di gravame relativo alla posizione della Pt_1 la sentenza impugnata merita di essere riformata, nei confronti della medesima, anche in punto spese di lite, che vanno poste a carico di per entrambi i CP_2 gradi del giudizio come infra argomentato.
Per quanto concerne la posizione dello la sentenza invece confermata CP_1 sul punto essendo lo stesso risultato correttamente soccombente.
VIII. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa la e Pt_1 soccombente lo le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, CP_1 data la parziale riforma della sentenza impugnata, devono essere poste a carico di ed a favore della CP_2 Pt_1
Per contro, nei confronti dello ferma la conferma del capo della CP_1 sentenza appellata relativo alle spese del giudizio, anche le spese del presente grado di giudizio devono seguire la sua soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
Va dato atto della sussistenza in capo allo dei presupposti di cui all'art. CP_1
13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di Parte_1 Controparte_1 [...]
AR DI avverso la sentenza n. Controparte_2 CP_2
752/2023 emessa dal Tribunale di e pubblicata il 25/07/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 34 di 35 1. RIGETTA l'appello proposto dallo relativamente alla sua posizione CP_1 sostanziale e per l'effetto conferma integralmente nei suoi confronti la sentenza impugnata;
2. ACCOGLIE l'appello proposto dalla limitatamente al quinto Pt_1 motivo e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, REVOCA il
D.I. opposto emesso nei confronti;
3. CONDANNA alla rifusione in favore dell'APPELLATA Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. CONDANNA l'APPELLATA alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 24.094,00
(14.103,00 + 9.991,00) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
5. DA' atto della sussistenza in capo allo dei presupposti di cui CP_1 all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 20.03.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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